IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Panda, inoltrata presso la
competente  Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 luglio
2001, relativa al periodo dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2002, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente prov-vedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 17 ottobre 2000;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 26 luglio 2000 e
24 ottobre  2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal
1  settembre  2000,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore  settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  commercio applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', di cui 19 unita'
lavorative  in  part-time  da 24 ore a 12 ore medie settimanali su un
organico complessivo di 267 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 1 settembre 2001 al 31 agosto
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Panda,  con  sede in Cagliari, unita' di Villasor (Cagliari),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  20 unita', di cui 19 unita'
lavorative  in  part-time da 24 ore a 12 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 267 unita'.