IL MINISTRO

   VISTA  la  legge  14.11.2000,  n.  338,  recante  "disposizioni in
materia  di  alloggi e residenze per studenti universitari", la quale
all'articolo  1,  comma  3,  prevede  che  con  decreto  del Ministro
dell'Universita'  e  della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentite
la  Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane e la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono definite, le procedure e le
modalita'  per  la  presentazione dei progetti e per l'erogazione dei
cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;
   VISTO l'articolo 144, comma 18, della legge 23.12.2000, n. 388, il
quale  dispone  un  ampliamento  delle  categorie  dei  soggetti  nei
riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1
della   legge  n.  338/2000,  nonche'  un  incremento  delle  risorse
finanziarie da destinare al riguardo;
   VISTO  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le Provincie autonome di Trento e di Bolzano,
espresso il 19 aprile 2001;
   VISTO  il  parere  della  Conferenza dei Rettori delle Universita'
italiane, espresso nell'assemblea del 19 aprile 2001;

                               DECRETA
                             Articolo 1
                        (Oggetto del decreto)
   1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma
3,  della  legge  n.  338/2000,  le  procedure  e le modalita' per la
presentazione  dei  progetti  e  per  l'erogazione  dei finanziamenti
relativi  agli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  studenti
universitari,  da  cofinanziare  con  i  fondi  previsti dallo stesso
articolo  1,  commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge
n. 388/2000.
   2.  La  procedura  di  selezione  degli interventi e' diretta alla
formazione  di  un Piano triennale, integrato ed unitario, costituito
dagli  interventi  individuati  a norma della legge n. 338/2000 e del
presente decreto.
   3.  Il  Piano  triennale assume come riferimento la programmazione
degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  universitario, nel
rispetto  delle  competenze attribuite alle Regioni ed alle Provincie
autonome dalla normativa vigente in materia.
   4.    Le   modalita'   di   presentazione   delle   richieste   di
cofinanziamento,  le  condizioni  di  ammissibilita'  ed i criteri di
selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.