IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande";
  Visto  l'art.  3,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione
della  legge  30 aprile  1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande";
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  123  del  3 marzo 1993 recante
"Attuazione   della   direttiva   89/397/CEE  relativa  al  controllo
ufficiale dei prodotti alimentari";
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155, recante
"Attuazione  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene
dei prodotti alimentari";
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante
"Riforma  della  disciplina relativa al settore del commercio a norma
dell'art.  4,  comma 4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59", ed in
particolare  l'art.  28,  comma 8  che attribuisce al Ministero della
sanita'  il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalita'
di vendita e i requisiti delle attrezzature necessari nel settore del
commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche;
  Vista l'ordinanza 2 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000,
concernente  i  requisiti  igienico-sanitari  per  il  commercio  dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
  Considerate  le  difficolta'  di  adeguamento  alle prescrizioni di
detta ordinanza segnalate dalle associazioni di categoria;
  Tenuto conto delle segnalazioni delle aziende sanitarie locali e di
altre   amministrazioni   pubbliche   relative  alla  difficolta'  di
applicare   la   citata  ordinanza  in  occasione  di  manifestazioni
temporanee  (come sagre, fiere e simili), nelle quali si procede alla
somministrazione e vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche;
  Ritenuto  pertanto  opportuno  predisporre  adeguate modifiche alle
disposizioni contenute nell'ordinanza 2 marzo 2000;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni
  1. La presente ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari:
    a) delle  aree  pubbliche,  nelle  quali  si  effettuano,  in  un
determinato  arco  di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per
il commercio dei prodotti alimentari;
    b) dei  posteggi,  sia  singoli,  sia  riuniti in un mercato, sia
presenti nelle fiere;
    c) delle  costruzioni  stabili,  dei  negozi  mobili e dei banchi
temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).
  2. Ai  fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di
cui  all'art.  27,  comma 1,  lettere b),  c),  d)  ed e) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, si intende per:
    a) commercio   sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari:
l'attivita'  di  vendita  dei  prodotti  alimentari al dettaglio e la
somministrazione   di   alimenti  e  bevande  effettuate  sulle  aree
pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private
delle  quali  il  comune  abbia la disponibilita', attrezzate o meno,
coperte  o  scoperte; tale commercio puo' comprendere anche attivita'
di   preparazione  e  trasformazione  dei  prodotti  alimentari  alle
condizioni indicate agli articoli 6 e 7;
    b) mercato  in  sede  propria:  il  mercato  che  ha un suo luogo
esclusivo,  destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito
appositamente   per   il   commercio,   con  configurazioni  edilizie
specifiche e materiali adatti;
    c) mercato  su  strada: il mercato che occupa, per un certo tempo
nell'arco  della  giornata,  spazi  aperti,  sui quali si alterna con
altre attivita' cittadine;
    d) costruzione  stabile:  un  manufatto  isolato o confinante con
altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi
o  altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e
materiale;
    e) negozio  mobile:  il  veicolo  immatricolato secondo il codice
della strada come veicolo speciale uso negozio;
    f) banco  temporaneo:  insieme  di  attrezzature  di esposizione,
eventualmente  dotato  di  sistema  di  trazione  o  di autotrazione,
facilmente  smontabile  e  allontanabile  dal  posteggio  al  termine
dell'attivita' commerciale;
    g) operatori:  soggetti  autorizzati all'esercizio dell'attivita'
di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
    h) somministrazione   di  alimenti  e  bevande:  la  vendita  dei
prodotti   alimentari   effettuata   mettendo  a  disposizione  degli
acquirenti  impianti e attrezzature, nonche' locali di consumo o aree
di  ristorazione,  che  consentono  la  consumazione  sul  posto  dei
prodotti;
    i) alimento  deperibile:  qualunque alimento che abbia necessita'
di condizionamento termico per la sua conservazione;
    l) acqua  potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e, dal momento
della  sua  entrata  in  vigore,  i  requisiti  indicati  dal decreto
legislativo   2 febbraio   2001,  n.  31  e  successive  modifiche  e
integrazioni.