L'ISPETTORE GENERALE
          CAPO dell'Ispettorato centrale repressione frodi

  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
urgenti  in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari   ed   in   particolare  l'art.  10  il  quale  istituisce
l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  articolato  in 22 uffici
periferici;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
359,  concernente "Regolamento per i lavori in economia, le provviste
ed  i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali
e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato";
  Vista  la  legge  9 marzo  2001,  n.  49,  che all'art. 3, comma 3,
prevede  che  l'Ispettorato  centrale repressione frodi e' posto alle
dirette  dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali
e   opera   con   organico  proprio  ed  autonomia  organizzativa  ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita';
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese  in  economia"  che  ha,  tra  l'altro  abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare  con provvedimento, ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 agosto  2001,  n.  384,  i beni e i
servizi  con  i relativilimiti di importo delle singole voci di spesa
da  eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
di questo Ispettorato centrale repressione frodi;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disciplinare   con   il   medesimo
provvedimento   i   lavori   da  eseguirsi  in  economia  secondo  le
disposizioni  dettate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  Il  presente  provvedimento  disciplina le modalita', i limiti e le
procedure  da  seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e
servizi,  di  seguito  per  brevita'  unitariamente  intesi  sotto il
termine interventi.
  L'acquisizione  in economia degli interventi puo' essere effettuata
esclusivamente  nei  casi  in  cui non sia vigente alcuna convenzione
quadro  stipulata  ai sensi dell'art. 26 della legge 3 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni.