Alle direzioni regionali
                            Agli uffici locali
                            Agli uffici delle imposte dirette
                            Agli uffici I.V.A.
                            Ai centri operativi
                            Ai   centri  di  Servizio  delle  imposte
                            dirette e indirette
                            Ai centri di assistenza telefonica
                            All'Ascotributi
                            All'Associazione     bancaria    italiana
                            (A.B.I.)
                            All'Associazione nazionale fra le imprese
                            assicuratrici (A.N.I.A.)
                            All'Associazione      comuni     d'Italia
                            (A.N.C.I.)
                                e, p.c:
                            Al Dipartimento per le politiche fiscali
                            Al Ministero degli affari esteri
                            Alle direzioni centrali
                            Agli    uffici    centrali    di    staff
                            dell'Agenzia
                            Al SECIT
                            Al  Comando  generale  della  Guardia  di
                            finanza;
                            Alla  Societa'  generale  di  informatica
                            S.p.a.

Premessa.
  Con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia del 7 dicembre
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 301 del 29 dicembre
2001,  e' stata prevista a decorrere dal 1 gennaio 2002 l'istituzione
dei  due centri operativi di Pescara e Venezia e l'attivazione, quali
strutture   di   livello   dirigenziale,  dei  centri  di  assistenza
telefonica  di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia nonche', dal
2 maggio  2002,  l'attivazione del centro di assistenza telefonica di
Salerno.
  Con  i  successivi  provvedimenti  del 28 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, e del 27 febbraio
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002,
sono  state  precisate talune attribuzioni relative all'attivita' dei
predetti  centri  operativi  ed  e'  stata prevista l'istituzione nel
secondo  semestre  del  2002  del  centro di assistenza telefonica di
Bari.
1.  Attivita'  del  Centro  operativo di Venezia - Attribuzione delle
attivita'.
  Al  Centro  operativo  di  Venezia  sono  attribuite  le  attivita'
previste  dal  provvedimento  del  7 dicembre  2001,  conseguenti  al
controllo  automatizzato delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio
1999,  eseguite  ai  sensi  degli  articoli  36-bis  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Queste  attivita'  sono  state  assegnate  al  centro  operativo di
Venezia  per migliorare la qualita' del controllo delle dichiarazioni
e,  di  conseguenza,  per  limitare  il numero delle comunicazioni di
irregolarita'  che  traggono  origine  da meri errori di compilazione
della  dichiarazione  o della delega di pagamento (modello F24) e che
non   hanno   inciso   sul   corretto  adempimento  dell'obbligazione
tributaria.
  Detta   attivita'   e'   considerata  dall'Agenzia  strategica  per
migliorare i rapporti con i contribuenti in quanto tende a ridurre il
disagio  economico,  sociale  e psicologico evitando agli stessi, per
quanto possibile, di rivolgersi agli uffici o ai centri di assistenza
telefonica  per  ottenere  chiarimenti sugli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni.
  Le attivita' a regime sono le seguenti:
    a) analisi   del   funzionamento  delle  procedure  di  controllo
automatizzato  delle  dichiarazioni,  ai  sensi  dell'art. 36-bis del
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell'art.   54-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
    b) controllo    preventivo   degli   esiti   della   liquidazione
automatizzata;
    c) controllo   preventivo  di  qualita'  sulle  comunicazioni  di
irregolarita',  sui  ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione
automatizzata;
    d) controllo   delle   dichiarazioni   presentate  a  seguito  di
ravvedimento   ed   eventuale   acquisizione   delle  stesse  in  via
sperimentale;
    e) iscrizione  a  ruolo,  ai  sensi  dell'art. 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, nei casi di
urgenza o indifferibilita', dei tributi derivanti dalle dichiarazioni
e irrogazione delle relative sanzioni.
  Le attivita' di controllo preventivo degli esiti della liquidazione
automatizzata  e  i  controlli  di qualita' sulle richieste di dati e
notizie,  sui  ruoli e rimborsi, assegnate alla competenza del centro
operativo  di  Venezia, attengono alle dichiarazioni presentate dal 1
gennaio 1999.
