IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto l'art. 12, commi 2 e 3 del decreto presidenziale sopra richiamato, nonche' il comma 4 il quale prevede che per la produzione di sfarinati e di paste alimentari destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del regolamento, e' necessario il rilascio di una autorizzazione con modalita' da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1969 del Ministro per l'agricoltura e le foreste emanato di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro della sanita' recante modalita' per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli previsti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, successivamente modificato con decreto ministeriale 5 novembre 1971, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1970 e n. 145 del 7 giugno 1972; Considerata la necessita' di approvare una modulistica uniforme finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene le informazioni da indicare nella richiesta di autorizzazione e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei codificati con modalita' prevalentemente informatizzate; Ritenuta l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione del sistema, di prevedere specifici modelli mirati a monitorare i quantitativi di pasta alimentare esportati e a dare continuita' alla serie statistica sul commercio estero attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero, nonche' a consentire ai soggetti interessati, attraverso un pratico sistema a scalare, di conoscere l'esatta situazione delle operazioni doganali relative all'autorizzazione; Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle nome del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all' esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, e' necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio; Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 sono indicate in appositi registri di carico e scarico; Considerata l'opportunita' di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare secca in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti; Decreta: Art. 1. 1. L'autorizzazione prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e' rilasciata, di volta in volta, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.