L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 marzo 2002;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  europea  98/195/CE
dell'8 gennaio  1998,  concernente  "l'interconnessione in un mercato
delle  telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  1  -  fissazione dei
prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione europea n. 98/322/CE
dell'8 aprile  1998,  concernente  "l'interconnessione  in un mercato
delle   telecomunicazioni   liberalizzato   (parte  2  -  separazione
contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  C(1999)  3863  del
24 novembre     1999,     concernente    "Fissazione    dei    prezzi
d'interconnessione  per  le  linee  affittate  in  un  mercato  delle
telecomunicazioni liberalizzato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77 "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
  Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 "Disposizioni per il
rilascio    delle    licenze    individuali    nel    settore   delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 283 del
4 dicembre 1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 aprile  1998  "Disposizioni in
materia  di  interconnessione  nel  settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la delibera n. 1/CIR/98 "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del
24 luglio   1998",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  289
dell'11 dicembre 1998;
  Vista  la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione  del 7 settembre 1999 "Determinazione degli organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la delibera n. 1/00/CIR "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia
del luglio  1999",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 45 del
24 febbraio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  6/00/CIR "Piano di numerazione nel settore
delle  telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
  Vista la delibera n. 10/00/CIR "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento di Telecom Italia
2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 2 novembre
2000;
  Vista  la  delibera n. 18/01/CIR "Disposizioni ai fini del corretto
adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di
Telecom  Italia",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 202 del
31 agosto 2001;
  Vista  l'offerta  di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001,
pervenuta all'Autorita' in data 7 settembre 2001;
  Vista  la delibera n. 21/01/CIR "Consultazione pubblica concernente
l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia
S.p.a.,  per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237
dell'11 ottobre 2001;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato, espresso in data 20 febbraio 2002;
  Visto  il  parere  della  Commissione  europea,  direzione generale
concorrenza e direzione generale societa' dell'informazione, espresso
in data 20 febbraio 2002;
  Vista  la delibera n. 4/02/CIR "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta  di riferimento di Telecom Italia per il 2001", in corso
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Vista  la  delibera n. 78/02/CONS "Norme di attuazione dell'art. 28
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77:
selezione  numerica  multifrequenza,  blocco  selettivo di chiamata e
fatturazione dettagliata";
  Sentita la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e
18 marzo 2002;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
A. Il procedimento istruttorio.
  L'Autorita',  con  le  delibere  n.  1/00/CIR e n. 10/00/CIR, aveva
disposto  l'inserimento, all'interno dell'offerta di interconnessione
di  riferimento  di  Telecom  Italia,  del servizio di fatturazione e
rischio  di  insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a
numerazioni non geografiche di altri operatori.
  Relativamente   all'anno  2000,  Telecom  Italia  ha  provveduto  a
pubblicare,  in  data 23 novembre 2000 e 9 aprile 2001, le condizioni
commerciali per la fornitura del servizio al di fuori dell'offerta di
riferimento.
  Conseguentemente  l'Autorita', non ritenendo la proposta di Telecom
Italia in linea con il combinato disposto dalle delibere sopracitate,
ha  determinato per l'anno 2000, con la delibera n. 18/01/CIR, in una
misura non superiore al 7% del prezzo praticato al cliente chiamante,
il costo del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.
  Relativamente all'anno 2001, Telecom Italia ha pubblicato l'offerta
di  interconnessione  di  riferimento  in  data 7 settembre 2001. Nel
corso  del procedimento finalizzato alla valutazione del contenuto di
tale   offerta,  l'Autorita',  rilevata  la  mancata  inclusione  del
servizio  di  fatturazione  e  rischio  di  insolvenza ha richiesto a
Telecom  Italia, in data 28 settembre 2001, di integrare l'offerta di
riferimento.
  Telecom  Italia  ha  comunicato  all'Autorita',  in data 10 ottobre
2001,  un'offerta  per  i  servizi  in  questione  per  l'anno  2001,
applicabile  ai soli ricavi percepiti dall'utenza e non gia' a quelli
fatturati  alla  stessa.  Tale  offerta  non  e' stata resa pubblica.