  I  ruoli  straordinari  di  cui alla lettera e), formati dal centro
operativo  di  Venezia  sono trasmessi per via telematica agli uffici
competenti per territorio.
  Gli uffici appongono il visto di esecutorieta' e curano l'eventuale
fase  contenziosa dei ruoli straordinari, secondo le stesse modalita'
previste  per i ruoli ordinari conseguenti ai controlli automatici di
cui  agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n.  600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
  Il centro operativo di Venezia con sede in via Giorgio De Marchi n.
16  -  30175  Marghera  (Venezia),  e'  competente  a  ricevere  e ad
acquisire le dichiarazioni fiscali spedite dall'estero utilizzando il
mezzo  della  raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con
certezza  la  data  di spedizione, come previsto dall'art. 3, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Centro operativo di Pescara.
  2.1. Attivita' attribuite dal 1 gennaio 2002.
  Con  i  citati  provvedimenti  del 7 dicembre 2001, del 28 dicembre
2001  e  del 27 febbraio 2002, sono attribuite al centro operativo di
Pescara,  con sede in via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, una serie
di  nuove attivita', alcune gia' di competenza dei centri di servizio
delle  imposte  dirette e indirette, altre di competenza degli uffici
locali e degli uffici IVA.
a) Controllo  delle  domande  di  rimborso  in  conto  fiscale per le
imposte dirette.
  Con  il  citato  provvedimento del 7 dicembre 2001 viene attribuita
dal  1  gennaio 2002 al centro operativo di Pescara la competenza sui
controlli da effettuarsi sulle richieste di rimborso in conto fiscale
previsto  dall'art.  78,  commi  da  27 a 38, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413 e dai relativi regolamenti di attuazione, adottati con
decreti del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1993, n. 567 e del
successivo 30 dicembre 1993 concernenti "Modalita' per la richiesta e
per  l'erogazione  dei  rimborsi  delle  imposte  annotate  sul conto
fiscale".
  In precedenza la competenza in materia di controlli sulle richieste
di  rimborso  in  conto  fiscale  era demandata ai centri di servizio
delle   imposte  dirette  e  indirette,  secondo  il  criterio  della
competenza  territoriale  e,  in  mancanza, agli uffici locali e agli
uffici delle imposte dirette.
  La  competenza  del  centro  operativo  di  Pescara  in  materia di
controlli  sulle  domande  di  rimborso in conto fiscale, decorre dal
giorno successivo alla soppressione dei singoli centri di servizio.
  Pertanto dal 1 gennaio 2002 il suddetto centro operativo riceve dai
concessionari   della   riscossione  territorialmente  competenti  le
istanze   di  rimborso  in  conto  fiscale  dei  contribuenti  aventi
domicilio  fiscale  nelle  regioni  servite  dai  centri  di servizio
soppressi  il  31 dicembre  2001,  nonche'  dai  concessionari  della
riscossione  aventi  competenza provinciale sui territori non serviti
dai centri di servizio.
  A  decorrere  dalla suddetta data il centro operativo di Pescara e'
competente sui controlli delle richieste di rimborso in conto fiscale
relativamente  ai  contribuenti  con  domicilio  fiscale  nei  comuni
appartenenti alle seguenti regioni:
    Abruzzo;
    Friuli-Venezia Giulia;
    Lazio;
    Lombardia;
    Marche;
    Molise;
    Sicilia;
    Toscana;
    Umbria;
    Veneto.
  I  centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Bologna,
Salerno,  Cagliari,  Genova,  Torino,  Trento  e  Bari  continuano  a
svolgere   fino  alla  loro  chiusura,  le  attivita'  concernenti  i
controlli sulle richieste di rimborso in conto fiscale.
  Dalla  data  di  soppressione  dei centri di servizio, a regime, la
competenza  dei  controlli  sulle  predette  richieste di rimborso in
conto  fiscale e' curata per l'intero territorio nazionale dal centro
operativo di Pescara.
