IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.p.a.  Ce.Sa.Me.  -  Ceramica
sanitaria  del Mediterraneo, inoltrata presso la competente direzione
generale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da
protocollo della stessa, in data 17 gennaio 2002, relativa al periodo
dal  1  gennaio 2002 al 29 dicembre 2002, che unitamente al contratto
di  solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 19 febbraio 2001;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 15 dicembre 2000 e
18 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal
1  gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  addetti  all'industria  chimica applicato, a 31,64 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
320 unita', su un organico complessivo di 357 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 1 gennaio 2002 al 29 dicembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Ce.Sa.Me.  - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in
Catania,  unita'  di  Catania,  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,64 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
320 unita', su un organico complessivo di 357 unita'.