IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione,
               il coordinamento e gli affari economici

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n.
25  con  il  quale  e'  stato  adottato il regolamento concernente la
disciplina  dei  procedimenti  relativi alla programmazione triennale
del sistema universitario;
Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre 2000 con il quale sono
stati  determinati  gli  obiettivi  relativi  alla programmazione del
sistema  universitario  per  il triennio 2001-2003, ed in particolare
l'art. 1, comma 3;
Visto   il   decreto  ministeriale  8  maggio  2001  (pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2001)  con  il  quale e' stata definita la programmazione del sistema
universitario per il triennio 2001-2003;
Considerato  che  tale decreto prevede la utilizzazione delle risorse
finanziarie  iscritte  sul  capitolo  1256  dello stato di previsione
della  spesa  del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca  per  l'anno  2001 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
2002 e 2003, come appresso indicato:


                       (in lire)

2001                245.000.000.000
2002                245.000.000.000
2003                245.000.000.000

Tenuto conto che in relazione alla adozione, a partire dal 10 gennaio
2002,  dell'euro (pari a 1936,27 lire) i predetti importi, sono cosi'
quantificati:


                       (in euro)

2001                 126.531.940
2002                 126.531.940
2003                 126.531.940

Considerato  che  la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria
2002) alla tabella C, relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ridotto
i predetti importi, rispettivamente, a 123.293 e 121.964, espressi in
migliaia di euro;
Vista  la  legge 28 dicembre 2001 n. 449 che ha approvato il bilancia
di  previsione  dello  Stato per l'anno 2002 ed il successivo decreto
del  Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2001
che  ha ripartito in capitoli le unita' previsionali di base previste
nel predetto bilancia di previsione 2002;
Considerato  che  alla tabella n. 7 del predetto decreto, relativa al
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca, sul
capitolo 5496 (gia' 1256), per l'esercizio finanziario 2002, e' stato
previsto l'importo di 123.292.722 euro;
Considerato  che gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 risultano
cosi' determinati:


                       (in euro)

2002                 123.292.722
2003                 121.964.000

Visto  il  decreto  ministeriale  4 marzo 2002 n. 35, registrato alla
Corte dei conti il 26 marzo 2002, Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, reg. n. 1,
foglio  n. 208, con il quale, in relazione alla adozione dell'euro ed
alle  riduzioni  apportate  per  gli  anni  2002  e  2003, come sopra
specificato,  si  e'  provveduto  alla rideterminazione degli importi
previsti  nel  decreto  ministeriale 8 maggio 2001 per gli anni 2001,
2002  e  2003 ed alla conseguente sostituzione delle tabelle A e B di
cui   all'art.   2  di  tale  decreto  ministeriale  8  maggio  2001,
concernenti  la  ripartizione delle risorse finanziarie relative, con
le  corrispondenti  tabelle  A/i e B/1 allegate al predetto decreto 4
marzo 2002 n. 35;
Ritenuto, per motivi di correntezza operativa, di dover riprodurre il
testo   del   decreto  ministeriale  8  maggio  2001,  relativo  alla
programmazione  del sistema universitario per il triennio 2001 -2003,
con  le  modifiche  agli  importi  finanziari  apportate dal predetto
decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio 1993 n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)  per  Ministro,  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b)  per  Ministero,  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
d)  per  Universita',  le  Universita'  degli studi e gli Istituti di
istruzione  universitaria statali, nonche' le Universita' degli studi
e  gli  Istituti  di  istruzione universitaria non statali legalmente
riconosciuti;
e)   per   Universita'   statali,   le  Universita'  e  gli  Istituti
universitari statali;
f)  per  Universita'  non  statali,  le  Universita'  e  gli Istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti;
g)  per  obiettivi,  gli  obiettivi  della programmazione del sistema
universitario  relativa  al  triennio  2001-2003,  determinati con il
decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507;
h)   per   risorse   finanziarie   consolidabili,   le   risorse  che
comporteranno,   dal   2004,   un   incremento   annuo,   di  importo
corrispondente,  del  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita';
i)   per  risorse  finanziarie  non  consolidabili,  quelle  che  non
comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).