IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002 concernente la dichiarazione di "grande evento" per il semestre di Presidenza italiana nell'Unione europea, che prevede tra l'altro che tutta l'attivita' di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovra' essere completata entro il 31 maggio 2003; Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si terranno numerosi incontri e manifestazioni, principalmente localizzati presso il Centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa; Ravvisata la necessita' di attuare, in un contesto di massima sicurezza e con urgenza, tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali volti ad adeguare le capacita' ricettive del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, le connesse opere di collegamento viario e di difesa idraulica, e gli interventi di adeguamento del centro urbano di Castelnuovo di Porto, nonche' a definire i primi aspetti organizzativi connessi al grande evento, con riserva di definire con ulteriore ordinanza la disciplina degli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri, anche con riferimento alle competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208; Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connesse al "grande evento" secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, esercita le competenze di cui al presente articolo, con riserva di definire gli ulteriori contenuti della delega con successive ordinanze. 2. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, al fine di assicurare il corretto e coordinato svolgimento del "grande evento", e' autorizzato a conferire cinque incarichi di livello dirigenziale a soggetti aventi esperienza gestionale, appartenenti alla amministrazione militare, gia' richiamati o da richiamare in servizio, anche in deroga all'art. 50 della legge n. 113/1954, agli articoli 15, 19 e 24, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ed agli articoli 13 e 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001; per il predetto personale militare e' prevista la corresponsione di un trattamento economico corrispondente a quello spettante con il richiamo con assegni, ed alla stesso equivalente per gli effetti assistenziali e previdenziali. Il detto personale e' messo a disposizione dal Ministero della difesa entro quindici giorni dalla richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato. 3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' altresi' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, nonche' all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unita' di personale tecnico e/o amministrativo. 4. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per le attivita' di competenza connesse con il "grande evento" di cui in premessa, e' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002. 5. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato puo', inoltre, avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico: per collaborazioni a tempo pieno, con rimborso alle medesime societa' degli emolumenti corrisposti al predetto personale e degli oneri contributivi ed assicurativi conseguenti; per prestazioni di lavoro straordinario al di fuori dell'orario di servizio presso le societa' di appartenenza; per collaborazioni da parte di personale con orario di servizio a tempo parziale gia' concesso, o da concedersi entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'interessato, dalle societa' di appartenenza; in tale ipotesi il personale medesimo oltre a completare le prestazioni lavorative dell'ordinario orario di servizio potra' effettuare lavoro straordinario nei limiti autorizzati, anche sulla base di quanto disposto dalla presente ordinanza, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento, in deroga ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai relativi statuti. 6. Per le attivita' connesse al "grande evento", il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, puo' essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di trenta ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati. 7. Per il piu' gravoso impegno derivante al personale dirigente del Dipartimento della protezione civile individuato dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per le attivita' di organizzazione del "grande evento", puo' essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. 8. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con il "grande evento", il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con cinque consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione. 9. Al fine di assicurare la piena disponibilita' del centro polifunzionale di protezione civile di Castenuovo di Porto, la valutazione tecnico-economica dell'immobile necessaria per le possibili conseguenti iniziative convenzionali puo' essere effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. In relazione alle necessita' di adeguamento della struttura del centro polifunzionale di protezione civile, i miglioramenti e le addizioni apportati devono intendersi autorizzati in deroga agli articoli 1592 e 1593 del codice civile. 10. Al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle strutture del centro polifunzionale di protezione civile, su disposizione specifica del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, possono essere risolti, senza oneri per il Dipartimento, tutti i rapporti convenzionali con amministrazioni pubbliche ed enti locali. Con le stesse modalita' possono essere risolti o prorogati i contratti di servizi e forniture in corso presso il centro, anche in deroga all'art. 27, comma 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 11. Per l'esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree di proprieta' del comune di Castelnuovo di Porto limitrofe, o comunque funzionali per l'attivita' da espletarsi presso il centro polifunzionale della protezione civile, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a stipulare accordi procedimentali o convenzionali con il medesimo comune di Castelnuovo di Porto per l'utilizzazione delle stesse aree. 12. Per il soddisfacimento urgente delle nuove e maggiori esigenze conseguenti alla dichiarazione del "grande evento", il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla stipula ed alla conseguente approvazione di contratti di locazione di idonee strutture immobiliari, per la cui valutazione tecnico-economica si provvede ai sensi del precedente comma 9 ed in deroga all'art. 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, all'art. 638 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, e della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ed a tutte le disposizioni di natura amministrativa che definiscono le procedure vigenti concernenti la locazione degli immobili da destinare agli edifici pubblici. 13. Per tutte le esigenze connesse all'organizzazione del "grande evento" il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concludere contratti di servizi e di forniture anche a trattativa privata, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.