IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie e di regolamento;
                              Dispone:
1. Approvazione dei modelli.
  1.1.  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni, gli
annessi  modelli  M  ed  N  per la comunicazione dei dati relativi ai
contribuenti  tenuti  agli  obblighi  di  annotazione  separata,  che
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare  con  il  modello  Unico 2002, anche in forma unificata. I
modelli  M  ed  N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli
per  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle  diverse  attivita'
esercitate  attenendosi  alle indicazioni fornite nelle istruzioni di
compilazione.  I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai
contribuenti  che  hanno  facoltativamente  proceduto  alla  separata
annotazione.
  1.2.  Con  la  compilazione  dei  modelli  di  cui al punto 1.1, si
assolve,  per  il  periodo d'imposta 2001, all'obbligo di annotazione
separata  per  quanto  riguarda  i  dati  contabili  e  quelli  extra
contabili  rilevanti  ai  fini  della  applicazione  degli  studi  di
settore.
  1.3.  I  modelli  di  cui  al punto 1.1 sono predisposti in duplice
versione per la compilazione in lire o in euro.
  1.4.  Per  la  stampa  dei  modelli di cui al punto 1.1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
  2.1.  I  soggetti  che  si  avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei  modelli approvati al punto 1.1, possono comunicare
al    contribuente    i   dati   annotati   separatamente   ai   fini
dell'applicazione  degli  studi di settore, utilizzando, in luogo dei
predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati
contenuti  nei  modelli  stessi esposti nella sequenza prevista e con
l'esatta  indicazione  del  numero progressivo; la denominazione e la
descrizione  dei  campi  possono  essere  trascritti  anche  in forma
abbreviata  se  tale  modalita'  risulta piu' agevole. Qualora alcuni
dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere
riportato  con  l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella
oppure,  ove  risulti  piu'  agevole, senza alcuna indicazione. Vanno
comunque riportati gli zeri prestampati.
  2.2.  Lo  schema  di  cui  al punto 2.1 va riprodotto su stampati a
striscia  continua  di  formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello   devono  essere  tra  loro  solidali  e  lungo  i  lembi  di
separazione  di ciascuna fac-ciata deve essere stampata l'avvertenza:
"Attenzione:  da non staccare". Le dimensioni per il formato a pagina
singola,   esclusi   gli  spazi  occupati  dalle  bande  laterali  di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
    larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
    altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  2.3.  I  fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
  2.4.  La  stampa  deve  essere  effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
  2.5.  I  dati  devono  essere  stampati usando il tipo di carattere
"courier",  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di dieci ctr per pollice e verticale di sei righe per pollice.
3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
  3.1.  E'  autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti  1  e  2,  la  riproduzione  e/o  la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli indicati al punto 1.1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
  3.2.   I   modelli   di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dal  Ministero  delle finanze in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet
www.agenziaentrate.it,   nel  rispetto,  in  fase  di  stampa,  delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
  3.3.  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  punto  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale   sono   stati  prelevati  nonche'  gli  estremi  del  presente
provvedimento.
4. Modalita' per la trasmissione dei dati.
  4.1.  I  modelli,  debitamente  compilati  e  sottoscritti, in base
all'art.  5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli
studi   di   settore,  devono  essere  trasmessi  all'amministrazione
finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.
  4.2.  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia  delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o  Internet,  ovvero  avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del  22 luglio  1998,  secondo  le  specifiche  tecniche  che saranno
indicate con successivo decreto.
5. Asseverazione.
  5.1.  I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
  5.2.  L'asseverazione  non  deve essere effettuata relativamente ai
dati:
    a) per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
    b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
    c) relativi  alle  unita'  immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
Motivazioni.
  Il   presente  provvedimento,  previsto  dall'art.  5  dei  decreti
ministeriali   30 marzo  1999,  3 febbraio  2000,  25 febbraio  2000,
16 febbraio  2001,  16 marzo  2001,  20 marzo  2001,  27 marzo  2001,
15 febbraio  2002,  8 marzo  2002  e  25 marzo 2002, con i quali sono
stati  complessivamente  approvati centosessantotto studi di settore,
stabilisce:
    a) le    modalita'    con    cui    i   contribuenti   comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati annotati separatamente;
    b) le  caratteristiche  tecniche  per  la  stampa  dei modelli da
utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati
separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
    c) le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'amministrazione finanziaria.
  I  modelli  approvati  con  il  presente  provvedimento  sono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello   Unico  2002  analogamente  ai  centoventotto  modelli  gia'
approvati   con   provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia  del
12 febbraio  2002,  ai  nove  modelli approvati con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  del 22 febbraio 2002, ai diciassette modelli
approvati  con  provvedimento del direttore dell'Agenzia del 13 marzo
2002,  ai  tredici  modelli approvati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia  del  19 marzo  2002  e  al  modello SG68U approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2002.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  b) Disciplina degli studi di settore:
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427, (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146,  (art. 10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:   emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    decreto  dirigenziale  24 dicembre 1999: modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
    decreti   30 marzo   1999,  3 febbraio  2000,  25 febbraio  2000,
16 febbraio 2001, 16 marzo, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio
2002,  8 marzo  2002  e  25 marzo  2002:  approvazione degli studi di
settore  relativi  ad attivita' economiche nel settore del commercio,
dei servizi, delle manifatture e ad attivita' professionali;
    provvedimento    del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate
12 febbraio  2002:  approvazione dei modelli per la comunicazione dei
dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi di settore
relativi  alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei servizi e delle attivita' professionali;
    provvedimento    del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate
22 febbraio  2002:  approvazione di nove modelli per la comunicazione
dei  dati  rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi  alle attivita' economiche delle manifatture e del commercio
da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
    provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo
2002:  approvazione  di  diciassette modelli per la comunicazione dei
dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi di settore
relativi  alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei  servizi  e  delle  attivita'  professionali da utilizzare per il
periodo d'imposta 2001;
    provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 19 marzo
2002:  approvazione  di tredici modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
alle  attivita'  economiche  delle  manifatture,  del  commercio, dei
servizi  e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo
d'imposta 2001;
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002:
approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
    provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 3 aprile
2002:  approvazione  di  un  modello  per  la  comunicazione dei dati
rilevanti  ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U da
utilizzare per il periodo d'imposta 2001.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara