IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  che  delega al Ministro dell'interno le funzioni
del coordinamento della protezione civile, di cui al decreto-legge n.
343  del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo  2002 concernente la dichiarazione di "grande evento" per il
semestre  di Presidenza italiana nell'Unione europea, che prevede tra
l'altro  che  tutta  l'attivita'  di  attuazione  del complesso delle
azioni  organizzative  dovra'  essere  completata  entro il 31 maggio
2003;
  Considerato  che  nel  periodo  di  Presidenza italiana dell'Unione
europea    si    terranno   numerosi   incontri   e   manifestazioni,
principalmente   localizzati   presso  il  Centro  polifunzionale  di
protezione  civile  di  Castelnuovo  di Porto, che vedranno coinvolti
rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;
  Ravvisata  la  necessita'  di  attuare,  in  un contesto di massima
sicurezza   e   con  urgenza,  tutti  gli  interventi  strutturali  e
infrastrutturali  volti ad adeguare le capacita' ricettive del centro
polifunzionale  di  protezione  civile  di  Castelnuovo  di Porto, le
connesse  opere  di  collegamento viario e di difesa idraulica, e gli
interventi  di adeguamento del centro urbano di Castelnuovo di Porto,
nonche'  a  definire i primi aspetti organizzativi connessi al grande
evento, con riserva di definire con ulteriore ordinanza la disciplina
degli  aspetti  organizzativi  facenti capo al Ministero degli affari
esteri,  anche  con  riferimento alle competenze della delegazione di
cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;
  Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato per
il  coordinamento  di  tutti  gli interventi e di tutte le iniziative
connesse  al  "grande evento" secondo quanto disposto dal decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, esercita le
competenze  di  cui al presente articolo, con riserva di definire gli
ulteriori contenuti della delega con successive ordinanze.
  2.  Il  capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato,  al fine di assicurare il corretto e coordinato svolgimento
del  "grande  evento", e' autorizzato a conferire cinque incarichi di
livello   dirigenziale   a  soggetti  aventi  esperienza  gestionale,
appartenenti  alla  amministrazione  militare,  gia'  richiamati o da
richiamare  in  servizio,  anche in deroga all'art. 50 della legge n.
113/1954,  agli  articoli  15,  19  e 24, del decreto legislativo del
30 marzo  2001,  n.  165  ed  agli  articoli  13  e  14 del contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   dei   dirigenti  dell'area  1,
sottoscritto  il 5 aprile 2001; per il predetto personale militare e'
prevista la corresponsione di un trattamento economico corrispondente
a  quello  spettante  con  il  richiamo  con  assegni, ed alla stesso
equivalente  per  gli effetti assistenziali e previdenziali. Il detto
personale  e'  messo  a disposizione dal Ministero della difesa entro
quindici  giorni  dalla  richiesta  del  capo  del Dipartimento della
protezione civile - Commissario delegato.
  3.  Il  capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato e' altresi' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del
decreto   legislativo   n.  165/2001  e  all'art.  19  del  Contratto
collettivo  nazionale  di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto
il   16 febbraio   1999,   nonche'   all'art.  5-bis,  comma  2,  del
decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, a stipulare dieci
contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unita' di
personale tecnico e/o amministrativo.
  4.  Il  capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato,  per  le  attivita'  di  competenza connesse con il "grande
evento"  di cui in premessa, e' autorizzato ad avvalersi di personale
militare  e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti
pubblici,  anche  locali,  secondo  le modalita' previste dal comma 3
dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.
  5.  Il  capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato puo', inoltre, avvalersi di personale dipendente da societa'
a totale o prevalente capitale pubblico:
    per  collaborazioni  a  tempo  pieno,  con rimborso alle medesime
societa'  degli  emolumenti corrisposti al predetto personale e degli
oneri contributivi ed assicurativi conseguenti;
    per  prestazioni  di lavoro straordinario al di fuori dell'orario
di servizio presso le societa' di appartenenza;
    per collaborazioni da parte di personale con orario di servizio a
tempo  parziale  gia' concesso, o da concedersi entro quindici giorni
dalla   richiesta   formulata  dall'interessato,  dalle  societa'  di
appartenenza;   in   tale  ipotesi  il  personale  medesimo  oltre  a
completare   le   prestazioni  lavorative  dell'ordinario  orario  di
servizio   potra'   effettuare   lavoro   straordinario   nei  limiti
autorizzati,  anche  sulla  base  di  quanto  disposto dalla presente
ordinanza,   per   il   restante  personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento,  in deroga ai pertinenti contratti collettivi nazionali
di lavoro ed ai relativi statuti.
  6.  Per  le  attivita'  connesse  al  "grande evento", il personale
appartenente   alle  qualifiche  funzionali  in  servizio  presso  il
Dipartimento  della  protezione  civile,  puo'  essere  autorizzato a
svolgere  prestazioni  di  lavoro straordinario, fino a un massimo di
trenta ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati.
  7. Per il piu' gravoso impegno derivante al personale dirigente del
Dipartimento   della  protezione  civile  individuato  dal  capo  del
Dipartimento  della  protezione civile - Commissario delegato, per le
attivita'   di   organizzazione  del  "grande  evento",  puo'  essere
riconosciuta   una   retribuzione   aggiuntiva   pari  al  20%  delle
retribuzioni  di  posizione  in  godimento, in deroga all'art. 24 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  all'art.  14 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
  8.  In  relazione  alle  nuove  e maggiori esigenze connesse con il
"grande  evento",  il capo del Dipartimento della protezione civile -
Commissario   delegato   e'  autorizzato  a  stipulare  contratti  di
collaborazione  con  cinque consulenti o esperti, anche estranei alla
pubblica  amministrazione,  i  cui  compensi  saranno  determinati in
ragione  dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303, ed ai conseguenti
provvedimenti di esecuzione.
  9.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  disponibilita'  del centro
polifunzionale  di  protezione  civile  di  Castenuovo  di  Porto, la
valutazione   tecnico-economica   dell'immobile   necessaria  per  le
possibili conseguenti iniziative convenzionali puo' essere effettuata
ai  sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
In  relazione  alle  necessita'  di  adeguamento  della struttura del
centro  polifunzionale  di  protezione  civile,  i miglioramenti e le
addizioni  apportati  devono  intendersi  autorizzati  in deroga agli
articoli 1592 e 1593 del codice civile.
  10.  Al  fine di consentire l'ottimale utilizzo delle strutture del
centro polifunzionale di protezione civile, su disposizione specifica
del  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile - Commissario
delegato,  possono  essere  risolti, senza oneri per il Dipartimento,
tutti  i rapporti convenzionali con amministrazioni pubbliche ed enti
locali.  Con le stesse modalita' possono essere risolti o prorogati i
contratti  di servizi e forniture in corso presso il centro, anche in
deroga all'art. 27, comma 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  11. Per l'esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree di
proprieta'  del  comune di Castelnuovo di Porto limitrofe, o comunque
funzionali   per   l'attivita'   da   espletarsi   presso  il  centro
polifunzionale  della  protezione  civile,  il  capo del Dipartimento
della  protezione  civile  -  Commissario  delegato  e' autorizzato a
stipulare  accordi  procedimentali  o  convenzionali  con il medesimo
comune di Castelnuovo di Porto per l'utilizzazione delle stesse aree.
  12.  Per il soddisfacimento urgente delle nuove e maggiori esigenze
conseguenti  alla  dichiarazione del "grande evento", il Dipartimento
della   protezione   civile  e'  autorizzato  alla  stipula  ed  alla
conseguente   approvazione   di  contratti  di  locazione  di  idonee
strutture  immobiliari,  per  la cui valutazione tecnico-economica si
provvede ai sensi del precedente comma 9 ed in deroga all'art. 34 del
regio  decreto  20 giugno  1929,  n.  1058,  all'art. 638 del decreto
ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, e della legge 15 dicembre 1990,
n.  396,  ed  a  tutte  le  disposizioni di natura amministrativa che
definiscono  le  procedure  vigenti  concernenti  la  locazione degli
immobili da destinare agli edifici pubblici.
  13.  Per  tutte le esigenze connesse all'organizzazione del "grande
evento"  il  Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato a
concludere  contratti  di  servizi  e di forniture anche a trattativa
privata, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  157,  e  successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9 del
decreto   legislativo   24 luglio   1992,   n.   358,   e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  all'art.  26  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488.