IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  284,  recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   "Nuove  norme  relative  alla  concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
27 marzo  2002,  recante  "Modifica  dei tassi di interesse sui mutui
della Cassa depositi e prestiti";
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1. Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
27 marzo  2002,  recante  "Modifica  dei tassi di interesse sui mutui
della Cassa depositi e prestiti", e' aggiunto il seguente comma:
    "2-bis. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di
punto per il finanziamento:
      a) delle  spese di investimento dei comuni con popolazione fino
a   5.000   abitanti   destinate  all'esercizio  coordinato,  tramite
convenzione  ex  art.  30  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, di funzioni o servizi;
      b) delle   spese   di   investimento   destinate  all'esercizio
associato  o  congiunto  di  funzioni  o  servizi,  tramite comunita'
montane,  isolane  o  di  arcipelago, unioni di comuni o associazioni
intercomunali  costituite  in  attuazione  dei programmi regionali di
riordino  territoriale  di  cui  all'art.  33,  comma 3  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
  2. Il  presente  decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2002
                                                Il Ministro: Tremonti