IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Considerato  che  nell'estate  del  1998  si  sono verificati nella
regione  Toscana,  nella  zona denominata Padule di Fucecchio, alcune
casi di encefalomielite di tipo West Nile negli equidi;
  Considerate  altresi' le risultanze delle indagini svolte a seguito
del predetto episodio da parte delle autorita' sanitarie competenti;
  Visto che la malattia puo' essere trasmessa, attraverso gli insetti
appartenenti  al  genere  Culex,  dagli uccelli migratori o stanziali
agli equidi e all'uomo;
  Sussistendo  nel  territorio  nazionale  aree  con  caratteristiche
ecologiche  che  permettono  la  realizzazione della propagazione del
virus West Nile con le predette modalita';
  Considerato  quindi  necessario predisporre adeguati interventi che
permettano  di  individuare  l'eventuale circolazione del virus nelle
aree ritenute a rischio;
  Tenuto  conto  altresi'  delle  indicazioni  fornite  dal Centro di
referenza   nazionale  per  le  malattie  esotiche,  attivato  presso
l'Istituto  zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e
dal  Centro  di  referenza  nazionale  per  le malattie degli equidi,
istituito  presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e
della Toscana;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del
piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominato
Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.