IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il proprio decreto del 19 aprile 2002 che ha disposto per il
30 aprile  2002  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro,  con
scadenza     20 dicembre    2002,    della    durata    residua    di
duecentotrentaquattro  giorni  senza l'indicazione del prezzo base di
collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  11 febbraio  2002 occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante  dall'asta  relativa  all'emissione  dei buoni
ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002;
                              Decreta:
  Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
del   30 aprile   2002   il  prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a
duecentotrentaquattro giorni e' risultato pari a 97,764.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2002,  ammonta  a  Euro 44.716.395,00 per i
titoli a duecentotrentaquattro giorni con scadenza 20 dicembre 2002.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentotrentaquattro
giorni e' risultato pari a 97,149.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 maggio 2002
                                    p. Il direttore generale: Cannata