IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 "Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001,
con  il  quale  l'on.  avv.  Roberto  Maroni e' nominato Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive  modificazioni,  con  il  quale  sono emanate disposizioni
circa  l'istituzione  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Fondo per le politiche sociali;
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
il  quale  il  Fondo in argomento viene ridenominato "Fondo nazionale
per le politiche sociali";
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001, n. 449 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il
triennio 2002-2004";
  Vista  la  legge  8 novembre  2000,  n.  328  "Legge  quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
  Visto  in particolare l'art. 20 della richiamata legge n. 328/2000,
con  il  quale, per il perseguimento delle finalita' prefissate dalla
legge medesima, e' disposto, a decorrere dall'anno 2002, l'incremento
del  Fondo  nazionale per le politiche sociali, per l'importo di Euro
476.431.489;
  Visto, altresi', l'art. 28 della medesima legge n. 328/2000, con il
quale,  allo  scopo  di garantire il potenziamento degli interventi a
favore  delle  persone  senza  fissa  dimora,  il  Fondo in parola e'
integrato, per l'anno 2002, per l'importo di Euro 10.329.138;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388  "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001)",  nel  cui  ambito,  all'art.  80,  comma  13, e'
disposto, per il corrente anno 2002, l'incremento del Fondo nazionale
per le politiche sociali per l'importo di Euro 222.076.467;
  Visto  l'art.  96  della  legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in
materia  fiscale",  e successive modificazioni, il quale dispone, tra
l'altro, a decorrere dall'anno 2001, l'incremento del Fondo nazionale
per  le  politiche  sociali  di  Euro  7.746.853,  da utilizzarsi per
l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente
ed  esclusivamente  per attivita' di utilita' sociale, da parte delle
associazioni  di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6
della  legge  11 agosto  1991,  n.  266,  e  dalle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale;
  Visti  gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive  modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione
di  assegni  ai nuclei familiari e di maternita', i cui stanziamenti,
per  il  corrente  anno finanziario 2002, sono definiti in rispettivi
Euro 231.372.691 e Euro 230.339.777;
  Considerato   che   l'art.   80  della  citata  legge  n.  388/2000
ridefinisce, al comma 17, il complesso delle disposizioni di legge le
cui  risorse  finanziarie  affluiscono  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali a far data dal 1 gennaio 2001;
  Visto altresi' l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448   "Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finan-ziaria per l'anno 2002)", il
quale   dispone   l'aggiunta  all'art.  80,  comma  17,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, delle seguenti lettere:
    "r-bis legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
    r-ter legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13";
  Considerato  che,  per  effetto delle modifiche apportate dal sopra
citato  art. 52 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui
alla  legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 - Fondo per l'armonizzazione
dei  tempi  delle citta', ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art.
13  - Fondo per l'associazionismo, pari a rispettivi Euro 7.746.853 e
Euro  10.329.138,  confluiscono  al  Fondo nazionale per le politiche
sociali;
  Considerato  che  la somma complessiva afferente il Fondo nazionale
per  le  politiche  sociali  per  il  corrente  anno  2002  ammonta a
complessivi Euro 1.622.889.198,87, di cui:
    Euro  1.604.813.207  risultano  presenti  in bilancio al capitolo
1711  "Fondo  per  le  politiche  sociali",  iscritto  nello stato di
previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali -
Centro  di  responsabilita'  amministrativa  3  politiche  sociali  e
previdenziali (U.P.B. 3.1.5.1);
    Euro  7.746.853  risultano  presenti in bilancio al capitolo 1875
"Fondo  per  l'armonizzazione dei tempi delle citta'", iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali  -  Centro  di  responsabilita'  amministrativa  3  politiche
sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.10);
    Euro  10.329.138 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865
"Fondo  per  l'associazionismo  sociale",  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali -
Centro  di  responsabilita'  amministrativa  3  politiche  sociali  e
previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9);
  Considerato  che  le  leggi  di  settore  in  materia  di politiche
sociali,   gia'  in  avviata  fase  di  attuazione,  concorrono  alla
formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'importo
complessivo  di  Euro  416.186.792, come da allegata tabella (tabella
1);
  Considerato,  tutto cio' stante, che la somma complessiva afferente
il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002
ascende a complessivi Euro 1.622.889.198,87;
  Ravvisata la necessita', nelle more dell'emanazione del regolamento
di  cui  al  comma  del  piu'  volte  citato  art.  20 della legge n.
