L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'Ispettorato centrale repressione frodi Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato in 22 uffici periferici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359, concernente "Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali e opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" che ha, tra l'altro abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359; Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativilimiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questo Ispettorato centrale repressione frodi; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il termine interventi. L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 3 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.