L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 aprile 2002;
  Premesso che:
    l'art.  3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito:  decreto legislativo n. 79/1999), prevede che con uno o
piu'   decreti   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato  (di  seguito: Ministro dell'industria), di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica   (di   seguito:   Ministro   del   tesoro),   su  proposta
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
Autorita),  sono  individuati gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico,  ivi  incluse, tra l'altro, le attivita' di smantellamento
delle  centrali  elettronucleari  dismesse, la chiusura del ciclo del
combustibile  e  le attivita' connesse e conseguenti, anche svolte in
consorzio con altri enti pubblici o societa';
    l'art.  2,  comma  1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 del
Ministro  dell'industria,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio  2000  (di  seguito: decreto 26 gennaio 2000), include tra
gli  oneri  generali  afferenti al sistema elettrico i costi connessi
allo  smantellamento  delle  centrali  elettronucleari dismesse, alla
chiusura  del  ciclo  del  combustibile  e  alle attivita' connesse e
conseguenti;
    in  data  31 maggio  1999 l'Enel S.p.a., in ottemperanza all'art.
13,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto legislativo n. 79/1999, ha
costituito la Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito:
Sogin),  operativa  dal  1 novembre 1999 e avente per oggetto sociale
l'esercizio   delle  attivita'  relative  allo  smantellamento  delle
centrali  elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura  del  ciclo  del
combustibile  e  alle  attivita'  connesse  e  conseguenti,  anche in
consorzio con altri enti pubblici o societa';
    in   data  22 dicembre  2000,  la  Sogin,  l'Ente  per  le  nuove
tecnologie  l'energia  e  l'ambiente (di seguito: Enea) e la societa'
Fabbricazioni  nucleari  S.p.a.  (di seguito: FN) hanno costituito il
consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare
(di  seguito: consorzio SICN) per l'organizzazione e il coordinamento
delle   attivita'   inerenti  lo  smantellamento  degli  impianti  di
produzione  del  combustibile  nucleare  e  di  ricerca del ciclo del
combustibile nucleare di proprieta' dell'Enea e della FN;
    l'art.  9,  comma  1,  del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la
Sogin  inoltri,  entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorita' un
dettagliato  programma  di  tutte  le attivita' di cui all'art. 8 del
medesimo  decreto, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte
anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi;
    l'Autorita',  ai  sensi  del  combinato  disposto dell'art. 9 del
decreto 26 gennaio 2000 e dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile
2001, deve valutare i programmi inoltrati dalla Sogin e dal consorzio
SICN,  unitamente  al preventivo dei relativi costi, tenendo conto di
criteri  di  efficienza  economica  nello svolgimento delle attivita'
previste;
    l'Autorita',   ai   sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
26 gennaio   2000,   ridetermina   entro   il   31 dicembre  2000,  e
successivamente   ogni   tre   anni,   gli   oneri  conseguenti  allo
smantellamento  delle  centrali  elettronucleari ed alla chiusura del
ciclo  del  combustibile,  la  cui  copertura  deve essere assicurata
mediante  l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della
rete  di  trasmissione  nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  ed aggiorni l'onere annuale sulla
base del programma delle attivita' presentato dalla Sogin;
    ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  ultimo  periodo, del decreto
26 gennaio  2000  l'Autorita'  comunica  al  Ministro delle attivita'
produttive  e  al  Ministro  dell'economia e delle finanze le proprie
determinazioni  in  merito,  che  diventano operative sessanta giorni
dopo   la  comunicazione,  salvo  diverse  indicazioni  dei  Ministri
medesimi;
    la  Sogin,  ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio
2000,  ha  inoltrato  all'Autorita',  con  nota  prot.  n.  4483  del
29 settembre  2000  (prot. Autorita' n. 13714 del 3 ottobre 2000), un
documento  recante  il  Programma  e  stima dei costi delle attivita'
relative  allo  smantellamento  delle  centrali nucleari Sogin e alla
chiusura  del  ciclo  del combustibile (di seguito: Programma) e, con
nota prot. n. 01/8607 del 27 settembre 2001 (prot. Autorita' n. 19219
del   28 settembre   2001),   ha   inoltrato   un  documento  recante
l'aggiornamento del medesimo Programma al settembre 2001;
    l'Autorita',  considerato  che dal Programma emergono elementi di
incertezza  che  possono comportare variazioni rilevanti nell'entita'
degli  impegni e dei costi previsti ed incidere sulla sua attuazione,
e  ritenuto che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 8 del
decreto  del  Ministro  dell'industria  26 gennaio  2000 debba essere
basata  sulla verifica del Programma predisposto dalla Sogin anche al
fine di valutarne l'economicita' rispetto agli obiettivi perseguiti e
che,  in  ragione  della  complessita'  degli approfondimenti e delle
competenze  richieste,  per  tale  verifica  sia necessario ricorrere
all'apporto  di  soggetti  specializzati,  da  individuarsi  mediante
apposite  procedure  di selezione, con deliberazione 6 dicembre 2000,
n.  220  (di  seguito:  deliberazione  n.  220/00), ha richiesto, tra
l'altro,  al  Ministro dell'industria una proroga fino al 31 dicembre
2001  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  9,  comma  2, primo
periodo, del decreto 26 gennaio 2000;
    l'art.  1,  comma  1,  del decreto del Ministro dell'industria di
concerto con il Ministro del tesoro, 17 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito:  decreto  17 aprile  2001), ha disposto la proroga di cui al
precedente alinea;
    l'art.   1,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro
dell'industria  7 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  122  del  28 maggio 2001 (di seguito: decreto
7 maggio  2001), recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin,
dispone   la  disattivazione  accelerata,  rispetto  alla  precedente
strategia  di  lungo  periodo  di  "custodia protettiva con sicurezza
passiva"   adottata  dall'Enel  e  successivamente  riconosciuta  dal
Comitato   interministeriale   dei   prezzi   (di   seguito:  Cip)  e
dall'Autorita',  di tutti gli impianti elettronucleari dismessi entro
venti anni, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati
i medesimi impianti;
    con  deliberazione  27  giugno  2001, n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di
seguito:  deliberazione  n.  146/01), l'Autorita' ha quantificato, ai
sensi  dell'art.  1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, gli importi
da  corrispondere  per  l'anno  2001,  a  titolo  provvisorio e salvo
conguaglio,  ai fini della copertura dei costi delle attivita' svolte
dal  consorzio  SICN,  disponendo  l'adeguamento  della componente A2
della  tariffa  elettrica  da  un  valore  medio nazionale pari a 0,6
L/kWh, gia' stabilito con la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio
2000,  n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00), a
1,0 L/kWh;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto 26 gennaio 2000;
    il decreto 17 aprile 2001;
    il decreto 7 maggio 2001;
    il  provvedimento  del  CIP  28  marzo 1990, n. 11/90, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990,
recante   rimborso   all'Enel  di  oneri  straordinari  (di  seguito:
provvedimento CIP n. 11/90);
    il  provvedimento  del Cip 18 dicembre 1991, n. 32/91, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 298 del 20 dicembre
1991,  recante rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge
9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento CIP n. 32/91);
    il  provvedimento  del  CIP 26 febbraio 1992, n. 3/92, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992,
recante  rimborso  degli  oneri  straordinari  previsti  dalla  legge
9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: provvedimento CIP n. 3/92);
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  12 giugno  1998,  n.  58/98,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 140 del
18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
    la deliberazione n. 39/00;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   9 marzo   2000,  n.  53/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 90, del
17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
    la deliberazione n. 220/00;
    la deliberazione n. 146/01;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   18 ottobre  2001,  n.  228,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale
