Ai  presidenti  delle  giunte regionali
                              delle  regioni  a  statuto  ordinario e
                              speciale
                              Ai  presidenti  delle province autonome
                              di Trento e Bolzano
                              Agli assessori regionali alla sanita'
                              Agli     assessori    regionali    alla
                              formazione
                              Agli   assessori   alla  sanita'  delle
                              province autonome di Trento e Bolzano
                              Ai    presidenti    delle   federazioni
                              nazionali   degli   ordini   e  collegi
                              professionali degli operatori sanitari
                              Ai  presidenti  degli  ordini e collegi
                              professionali degli operatori sanitari
                              Ai direttori generali delle aziende USL
                              Ai  direttori  generali  delle  aziende
                              ospedaliere
                              Ai rettori delle universita' agli studi
                              All'A.l.R.S.
                              AlIA.I.O.P.
                              Alle societa' scientifiche
                              Ai  soggetti  pubblici  e  privati  che
                              svolgono    attivita'   di   formazione
                              continua
                              Alle confederazioni sindacali
                              Alle    organizzazioni   sindacali   di
                              categoria  della  dirigenza sanitaria e
                              del comparto sanita'
                              All'A.N.M.R.I.S.
                              Alla F.I.A.S.O.
                              Alla Federsanita' ANCI
  Dal  1  gennaio 2002 e' iniziata, per tutti gli operatori sanitari,
la  fase  a  regime  della  formazione  continua  disciplinata  dagli
articoli   16-bis,   16-ter   e  16-quater  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  La  Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua  e' stata
costituita  con  decreto  ministeriale  5 luglio 2000; e' in corso il
decreto  di  ricostituzione  della stessa a seguito del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 8, che ne ha modificato la composizione.
  La  Commissione  nazionale,  sentiti gli organismi federativi degli
ordini   e   collegi  professionali,  le  societa'  scientifiche,  le
associazioni  professionali, le organizzazioni sindacali di categoria
e  quelle  confederali, nonche' esperti del settore della formazione,
ha  elaborato  un  Programma  nazionale  per  la  formazione continua
(E.C.M.)  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  degli altri Paesi
dell'Unione europea e degli Stati piu' avanzati.
  Il   programma,   completamente   informatizzato,   opera   tramite
l'apposito sito Web ministeriale E.C.M. (ecm. sanita.it).
  Il  programma  e'  stato  sperimentato  per oltre un anno ed ora ha
iniziato  ad  essere  pienamente  operativo limitatamente agli eventi
formativi residenziali.
  Gli  obiettivi  formativi di interesse nazionale, individuati dalla
Commissione  nazionale,  sono  stati  definiti  in  un accordo fra il
Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  che  e'  stato sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta  del  20 dicembre  2001.  L'accordo  e'  pubblicato  nel  sito
ministeriale.
  I  criteri  per  la  definizione del contributo alle spese previsto
dall'art.  92,  comma 5, della legge n. 388/2000 sono stati stabiliti
con  decreto  del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in corso di
perfezionamento. Il decreto e' riportato nel sito ministeriale.
  Il  programma  ECM  puo',  pertanto,  ritenersi  ormai  delineato e
disponibile per tutti gli operatori sanitari, anche se l'esperienza e
le  ulteriori  fasi  sperimentali  certamente contribuiranno a meglio
definirlo in tutti i suoi aspetti.
  Si  riassumono  brevemente gli aspetti piu' rilevanti del programma
ECM.
  Le  fasi  del  programma  -  Per  agevolare  la  realizzazione  del
programma  ECM  la  Commissione  ha  ritenuto essenziale un passaggio
graduale  dalla  attuale  formazione  autogestita (ossia rimessa alla
responsabilita'   del  singolo  professionista  e  non  vincolata  ad
obiettivi  nazionali  e  regionali) a quella disciplinata dal decreto
legislativo  n.  502/1992  e  finalizzata  ad  obiettivi predefiniti.
Pertanto,   considerata  la  estrema  complessita'  e  rilevanza  del
programma  ECM, il numero dei soggetti ai quali e' destinato e le sue
caratteristiche che peculiari, che non hanno corrispondenza in nessun
Paese,  la  Commissione  ne  ha  previsto la realizzazione attraverso
"tappe"  "autonome  e  progressive",  che  sono  parti  dello  stesso
progetto.
  La  prima  "tappa" del programma e' riservata agli eventi formativi
residenziali,  per  i  quali e' stata gia' effettuata una sufficiente
sperimentazione (oltre un anno).
  La   seconda   "tappa"  del  programma  concernera'  le  "attivita'
formative  a  distanza".  L'inizio  della tale fase a regime e' stato
differito  al  secondo  semestre  del  2002 in quanto la formazione a
distanza necessita di una ulteriore specifica fase sperimentale. Tale
fase  sperimentale  potra'  essere  congruamente  avviata  nel  primo
semestre  del  2002  in  modo  da  concluderla  nel  secondo semestre
dell'anno.
  La  "tappa"  conclusiva  del programma concernera' l'accreditamento
dei  provider  (ossia  delle  societa'  scientifiche  e  degli  altri
soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono attivita' di formazione
continua).  L'accreditamento  dei  provider,  che  costituira' l'asse
portante  del  programma  ECM,  richiede  tempi di realizzazione piu'
lunghi.  I  requisiti,  i criteri e le procedure per l'accreditamento
saranno  definiti  nel  corso  del  2002; gli accreditamenti potranno
iniziare  nel  corso  del  2003.  L'accreditamento dei provider (e la
conseguente  assegnazione  diretta  da parte degli stessi dei crediti
formativi)  impone,  infatti,  una  adeguata valutazione di tutti gli
aspetti  che  lo  caratterizzano.  Infatti  la  "delega"  ai  singoli
provider  di  provvedere  all'attribuzione  dei  crediti  richiede, a
fronte   dell'autonomia  agli  stessi  riconosciuta,  un  sistema  di
garanzie  non  tanto in materia di requisiti e di verifica della loro
sussistenza  nel  tempo, quanto e soprattutto in materia di strumenti
per  la  verifica  della  qualita'  dell'offerta  formativa  e  della
correttezza dei comportamenti; strumenti che sono tuttora allo studio
della  Commissione  in quanto, fra l'altro, le esperienze degli altri
Paesi  sono  solo  in  parte  utili  per essere trasferite nel nostro
Paese.
  Inizio  "fase  a  regime"  della formazione residenziale - La prima
tappa   del   programma   e'   stata   circoscritta  alla  formazione
residenziale   che   e'  patrimonio  comune  di  tutte  le  categorie
professionali  e  che  e' quella piu' sperimentata. La data di inizio
formale  della  fase  a  regime  per gli eventi residenziali e' stata
fissata   al  1  gennaio  2002  con  riferimento  alle  richieste  di
accreditamento  degli  eventi  formativi che si svolgeranno a partire
dal 1 aprile 2002.
  Soggetti  coinvolti  -  A  partire dal 1 gennaio 2002, il programma
dell'ECM  e'  applicato  a tutte le categorie professionali sanitarie
(dipendenti,  convenzionati  o libero professionisti) e cioe' a circa
800.000 professionisti. E' escluso dall'obbligo dell'ECM il personale
sanitario  che frequenta, in Italia e all'estero, corsi di formazione
post-base propri della categoria professionale di appartenenza (corso
di  specializzazione,  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale,  dottorato  di  ricerca,  master, laurea specialistica) per
tutti   gli  anni  compresi  nell'impegno  formativo.  Sono  esclusi,
altresi', dall'obbligo dell'E.C.M., i soggetti che usufruiscono delle
disposizioni  in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge
30 dicembre  1971,  n.  1204,  e successive modificazioni, nonche' in
materia  di  adempimento  del  servizio militare di cui alla legge 24
dicembre  1986,  n.  958,  e  successive  modificazioni, per tutto il
periodo  in  cui  usufruiscono  o  sono  assoggettati  alle  predette
disposizioni.