Durante  l'audizione  del  26 novembre 2001, tenutasi nell'ambito del
procedimento  sopra  menzionato,  l'Autorita' ha comunicato a Telecom
Italia che l'offerta in questione non era stata ritenuta in linea con
quanto  disposto  dalle  delibere  n.  10/00/CIR e n. 18/01/CIR ed ha
richiesto a Telecom Italia di formulare un'offerta riferita ai valori
fatturati al cliente chiamante e di fornire contestualmente i dati di
costo sottostanti alla fornitura del servizio.
  Telecom  Italia non ha provveduto alla formulazione dell'offerta ed
alla trasmissione di tali dati e pertanto l'Autorita' ha determinato,
all'interno   dello   schema   di  provvedimento  approvato  in  data
20 dicembre 2001 ed inviato all'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  (di seguito AGCM) e Commissione europea, l'applicazione
per  il  2001  del  valore  del  7%  del  prezzo praticato al cliente
chiamante  quale  remunerazione  per  il  servizio  di fatturazione e
rischio di insolvenza.
  Telecom    Italia   ha   inviato   all'Autorita',   successivamente
all'adozione dello schema di provvedimento, in data 21 dicembre 2001,
un  documento  riguardante la giustificazione dei costi relativi alle
attivita'  di  fatturazione  e rischio di insolvenza per l'accesso da
parte   di  propri  abbonati  ai  servizi  non  geografici  di  altri
operatori.
  L'Autorita', nella riunione della Commissione per le infrastrutture
e  le  reti del 1 marzo 2002, ha esaminato lo schema di provvedimento
adottato  in  data  20 dicembre  2001,  anche  alla  luce  dei pareri
pervenuti dall'AGCM e dalla Commissione europea.
  Nel  succitato parere, l'AGCM aveva ritenuto corretta, dal punto di
vista  dell'impatto  sulla  concorrenza,  la  determinazione  assunta
dall'Autorita'  relativa  alla  misura del 7% dei valori fatturati al
cliente chiamante per la remunerazione del servizio di fatturazione e
rischio di insolvenza.
  Ad  ogni  modo  l'Autorita' ha disposto un approfondimento circa la
documentazione   fornita  in  data  21 dicembre  2001  ed  ha  quindi
convocato  a  tal  fine  Telecom  Italia  in  audizione,  in data 6 e
18 marzo 2002.
B. Le valutazioni dell'Autorita'.
  Come   sopra   riportato,   Telecom   Italia   non  ha  introdotto,
nell'offerta  di  interconnessione di riferimento per l'anno 2001, le
condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di
insolvenza  per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non geografiche di altri operatori, ritenendo di poter applicare, per
il medesimo anno, le condizioni pubblicate il 9 aprile 2001.
  Le  condizioni  economiche  comunicate  da  Telecom  Italia in data
10 ottobre   2001,  condizioni  peraltro  mai  rese  pubbliche  dalla
medesima societa', non sono state ritenute ammissibili dall'Autorita'
in quanto le stesse fanno riferimento ai valori percepiti dal cliente
chiamante e non ai valori fatturati.
  Telecom  Italia, inoltre, nonostante specifici inviti in tal senso,
non   ha   fornito,   durante  il  procedimento  per  la  valutazione
dell'offerta  di  riferimento  2001, le specifiche evidenze contabili
dei   costi   sottostanti  al  servizio  di  fatturazione  e  rischio
insolvenza relative all'anno 2000.
  L'esame  della  documentazione  trasmessa da Telecom Italia in data
21 dicembre   2001,   data,   come   gia'   sottolineato,  successiva
all'adozione  dello  schema di provvedimento inviato all'AGCM ed alla
Commissione  europea,  evidenzia che la societa' espone un valore per
la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza
pari  al  21,05%  del  fatturato  applicabile  ai  servizi erogati su
numerazioni  144,  166, 892 e 899 (audiotel) ed al 9,1% del fatturato
applicabile agli altri servizi.
  Gli  approfondimenti  condotti  dall'Autorita' hanno fatto rilevare
tuttavia  una  serie di aspetti critici sulla metodologia adottata da
Telecom   Italia  per  la  valorizzazione  di  tali  percentuali.  In
particolare,  molti  dei  dati  forniti  sono non riscontrabili nella
contabilita'  regolatoria  fornita  all'Autorita',  mentre altri sono
determinati  a  partire  da  statistiche estratte da dati campionari.
Pertanto,  i  dati  forniti  da Telecom Italia non sono stati assunti
come   base   valutativa   relativamente   all'anno   2001   per   la
valorizzazione  di  servizi  differenziati.  Dai dati di contabilita'
regolatoria   in   possesso   dell'Autorita'   e'   stato,  peraltro,
riscontrato  un  valore  medio  in linea con la misura del 7%, per la
remunerazione   delle   attivita'   di   fatturazione  e  rischio  di
insolvenza.
  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono e del parere reso
dall'AGCM, l'Autorita' ritiene opportuno determinare, per il 2001, le
condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di
insolvenza  per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non  geografiche  di  altri operatori nella misura massima del 7% del
prezzo fatturato al cliente finale.
  Oltre  a  portare  a  conclusione  il  processo  di valutazione per
l'offerta   di  riferimento  per  l'anno  2001,  l'Autorita'  ritiene
opportuno  fornire  nell'ambito  del  presente  provvedimento  alcuni
elementi  di  riferimento  che  possano  consentire agli operatori di
proporre  i  servizi  su  numerazioni  non  geografiche disponendo di
condizioni economiche chiare e tempestivamente conosciute.
  A  tal fine si osserva che, alla luce delle motivazioni sottostanti
la  differenziazione  proposta da Telecom Italia tra servizi audiotel
ed  altri servizi non geografici, l'Autorita' ritiene ragionevole una
diversificazione  del  costo  per la fornitura di tali servizi, cosi'
come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 10/00/CIR.
  L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  opportuno  prevedere,  a  partire
dall'anno  2002,  nell'ambito  dell'offerta di riferimento, una nuova
struttura   di   prezzi   in  grado  di  rispecchiare  le  differenti
caratteristiche  dei  servizi  di fatturazione e richiedere a Telecom
Italia  di  articolare  l'offerta  in due livelli di prezzo, entrambi
espressi come percentuale del prezzo fatturato al cliente finale.
  Per  consentire una rapida formulazione dell'offerta di riferimento
per  l'anno 2002 l'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno definire nel
presente  provvedimento  il  livello  di  soglia  tra servizi ad alto
rischio  e  servizi  a  basso  rischio,  in  coerenza  con  la soglia
utilizzata  nella  delibera n. 78/02/CONS, ossia definendo i "servizi
ad  alto  rischio"  come  i  servizi  di  accesso  a  numerazioni non
geografiche  per  cui  il  prezzo  minutario  addebitato  al  cliente
chiamante  e'  superiore a 0,22931 Euro o il cui prezzo a transazione
e'  superiore  ad 1 Euro (IVA esclusa) ed i "servizi a basso rischio"
come  quelli  per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai
predetti valori.
  Si  osserva,  infine,  che  la  delibera n. 4/02/CIR ha previsto la
possibilita'   per  gli  operatori  interconnessi  di  richiedere  la
prestazione  di  fatturazione  per  l'accesso  in  dial  up alla rete
internet  mediante  l'utilizzo delle numerazioni in decade 7, gestite
con  il  modello  di  raccolta, quali i codici 702 e 709. L'accesso a
tali   numerazioni   dovra',  pertanto,  essere  assimilato,  per  la
determinazione  dei valori da applicare agli operatori interconnessi,
all'accesso   ai   servizi   non   geografici  offerti  da  operatori
interconnessi titolari delle relative numerazioni.
  Pertanto,  l'Autorita'  ritiene che le condizioni economiche per le
prestazioni  di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di
abbonati  di  Telecom  Italia  a numerazioni non geografiche di altri
operatori  debbano  essere integrate con l'inclusione delle modalita'
relative  all'accesso  alle  numerazioni su codici 702 e 709, qualora
cio' venga richiesto dagli operatori interconnessi.
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche  all'offerta  di  riferimento  di Telecom Italia per l'anno
2001:  condizioni  di offerta per le attivita' fatturazione e rischio
di   insolvenza  per  l'accesso  di  abbonati  di  Telecom  Italia  a
           numerazioni non geografiche di altri operatori

  1.  Per  il  periodo  dal  1  gennaio  2001 al 31 dicembre 2001, le
condizioni  economiche  per  il servizio di fatturazione e rischio di
insolvenza  per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non  geografiche  di  altri  operatori  sono  fissate  in  misura non
superiore al 7% dei valori fatturati al cliente chiamante.