328/2000,  di provvedere ad una ripartizione per soggetti destinatari
delle  risorse  afferenti il Fondo in argomento, al fine di garantire
la continuita' al complesso delle attivita' da svolgersi nel corrente
anno  nell'ambito delle politiche sociali e la completa realizzazione
degli interventi previsti dalle disposizioni vigenti;
  Considerato che l'art. 80, comma 18, della citata legge n. 388/2000
dispone  il  riparto  annuale  delle  risorse afferenti alle seguenti
disposizioni  legislative,  sulla  base della normativa vigente ed in
un'unica  soluzione,  con  decreto  del  Ministro  della solidarieta'
sociale  fra  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; legge
5 febbraio  1992,  n.  104;  legge  28 agosto  1997,  n.  284;  legge
28 agosto  1997,  n.  285;  legge  23 dicembre  1997,  n.  451; legge
21 maggio  1998,  n.  162;  legge  18 febbraio  1999,  n. 45; decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  il  comma  14 del citato art. 80 della legge n. 388/2000, il
quale  dispone,  tra  l'altro, la destinazione di una quota del Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  al  sostegno  dei  servizi di
telefonia  rivolti  alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore;
  Considerato  che  per  il corrente anno la quota suddetta destinata
alle regioni e' definita in Euro 5.164.569;
  Considerato altresi' che ai sensi del piu' volte richiamato art. 80
un'ulteriore quota del Fondo in parola e' destinata alle famiglie nel
cui  nucleo  familiare  siano comprese persone titolari di assegno di
accompagnamento,  bisognose di assistenza, nonche' al cofinanziamento
delle  iniziative  sperimentali,  promosse  dagli enti locali, per la
realizzazione  di specifici servizi di informazione sulle attivita' e
sulla  rete  dei  servizi  attivati  nel  territorio  a  favore della
famiglia;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  destinare  la  suddetta  quota  alle
regioni,  facendo  confluire le pertinenti disponibilita' finanziarie
nel  complesso  delle  risorse  indistinte  ripartite  tra le regioni
medesime;
  Considerato  che  l'art.  5  della  legge 15 dicembre 1998, n. 438,
recante  "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di
promozione   sociale",   dispone,  a  decorrere  dall'anno  2001,  il
finanziamento  delle  associazioni  di  cui  all'art.  l  della legge
19 novembre  1987, n. 476, a valere sulle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali;
  Visti l'art. 21, comma 1 "Sistema informativo dei servizi sociali",
comma  2,  "Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali",
l'art. 27 "Commissione di indagine sull'esclusione sociale", e l'art.
29  "Disposizioni  sul  personale", della piu' volte richiamata legge
8 novembre  2000,  n.  328,  nell'ambito  dei  quali e' disposto, tra
l'altro,  che  all'onere  derivante  dall'attuazione  delle  suddette
disposizioni  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali;
  Visto  l'art.  39,  comma  2,  della suddetta legge n. 448/2001, il
quale stabilisce che alla copertura dell'onere pari a Euro 1.030.000,
derivante dal comma l dello
stesso  articolo,  inerente  norme  a favore di lavoratori affetti da
talassemia  major  e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di
automedicazione, si fa fronte a carico del Fondo in parola;
  Ravvisata  la  necessita'  di  garantire il proseguimento di alcune
attivita'  che  rivestono  particolare  rilevanza  in ambito sociale,
destinando  una  quota  del  Fondo  in  parola  ai  progetti  per  il
volontariato   di   cui   alla  legge  11 agosto  1991,  n.  266,  al
finanziamento  degli interventi disciplinati dall'art. 81 della legge
n. 388/2000 svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi
senza   scopo   di   lucro  con  comprovata  esperienza  nel  settore
dell'assistenza  ai  soggetti  con handicap grave, di cui all'art. 3,
comma  3,  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura di detti
soggetti   successiva   alla   perdita  dei  familiari  che  ad  essi
provvedevano,   al   funzionamento  dell'Osservatorio  e  del  Centro
nazionale  documentazione  e analisi sull'infanzia, di cui alla legge
23 dicembre  1997,  n. 451, al proseguimento delle attivita' previste
dall'art. 4 comma 3, di cui alla citata legge n. 451/1997;
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di destinare una quota, pari
allo   0,1   per   cento   circa   delle  disponibilita'  finanziarie
complessive,  per  la  copertura  degli  oneri  di  funzionamento del
Dipartimento  per le politiche sociali e previdenziali finalizzati al
raggiungimento  degli  obiettivi previsti dalla piu' volte richiamata
legge di riforma dell'assistenza;
  Visto  l'art.  20,  comma 7, con il quale e' attribuita al Ministro
per  la  solidarieta'  sociale  la  competenza  circa la ripartizione
annuale  delle  risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche
sociali;
  Visto il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per
il  triennio  2001-2003,  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  3 maggio  2001  e  registrato  dalla  Corte  dei conti il
27 giugno 2001, registro n. 10, foglio n. 64;
  Valutate  le  esigenze legate alle attivita' con onere a carico del
Fondo  nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a
disposizione per l'anno 2002;
  Ritenuto, tutto cio' premesso, di dover procedere alla ripartizione
delle   risorse   del   Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali
utilizzando,  per  quanto concerne la quota destinata alle regioni, i
criteri  previsti dalle singole leggi di settore, per quanto concerne
le  risorse  da queste disposte, nonche' di destinare alle regioni la
massima  parte  delle  risorse  disponibili, sulla base delle aree di
intervento  previste  dal  Piano  nazionale  degli  interventi  e dei
servizi sociali per il triennio 2001-2003:
    responsabilita' familiari;
    diritti dei minori;
    persone anziane;
    poverta';
    disabili;
    avvio della riforma;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che, nell'esprimere intesa sulla proposta di
ripartizione  del  Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi
dell'art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato,
nella  seduta  del  6 dicembre  2001, i criteri di ripartizione della
quota  del  2%  del fondo perequativo destinato al riequilibro tra le
regioni,  distribuendo,  sulla base degli indicatori di poverta', una
quota  pari  al 30% dell'intero fondo perequativo esclusivamente alle
regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria,
Sicilia  e Sardegna e attribuendo il restante 70% a tutte le regioni,
comprese   quelle   sopra   indicate,   sulla  base  dei  criteri  di
ripartizione  della  quota  indistinta  del  Fondo  nazionale  per le
politiche sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tabelle  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8 allegate formano parte
integrante del presente decreto.