IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,
n. 187, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione
della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e
paste  alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146;
  Visto  l'art.  12,  commi  2  e  3  del decreto presidenziale sopra
richiamato, nonche' il comma 4 il quale prevede che per la produzione
di  sfarinati  e di paste alimentari destinati all'esportazione e non
nocivi   alla   salute  umana  aventi  requisiti  diversi  da  quelli
prescritti  dalle norme del regolamento, e' necessario il rilascio di
una  autorizzazione  con  modalita'  da  fissare con apposito decreto
interministeriale  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 agosto  1969  del  Ministro per
l'agricoltura  e  le  foreste emanato di concerto con il Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro della sanita'
recante  modalita'  per  il  rilascio  dell'autorizzazione a produrre
sfarinati,  pane  e  paste  alimentari destinati all'esportazione con
requisiti  diversi  da  quelli previsti dalla legge 4 luglio 1967, n.
580,  successivamente  modificato con decreto ministeriale 5 novembre
1971,  pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
10 gennaio 1970 e n. 145 del 7 giugno 1972;
  Considerata  la  necessita'  di  approvare una modulistica uniforme
finalizzata  a  semplificare  il  compito  delle  imprese  per quanto
attiene le informazioni da indicare nella richiesta di autorizzazione
e  di  assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei
codificati con modalita' prevalentemente informatizzate;
  Ritenuta  l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione del
sistema,  di  prevedere  specifici  modelli  mirati  a  monitorare  i
quantitativi  di pasta alimentare esportati e a dare continuita' alla
serie   statistica   sul  commercio  estero  attualmente  disponibile
nell'ambito   del   sistema  informativo  del  Ministero,  nonche'  a
consentire  ai  soggetti interessati, attraverso un pratico sistema a
scalare,  di  conoscere l'esatta situazione delle operazioni doganali
relative all'autorizzazione;
  Ritenuto  necessario  che  nei documenti doganali vengano riportate
informazioni  atte  a  evidenziare  che  si  tratta  di  merce avente
requisiti  diversi  da  quelli  prescritti  dalle  nome  del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
  Tenuto  conto  che  per la produzione degli sfarinati e delle paste
alimentari  destinati  all'  esportazione aventi requisiti diversi da
quelli  prescritti,  e'  necessario  svolgere  regolari  e tempestivi
accertamenti  da parte degli organi di controllo circa la lavorazione
delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio;
  Tenuto  conto  che  le  singole materie prime di base con requisiti
difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze delle quali non e'
autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste
alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  187/2001 sono indicate in appositi
registri di carico e scarico;
  Considerata   l'opportunita'  di  venire  incontro  alle  mutate  e
specifiche   esigenze   degli   operatori  del  settore  della  pasta
alimentare secca in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale e'
stato  emanato  il regolamento per la revisione della normativa sulla
produzione  e  commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e'
rilasciata, di volta in volta, dal Ministero delle politiche agricole
e forestali.