L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 30 aprile 2002,
  Premesso che:
    con  deliberazione  28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di
seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato condizioni transitorie
per   l'erogazione   del   servizio  di  dispacciamento  dell'energia
elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;
    con  deliberazione  7 marzo  2002,  n.  36/02,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di
seguito:   deliberazione   n.  36/02)  l'Autorita'  ha  modificato  e
integrato  le  condizioni di cui al precedente alinea, pubblicando le
medesime  come  allegato  A  alla  stessa  deliberazione (di seguito:
condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);
    con   deliberazione   18 aprile  2002,  n.  66/02,  (di  seguito:
deliberazione  n. 66/02) l'Autorita' ha approvato, con modificazioni,
gli  schemi di contratto-tipo inviati con nota del Gestore della rete
del  4 aprile  2002  (prot. Autorita' n. 007860 del 5 aprile 2002) ai
sensi  dell'art.  3.1,  comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del
servizio di dispacciamento;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'   30 aprile  2001,  n.  95/01
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 148 del
28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata  nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  297  del  22 dicembre  2001  recante Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi di trasporto, di misura e di
vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
    la deliberazione n. 317/01;
    la deliberazione n. 36/02;
    la deliberazione n. 66/02;
  Considerato che:
    il   titolo  4  delle  condizioni  transitorie  del  servizio  di
dispacciamento  prevede  condizioni per l'approvvigionamento da parte
del  Gestore  della  rete  delle  risorse al fine dell'erogazione del
medesimo  servizio  fino alla data di operativita' del dispacciamento
di  merito  economico  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 79/1999;
    la  stipula  dei  contratti per lo scambio dell'energia elettrica
avverra'  posteriormente alla data di scadenza per il pagamento delle
eventuali  fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 7, comma
7.5,  delle  condizioni  transitorie  del servizio di dispacciamento,
introducendo  pertanto,  un  ritardo nei versamenti dei corrispettivi
medesimi;
  Ritenuto che sia opportuno:
    definire condizioni transitorie per l'approvvigionamento da parte
del   Gestore   della   rete   delle   risorse  per  il  servizio  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  per  il  periodo  precedente
l'operativita' del dispacciamento di merito economico di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
    prevedere,  al  fine  di  garantire  al  Gestore  della  rete  la
necessaria  disponibilita' finanziaria per l'approvvigionamento delle
risorse  per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel
periodo  transitorio  antecedente  la  predisposizione del sistema di
comunicazione  dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia
elettrica   di  cui  all'art.  3.1,  comma  3.1.2,  delle  condizioni
transitorie  del  servizio di dispacciamento, il versamento, da parte
dei  titolari  dei contratti di bilanciamento, di un corrispettivo, a
titolo  di  acconto  applicato  all'energia  elettrica  prelevata  in
ciascuna  fascia  oraria  ed  in  ciascun punto di prelievo dotato di
misuratore orario;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  del  presente  provvedimento  si applicano le definizioni
richiamate e riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas 7 marzo 2002, n.
36/02.