IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato
direttivo  in  data  5  dicembre  2000,  integrato  con  delibere del
14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;
  Visto  il  regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane
deliberato  dal  comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con
le  modifiche  approvate  nella  seduta  del  comitato  direttivo del
7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura
organizzativa  e  le  attivita' degli uffici delle dogane e l'art. 9,
comma  2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o
piu'  atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione
delle  nuove unita' organizzative e per l'assegnazione delle relative
risorse;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha
reso  esecutive,  a  decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  nota  prot.  13339  del  24 aprile  2002 della direzione
regionale  per  la  Toscana  relativa  alla  proposta  di istituzione
dell'ufficio delle dogane di Arezzo;
  Ritenuta la necessita' di attivare i nuovi uffici delle dogane;
  Considerato,  infine,  che  al  riguardo  e'  stata preventivamente
attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;
                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
               Istituzione e attivazione dell'ufficio
                       delle dogane di Arezzo
  A far data dal 21 maggio 2002 viene istituito ed attivato l'ufficio
delle  dogane  di Arezzo, dipendente dalla direzione regionale per la
Toscana.
    Viene  altresi'  istituita  la  sezione operativa territoriale di
Siena.
  Alla data di cui al comma 1 e' soppressa la dogana di Arezzo.
  L'ufficio  delle  dogane di Arezzo ha competenza territoriale sulla
relativa  provincia  e comprende la sezione operativa di cui al comma
2.
  La  circoscrizione  doganale  di  Firenze  mantiene  la  competenza
territoriale sulla propria provincia e su quella di Prato e Pistoia.
  L'ufficio  delle  dogane  di  Arezzo  assume  le  competenze  della
soppressa  dogana  di Arezzo e quelle della circoscrizione doganale e
dell'ufficio  tecnico  di  Finanza  di  Firenze,  relativamente  alle
province  di  Arezzo  e  di  Siena. Con riferimento alla provincia di
Siena,  le  specifiche  competenze  vengono  esercitate attraverso la
sezione operativa territoriale di cui al comma 2.
  Le  competenze  del  direttore  della  circoscrizione  doganale  di
Firenze,  per  quanto  riguarda  la  provincia  di Arezzo e di Siena,
vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Arezzo.
  Le  competenze  del  direttore  dell'ufficio  tecnico di Finanza di
Firenze,  relativamente  alla provincia di Arezzo e di Siena, vengono
attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Arezzo.
  Le  competenze  del  direttore  della  soppressa  dogana  di Arezzo
vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Arezzo.
  A  decorrere dalla data di cui al comma 1 l'ufficio delle dogane di
Arezzo  e' strutturato, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7,
comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento
delle  funzioni  assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle
verifiche  dei controlli e delle attivita' antifrode, di gestione del
contenzioso  e  di  assistenza  e  informazione  agli  utenti e in un
ufficio  di  staff  per  le  attivita'  di programmazione e controllo
operativo,  affari generali gestione risorse e audit interno, analisi
dei rischi e audit di impresa.
  Il  responsabile  dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle
dogane  di  Arezzo  assume  le  competenze,  in materia contabile, di
ricevitore  capo  per  la  provincia di Arezzo ed ha alle sue dirette
dipendenze  il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione
operativa territoriale di cui al comma 2.
  Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli
uffici   delle   dogane   rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di
regolamento  di servizio per il personale delle dogane, approvato con
R.D. 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte
di   fabbricazione,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.
    Roma, 9 maggio 2002
                                                Il direttore: Guaiana