  All'atto  della  chiusura, i centri di servizio o per loro conto le
direzioni   regionali   inviano   al   centro  operativo  di  Pescara
esclusivamente  le  domande  di  rimborso  e le garanzie fideiussorie
concernenti i rimborsi risultati non spettanti in tutto o in parte, a
seguito  della  liquidazione  delle dichiarazioni ed iscritti a ruolo
con  procedura  manuale.  La  trasmissione  di  tali  atti  si  rende
necessaria nei seguenti casi:
    il ruolo non e' stato pagato dal contribuente;
    non si e' ancora proceduto all'escussione della polizza;
    si  e' proceduto all'escussione della polizza con esito negativo,
per  cui  si rende necessario agire nei confronti del Garante a norma
dell'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile.
  Se  al  momento  della  chiusura dei suddetti centri di servizio il
ruolo   non   e'   stato  ancora  emesso,  lo  stesso  viene  formato
dall'ufficio locale o ufficio delle imposte dirette, territorialmente
competente.
  I concessionari della riscossione provvedono ad inviare i documenti
necessari   ai   fini   dei  controlli  sulle  domande  di  rimborso,
utilizzando  idonee  procedure  telematiche,  al  centro operativo di
Pescara  che  subentra,  dal  1  gennaio  2002,  nella  competenza in
precedenza  attribuita  agli  uffici,  in  virtu'  delle disposizioni
recate  dal  punto  2.3,  lettera  a) del provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001.
  La   concessionaria   Sogei  provvede  a  prestare  tempestivamente
adeguata  assistenza  per  integrare,  modificare  o allestire idonee
procedure  informatiche,  da utilizzare per la gestione dei controlli
delle  richieste di rimborso e per le istanze da trasferire al centro
operativo di Pescara.
b) Controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali.
  Il  centro  operativo  di  Pescara  prosegue  le attivita', gia' di
competenza  del  soppresso centro di servizio delle imposte dirette e
indirette  della  stessa  sede, relative alla gestione del credito di
imposta  per  le  piccole e medie imprese, previsto dell'art. 4 della
legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e  dal  relativo  regolamento di
attuazione  adottato  con decreto del Ministro delle finanze 3 agosto
1998,  n.  311.  Inoltre  lo  stesso  centro  operativo  provvede  al
controllo dei crediti di imposta previsti da altre leggi speciali.
c) Controllo   delle   comunicazioni   provenienti  da  Stati  esteri
riguardanti  i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti
in Italia.
  Il  centro  operativo  di  Pescara e' competente per l'acquisizione
delle  comunicazioni provenienti da Stati esteri, riguardanti redditi
e informazioni di carattere fiscale relativi a contribuenti residenti
in  Italia, avendo cura in particolare di effettuare il riscontro dei
dati  anagrafici  degli  stessi  e  provvedendo  al trattamento delle
anomalie evidenziate.
  Le  predette  comunicazioni rientrano nello scambio di informazioni
tra  gli  Stati  contraenti previsto dall'art. 26 del modello OCSE di
Convenzione  per  evitare  le doppie imposizioni, nonche' per i Paesi
membri dell'Unione europea, dalla direttiva del Consiglio CEE 77/799.
Tale  scambio  di  informazioni rientra tra quelli di tipo cosiddetto
"automatico".
  Si  richiama  l'attenzione  sulla circostanza che i suddetti dati e
informazioni  sono  coperti da segretezza e sono accessibili soltanto
ad  un  numero  limitato  di  persone che utilizzano le procedure e i
procedimenti   relativi   all'accertamento,  alla  riscossione  e  al
contenzioso delle imposte disciplinate dalle suddette Convenzioni.
  Fino  al 31 dicembre 2001 la competenza in ordine alla ricezione ed
all'acquisizione  delle  comunicazioni  provenienti  da  Stati esteri
spettava  al  soppresso  centro  di  servizio delle imposte dirette e
indirette di Roma.
