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Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti  modifiche:     a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e'
sostituita  dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,  lettera
f-quater)";      b) all'articolo  8, comma 1, dopo la lettera f-ter),
e'  aggiunta  la  seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato
come combustibile (( per uso produttivo."))
Riferimenti normativi:
    Il   testo   dell'art.  7,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  delle  direttive
91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio)  pubblicato  sul
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
38  del 15 febbraio 1997, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
    "Art.  7  (Classificazione).  -  1.  Ai  fini dell'attuazione del
presente  decreto  i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in
rifiuti  urbani  e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
    2. Sono rifiuti urbani:
      a) i  rifiuti  domestici,  anche  ingombranti,  provenienti  da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
      b) i  rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da locali e luoghi
adibiti  ad  usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati
ai  rifiuti  urbani  per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21,
comma 2, lettera g);
      c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
      d) i  rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade  ed  aree  pubbliche  o  sulle strade ed aree private comunque
soggette  ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
      e) i   rifiuti   vegetali  provenienti  da  aree  verdi,  quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
      f) i   rifiuti  provenienti  da  esumazioni  ed  estumulazioni,
nonche'  gli  altri  rifiuti  provenienti  da  attivita'  cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
    3. Sono rifiuti speciali:
      a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
      b) i   rifiuti   derivanti   dalle  attivita'  di  demolizione,
costruzione,   nonche'   i  rifiuti  pericolosi  che  derivano  dalle
attivita' di scavo;
      c) i  rifiuti  da  lavorazioni  industriali, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);
      d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
      e) i rifiuti da attivita' commerciali;
      f) i rifiuti da attivita' di servizio;
      g) i   rifiuti   derivanti   dalla   attivita'  di  recupero  e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri  trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
e da abbattimento di fumi;
      h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
      i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
      l) i  veicoli  a  motore,  rimorchi  e  simili fuori uso e loro
parti.
    4.  Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco
di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".
    - Il  testo  dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
    "Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione
del  presente  decreto  gli  effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
      a) i rifiuti radioattivi;
      b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,  dall'ammasso  di  risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
      c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre  sostanze  naturali  non  pericolose  utilizzate nell'attivita'
agricola   ed   in   particolare   i  materiali  litoidi  o  vegetali
riutilizzati  nelle  normali  pratiche  agricole  e di conduzione dei
fondi  rustici  e  le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
      d) (Omissis);
      e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
      f) i materiali esplosivi in disuso;
      f-bis) le  terre  e  le  rocce da scavo destinate all'effettivo
utilizzo   per  reinterri,  riempimenti,  rilevati  e  macinati,  con
esclusione  di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche
con   concentrazione   di   inquinanti   superiore   ai   limiti   di
accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (3) (4);
      f-ter) i  materiali  vegetali  non contaminati da inquinanti in
misura  superiore  ai  limiti  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo
ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto (3).
      f-quater) il  coke da petrolio utilizzato come combustibile per
uso produttivo.
    1-bis.  Non  sono  in  ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti  derivanti  dalle  lavorazioni  di minerali e di materiali da
cava".