n.   297   del  22 dicembre  2001,  recante  "Testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia elettrica" (di seguito: Testo integrato), in particolare
l'art. 41 e l'art. 34.2, lettera a);
    la  nota  della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data
23 agosto  2000, prot. n. 1351, pervenuta all'Autorita' il giorno 25,
prot. Autorita' n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000);
  Considerato che:
    durante   il  periodo  di  attivita'  produttiva  delle  centrali
elettronucleari  di sua proprieta', l'Enel ha provveduto a costituire
un "fondo smantellamento impianti nucleari", vincolato alla copertura
delle  spese  da  sostenere  nelle  fasi  di  disattivazione di dette
centrali,  di  scarico del combustibile irraggiato, di messa in stato
di  conservazione, decontaminazione e smantellamento delle centrali e
di  bonifica  del  terreno,  e il "fondo trattamento del combustibile
nucleare",  vincolato  alla  copertura  delle  spese  future  per  il
trasporto del combustibile irraggiato, per il trattamento chimico del
combustibile   irraggiato,  per  il  trattamento,  l'immagazzinamento
temporaneo e lo smaltimento definitivo dei residui;
    i  fondi  di  cui  al  precedente  alinea,  alimentati attraverso
accantonamenti  annuali,  avrebbero  dovuto  raggiungere,  al termine
della vita produttiva delle centrali elettronucleari, una consistenza
tale da consentire la copertura delle spese relative allo svolgimento
delle predette attivita';
    a  causa della chiusura anticipata delle centrali elettronucleari
e  della  conseguente  cessazione  degli  accantonamenti,  il  "fondo
smantellamento   impianti  nucleari"  e  il  "fondo  trattamento  del
combustibile  nucleare"  non  hanno  potuto  raggiungere  la prevista
consistenza;
    gli  oneri  da  reintegrare all'Enel rispetto agli accantonamenti
gia'  effettuati  durante  il  periodo  di attivita' produttiva delle
centrali    elettronucleari,    connessi    con   le   attivita'   di
riprocessamento  del  combustibile  irraggiato, di messa in sicurezza
con   custodia   passiva   e   di   smantellamento   delle   centrali
elettronucleari  di  sua  proprieta', sono stati determinati dal Cip,
con i provvedimenti n. 11/90, n. 32/91 e n. 3/92, come differenza tra
la  prevista  consistenza  dei  due  fondi  sopra citati alla data di
chiusura   programmata  delle  centrali  elettronucleari  e  la  loro
consistenza effettiva alla data di chiusura anticipata delle centrali
stesse;
    con  la  deliberazione n. 58/98, l'Autorita', in attuazione della
disposizione  dell'art.  3,  comma  2,  della  legge  n. 481/1995, ha
valutato,  tra  l'altro, i provvedimenti del Cip di cui al precedente
alinea,  rideterminando  in  maniera definitiva gli oneri complessivi
connessi  alla  sospensione  e  alla  interruzione  dei lavori per la
realizzazione  di  centrali  nucleari nonche' alla loro chiusura, ivi
incluse le attivita' di riprocessamento del combustibile irraggiato e
per  la  messa  in sicurezza con custodia passiva e lo smantellamento
delle centrali nucleari;
    gli  oneri  complessivi  di  cui  al precedente alinea, pari alla
somma   degli  oneri  da  reintegrare  e  degli  accantonamenti  gia'
effettuati   dall'Enel   S.p.a.   durante  il  periodo  di  attivita'
produttiva  delle  centrali,  sono stati quantificati, al 31 dicembre
1997,  in  lire  1310,4  miliardi,  di  cui  lire 816,9 miliardi come
credito  dell'Enel S.p.a. nei confronti della Cassa conguaglio per il
settore  elettrico e la parte restante come liquidita' riveniente dal
"fondo smantellamento impianti nucleari" e dal "fondo trattamento del
combustibile nucleare";
    in  data  29 ottobre 1999, l'Enel S.p.a. ha conferito alla Sogin,
costituita  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo n. 79/1999, un capitale pari a lire 1538 miliardi, di cui
lire 896,4 miliardi come credito nei confronti della Cassa conguaglio
per  il  settore  elettrico da estinguere attraverso il gettito della
componente  A2  della  tariffa  elettrica  e  la  parte restante come
liquidita' riveniente dai fondi di cui al precedente alinea;
    con la deliberazione n. 58/98, l'Autorita' ha istituito presso la
Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico  due separati conti di
gestione  per  il  rimborso  degli  oneri  nucleari: il "Conto per il
rimborso  degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici" e il "Conto
per  il  rimborso  all'Enel  S.p.a.  di  oneri  relativi ad attivita'
nucleari residue", quest'ultimo destinato ai rimborsi all'Enel S.p.a.
degli  oneri  riconosciuti,  per  il riprocessamento del combustibile
irraggiato  e  per  la  messa  in sicurezza e lo smantellamento delle
centrali nucleari;
    con  il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si e'
completato, nel primo bimestre (gennaio - febbraio) 2000, il rimborso
all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla
sospensione  e  alla  interruzione dei lavori per la realizzazione di
centrali  nucleari  nonche'  alla loro chiusura, come attestato nella
nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico 23 agosto 2000;
    con   la  deliberazione  n.  39/00,  l'Autorita'  ha  fissato,  a
decorrere  dal  1  marzo  2000,  l'aliquota della componente A2 della
tariffa  elettrica,  destinata  al rimborso degli oneri relativi allo
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura
del  ciclo  del  combustibile  nucleare  e  alle  attivita'  a queste
connesse  e  conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato
dai clienti finali, e ha successivamente adeguato tale componente a 1
lire  per  kWh,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile
2001, come gia' richiamato in premessa;
    con  la  deliberazione  n. 53/00, l'Autorita' ha stabilito che, a
decorrere  dal 1 marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica
alimenti  il  "Conto  per  il  finanziamento delle attivita' nucleari
residue",  istituito  con  la  medesima  deliberazione e destinato ad
incorporare la residua liquidita' del "Conto per il rimborso all'Enel
di  oneri relativi ad attivita' nucleari residue", di cui all'art. 5,
comma 2, lettera b), della deliberazione n. 58/98;
    alla  data del 1 gennaio 2002, il residuo credito della Sogin nei
confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico ammontava a
lire 668,001 miliardi;
    la    disattivazione    accelerata    di   tutti   gli   impianti
elettronucleari  dismessi  prevista  dal  decreto  7 maggio  2001, in
attuazione  del quale la Sogin ha definito il Programma, determina un
incremento  dei  costi  e,  conseguentemente,  degli  oneri  generali
afferenti  al  sistema  elettrico  rispetto  a  quelli previsti dalla
precedente  strategia  di  lungo  periodo  di custodia protettiva con
sicurezza passiva adottata dall'Enel;
    i  costi  preventivati  dalla  Sogin  per  lo  svolgimento  delle
attivita' finalizzate:
      a) al   mantenimento   in  custodia  protettiva  con  sicurezza
passiva,  fino  all'avvio  dell'attivita'  di  smantellamento,  delle
centrali  elettronucleari  di  Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino
Vercellese 1;
      b) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali
elettronucleari  dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e
Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di
natura radiologica;
      c) allo  stoccaggio  in sito provvisorio, al condizionamento ed
all'eventuale  riprocessamento  del  combustibile nucleare irraggiato
delle   centrali   elettronucleari   di  Caorso,  Foce  Verde,  Trino
Vercellese  1  e Garigliano, nonche' al successivo invio dello stesso
combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi
presso  il  deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla
loro  conservazione  presso  lo  stesso  deposito, o, in alternativa,
all'invio  e  conservazione  del combustibile nucleare irraggiato, di
rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di
lungo  termine  equivalenti,  di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
punti  i, ii) e iv) del decreto 26 gennaio 2000, che risultano pari a
746,9  miliardi  di  lire  per il triennio 2002-2004, evidenziano una
incidenza  delle  spese per eventi imprevisti pari al 7,85% dei costi
totali, al netto dei costi di sede;
    i  costi preventivati dal consorzio SICN per lo svolgimento delle
attivita'   di   smantellamento  degli  impianti  di  produzione  del
combustibile  nucleare  e  di  ricerca  del  ciclo  del  combustibile
nucleare di proprieta' dell'Enea e delle sue societa' partecipate, di
cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  c),  punto  iii),  del decreto
26 gennaio  2000,  che risultano pari a 241,7 miliardi di lire per il
triennio  2002-2004,  evidenziano  una  sopravvalutazione  dei  costi
relativi  all'acquisto di beni e servizi, associata all'anticipazione
di  attivita'  comunque differibili, oltre che, per l'esercizio 2004,
l'utilizzo  di  criteri  contabili difformi da quelli della Sogin per
quanto  riguarda  l'applicazione  dell'Iva  sull'acquisto  di  beni e
servizi  e  l'attribuzione dei costi generali sostenuti dall'Enea per
il  personale  trasferito  dall'Enea  nel consorzio SICN che dal 2004
confluira' nella Sogin;
    la  rideterminazione  degli  oneri  di  cui  all'art. 8, comma 1,
lettera c), punti i), ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il
triennio  2002-2004, sulla base del Programma presentato dalla Sogin,
consiste  nel  quantificare  nuovamente l'ammontare del credito della
medesima societa' nei confronti della Cassa conguaglio per il settore
elettrico;
    e'  necessario  conservare alla Sogin la liquidita' derivante dal
conferimento  iniziale  da  parte  dell'Enel  S.p.a. in ragione dalla
specificita'   e  dall'onerosita'  degli  interventi  che  questa  e'
chiamata ad effettuare;
  Ritenuto che sia opportuno:
    riconoscere   alla   Sogin  le  spese  per  eventi  imprevisti  a
consuntivo e sulla base di giustificazioni analitiche e dettagliate;
    rideterminare  gli  oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
punti  i),  ii), e iv), del decreto 26 gennaio 2000, in 362,1 milioni
di euro, pari a 701,1 miliardi di lire, per il triennio 2002-2004;
  Ritenuto inoltre che sia opportuno:
    non riconoscere al consorzio SICN una quota pari al 25% dei costi
previsti  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi relativi ad attivita'
differibili  e,  per l'esercizio 2004, l'Iva relativa all'acquisto di
beni  e  servizi  e  i  costi  generali  sostenuti  dall'Enea  per il
personale del medesimo ente trasferito al consorzio SICN;
    rideterminare,  di  conseguenza, l'onere di cui all'art. 8, comma
1,  lettera  c),  punto  iii),  del decreto 26 gennaio 2000, in 106,2
milioni  di  euro,  pari  a  205,7  miliardi di lire, per il triennio
2002-2004;
  Ritenuto  infine  che  sia  opportuno  formulare  alla  Sogin  e al
consorzio  SICN raccomandazioni atte a garantire efficienza economica
nello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art. 8 del decreto
26 gennaio  2000,  e richiedere ai medesimi di inviare all'Autorita',
entro  il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato
di  attuazione  dei propri programmi e sul recepimento delle predette
raccomandazioni,   ai   fini   dell'adozione   del  provvedimento  di
aggiornamento  annuale,  ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, del citato
decreto  26 gennaio  2000,  dell'onere  di  cui  all'art. 8, comma 1,
lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del medesimo decreto;
                              Delibera:
  1. Di determinare gli oneri di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
punti  i),  ii)  e  iv), del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, per il
triennio  2002-2004,  in 362,1 milioni di euro, pari a 701,1 miliardi
di lire.
  2.  Di  determinare l'onere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
punto  iii), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, per il
triennio  2002-2004,  in 106,2 milioni di euro, pari a 205,7 miliardi
di lire.
  3. Di raccomandare alla Societa' gestione impianti nucleari S.p.a.:
    a) di  predisporre,  entro  il 31 dicembre 2002, una procedura di
analisi  e  gestione dei rischi che permetta di simulare l'impatto di
eventi  negativi sui costi e sui tempi dei programmi, di identificare
e  qualificare  le  aree  di incertezza, nonche' di avviare azioni di
mitigazione dei rischi;
    b) di  predisporre,  entro il 31 dicembre 2002, una procedura per
la  gestione  degli  appalti di beni e di servizi, che garantisca gli
opportuni livelli di trasparenza e competitivita';
    c) di  redigere, entro il 30 settembre 2002, un Piano di sviluppo
delle   risorse   umane  e  un  Piano  di  sviluppo  organizzativo  a
medio-lungo termine;
    d) di  definire,  entro  il 31 dicembre 2002, procedure di misura
dell'avanzamento   delle   attivita'   nell'ambito   del  sistema  di
programmazione e controllo;
    e) di  razionalizzare,  entro  il  30 giugno  2003, il sistema di
programmazione  e  controllo,  con  l'adozione  di schede descrittive
standard,  articolate  nella  individuazione dei costi e dei tempi di
ciascuna attivita' elementare.
  4.  Di  raccomandare al consorzio Smantellamento impianti del ciclo
del combustibile nucleare:
    a) di   integrare,   entro   il   31 dicembre  2002,  le  proprie
metodologie  di  programmazione e controllo con quelle della Societa'
gestione  impianti nucleari S.p.a., utilizzando gli stessi strumenti,
uniformando le procedure, le responsabilita' e le modalita' di misura
dello stato di avanzamento dei lavori;
    b) di  pervenire, entro il 30 giugno 2003, ad una gestione comune
con  la Societa' gestione impianti nucleari S.p.a., delle attivita' a
carattere  trasversale,  anche  al  fine  di  assicurare  un efficace
controllo dei costi;
    c) di  definire,  entro  il  30 settembre  2002,  un  sistema  di
gestione  delle  risorse  umane  e  redigere  il  relativo  Piano  di
sviluppo;
    d) di  definire,  entro  il  30 settembre  2002,  un  piano delle
attivita'  e  dei  tempi  per  attuare  il conferimento alla Societa'
gestione   impianti   nucleari  S.p.a.  degli  impianti  appartenenti
all'Ente  per  le  nuove  tecnologie  l'energia  e  l'ambiente e alla
societa' Fabbricazioni nucleari S.p.a.;
    e) di  accelerare il processo di integrazione del consorzio nella
Societa' gestione impianti nucleari S.p.a.
  5.  Di richiedere alla Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. e
al  consorzio  Smantellamento  impianti  del  ciclo  del combustibile
nucleare  di  inviare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro  il 30 settembre di ogni anno, rapporti dettagliati sullo stato
di   attuazione   dei   propri  programmi  e  sul  recepimento  delle
raccomandazioni  di  cui  ai  precedenti  paragrafi  3  e  4, ai fini
dell'adozione  del  provvedimento  di aggiornamento annuale, ai sensi
dell'art.  9,  comma  2, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000,
dell'onere  di  cui  all'art.  8, comma 1, lettera c), punti i), ii),
iii) e iv), del medesimo decreto.
  6.   Di   comunicare   il   presente   provvedimento   al  Ministro
dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo
periodo, del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
    Milano, 23 aprile 2002
                                                 Il presidente: Ranci