IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto;
                              Dispone:
  1. Sono  approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti
di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14,  comma 1, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi alle attivita' comprese nei 13
studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 8 marzo 2002.
  I  predetti  limiti,  determinati  sulla  base della nota tecnica e
metodologica  contenuta  nell'allegato  2, sono utilizzati al fine di
verificare   l'ammissibilita'   al  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  due  o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di
settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita'
prevalente.
  Tale  disposizione, coerente con quella prevista dall'art. 3, comma
1,  lettera e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25 marzo  2002,  si applica anche agli studi di settore per i quali i
limiti dei ricavi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale
delle attivita' marginali, sono stati precedentemente approvati.
  3. I  contribuenti  a  cui  risultano  applicabili  i  13  studi di
settore,  approvati  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze  8 marzo 2002, che intendono avvalersi, a partire dal periodo
d'imposta  2002,  del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  possono  presentare domanda all'ufficio
locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio
2002.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  in  13  nuovi  studi  di  settore  approvati con
decorrenza  2001,  il limite  dei  ricavi  o  compensi  entro  cui e'
possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel medesimo
articolo.
  Coerentemente  a  quanto  previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e)
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale
delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in
base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
  Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i  contribuenti  a cui
risultano applicabili i 13 studi di settore approvati con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze 8 marzo 2002, che intendano
avvalersi   del  regime  agevolato  a  decorrere  dal  2002,  possano
presentare  apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione
del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2002.
  Tale  termine  che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art.
14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu' agevole
presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.
Riferimenti normativi:
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
    provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
    decreti   del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  del
15 febbraio  2002:  approvazione  di  26 studi di settore relativi ad
attivita'  economiche  nel  settore delle manifatture, del commercio,
dei servizi e dei professionisti;
    provvedimento    del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate
22 febbraio  2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro
cui  e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali,  relativi  alle attivita' comprese nei 26 studi di settore
approvati  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del
15 febbraio 2002;
    decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002:
approvazione  di 13 studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel  settore  delle  manifatture,  del  commercio,  dei servizi e dei
professionisti;
    decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002:
approvazione  di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara