IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Fior di Latte Appennino Meridionale", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dal comitato promotore della registrazione della DOP Fior di Latte Appennino Meridionale, quale associazione richiedente la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' "SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale", con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunita' di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi a pasta filata; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Considerato che l'organismo "SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale" risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale", iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione "Fior di Latte Appennino Meridionale", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1 marzo 2002.