IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 luglio 1993, n. 236:
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608:
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  la  delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994, con la quale sono
stati   stabiliti   i   criteri  per  la  valutazione  dei  piani  di
ristrutturazione aziendale;
  Visto  il  decreto  n.  28335  del  30 maggio  2000,  a  firma  del
Sottosegretario  di  Stato  delegato,  con  il  quale  non  e'  stato
approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  di durata
biennale  a  decorrere dal 2 novembre 1998, presentato dalla societa'
cooperativa  Di.Co.  Vi.Sa.  a  r.l.,  con sede ed unita' in Assemini
(Cagliari)  -  localita' Grogastu, in quanto non risultavano posti in
essere  gli  interventi  di  ristrutturazione  previsti,  atteso  che
l'azienda,  da  aprile  1999  a  marzo 2000, aveva richiamato tutti i
lavoratori per una commessa acquisita;
  Visto  il  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale per la
Sardegna,  proposto,  con  istanza  incidentale di sospensione, dalla
citata  societa'  cooperativa  per  l'annullamento del sopra indicato
decreto n. 28335 del 2000;
  Vista l'ordinanza n. 583 del 6 dicembre 2000, con la quale il T.A.R
per  la  Sardegna  ha  accolto  la  suindicata domanda incidentale di
sospensione,    ai    fini    di    un    riesame   della   decisione
dell'Amministrazione in merito alla mancata approvazione del piano di
ristrutturazione aziendale della societa' ricorrente;
  Vista   la   nota   in   data   18 gennaio   2001,   con  la  quale
l'Amministrazione  ha  chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di
proporre  appello  dinanzi  al  Consiglio  di  Stato avverso la sopra
citata ordinanza n. 583/2000;
  Vista  l'ordinanza  n.  2604  del  4 maggio  2001,  con la quale il
Consiglio  di Stato - sezione sesta, ha respinto il suddetto appello,
non ritenendo le censure proposte idonee, ad una prima deliberazione,
ad inficiare la pronuncia del giudice di primo grado, anche in ordine
al riesame del provvedimento impugnato;
  Vista   la   nota   in   data   24 settembre   2001  con  la  quale
l'Amministrazione   -   ai  fini  del  riesame  del  decreto  oggetto
dell'impugnativa, in ossequio alla decisione del Consiglio di Stato -
ha  chiesto  al  servizio  ispezione  della Direzione provinciale del
lavoro   di   Cagliari   di  svolgere  accertamenti  in  ordine  alla
conformita'   degli   interventi  ed  investimenti  realizzati  dalla
Di.Co.Vi.Sa.  a  quelli  previsti  nel programma biennale a suo tempo
predisposto;  alla loro effettiva conclusione nell'ottobre 2000; alla
sussistenza    del    nesso   di   causalita'   tra   operazioni   di
ristrutturazione e sospensioni dei lavoratori, in particolare durante
il  periodo  di  esecuzione  della commessa straordinaria ed, infine,
alla riammissione in azienda del personale in CIGS;
  Vista   la   nota  del  15 febbraio  2002  del  servizio  ispezione
interessato, che, a seguito degli ulteriori e conclusivi accertamenti
esperiti,  ha  riferito  che  la societa' ricorrente ha realizzato il
programma  di  ristrutturazione aziendale, concludendolo nell'ottobre
2000  ed  effettuando  una  spesa  sostanzialmente  in  linea con gli
investimenti  previsti; ha relazionato in ordine alla sussistenza del
nesso di causalita' tra la ristrutturazione e la collocazione in CIGS
del  personale ed ha confermato la ripresa dell'attivita' lavorativa,
in   data   1  novembre  2000,  di  tutto  il  personale  interessato
all'intervento   di   integrazione   salariale,   tuttora   in  forza
all'azienda;
  Ritenuto, pertanto, che le risultanze delle sopra esposte verifiche
ispettive  solo  ora  conosciute  dall'Amministrazione, consentano di
superare  le  motivazioni  alla  base  del provvedimento di reiezione
impugnato;
  Ritenuto,  conseguentemente,  di  approvare  il  programma  di  cui
all'art.  1  della  legge  n.  223/1991,  presentato  dalla  societa'
interessata;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  approvato  il
programma  per  ristrutturazione  aziendale, relativamente al periodo
dal   2 novembre   1998  al  31 ottobre  2000  della  ditta  societa'
cooperativa  Di.Co.Vi.Sa.  a  r.l.,  con sede in Assemini - localita'
Grogastu   (Cagliari),   unita'  di  Assemini  -  localita'  Grogastu
(Cagliari).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2002
                                                  Il Ministro: Maroni