  Procedure  -  Fermo  restando  che  l'accreditamento  degli  eventi
formativi  inizia a partire dal 1 gennaio 2002, e' stato stabilito in
generale:  che  le richieste di accreditamento devono essere prodotte
almeno  novanta  giorni prima dalla data di inizio dell'evento (e non
prima  comunque  di  centottanta  giorni);  che  la  richiesta  sara'
pubblicata  automaticamente nel sito Web ministeriale in una apposita
sezione denominata "eventi in attesa di accreditamento"; che di norma
entro  un mese dalla richiesta (se il provider ha rispettato tutte le
prescrizioni per l'accreditamento) l'evento sara' pubblicato nel sito
Web ministeriale unitamente al punteggio attribuito all'evento in una
apposita   sezione   denominata   "eventi   accreditati   e   crediti
attribuiti".
  Crediti  formativi  - I crediti per il primo quinquennio sono stati
fissati  in  complessivi  150  (come  gia' previsto dalla Commissione
nella  fase  sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizione
di  crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto
anno  (10-20-30-40-50),  con  un  minimo annuale di almeno il 50% del
debito  formativo  previsto  per  l'anno e con un massimo annuale del
doppio del debito formativo previsto per l'anno.
  Fermo  restando che, nella fase a regime, anche per uniformita' con
i  sistemi  piu' avanzati degli altri Paesi, il numero dei crediti da
raccogliersi da parte del singolo operatore sara' di 150 in tre anni,
la  Commissione per la formazione continua ha ritenuto piu' opportuno
attuare,  nella fase di avvio, una progressione nel numero di crediti
acquisibili annualmente in un programma quinquennale cosi' definito:
    2002:  crediti  10  (per  un  impegno  temporale  di  8/10 ore di
formazione residenziale: 1/2 giorni di e.c.m.);
    2003:  crediti  20  (per  un  impegno  temporale  di 15/24 ore di
formazione residenziale: 2/3 giorni di e.c.m.);
    2004:  crediti  30  (per  un  impegno  temporale  di 25/35 ore di
formazione residenziale: 3/4 giorni di e.c.m.);
    2005:  crediti  40  (per  un  impegno  temporale  di 30/45 ore di
formazione residenziale: 4/6 giorni di e.c.m.);
    2006:  crediti  50  (per  un  impegno  temporale  di 38/62 ore di
formazione residenziale: 6/8 giorni di e.c.m.).
  La  progressione  dei  crediti tiene conto del fatto che per l'anno
2002  la  fase  di  acquisizione dei crediti inizia ad aprile, che la
formazione  a  distanza sara' attivata nel secondo semestre dell'anno
2002  e  che  per  molte  categorie non esiste allo stato una offerta
formativa sufficiente e che e' prevedibile un progressivo adeguamento
dell'offerta formativa stessa per tutte le categorie.
  Il  numero dei crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ogni
anno e nel quinquennio, e' uguale per tutte le categorie.
  Valutazione  eventi  -  La  valutazione degli eventi residenziali e
delle  altre  forme  di  attivita'  formativa  sara' effettuata con i
criteri pubblicati nel sito Web del Ministero della salute.
  Contribuzione - Il contributo previsto dall'art. 92, comma 5, della
legge  n. 388/2000, e' necessariamente correlato alle varie tipologie
di  eventi e attivita' formative (eventi e attivita' residenziali o a
distanza,  ecc.)  e  dei  provider  (aziende  sanitarie  pubbliche  e
private,  societa'  scientifiche,  ecc.).  La Commissione ha, quindi,
ritenuto  di  definire i criteri per la determinazione dei contributi
contestualmente  alla  disciplina di accreditamento dei vari eventi e
attivita'  formative nonche' dei provider. Conseguentemente in questa
fase,  nella  quale  sono accreditati esclusivamente i singoli eventi
formativi  residenziali,  la  Commissione  nazionale si e' limitata a
definire  i  criteri  per  la  determinazione  dei contributi per gli
eventi residenziali.
  Per  gli  eventi  residenziali  il  contributo  e' stato fissato in
rapporto  al  numero  dei  crediti  formativi  attribuiti  all'evento
partendo dalla misura minima fissata dalla legge, Euro 258,23, pari a
L.  500.000,  fino  alla  misura  massima  di  Euro 774,69, pari a L.
1.500.000.
