IL MINISTRO VISTA la legge 14.11.2000, n. 338, recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la quale all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentite la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa; VISTO l'articolo 144, comma 18, della legge 23.12.2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 338/2000, nonche' un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo; VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 19 aprile 2001; VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane, espresso nell'assemblea del 19 aprile 2001; DECRETA Articolo 1 (Oggetto del decreto) 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge n. 388/2000. 2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di un Piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. 3. Il Piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni ed alle Provincie autonome dalla normativa vigente in materia. 4. Le modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.