L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 aprile 2002, Premesso che: con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione; con deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02) l'Autorita' ha modificato e integrato le condizioni di cui al precedente alinea, pubblicando le medesime come allegato A alla stessa deliberazione (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento); con deliberazione 18 aprile 2002, n. 66/02, (di seguito: deliberazione n. 66/02) l'Autorita' ha approvato, con modificazioni, gli schemi di contratto-tipo inviati con nota del Gestore della rete del 4 aprile 2002 (prot. Autorita' n. 007860 del 5 aprile 2002) ai sensi dell'art. 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); Viste: la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato); la deliberazione n. 317/01; la deliberazione n. 36/02; la deliberazione n. 66/02; Considerato che: il titolo 4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento prevede condizioni per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse al fine dell'erogazione del medesimo servizio fino alla data di operativita' del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; la stipula dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica avverra' posteriormente alla data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 7, comma 7.5, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, introducendo pertanto, un ritardo nei versamenti dei corrispettivi medesimi; Ritenuto che sia opportuno: definire condizioni transitorie per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per il periodo precedente l'operativita' del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; prevedere, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilita' finanziaria per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel periodo transitorio antecedente la predisposizione del sistema di comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica di cui all'art. 3.1, comma 3.1.2, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, il versamento, da parte dei titolari dei contratti di bilanciamento, di un corrispettivo, a titolo di acconto applicato all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02.