IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentare;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
21 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Gorgonzola",  ai  sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale "C.S.Q.A.
- Certificazioni S.r.l." e' stato autorizzato quale organismo privato
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
"Gorgonzola"  sopra  indicata,  ai  sensi  dell'art.  10  del  citato
regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio  Gorgonzola,  con  sede  in  Novara,  intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  protetta  "Gorgonzola",  ai  sensi  dell'art.  9  del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 61987 del 18 aprile 2002, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito  dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle
modifiche richieste;
  Vista  l'istanza  del  5 novembre  2001,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Considerato  "C.S.Q.A.  -  Certificazioni S.r.l." ha predisposto un
piano   dei  controlli  che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  "Gorgonzola",  in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta "Gorgonzola", secondo la modifica
richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica,  chiesta  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio   Gorgonzola,   al   disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine  protetta  "Gorgonzola"  -  registrata con
regolamento  (CE)  n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996 ai
sensi  dell'art.  17  del  predetto  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 -
notificata  al  competente organismo comunitario come specificato nel
testo allegato al presente decreto.