  Centri  formativi  ECM - La Commissione nazionale per la formazione
continua ha ritenuto che, per la realizzazione del programma ECM, sia
essenziale  il  ruolo delle aziende sanitarie (pubbliche e private) e
la  contestuale  creazione  di  una  rete  territoriale  di centri di
formazione.  La  necessita'  di  disporre  di  un  numero  di  eventi
formativi  sufficiente  a  soddisfare  le esigenze formative di circa
800.000 utenti rende, infatti, urgente la disponibilita' di un numero
adeguato  di sedi di formazione, quanto piu' possibile articolate nel
territorio,  cosi'  da ridurre al minimo gli spostamenti dal luogo di
lavoro, i disagi correlati ed i relativi oneri economici.
  E'  importante  che ogni azienda ospedaliera, distretto sanitario o
struttura   sanitaria  di  consistenza  adeguata  e,  comunque,  ogni
struttura  pubblica  o privata che sia interessata alla erogazione di
eventi   formativi,   e   che   quindi   sia   disposta  a  chiederne
l'accreditamento alla Commissione nazionale, predisponga:
    le sedi ove fare svolgere le attivita' seminariali, di gruppo, di
discussione, di lezione relative alla formazione continua;
    un  programma  plurimensile  (con cadenza almeno trimestrale) che
garantisca  a  tutte le categorie di personale dipendente o comunque,
anche  se  non  dipendente,  interessato, e soprattutto residente nel
territorio  viciniore,  di poter accedere alle diverse attivita' e di
ottenere quindi i relativi crediti formativi.
  I   vantaggi  di  questa  "territorializzazione"  della  formazione
continua sono evidenti:
    il personale dispone di attivita' formative in loco;
    si  atta  un  considerevole  risparmio  nel  rimborso di spese di
viaggio e di soggiorno;
    le   attivita'   formative  si  svolgono  nell'ambito  delle  ore
obbligatorie di formazione previste dai contratti di lavoro;
    le  attivita'  formative  possono essere offerte dalla azienda ad
altre  strutture  che  potrebbero  essere interessate all'acquisto di
pacchetti predisposti in altre sedi e da altre strutture;
    le  competenze  per  le  attivita'  formative, sia di docenza che
tutoriali,  possono  essere  in buona parte reperite tra il personale
stesso;
    i  programmi  possono  corrispondere piu' direttamente ai bisogni
formativi   del  personale,  il  quale  puo'  bene  contribuire  alla
individuazione  dei  bisogni formativi e delle forme di aggiornamento
ritenute piu' utili o urgenti;
    diverse  aziende viciniori possono consorziarsi, suddividendosi i
compiti  della produzione di eventi formativi, e condividendoli per i
loro utenti;
    il   controllo  della  qualita'  della  formazione  diviene  piu'
agevole.
  I  centri formativi aziendali ossia l'organizzazione intraaziendale
della formazione continua anticipera', cosi', il passaggio alla terza
fase  del  sistema  nazionale  di  formazione  continua,  nella quale
saranno  accreditati  dalla  Commissione nazionale non piu' i singoli
eventi,  ma  i  provider, ai quali sara' delegata la assegnazione dei
crediti formativi.
  La  attivazione  della  rete territoriale della formazione continua
offrira'  enormi  vantaggi anche per le regioni, in quanto proprio in
questi  centri  territoriali si svolgera' la formazione relativa agli
obiettivi formativi regionali previsti dalla legge.
  Per   favorire  l'attivazione  della  rete  territoriale  e'  stato
previsto  che  i Centri di formazione aziendale possano utilizzare lo
strumento  del "progetto formativo", costituito da piu' eventi, anche
di  diversa  tipologia,  caratterizzati  da uno specifico ed unitario
obiettivo e dai medesimi destinatari.
  Infine,  va ricordato che la attivazione dei centri territoriali di
formazione  non  esclude,  ove  ritenuto  opportuno, la sopravvivenza
delle forme piu' tradizionali di formazione (congressi, ecc.).
