IL CAPO del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione triennale del sistema universitario; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, ed in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001) con il quale e' stata definita la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003; Considerato che tale decreto prevede la utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per l'anno 2001 e sui corrispondenti capitoli per gli anni 2002 e 2003, come appresso indicato: (in lire) 2001 245.000.000.000 2002 245.000.000.000 2003 245.000.000.000 Tenuto conto che in relazione alla adozione, a partire dal 10 gennaio 2002, dell'euro (pari a 1936,27 lire) i predetti importi, sono cosi' quantificati: (in euro) 2001 126.531.940 2002 126.531.940 2003 126.531.940 Considerato che la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) alla tabella C, relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ridotto i predetti importi, rispettivamente, a 123.293 e 121.964, espressi in migliaia di euro; Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 449 che ha approvato il bilancia di previsione dello Stato per l'anno 2002 ed il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2001 che ha ripartito in capitoli le unita' previsionali di base previste nel predetto bilancia di previsione 2002; Considerato che alla tabella n. 7 del predetto decreto, relativa al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sul capitolo 5496 (gia' 1256), per l'esercizio finanziario 2002, e' stato previsto l'importo di 123.292.722 euro; Considerato che gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 risultano cosi' determinati: (in euro) 2002 123.292.722 2003 121.964.000 Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, reg. n. 1, foglio n. 208, con il quale, in relazione alla adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate per gli anni 2002 e 2003, come sopra specificato, si e' provveduto alla rideterminazione degli importi previsti nel decreto ministeriale 8 maggio 2001 per gli anni 2001, 2002 e 2003 ed alla conseguente sostituzione delle tabelle A e B di cui all'art. 2 di tale decreto ministeriale 8 maggio 2001, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie relative, con le corrispondenti tabelle A/i e B/1 allegate al predetto decreto 4 marzo 2002 n. 35; Ritenuto, per motivi di correntezza operativa, di dover riprodurre il testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001 -2003, con le modifiche agli importi finanziari apportate dal predetto decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; d) per Universita', le Universita' degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le Universita' degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti; e) per Universita' statali, le Universita' e gli Istituti universitari statali; f) per Universita' non statali, le Universita' e gli Istituti universitari non statali legalmente riconosciuti; g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, determinati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507; h) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; i) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).