IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002,
relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello nazionale
alla  denominazione  "Fior di Latte Appennino Meridionale", trasmessa
alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di
origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista   l'indicazione   espressa   dal   comitato  promotore  della
registrazione  della  DOP  Fior di Latte Appennino Meridionale, quale
associazione  richiedente  la  registrazione,  con  la  quale  veniva
indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo
sul  prodotto di che trattasi, la societa' "SGS ICS S.r.l. Servizi di
certificazione  internazionale",  con sede in Milano, via G. Gozzi n.
1/A;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29  maggio  1998,  n.  61782, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998  n.  162,  con  particolare  riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli  standard  appositamente predisposto per i formaggi a pasta
filata;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato   che   l'organismo   "SGS   ICS   S.r.l.   Servizi  di
certificazione  internazionale"  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazione  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'organismo  di controllo "SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione
internazionale",  iscritto  all'elenco  degli  organismi di controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG)  istituito  presso  il  Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999,  e'  autorizzato,  ai  sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge  n.  526/1999,  a  espletare  le funzioni di controllo previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione   "Fior   di  Latte  Appennino  Meridionale",  protetta
transitoriamente  a  livello  nazionale  con  decreto  ministeriale 1
marzo 2002.