  Ne  consegue  che le comunicazioni giacenti, la cui acquisizione e'
necessaria   per   reperire  utili  elementi  di  accertamento,  sono
trasferite  a  tal  fine,  dal 1 gennaio 2002, al centro operativo di
Pescara.
d) Gestione  dei  rimborsi  a  non  residenti  in  materia di crediti
d'imposta  sui  dividendi,  ritenute,  etc.;  gestione  dei  rimborsi
richiesti   da   soggetti   non   residenti  in  base  a  Convenzioni
internazionali  compresi  quelli  relativi  a  ritenute  IRPEF  sulle
pensioni  pubbliche  e  private  corrisposte  da  Istituti  o Enti di
Previdenza italiani.
  Con  il  provvedimento  del 7 dicembre 2001, al centro operativo di
Pescara  e'  stata  attribuita  dal 1 gennaio 2002, la competenza per
l'intero  territorio  nazionale, per la ricezione e la gestione delle
istanze di rimborso in materia di crediti d'imposta sui dividendi.
  Con   il   successivo  provvedimento  del  27 febbraio  2002  detta
competenza  e'  stata estesa a tutti i rimborsi in materia di redditi
di capitale, nonche' alle tipologie di rimborsi richiesti da soggetti
non  residenti  in  base  a  convenzioni  internazionali.  Inoltre la
competenza  del  centro  operativo  di  Pescara  comprende  anche  le
richieste di rimborso delle ritenute IRPEF sulle pensioni pubbliche e
private,  corrisposte  da  istituti  o  enti di previdenza italiani a
soggetti  non  residenti.  In  ordine  a  quest'ultima  tipologia  di
rimborsi  e'  previsto  che  il  direttore  regionale  del Lazio, con
proprio  provvedimento,  individui  l'ufficio al quale e' affidata la
gestione  delle  istanze  presentate  fino  al  31 dicembre  2001  al
soppresso centro di servizio di Roma.
  I  centri  di servizio delle imposte dirette e indirette di Milano,
Palermo, Pescara, Roma e Venezia, soppressi in data 31 dicembre 2001,
provvedono  a trasferire al centro operativo di Pescara le istanze di
rimborso  giacenti,  avendo  cura  di  differenziarle  per le diverse
tipologie,   utilizzando   idonee  procedure  informatiche  che  sono
predisposte dalla concessionaria Sogei.
  I centri di servizio ancora in funzione continuano a svolgere, fino
alla  data della loro soppressione, le attivita' inerenti la gestione
dei  rimborsi  ai non residenti, relativamente alle istanze pervenute
fino  al  31 dicembre 2001; le richieste eventualmente pervenute dopo
la predetta data e quelle non ancora evase al momento della chiusura,
dovranno  essere  trasferite  al  centro operativo di Pescara, con le
modalita' sopra citate.
  Con  la circolare n. 151/E del 10 agosto 1994 e' stato chiarito che
i  rimborsi dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti da soggetti
non  residenti  sono  assimilati ai rimborsi di versamenti diretti di
cui   all'art.   38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
  La  competenza  del centro operativo di Pescara, come stabilito dal
provvedimento  del  27 febbraio  2002,  riguarda  anche i rimborsi di
ritenute  e  imposte sostitutive operate a soggetti non residenti, ai
sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 e delle disposizioni recate dal
decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n. 239, concernente il regime
fiscale  degli  interessi,  premi e altri frutti delle obbligazioni e
titoli  similari  pubblici  e  privati  corrisposti  a  soggetti  non
residenti.
  Al  fine  di  razionalizzare la gestione dei rimborsi d'imposta non
emergenti da dichiarazione presso un unico ufficio dell'Agenzia delle
entrate  e  semplificare  i  rapporti con i contribuenti nel rispetto
delle   disposizioni   recate   dall'art.   14   dello   Statuto  del
contribuente, le istanze dei non residenti concernenti il trattamento
tributario  spettante  in  base  a  convenzioni  internazionali vanno
presentate esclusivamente al centro operativo di Pescara.
  La  direzione  centrale  accertamento  di  concerto  con  le  altre
direzioni  centrali  competenti  definisce  i  criteri  dei controlli
preventivi  di  qualita' per la liquidazione dei rimborsi agli aventi
diritto.
e) Gestione    delle    comunicazioni    relative   alle   spese   di
ristrutturazione edilizia.
