L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                  del Dipartimento della ragioneria
                        generale dello Stato
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione
degli  enti  di  diritto  pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi
forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e  comunque
interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,  art. 3, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice  politico  e  di quello amministrativo, emanata dal Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista  la  legge  16 dicembre  1993,  n. 520, con la quale e' stato
soppresso,  tra  gli  altri,  il Consorzio idraulico di 3a cat. fiume
Secchia sponda sinistra - Campogalliano;
  Visto  l'art.  66  del  decreto-legge  26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
situazioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge
n.  520  del  1993,  si  intendono riferite all'esercizio finanziario
chiuso al 31 dicembre 1993;
  Visto  l'art.  13-bis  della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai
fini  dell'accelerazione  delle  operazioni  liquidatorie, prevede il
trasferimento  di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti,
purche'  l'ente  originario debitore fornisca, mediante versamento su
conto  speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per
l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tal scopo;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione liquidatoria del citato Ente sono rappresentate dal seguente
debito    in   contestazione:   causa   Mantovani   per   prestazioni
professionali di Euro 11.759,94 (L. 22.770.413);
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni  liquidatorie  del  suddetto  Consorzio  idraulico,
occorre  far  ricorso  alla  procedura  di  cui all'art. 13-bis della
citata  legge  n.  1404/1956 e trasferire il debito sopra specificato
per   complessivi   Euro 11.759,94   (L. 22.770.413)   dal  Consorzio
idraulico di 3a cat. fiume Secchia sponda sinistra - Campogalliano al
Consorzio idraulico di 3o cat. fiume Toce in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  debito  di  cui  alle  premesse  per complessivi Euro 11.759,94
(L. 22.770.413)  e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge
n.  1404/1956 dal Consorzio idraulico di 3a cat. fiume Secchia sponda
sinistra Campogalliano al Consorzio idraulico di 3a cat. fiume Toce.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 aprile 2002
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono