IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerato che nell'estate del 1998 si sono verificati nella regione Toscana, nella zona denominata Padule di Fucecchio, alcune casi di encefalomielite di tipo West Nile negli equidi; Considerate altresi' le risultanze delle indagini svolte a seguito del predetto episodio da parte delle autorita' sanitarie competenti; Visto che la malattia puo' essere trasmessa, attraverso gli insetti appartenenti al genere Culex, dagli uccelli migratori o stanziali agli equidi e all'uomo; Sussistendo nel territorio nazionale aree con caratteristiche ecologiche che permettono la realizzazione della propagazione del virus West Nile con le predette modalita'; Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio; Tenuto conto altresi' delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; Ordina: Art. 1. 1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.