  Le  comunicazioni  concernenti  la  data  di  inizio dei lavori per
fruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, di
cui  all'art.  1  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni,   vanno  presentate  dal  1  gennaio  2002  al  centro
operativo di Pescara.
  Le  comunicazioni  presentate  prima  di  tale data sono conservate
presso  un  ufficio  individuato  dalla  direzione  regionale nel cui
ambito  era  ubicata la sede del centro di servizio gia' competente a
ricevere dette comunicazioni; quelle eventualmente presentate in data
successiva vanno comunque inviate al suddetto centro operativo.
f) Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore.
  Il  centro  operativo  di  Pescara  e'  competente  a ricevere e ad
acquisire  i  dati  dei questionari degli studi di settore presentati
dai contribuenti su supporto cartaceo a decorrere dal 1 gennaio 2002.
g) Rimborsi  ai  comuni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
relativa all'anno 1993.
  Per  effetto  della  previsione contenuta nell'art. 1, comma 7, del
decreto   interministeriale   24 settembre  1999,  n.  367,  fino  al
31 dicembre  2001  i  comuni avevano l'obbligo di inviare gli elenchi
dei  rimborsi  e  delle  riscossioni  ai centri di servizio nella cui
circoscrizione territoriale erano compresi.
  Per i comuni della Lombardia la competenza era attribuita al centro
di  servizio  di  Milano; per i comuni della Toscana e dell'Umbria al
centro di servizio di Pescara.
  A  decorrere  dal  1  gennaio 2002 gli elenchi dei rimborsi e delle
riscossioni,  per  effetto  di quanto dispone il citato provvedimento
del  7 dicembre  2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate, vanno
presentati  al  centro operativo di Pescara. Gli elenchi pervenuti ai
centri  di  servizio  soppressi  al  31 dicembre  2001  devono essere
trasmessi  al  suddetto  centro  operativo  a  cura  delle  direzioni
regionali competenti.
  I  centri  di servizio ancora attivi provvedono ad inviare i citati
elenchi  al  centro  operativo  di Pescara nel periodo immediatamente
precedente la data di chiusura.
  Il  centro  operativo di Pescara, secondo quanto disposto dall'art.
1,  comma  8,  lettere a) e b) del decreto 24 settembre 1999, n. 367,
provvede a:
    determinare   per  ciascun  elenco  l'ammontare  delle  somme  da
restituire al comune;
    inviare  alle  direzioni  regionali  dell'Agenzia  delle entrate,
territorialmente competenti in relazione alla regione di appartenenza
dei  comuni  interessati, i prospetti riepilogativi con l'indicazione
delle   somme  complessivamente  spettanti  a  ciascun  comune  e  la
specificazione dell'elenco comunale corrispondente.
  Inoltre,  in  base  all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) del citato
decreto  n. 367 del 1999, in relazione agli elenchi delle riscossioni
inviati dai comuni, il centro operativo di Pescara provvede a:
    determinare l'ammontare delle somme di spettanza dello Stato;
    invitare  il  comune  a versare le predette somme alla competente
tesoreria provinciale dello Stato facendolo affluire al capitolo 3758
dell'entrata del bilancio dello Stato.
h) Gestione  dei modelli 730-1 consegnati dalla Camera dei deputati e
relativi ai soggetti cui e' stata prestata assistenza fiscale per gli
anni 1998, 1999 e 2000.
  Con  il  piu'  volte  citato  provvedimento del 27 febbraio 2002 e'
stato stabilito che il centro operativo di Pescara assuma in carico i
modelli  730-1  prodotti  dai  soggetti cui la Camera dei deputati ha
prestato assistenza fiscale negli anni 1998, 1999 e 2000.
  In  precedenza  era stato previsto, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  293  del  18 dicembre  2001,  che  i  suddetti  modelli venissero
consegnati al soppresso centro di servizio di Pescara.
  Tale  attivita'  e'  disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera e),
del  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
con  il  quale  viene  previsto  che  il direttore dell'Agenzia delle
entrate  con  proprio  atto  stabilisca  il contenuto, i termini e le
modalita' delle comunicazioni dei dati relativi a compensi soggetti a
ritenute  alla  fonte  erogati  dalla  Camera,  dal Senato e da altri
Organi istituzionali, previo accordo con le rispettive Presidenze.
  Il  suddetto centro operativo, in virtu' delle citate disposizioni,
potra' quindi essere designato quale destinatario della ricezione dei
modelli  730-1  nell'ipotesi di accordi conclusi con gli altri organi
interessati.
2.2 Altre attivita' attribuite al Centro operativo di Pescara.
  Con  il  provvedimento  del  27 febbraio 2002 e' stata stabilita la
decorrenza dei seguenti compiti:
    a)  gestione  dei  rimborsi IVA ai non residenti (art. 38-ter del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a
decorrere  dal  1  luglio  2002  (l'ufficio  di  Roma  6  gestisce le
richieste ricevute fino al 30 giugno 2002);
    b) attivita' a supporto del controllo spettante agli uffici sulle
richieste  di  rimborso  IVA  in conto fiscale dal 1 agosto 2002 (gli
uffici  locali  e,  dove  questi  non sono stati ancora attivati, gli
uffici  provinciali  IVA  effettuano  le  suddette  attivita'  per le
richieste ricevute fino al 31 luglio 2002 con le modalita' attuali);
    c)  gestione  delle  competenze dell'ufficio locale di Roma 2, in
materia  di  concessioni  governative,  dal 1 gennaio 2003 (l'ufficio
locale di Roma 2 gestisce i rapporti pendenti al 31 dicembre 2002).
  Per  quanto riguarda i controlli sulle richieste di rimborso IVA in
conto  fiscale  di  cui  alla  precedente  lettera b), con successive
disposizioni  saranno  stabilite  le specifiche attivita' che saranno
espletate dal centro operativo di Pescara a supporto degli uffici.
3. Attivita' comuni ai nuovi centri operativi di Pescara e Venezia.
  Le attivita' comuni ai due centri operativi sono le seguenti:
3.1 Ricezione e archiviazione delle dichiarazioni presentate a banche
e poste.
  Sulla base della disposizione recata dal punto 2.4, lettera a), del
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del  7 dicembre  2001, i
centri  operativi  di Pescara e Venezia sono competenti a ricevere le
dichiarazioni presentate alle banche e alle poste.
  A  tal  fine le banche e le poste consegnano ai centri operativi di
Pescara  e  Venezia  le  dichiarazioni  che  saranno  presentate  dai
contribuenti e quelle ancora eventualmente giacenti presso gli stessi
enti,   curandone   gli  adempimenti,  secondo  l'attuale  competenza
territoriale dei centri di servizio che e' la seguente:
    a) il centro operativo di Venezia per le sedi di Bologna, Genova,
Milano, Torino, Trento e Venezia;
    b) il  centro operativo di Pescara per le sedi di Bari, Cagliari,
Palermo, Pescara, Roma e Salerno.
3.2 Esecuzione dei controlli di qualita'.
  I  centri  operativi  di  Pescara  e Venezia effettuano i controlli
previsti  dalle  convenzioni  stipulate  con  banche  e  poste per la
verifica  della  correttezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni e
trasmessi per via telematica.
  Per  la  gestione  degli archivi dei suddetti centri operativi, che
deve  ispirarsi a criteri di efficienza ed economicita', la Direzione
centrale    amministrativa    fornira'   successivamente   specifiche
istruzioni alle direzioni regionali interessate.
4. Personale dei centri operativi - Formazione.
  In  attesa  della  definizione degli organici, da concertare con le
organizzazioni  sindacali  nazionali  sulla  base  del  protocollo di
intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2002, considerata l'importanza
strategica  attribuita  dall'agenzia delle entrate ai suddetti centri
operativi,  si  invitano  le  direzioni  regionali dell'Abruzzo e del
Veneto,  sentite le organizzazioni sindacali locali, ad assumere ogni
idonea  iniziativa  per  assicurare  ai  predetti centri il personale
necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
  A  tal  fine,  si  rende  opportuno interpellare tempestivamente il
personale  in  servizio presso i dipendenti uffici della regione, per
acquisire la disponibilita' ad essere assegnato alle nuove strutture.
