L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 aprile 2002;
  Premesso che:
    ai   sensi  dell'art.  2,  comma  12,  lettera  g),  della  legge
14 novembre  1995,  n.  481/1995  (di  seguito:  legge  n. 481/1995),
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
controlla che vengano rispettati i provvedimenti da essa emanati;
    con  la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  4  del  5 gennaio  2001  (di  seguito:  deliberazione n. 237/00),
l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe
per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas  e  per la fornitura ai
clienti  del mercato vincolato e all'art. 11, comma 11.2, ha previsto
che, fino alla determinazione dei tassi di variazione Y1, Y2 e Y3,
sono  riconosciuti  nelle  tariffe  i costi sostenuti dall'impresa di
distribuzione   del  gas  per  interventi  per  la  promozione  della
sicurezza di impianti dei clienti finali (di seguito richiamati anche
come  interventi  per  la  sicurezza  di impianti dei clienti finali)
mediante  un tasso di variazione Y che sostituisce i precedenti tassi
di  variazione  Y1, Y2 e Y3 fino alla loro determinazione da parte
dell'autorita';
  Visti:
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447,  di  attuazione  della  legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti;
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della
direttiva  98/30/CE  recante  norme comuni per il mercato interno del
gas  naturale,  a  norma  dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile
2001 recante individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio  energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
pubblicato  nel supplemento ordinario, n. 125 alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001;
    la deliberazione n. 237/00;
  Considerato che:
    in  data 29 giugno 2001 e' stata pubblicata, mediante deposito in
segreteria, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia  13 giugno 2001, n. 4659/01, di annullamento parziale della
deliberazione  dell'Autorita' n. 237/00; e che la parte richiamata in
premessa  della  presente  deliberazione  non  e' stata oggetto della
predetta pronuncia ed e', pertanto, valida;
    sono  giunte  all'Autorita'  da  parte  di  numerose  imprese  di
distribuzione  del  gas  richieste  di  riconoscimento in tariffa dei
costi relativi ad interventi per la sicurezza di impianti dei clienti
finali;
    la maggior   parte   di  tali  richieste  non  era  corredata  da
documentazione  giustificativa idonea ai sensi della deliberazione n.
237/00;
    i  costi  di  cui  le  imprese  di  distribuzione  del  gas hanno
richiesto  il  riconoscimento  in  tariffa sono stati calcolati dalle
stesse imprese su base previsionale;
    con  nota  del  2 agosto  2001 (prot. n. CDM/M01/1642) gli uffici
dell'Autorita'  hanno richiesto alle imprese di distribuzione del gas
di cui al primo alinea informazioni circa gli interventi predisposti,
le modalita' di realizzazione e la determinazione dei relativi costi;
  Considerato  che,  ai  sensi della deliberazione n. 237/00, i costi
relativi  agli  interventi  per  la  promozione  della  sicurezza  di
impianti  dei clienti finali sono riconosciuti nelle tariffe relative
all'anno termico 2001-2002 qualora:
    possa   essere   resa   disponibile,   in   seguito  a  richiesta
dell'Autorita',   adeguata   documentazione   relativa  a  modalita',
contenuti e costi degli interventi effettuati;
    gli  interventi  per  la sicurezza di impianti dei clienti finali
siano stati realizzati nell'anno termico 2001-2002;
    gli interventi riguardino esclusivamente la sicurezza di impianti
gas dei clienti finali;
    gli  interventi  per  la sicurezza di impianti dei clienti finali
siano conformi alle regole e norme tecniche vigenti;
    i   costi  siano  attestati  da  fatture  o  documenti  contabili
chiaramente riconducibili agli interventi stessi;
    dai  costi  siano  stati  detratti  di  eventuali  contributi  di
soggetti terzi, sia privati che pubblici;
  Ritenuto che sia opportuno:
    fornire  criteri  ai fini del riconoscimento in tariffa dei costi
degli  interventi  per la sicurezza di impianti dei clienti finali di
cui  in premessa e fissare modalita' di registrazione e comunicazione
degli stessi costi;
    conguagliare i soprarichiamati costi, se inferiori a consuntivo a
quelli  approvati dall'Autorita', con quelli effettivamente sostenuti
dalle  imprese di distribuzione; e che, in tali circostanze, si renda
necessaria, la definizione di modalita' di conguaglio;

                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
contenute  nella  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 2000, n.
237,   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  2  alla  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito
richiamata come deliberazione n. 237/00) e le seguenti definizioni:
    a) intervento  per la sicurezza di impianti dei clienti finali e'
l'intervento  di  promozione  della sicurezza di impianti dei clienti
finali,  ivi  compreso  il  finanziamento anche parziale dei costi di
sostituzione  di  apparecchi  di utilizzazione a gas alimentati dagli
impianti  dei  clienti  finali  o il finanziamento anche parziale dei
costi  sostenuti  per  la  messa  a  norma degli impianti dei clienti
finali;
    b) impianto  del  cliente  finale  e',  ai  sensi dell'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 dicembre 1991, n. 447,
l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto
di  consegna  del  gas  agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi,
l'installazione  ed  i  collegamenti dei medesimi, le predisposizioni
edili   e/o  meccaniche  per  la  ventilazione  del  locale  dove  e'
installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per
lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
    c) tipo  di  intervento  per la sicurezza di impianti dei clienti
finali  e'  il  tipo  di  intervento per la sicurezza di impianti dei
clienti finali in base agli effetti sull'impianto del cliente finale;
ai  fini  del  presente  provvedimento  sono  previsti  due  tipi  di
intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali:
      (i)  diretto  sull'impianto del cliente finale, che consiste in
operazioni  di  verifica  della conformita' dell'impianto del cliente
finale  alle  norme  tecniche  vigenti  Uni-Cig  e  Cei  (di  seguito
richiamate  come  norme  tecniche  vigenti) o in altre operazioni che
comportano  il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione
di  apparecchi  utilizzatori  a gas dei clienti finali con apparecchi
utilizzatori  a  gas  aventi  caratteristiche superiori ai fini della
sicurezza e della messa a norma degli impianti dei clienti finali;
    (ii)  indiretto, quando l'intervento per la sicurezza di impianti
dei clienti finali non e' compreso nel precedente tipo;
    d) titolare  di  ambito  e' l'esercente che svolge l'attivita' di
distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato
in  tutte  le  localita'  dell'ambito  tariffario  o, in caso di piu'
esercenti  operanti  nello  stesso ambito, l'esercente con il maggior
numero  di  clienti  finali  o  l'esercente al quale piu' enti locali
affidano l'attivita' di cui sopra.