L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 aprile 2002; Premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) controlla che vengano rispettati i provvedimenti da essa emanati; con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e per la fornitura ai clienti del mercato vincolato e all'art. 11, comma 11.2, ha previsto che, fino alla determinazione dei tassi di variazione Y1, Y2 e Y3, sono riconosciuti nelle tariffe i costi sostenuti dall'impresa di distribuzione del gas per interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali (di seguito richiamati anche come interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali) mediante un tasso di variazione Y che sostituisce i precedenti tassi di variazione Y1, Y2 e Y3 fino alla loro determinazione da parte dell'autorita'; Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001 recante individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nel supplemento ordinario, n. 125 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001; la deliberazione n. 237/00; Considerato che: in data 29 giugno 2001 e' stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 giugno 2001, n. 4659/01, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; e che la parte richiamata in premessa della presente deliberazione non e' stata oggetto della predetta pronuncia ed e', pertanto, valida; sono giunte all'Autorita' da parte di numerose imprese di distribuzione del gas richieste di riconoscimento in tariffa dei costi relativi ad interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali; la maggior parte di tali richieste non era corredata da documentazione giustificativa idonea ai sensi della deliberazione n. 237/00; i costi di cui le imprese di distribuzione del gas hanno richiesto il riconoscimento in tariffa sono stati calcolati dalle stesse imprese su base previsionale; con nota del 2 agosto 2001 (prot. n. CDM/M01/1642) gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto alle imprese di distribuzione del gas di cui al primo alinea informazioni circa gli interventi predisposti, le modalita' di realizzazione e la determinazione dei relativi costi; Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 237/00, i costi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali sono riconosciuti nelle tariffe relative all'anno termico 2001-2002 qualora: possa essere resa disponibile, in seguito a richiesta dell'Autorita', adeguata documentazione relativa a modalita', contenuti e costi degli interventi effettuati; gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali siano stati realizzati nell'anno termico 2001-2002; gli interventi riguardino esclusivamente la sicurezza di impianti gas dei clienti finali; gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali siano conformi alle regole e norme tecniche vigenti; i costi siano attestati da fatture o documenti contabili chiaramente riconducibili agli interventi stessi; dai costi siano stati detratti di eventuali contributi di soggetti terzi, sia privati che pubblici; Ritenuto che sia opportuno: fornire criteri ai fini del riconoscimento in tariffa dei costi degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali di cui in premessa e fissare modalita' di registrazione e comunicazione degli stessi costi; conguagliare i soprarichiamati costi, se inferiori a consuntivo a quelli approvati dall'Autorita', con quelli effettivamente sostenuti dalle imprese di distribuzione; e che, in tali circostanze, si renda necessaria, la definizione di modalita' di conguaglio; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nella deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito richiamata come deliberazione n. 237/00) e le seguenti definizioni: a) intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali e' l'intervento di promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali, ivi compreso il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione di apparecchi di utilizzazione a gas alimentati dagli impianti dei clienti finali o il finanziamento anche parziale dei costi sostenuti per la messa a norma degli impianti dei clienti finali; b) impianto del cliente finale e', ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove e' installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; c) tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali e' il tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali in base agli effetti sull'impianto del cliente finale; ai fini del presente provvedimento sono previsti due tipi di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali: (i) diretto sull'impianto del cliente finale, che consiste in operazioni di verifica della conformita' dell'impianto del cliente finale alle norme tecniche vigenti Uni-Cig e Cei (di seguito richiamate come norme tecniche vigenti) o in altre operazioni che comportano il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione di apparecchi utilizzatori a gas dei clienti finali con apparecchi utilizzatori a gas aventi caratteristiche superiori ai fini della sicurezza e della messa a norma degli impianti dei clienti finali; (ii) indiretto, quando l'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali non e' compreso nel precedente tipo; d) titolare di ambito e' l'esercente che svolge l'attivita' di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato in tutte le localita' dell'ambito tariffario o, in caso di piu' esercenti operanti nello stesso ambito, l'esercente con il maggior numero di clienti finali o l'esercente al quale piu' enti locali affidano l'attivita' di cui sopra.