  Cio'  premesso,  si  ritiene  opportuno,  anche  per evitare errate
interpretazioni delle determinazioni finora assunte dalla Commissione
nazionale  e  per assicurare la massima regolarita' nello svolgimento
del  programma  ECM  a  garanzia  sia  degli  organizzatori che degli
operatori,  ribadire  alcuni  aspetti dell'attuale fase di attuazione
del programma ECM:
    la  fase sperimentale relativa agli eventi formativi residenziali
ed a distanza si e' definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001;
    per  gli  eventi  formativi  residenziali  la  fase  a  regime e'
iniziata  il  1  gennaio  2002;  la  possibilita' di acquisizione dei
crediti  e'  iniziata  con  gli  eventi formativi residenziali che si
svolgeranno a partire dal 1 aprile 2002;
    per  gli  eventi  formativi a distanza la fase a regime iniziera'
dopo  una  ulteriore  fase  di  sperimentazione,  limitata  ad alcune
aziende  sanitarie, che si concludera' nel secondo semestre del 2002;
la  data  della  fase di inizio a regime della formazione a distanza,
che   non   e'   stata   ancora   fissata  dalla  Commissione,  sara'
tempestivamente comunicata nel sito ministeriale;
    nella  fase sperimentale conclusa nel 2001 sono stati accreditati
esclusivamente  gli  eventi  residenziali  e  le specifiche attivita'
formative  a  distanza  e  non anche gli organizzatori degli eventi e
delle attivita' (provider);
    anche nell'attuale fase a regime continuano ad essere accreditati
esclusivamente  i  singoli  eventi formativi residenziali e non anche
gli organizzatori degli stessi;
    la   "registrazione   dell'organizzatore",   ossia  la  procedura
prevista  per  ottenere  la  utenza  e  la  password e' finalizzata a
consentire  esclusivamente  l'accreditamento  degli  eventi  e  delle
attivita' formative da parte dell'organizzatore stesso;
    la  "registrazione  dell'organizzatore"  non  e'  assimilabile  a
nessun  effetto all'"accreditamento delle societa' scientifiche e dei
soggetti  pubblici  e  privati"  disciplinato  dall'art.  16-ter  del
decreto legislativo n. 502/1992;
    lo "accreditamento" dei provider sara' possibile solo dopo che la
Commissione  nazionale  per  la  formazione continua avra' stabilito,
come  prescrive  la  legge,  i  requisiti  per  l'accreditamento  dei
provider  e  dopo  l'accertamento del possesso dai parte dei provider
stessi dei predetti requisiti;
    la  "registrazione"  e  la  partecipazione di un organizzatore di
eventi  e  attivita'  formative  al  programma di formazione continua
(fase  sperimentale e fase a regime) non conferisce all'organizzatore
stesso alcun diritto o pretesa a chiedere ed ottenere successivamente
lo "accreditamento" come provider;
    i  crediti attribuiti nella fase sperimentale (sia alle attivita'
formative  residenziali sia ad alcune attivita' formative a distanza)
non  sono  validi  ai  fini  dell'acquisizione  dei crediti formativi
prescritti  per  il  primo quinquennio del programma ECM (2002/2006),
anche   se,   ovviamente,   possono  essere  richiamati  nel  proprio
curriculum professionale o documentati ad altri fini.
  Gli  organizzatori  di  eventi formativi devono far presente quanto
suesposto anche nelle loro iniziative promozionali e nei rapporti con
i  singoli utenti. Eventuali comportamenti in contrasto costituiscono
motivo ostativo all'accreditamento degli eventi residenziali proposti
ed al successivo accreditamento degli organizzatori stessi.
  Per  quanto  concerne  il controllo sulla qualita' degli eventi dei
providers e del programma degli eventi stessi, esso verra' realizzato
da   appositi   referees   appartenenti  alle  societa'  scientifiche
rappresentative  delle diverse professioni, sia singole che associate
in  strutture  di  tipo  federativo, quali la FISM (Federazione delle
societa' medico-scientifiche italiane).
  Nel  futuro  prossimo  i  crediti  saranno  necessari  per validare
l'esame di abilitazione professionale e come titolo di carriera.
                                                 Il Ministro: Sirchia