  L'ufficio formazione tecnico professionale della direzione centrale
del  personale  curera' tempestivamente, di concerto con la direzione
centrale  gestione  tributi  e  le  direzioni  regionali interessate,
appositi  percorsi  formativi  per  il personale in servizio presso i
centri operativi.
5. Centri di assistenza telefonica.
  Si   richiama   l'attenzione   delle   direzioni   regionali  sulle
disposizioni  recate  dai  provvedimenti  del  7 dicembre  2001 e del
27 febbraio  2002  con  cui,  oltre  a prevedere l'istituzione, quali
strutture   di   livello   dirigenziale,  dei  centri  di  assistenza
telefonica  di  Cagliari,  Pescara,  Roma,  Torino e Venezia, nonche'
l'apertura  di  altri  due centri, uno con sede a Salerno e l'altro a
Bari,  e'  stato  stabilito  di  attivare  all'interno  dei centri di
assistenza  telefonica,  i  centri  di  risposta multicanale (contact
center),  con  l'utilizzazione di strumenti innovativi che consentono
modalita' di accesso diversificate per le risposte ai quesiti.
  Con   l'occasione   si  fa  presente  che  ai  fini  dell'esercizio
dell'autotutela,  nei limiti, con le modalita' e con i controlli gia'
stabiliti con la circolare n. 103/E del 6 dicembre 2001, e' possibile
effettuare  interventi  correttivi  anche sulle cartelle di pagamento
emesse  a seguito di controllo formale, ai sensi dell'art. 36-bis del
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  600  del  1973,
relativamente  agli  anni  di  imposta  dal  1993  al 1997. La stessa
possibilita'  e' consentita per la correzione delle cartelle emesse a
seguito   dei  controlli  automatici,  concernenti  le  dichiarazioni
presentate  dal 1 gennaio 1999, come previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
  La  direzione  centrale  del  personale  e  la  direzione  centrale
gestione  tributi,  che  ha il coordinamento funzionale dei centri di
assistenza  telefonica, predisporranno specifici piani di formazione,
d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali,  in  funzione dei nuovi
compiti  che  saranno  affidati  ai  suddetti  centri  di  assistenza
telefonica, con i citati provvedimenti del direttore dell'agenzia.
  Si  ricorda  che  sulla  questione relativa ai centri di assistenza
telefonica  e'  stato  avviato il confronto a livello centrale con le
organizzazioni   sindacali   per  definire,  alla  luce  delle  nuove
competenze  assegnate e della nuova veste di ufficio dirigenziale, un
accordo che integri o sostituisca quello del 6 marzo 2000.
  Sin  da ora le direzioni Regionali presso le quali operano i centri
di   assistenza  telefonica,  dovranno  comunque  tener  conto  della
necessita'  di  assicurare  all'interno  delle  predette strutture le
funzioni  di supporto alla direzione, quali la segreteria e l'ufficio
di contabilita' con l'assegnazione di un adeguato numero di addetti.
  Inoltre,  considerato  che  i  compiti istituzionali delle predette
strutture  saranno ancor piu' diversificati, si invitano le direzioni
regionali  interessate a potenziare i centri di assistenza telefonica
carenti,  con  l'apertura immediata di nuove selezioni fino al numero
di   90   addetti,   come   previsto   dal  vigente  accordo  con  le
organizzazioni  sindacali  del  6 marzo  2000  o  da quello che sara'
definito a conclusione della trattativa in corso.
  Nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto del contribuente,
si  fa  presente  che  nel  caso  di presentazione di comunicazioni e
istanze di qualsiasi tipo (anche di rimborso) presentate erroneamente
ad  un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello
attualmente  competente,  nessuna conseguenza negativa dovra' gravare
sul  contribuente, in quanto i documenti in questione saranno inviati
tempestivamente d'ufficio a quello territorialmente competente.
  Si invitano gli uffici in indirizzo a diffondere adeguatamente, con
opportune  iniziative di informazione nei confronti dei contribuenti,
il contenuto della presente circolare.
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara