IL CAPO
      DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

   Visto  l'art.  96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 contenente,
tra l'altro, interventi a sostegno del volontariato;
   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in  data  28  agosto  2001,  n.  388  che  ha  dettato il regolamento
concernente   i   criteri   e  le  modalita'  per  la  concessione  e
l'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  predetto  articolo 96, in
materia  di  attivita' di utilita' sociale, in favore di associazioni
di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
   Visto  il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale in data
20  marzo  2001,  registrato  alla  Corte dei conti il 2 maggio 2001,
registro  n.  4,  foglio n. 345 riguardante la ripartizione del Fondo
nazionale  per  le politiche sociali di cui al comma 44 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   Visto  l'art.  6  del  predetto decreto ministeriale 20 marzo 2001
riguardante  la  ripartizione delle quote destinate alle associazioni
di  volontariato  e  alle  organizzazioni  non  lucrative di utilita'
sociale   per   la   concessione  di  contributi  per  l'acquisto  di
autoambulanze  e beni strumentali nella misura di lire 10.000.000.000
(euro  5.164.568,99)  per  l'anno  2000  e  lire 15.000.000.000 (euro
7.746.853,49) per l'anno 2001;
   Visto  l'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il quale prevede che
le    risorse   finanziarie   annualmente   destinate   all'attivita'
istituzionale    delle   associazioni   di   volontariato   e   delle
organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale sono ripartite per
l'esercizio   2000   nella   misura   dell'80%   per   l'acquisto  di
autoambulanze   e  nella  misura  del  20%  per  l'acquisto  di  beni
strumentali  e  per  gli  esercizi  2001  e  successivi  nella misura
dell'80%  per  l'acquisto  di autoambulanze, nella misura del 15% per
l'acquisto  di  beni  strumentali  e nella restante misura del 5% per
l'acquisto,  da  parte  di  organizzazioni  non lucrative di utilita'
sociale, di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;
   Visto  il  provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche
sociali  e  previdenziali  del  21 gennaio 2002 con il quale e' stata
nominata  la commissione per l'esame e la valutazione delle richieste
di  contributo  pervenute ai sensi del citato decreto 28 agosto 200l,
n. 388;
   Visto  il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro
e  delle  politiche sociali relativo alle modalita' applicative delle
disposizioni  contenute nel citato regolamento di cui al D.M. in data
28 agosto 2001, n. 388;
   Visto  il  verbale  del  31 gennaio 2002 redatto dalla Commissione
esaminatrice  a  conclusione  dell'esame  e  della  valutazione delle
richieste  di contributo relative agli acquisti effettuati negli anni
2000 e 2001;
   Rilevato  che  sono  state  dichiarate ammissibili per l'anno 2000
richieste  di  contributo  complessivamente  per  lire 45.602.614.944
(euro   23.551.785,10)   ripartiti   in   lire  28.567.018.644  (euro
14.753.633,87)  per l'acquisto di autoambulanze e lire 17.035.596.300
(euro 8.798.151,23) per l'acquisto di beni strumentali;
   Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il
quale  prevede  che il contributo puo' costituire una percentuale del
prezzo  di  acquisto  del  bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili;
   Rilevato  che  sulla  base  delle domande di contributo dichiarate
ammissibili  la  Commissione esaminatrice ha provveduto a determinare
le  percentuali  del  prezzo  dei beni acquistati ammessi al rimborso
nella  misura  del  28,0043223960308%  per  le  autoambulanze e nella
misura dell'11,740l23238l706% per i beni strumentali;
   Visto  l'art.  1,  comma  3,  del citato decreto del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388 il
quale  prevede  che  la  quota  del  Fondo nazionale per le politiche
sociali  di  pertinenza  delle  province autonome di Trento e Bolzano
viene  attribuita  direttamente alle predette province che provvedono
all'erogazione  dei contributi direttamente in favore dei beneficiari
secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali   -   Dipartimento   delle  politiche  sociali  e
previdenziali;
   Visto infine l'art. 7 del citato decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  in  data  28  agosto 2001, n. 388 il quale
prevede  che  la  comunicazione  dell'esito  dell'esame delle domande
venga  data  con  decreto  del  Capo del Dipartimento delle politiche
sociali e previdenziali contenente l'elenco delle domande accolte con
l'indicazione del contributo concesso;

                              Decreta:
                               Art. 1.
   Nell'ambito della quota di 5.164.568,99 euro (lire 10.000.000.000)
del   Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  destinata  alla
concessione  di  contributi  per  gli  acquisti, effettuati nel corso
dell'anno  2000, di autoambulanze e beni strumentali, sono accolte le
domande   relative   alle   associazioni   di   volontariato  e  alle
organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale di cui all'Allegato
1, contenente per ciascuna il relativo contributo concesso.