AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 giugno 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 4 per mille. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da Euro 103,29 a Euro 180,00. 4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali D2 e D10, nella misura del 6 per mille. 5. di fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno 24 mesi alla data del 1 gennaio 2002, e non ricomprese nei precedenti punti, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione aventi durata di almeno 12 mesi nel corso dei due anni precedenti all'anno di imposta 2002, nella misura del 9 per mille. In caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale) durante l'anno 2002, l'assoggettamento all'aliquota del nove per mille avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici. 6. di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria). (Omissis). 02A05701 Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 5,5 per mille; pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale): 5,5 per mille; abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado: 5,5 per mille; abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: 5,5 per mille; aliquota da applicare alle unita' immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione: 6,5 per mille; aliquota I.C.I. da applicare agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni: 9 per mille; aliquota I.C.I. da applicare agli altri immobili: 7 per mille; detrazione spettante alle soli unita' immobiliari' adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario: Euro 129,11 (L. 250.000). (Omissis). 02A05702 Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. Per l'anno 2002 l'Imposta comunale sugli immobili I.C.I., viene confermata nella misura del 4,5 per mille con l'abbattimento per la prima casa di Euro 103,29; 3. Per l'anno 2002 tutte le rimanenti tariffe di competenza comunale vengono confermate nella misura in atto; (Omissis). 02A05703 Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ridotta al 4,5 per mille per: le persone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anagraficamente residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari, anagraficamente residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota ordinaria al 7 per mille per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a); II). ...omissis; III) L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, ...omissis...; IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,94 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ...omissis...; (Omissis). 02A05704 Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A); Allegato A delibera G.C. 27 del 14 febbraio 2002 In vigore Nuova I.C.I. terreni agricoli .... 0,60% 0,60% aree fabbricabili .... 0,60% 0,70% abitazioni principali (al netto della detrazione) .... 0,50% 0,50% altri fabbricati .... 0,60% 0,65% detrazione 1a casa .... 103,29 Euro 103,29 Euro detrazione pensione minima e una sola abitazione .... 180,76 Euro (non cumulabile con abitazione principale) * * Subordinato all'approvazione in consiglio comunale della modifica del regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 15 del 25 marzo 1999. (Omissis). 02A05705 Il comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota prima casa 5 per mille Pertinenze abitazione principale .... 5 per mille Aliquota ordinaria .... 6,5 per mille Aliquota fabbricati categoria A (escluso A/10) sfitti per più di sei mesi l'anno .... 7 per mille Assimilazioni ad abitazione principale .... 5 per mille Per immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico .... 0,5 per mille Detrazione per abitazione principale .... Euro 104,00 (Omissis). 02A05706 Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote, le detrazioni e le riduzioni in vigore per l'anno 2001 e quant'altro stabilito con atto consiliare n. 20/2001 cosi' come appresso specificato: Aliquote I.C.I.: aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Antrodoco per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recuperodi unita' immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati rurali; b) opere di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia localizzati nel centro storico; c) al recupero di sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tali unita' immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza del soggetto passivo e dell'immobile. aliquota agevolata del 4 per mille per soggetti passivi che intendono acquistare un fabbricato nel comune di Antrodoco e trasferirvi la propria residenza, da applicare per la durata di anni tre dalla data di iscrizione, in qualita' di residente, all'anagrafe del comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tale unita' immobiliare l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo; aliquota del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni; di esentare, per la durata di anni tre, dal pagamento dell'I.C.I. coloro i quali si insidieranno in questo territorio con nuove attivita' produttive o amplieranno quelle gia' esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrera' dalla data di effettivo inizio di attivita' lavorativa o di effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tali unita' immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile del soggetto passivo; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di stabilire che ai fini della determinazione dell'imposta l'aliquota e la detrazione applicata per le abitazioni principali va applicata anche alle pertinenze. Detta agevolazione e' applicabile limitatamente alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione e ne sara' data comunicazione a l'ente mediante presentazione di autocertificazione. (Omissis). 02A05707 Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: A) 5 per mille per: abitazione principale, cosi' come intesa dall'art. 5 del vigente regolamento I.C.I. Ai fini della fruizione della detrazione d'imposta rientrante nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettere d) e) f) del regolamento I.C.I., i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare all'ufficio tributi del comune dichiarazione sostitutiva di certificazione entro l'anno d'imposta di riferimento; Tale dichiarazione va presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni; B) 7 per mille per: alloggi non costituenti abitazione principale; aree fabbricabili; alloggi non locati (sono considerate sfitte "a disposizione" le abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di affitto); immobili adibiti all'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni (artigianali, commerciali, industriali e professionali). Di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile le aliquote sopra determinate; (Omissis). 02A05708 Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito delIart. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 4, comma 1, deI decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, in legge 24 ottobre 1996, n. 556, le seguenti aliquote I.C.l. per l'anno 2002: a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1 - a); c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29;. (Omissis). 02A05709 Il comune di APRILA (provincia di Latina) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). che l'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, e' determinata nella misura del: 5.25 per mille per le abitazioni principali (residenza) e pertinenze; 5.25 per mille per le abitazioni (escluse le pertinenze) destinate a parenti in linea diretta, che non possiedono altre abitazioni (es. genitore che ha l'usufrutto dell'appartamento del proprio figlio); 6 per mille unita' abitativa concessa in locazione a soggetti residenti che la utilizzeranno come abitazione principale con contratto assoggettato a registrazione; 6.5 per mille per gli altri casi non compresi nelle fattispecie precedenti (agricoltori - artigiani); 7 per mille per il settore industriale. La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 210.000 per: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residente nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale. (Omissis). 02A05710 Il comune di AREZZO ha adottato, l'8 e l'11 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nei termini che seguono: 1. aliquota deI 6,2 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/92 e succ. modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare in Euro 130,00 (corrispondenti a L. 251.715) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92; 3. di determinare in Euro 258,23 (corrispondenti a L. 500.000) (Euro 130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/92, come determinata dalla presente deliberazione + Euro 128,23 ulteriore detrazione), l'importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati: Categorie di soggetti: soggetto passivo pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di Euro 7.000,00 (corrispondenti a L. 13.553.890) ovvero famiglia composta da due pensionati, o in eta' di pensione, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali dell'importo di Euro 10.500,00 (corrispondenti a L. 20.330.835), con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto a); i quali tuttavia non concorrono alla determinazione dei predetti limiti di reddito. I redditi sopraddetti si intendono relativi all'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta; soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto: all'assegno di invalidita' Inps e/o pensione di inabilita' Inps e o indennita' di accompagnamento; Requisiti: a) possedere, nell'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254) annui lordi ovvero eventuali immobili accessori in uso proprio (C2, C6, C7), diversi dalle abitazioni, ciascuno con rendita catastale non superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254); b) l'immobile adibito ad abitazione principale deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4- A/5 - A/6; 4. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, deI "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999. di approvare, quali indirizzi generali per le successive determinazioni della Giunta comunale, sulla base di quanto descritto in premessa, i criteri aplicativi per l'I.C.I. anno di imposta 2002 relativamente alle agevolazioni per le seguenti fattispecie, e nei termini che seguono: 1. "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati: Categorie di soggetti: soggetto passivo pensionato che vive solo e percepisce un reddito nel limite di Euro 7.000,00 (corrispondenti a L. 13.553.890) ovvero famiglia composta da due pensionati, o in eta' di pensione, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali dell'importo di Euro 10.500,00 (corrispondenti a L. 20.330.835), con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto a); i quali tuttavia non concorrono alla determinazione dei predetti limiti di reddito. I redditi sopraddetti si intendono relativi all'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta; soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto: all'assegno di invalidita' INPS e/o pensione di inabilita' INPS e/o indennita' di accompagnamento; Requisiti: a) possedere, nell'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito (dominicale + agrario) non sia superiore a Euro 200,00 (corrispondente a L. 387.254) annui lordi ovvero eventuali immobili accessori in uso proprio (C2, C6, C7), diversi dalle abitazioni, ciascuno con rendita catastale non superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254); b) l'immobile adibito ad abitazione principale deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 2. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa no risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenitmento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con Deliberazioni del consiglio comunale n. 390 del 21 dicembre 1988 e n. 10 del 27 gennaio 1999. (Omissis). 02A05711 Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. 7 per mille sulla prima casa. 2. 7 per mille sulle seconde case, terreni. e aree fabbricabili. 3. L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 4. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi e' presente almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il cui reddito complessivo del nucleo familiare stesso sia uguale o inferiore a L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera abitazione principale anche se in comproprieta' con il coniuge, purche' sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne o del coniuge, anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore. 5. L. 300.000 quale detrazione cer l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o piu' disabili con una percentuale di invalidita' che va dal 70 al 100%. (Omissis). 02A05712 Il comune di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota diversificata dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune come in appresso specificata: a) abitazione principale cosi' come definita dall'art. 5, comma 1 e comma 2 del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000; b) pertinenze abitazioni principali cosi' come definiti dall'art. 5 comma 3, lettera a) del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza); c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito: 1) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti); 2) al coniuge, ancorche' separato o divorziato; 3) agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000; d) pertinenza unita' immobiliari di cui sopra lettera c) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza; e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille; f) terreni aliquota 4,6 per mille; g) pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub c) aliquota 5,5 per mille. 2. di determinare il valore per le aree fabbricabili in Euro 72,30 il mq. (Omissis). 02A05713 Il comune di ARNO (provincia di Imperia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura deI 6,5 per mille. (Omissis). 02A05714 Il comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, (che peraltro non subiscono variazioni rispetto all'anno 2001) nel modo seguente: abitazione principale 4 per mille; abitazioni secondarie 4,5 per mille; aree fabbricabili 4,5 per mille; immobili utilizzati per attivita' commerciali 5 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000 - Euro 103,29 la detrazione per le abitazioni principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; 3. di definire il valore delle aree fabbricabili (che non subisce variazioni rispetto all'anno 2001), ai fini dell'imposta in oggetto come indicato nella seguente tabella: Zone urbanistiche Descrizione Valore venale - - - Zona A Centro storico 15,49 - 30.000 Zona B1 Completamento "ove sono compresi aggregati edifici costituenti organismi storici" 20,66 - 40.000 Zona B2 Completamento "ove sono compresi aggregati edifici interessati da completa ed irreversibile sostituzione del tessuto urbano originario" 30,99 - 60.000 Zona C Espansione residenziale non urbanizzata 7,75 - 15.000 Zona B2 All'interno Tav. 3 PUC Completamento ove gli edifici mantengono le posizioni attuali 25,82 - 50.000 (Omissis). 02A05715 Il comune di ARQUA' PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b), nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e gli altri casi previsti nello specifico regolamento per la disciplina dell'I.C.I. (Omissis). 02A05716 Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze e al 5,5 per mille dell'aliquota I.C.I. relativa agli immobili diversi dell'abitazione principale e sue pertinenze con l'aumento della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze da L. 300.000, Euro 154,94 a L. 350.000 Euro 180,76, e aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001. (Omissis). 02A05717 Il comune di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 2002 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni nelle seguenti misure: a) nella misura ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come da regolamento; b) nella misura del 7 per mille per gli immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; c) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; 2. di determinare per l'esercizio 2002, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a Euro 156,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo "A" nella quale l'immobile e' iscritto. (Omissis). 02A05718 Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d); b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504; c) aliquota del 4 per mille: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*); per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**); d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonche' in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341; e) confermare per l'anno 2002 che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte Euro 123,95 (L. 240.000), fino a concorrenza del suo ammontare; la detrazione e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). (*) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto; (**) sono equiparate alle abitazioni principali: le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi rcgularmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 02A05719 Il comune di AZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6,5 per mille; aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati; aliquota ridotta del 5 per mille nel caso di alloggi locati ad uso abitativo ai sensi della legge n. 431/98 senza detrazione. 2. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29137 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05720 Il comune di BALLABIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; di confermare, in base all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali; di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 5 della legge 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale in Euro. 113,62 (L. 219.998) dando atto del permanere degli equilibri di bilancio. (Omissis). 02A05721 Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata nel 5 per mille; l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune e' fissata nel 5,50 per mille; l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate e' fissata nel 7 per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel Regolamento I.C.I. sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A05722 Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione, nella misura del 6 per mille per le restanti unita' immobiliari e nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare, altresi la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; (Omissis). 02A05723 Il comune di BASSANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). il consiglio comunale (omissis) delibera di disciplinare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 determinando le corrispondenti aliquote nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art. 817 del c.c.), del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso; 7 per mille per gli altri immobili; 4 per mille per alloggi di proprieta' IACP; confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02A05724 Il comune di BÊE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. º504 del 30 dicembre 1992, nelle seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,30 (L. 200.000); (Omissis). 02A05725 Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. di confermare nella misura ordinaria di Euro 103,29 (L. 200.000) annue, l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02A05726 Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura: Euro103,29 (L. 200.000) (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 02A05727 Il comune di BETTONA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, la misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e loro pertinenze (vedi art. 5 Regolamento applicazione I.C.I. approvato con delibera del commissario prefettizio n. 29 del 28 marzo 2000) e di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni ed altri fabbricati; per i motivi di cui in premessa; 2. di confermare, altresi', la detrazione dell'imposta da Euro 103,30 a Euro 258,23 per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, cosi' come individuate con atto del consiglio comunale n. 29 del 29 aprile 1998 e riconfermate, per il 2001, con deliberazione G.M. n. 23 del 21 febbraio 2001 qui di seguito riportate: anziani: di eta' superiore a 65 anni che possiedono un'unica abitazione e che abbiano un reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto di quelle derivanti dall'abitazione stessa non superiore ad Euro 4.648,11 e per il nucleo familiare formato da 2 persone (di cui una ultrasessantacinquenne) di Euro 8.263,31 al netto come sopra; nuclei familiari: di quattro o piu' persone, che possiedono un'unica unita' immobiliare, con un reddito complessivo ai fini IRPEF che derivi esclusivamente dai redditi di lavoro dipendente non superiore ad Euro 10.329,14. Condizione principale e' la titolarieta' di una sola casa. (Omissis). 02A05728 Il comune di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato il 25 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per tutto quanto sopra esposto e che si da' qui per riportato, nelle misure del 5 per mille sulla prima casa, compreso le pertinenze, e del 5,5 per mille relativamente agli altri immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' fissata nel 2001; 2. (omissis); (Omissis). 02A05729 Il comune di BORGHETTO DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. e' stabilita, in misura unica, per l'anno 2002 nella percentuale del 5 per mille; 2. di dare atto, in conformita' all'art. 8, comma 3o, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per quanto di competenza: che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; che, se l'unita' immobiliare in parola e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; che, per abitazione principale, si intende quella nella quale, il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). 02A05730 Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A1 abitazione principale e sue pertinenze aliquota deI 5,3 per mille, con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (pari a euro 103,29); A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille; A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille; A4 fabbricati destinati ad attivita' non residenziali e loro pertinenze aliquota del 5,8 per mille; A5 abitazione e/o fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione e/o cooperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille; B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille; C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille; (Omissis). 02A05731 Il comune di Borgofranco d'Ivrea (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ===================================================================== n. ro ordine|Riferita a |Aliquota anno 2002 ===================================================================== 1 |Ordinaria .... |6 --------------------------------------------------------------------- 2 |Abitazione principale .... |5 --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale anziani o | |disabili - art. 3 comma 56 - legge | 3 |23 dicembre 1996, n. 662.... |5 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari appartenenti alle | |cooperative edilizie a proprieta' | |indivisa, adibite ad abitazione | |principale dei soci assegnatari - | |art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. | 4 |504/1992 .... |5 --------------------------------------------------------------------- |Alloggi regolarmente assegnati dagli | |I.A.C.P. - art. 8, comma 4, del | 5 |D.Lgs. n. 504/1992 .... |5 --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni locate utilizzate come | |abitazione principale (art. 4, comma | |1 - legge 24 ottobre 1996, n. 556) | 6 |.... |6 --------------------------------------------------------------------- 7 |Alloggi non locati .... |6 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari di proprieta' di | |Enti senza scopi di lucro, in misura | |non diversificata, in relazione alla | |loro diversa tipologia (art. 6 comma | 8 |2, del D.Lgs. n. 504/1992) .... |4 di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. E' altresi' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti dl primo grado in linea retta. Tale agevolazione viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario. di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%. (Omissis). 02A05732 Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 Ialiquota I.C.I. nelle misure come di seguito articolate: 5 per mille per abitazione principale; 6 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili; 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate; 2. di dare atto che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di Euro 103,29 prevista dal secondo comma delIart. 8 D. Lgs. 504/1992; 3. dl stabilire il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 come segue: terreni per fabbricati produttivi: Euro 13,00; terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano esecutivo o concessione convenzionata accolta dall'Ente: Euro 31,00; terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano esecutivo o concessione convenzionata non accolta dall'Ente: Euro 21,00; terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano per l'edilizia economico popolare: Euro 16,00; terreni a destinazione residenziale classificati nel P.R.G.C. in "zona di completamento", edificabili a semplice richiesta di concessione edilizia: Euro 42,00; (Omissis). 02A05733 Il comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in Lire 200.000 pari a Euro 103,29; 3. dare atto: (Omissis). 02A05734 Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001. (Omissis). 02A05735 Il comune di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la detrazione unica per abitazione principale in Euro 129,11, pari a lire 250.000; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto passivo, in Euro 180,76, pari a lire 350.000, nel caso in cui l'immobile sia utilizzato da nuclei familiari con piu' di quattro componenti e con un reddito complessivo IRPEF non superiore a Euro 12.394,97, pari a lire 24.000.000, sempre che l'immobile sia l'unico posseduto e non risulti accatastato in A7 e A8. (Omissis). 1. di approvare l'aliquota per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili nelle misura del 6 per mille, confermando quella in vigore lo scorso anno. (Omissis). 02A05736 Il comune di BUCCHIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione; 1. di confermare le aliquote dell'anno 2001 dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come di seguito specificato: I. aliquote: aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille; aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota ridotta, pari al 4 per mille da applicare per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992, alle seguenti condizioni: in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/1997, il soggetto passivo dell'I.C.I. deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore dl autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate. II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. L'imposta e' ridotta (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, - o autodichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 - nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile o autodichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamen ti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (lire 200.000) rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; V. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) dovunque ubicate e non solo quelle ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado o affini entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale purche' la concessione venga dimostrata dal proprietario; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05737 Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002: nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali; nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10), per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D); nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari censite nella categoria catastale C/6; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/1992 (come modificato dalla legge 662/1996 articolo 3 comma 55) pari a Euro 103,29 (pari a lire 200.000); (Omissis). 02A05738 Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, con decorrenza dal 1o gennaio 2002 e per quanto esposto in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica deI 6,5 per mille, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che tale detrazione puo' riguardare anche le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali i box, cantine, garage ubicati nello stesso immobile che comprende l'abitazione principale e che si configurano quindi come un complesso unitario di beni. (Omissis). 02A05739 Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti per l'anno 2001 come si evince dal seguente prospetto: abitazione principale: 5 per mille; altri immobili (aliquota ordinaria): 7 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A05740 Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di modificare il deliberato di cui all'atto giuntale n. 13 deI 15 gennaio 2002 che viene pertanto cosi' ridefinito e rideliberato: 1. di istituire, a valere per l'anno 2002, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato: a) aliquota del 4,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatarlo; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2001 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto; L'aliquota del quattro virgola otto per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.l., aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3,comma 55, legge 662/1996); c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio 2002 non locata ne' data in comodato a terzi; d) aliquota deI 4 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di nuova attivita' produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1o gennaio 2001, per i primi tre anni di attivita', a condizione che venga presentata comunicazione al comune di anno in anno entro i termini di versamento dell'imposta. Per le attivita' iniziate in corso d'anno l'agevolazione e' riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi; e) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; 2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione annua di Euro 103,29 per l'abitazione principale, e piu' precisamente per: l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente; l`unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; le unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2001 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto; (Omissis). di ristabilire e rideterminare ai fini I.C.I. i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione per l'abitazione principale anno 2002 da Euro 103,29 a Euro 154,94 per particolari categorie di utenti come segue: 1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di Euro 51,65 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 gia' prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a Euro 154,94, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1 - A6 - A7- A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti: a) Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2001 dei componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002 non superiore a Euro 10.329,14 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...); b) Non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; c) Il reddito familiare riferito all'anno 2001 (10.329,14 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002) viene elevato di una somma pari a Euro 5.164,57 in presenza di una delle seguenti condizioni. 1. Per la presenza nel nucleo familiare di: anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1o gennaio 2002; persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta); 2. Per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1o gennaio dell'anno di imposizione; 3. Nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori; 4. Qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o gennaio 2002. 3) di stabilire che: i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata; i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero; 4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in Euro 103,29 per le abitazioni principali, di cui all'atto giuntale n. 34 in data odierna che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2002; (Omissis). 02A05741 Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come evidenziato nell'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; (Omissis). ===================================================================== Immobile |Aliquota |Detrazione |Note ===================================================================== | | |Per quanto concerne | | |le pertinenze (box | | |auto, garage, etc...) | | |viene fatto | | |riferimento | | |all'articolo 5 del Abitazione principale|5 per mille |Euro 103,29|regolamento I.C.I. --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | se locata |5,7 per mille|0 | --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | non locata |6 per mille |0 | --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili, | | | terreni agricoli | | | rientranti nella base| | | impositiva e per | | | tutti gli altri tipi | | | di fabbricati |5,7 per mille|0 | --------------------------------------------------------------------- | | |Richiesta della | | |dichiarazione di | | |inagibilita' o | | |inabitabilita' entro | | |il 10 giugno all'UTC | | |pagamento diritti per | | |perizia L. 70.000 o | | |dichiarazione | | |sostitutiva ai sensi Abitazioni inagibili | | |della L. n. 15 del o inabitabili |2,5 per mille|0 |4 gennaio 1968 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati| | | per la vendita e non | | | venduti dalle imprese| | | che hanno per oggetto| | | esclusivo o | | | prevalente | | | dell'attivita' la | | | costruzione e | | |Limitatamente ad un alienazione di | | |periodo non superiore immobili |4 per mille |0 |ai tre anni --------------------------------------------------------------------- Prima unita' | | | immobiliare posseduta| | | a titolo di | | | proprieta' o | | | usufrutto da anziani | | | o disabili con | | | residenza permanente | | | in istituti di | | |Abitazione che non ricovero o sanitari |5 per mille |Euro 103,29|sia locata (Omissis). 02A05742 Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per Ianno 2002 l'aliquota deIl'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del sei per mille con la detrazione di euro 103,29 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge del 22 dicembre 1996, n. 662 e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a sequito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. riconfermare per l'anno 2002 l'aumento della detrazione principale da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore dei soqqetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano la residenza nel comune nell'anno 2002. (Omissis). 02A05743 Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, negli importi appresso elencati: A) Immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille - Deduzione Euro 103,29; B) Immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: Aliquota del 6,5 per mille. (Omissis). 02A05744 Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di istituire a valere per l'anno 2002 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; pertinenze, cosi' come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., modificato nella seduta odierna del consiglio comunale, ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in uso gratuito); b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1o gennaio 2002 non locate ne' date in comodato a terzi; (Omissis). 3. di riconoscere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., una detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000); 4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e' prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 del regolamento comunale I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. (Omissis). 02A05745 Il comune di CAPOLIVERI (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, con decorrenza 1o gennaio 2002, nel 6 per mille l'aliquota per abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l'applicazione della imposta comunale sugli immobili; 2. di dare, altresi', atto che per l'anno 2002 rimangono invariate: la ulteriore aliquota di imposta fissata nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; la detrazione fissata in Euro 103,29 e le ipotesi agevolative vigenti al 31 dicembre 2001; la detrazione fissata in Euro 258,23 da applicare agli ultrasessantacinquenni per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05746 Il comune di CAPPELLE SUL TAVO (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote relative all'I.C.I. nel modo seguente: a) 5 per mille per la prima casa e pertinenze; b) 6,5 per mille quale aliquota ordinaria. 2. confermare in Euro 103,29 (originarie L. 200.000) la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02A05747 Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote gia' in vigore nell'anno 2001, come di seguito specificate; 2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 2002 sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 2002 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di fissare in Euro 123,95 (pari a L. 240.001) annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 6. di fissare in Euro 258,23 (pari a L. 500.003) la detrazione ai fini l.C.l. a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione per le seguenti categorie di persone: pensionati, portatori di handicap con attestato dl invalidita' civile, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione e/o mobilita' aventi i seguenti requisiti: A) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a Euro 12.911,43 (pari a L. 25.000.015) aumentato di Euro 1.032,92 pari a L. 2.000.012) per ogni persona a carico; B) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a Euro 25.822,85 pari a L. 50.000.010) aumentato di Euro 1,032,92 pari a L. 2.000.012) per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo famigliare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL; C) immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3, A/4, A/5; Per reddito annuale imponibile IRPEF si intende quello dichiarato ai fini dell'anno d'imposta 2001 e il numero dei componenti il nucleo famigliare e' quello risultante in anagrafe al 31 dicembre 2001. Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di Euro 258,23 pari a L. 500.003), dovra' possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto B, congiuntamente ai requisiti di cui al punto C. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 31 luglio 2002, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione. Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio 2002, il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione. (Omissis). 02A05748 Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare:(1) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: sei per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: sei per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: sei per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: sei per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: sei per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: sei per mille; 5.3..... .... 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: sei per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: sei per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: sei per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: sei per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1991, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sei per mille; 8) aliquota agevolata speciale del sei per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale del sei per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata: a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa; b) soltanto per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b). Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiori al 4 per mille - una per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b). (Omissis). 02A05749 Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali nella misura unica del 7 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di Euro 103,30 per l'abitazione principale; di dare atto che per le pertinenze delle abitazioni principali sara' applicato quanto stabilito dall'art. 30, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488. (Omissis). 02A05750 Il comune di CARINI (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille relativamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille per gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili; Euro 103,29 per la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02A05751 Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). 02A05752 Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille come gia' applicata negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; 2) di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale a Euro 155,00; 3) di confermare anche per l'anno 2002 una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., pari a Euro 260,00 con riferimento alle situazioni di carattere sociale di seguito indicate: a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale; b) quando il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia data da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i limiti di seguito riportati: (imponibile lordo anno 2001): Euro 5.706,85 per il nucleo composto da una sola persona; Euro 8.560,27 per il nucleo composto da due persone; Euro 10.272,33 per il nucleo composto da tre persone; Euro 11.984,38 per il nucleo composto da quattro persone; Euro 13.696,44 per il nucleo composto da cinque persone; Euro 15.408,49 per il nucleo composto da sei persone; c) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2002 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel comune di Casalserugo che in altri comuni d'Italia; d) ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo; e) il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio 2002. (Omissis). 02A05753 Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di fissare, per l'anno 2002, in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis). 02A05754 Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2001 quanto previsto nella liberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero la detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi di sola pensione non superiori a L. 12.000.000, e proprietari di una sola casa di abitazione. (Omissis). 02A05755 Il comune di CASTELGUGLIELMO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'I.C.I. come determinate con deliberazione di consiglio comunale n. 4 in data 29 febbraio 2000, e conforme per l'anno 2001 con delibera di giunta comunale n. 14 in data 15 febbraio 2001, come di seguito specificate: 5,5 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni; 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione di L. 200.000, convertita in Euro 103,29 per l'abitazione principale cosi' come fissata con deliberazione di consiglio comunale n. 4 in data 29 febbraio 2000. (Omissis). 02A05756 Il comune di CASTRO DEI VOLSCI (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A05757 Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima per legge, prevista del 7 per mille, relativamente a tutte le tipologie di immobili ricadenti nel territorio del comune di Catenanuova, cosi' come era stata determinata per l'anno 2001 con delibera di questa giunta municipale n. 1 del 24 gennaio 2001; 2. di riconfermare, sempre per l'anno 2002, la somma di L. 200.000 quale detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05758 Il comune di CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote % (2002) ===================================================================== 1 |2 |3 1 |Tutte le tipologie degli immobili |5 per mille 2) di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== |TIPOLOGIA DEGLI | | |IMMOBILI nonche' | | |categorie di soggetti | | |in situazioni di | |Detrazione d'imposta - |particolare disagio | |(Euro in ragione N.D|economico-sociale |Riduzione d'imposta|annua) ===================================================================== 1 |2 |3 |4 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari | | |adibite a prima | | 1 |abitazione |- |103,29 (Omissis). 02A05759 Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare per l'anno finanziario 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali: prima casa 5 per mille; seconda casa e tutto quello che non e' prima casa 6,5 per mille; detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). 02A05760 Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 5,5 per mille per tutti gli immobili nell'ambito del territorio comunale; 2. di stabilire, per l'anno 2002 nella misura di Euro 190,00 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02A05761 Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Cerreto Grue nella misura unitaria del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 d.lgs. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 L. 662/1996 e' determinata nella misura di Euro 103,29; 3. di dare atto che il regime fiscale delle pertinenze e', ai sensi di quanto in narrativa, con particolare riferimento alle abitazioni principali, quello dell'immobile principale; 4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni agricoli ai sensi di quanto in narrativa, fermi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai parametri reddituali, il regime agevolativo dei titolari di terreni agricoli e' estensibile altresi' a soggetti percepenti trattamenti pensionistici agricoli. (Omissis). 02A05762 Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: abitazione principale: 5 per mille; seconda abitazione e altri fabbricati: 6 per mille; aree edificabili: 4,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05763 Il comune di CHIARI (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta stabilita nel punto precedente non riduce il gettito complessivo previsto rispetto all'ultimo gettito annuale realizzato; 3. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 129,11 pari a L. 250.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di' quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96. (Omissis). 02A05764 Il comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di applicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di Euro 103,29. (Omissis). 02A05765 Il comune di CLES (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ordinaria del cinque per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate; 2. aliquota ridotta del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, sulle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 3. aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti per un periodo non superiore ad un anno; 4. aliquota del 6 per mille per gli alloggi sfitti: di fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n. 2, a Euro 130,00 e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di Euro 258,00 secondo criteri e modalita' approvati con deliberazione consiliare n. 57 deI 28 ottobre 1998; di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di assimilare, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purche' nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d'imposta per tale immobile. A tali unita' immobiliari e' riconosciuta l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale. (omissis); (omissis); (Omissis). 02A05766 Il comune di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, senza applicazione di riduzioni e maggiorazioni. (Omissis). 02A05767 Il comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria; confermare la detrazione d'imposta di Euro 123,95 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 02A05768 Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote in vigore per l'anno 2001; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze rimane fissata in Euro 103,29, cosi' come stabilito dall'art. 24 del vigente regolamento comunale; 3. di dare atto che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 2002 sono solo quelle previste dagli articoli 20 e 21 del gia' richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta; 4. di dare atto infine che eventuali ulteriori detrazioni e riduzioni sottoposte al potere discrezionale saranno applicate in conformita' di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali in materia; (Omissis). 02A05769 Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002 nelle seguenti aliquote: 5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse; 5 per mille per l'abitazione secondaria, pertinenze incluse, solo se data in locazione con contratto di affitto registrato; 6 per mille per le altre abitazioni secondarie; 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non; 3 per mille l'aliquota agevolata, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a: a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel Centro storico, c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) utilizzo di sottotetti; 4 per mille per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 113,62 (L. 220.000); di elevare la detrazionºe d'imposta ad Euro 129,11 (L. 250.000) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: a) invalido o portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile non inferiore al 70%; b) soggetti anziani di eta' superiore a 60 anni unici occupanti dell'immobile; (Omissis). 02A05770 Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; b) altre unita' immobiliari 5 per mille; c) terreni agricoli 5 per mille; d) aree edijicabili 5 per mille; di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,291 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). (Omissis). (Omissis). (Omissis). (Omissis). 02A05771 Il comune di COMMEZZADURA (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire, per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta (I.C.I.) a valere per l'anno 2002: 4,5 per mille aliquota ordinaria; 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze; 4 per mille per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale - dando atto che si considera abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 622/1996. (Omissis). 1. di determinare, per quanto espresso in premessa a valere per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale e pertinenze agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 208,00 (pari a L. 402.744) stabilendo inoltre che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile e pertinenze, come definite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., manterra' la caratteristica di prima abitazione. (Omissis). 02A05772 Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5,5 per mille le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili. (Omissis). 02A05773 Il comune di CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, fissando in Euro 103,29 la detrazione per la prima casa ed elevando a Euro 130,00 la detrazione stessa nel caso di nuclei familiari titolari di solo reddito da pensione inferiore a Euro 8.263,00 (con esclusione dal calcolo del reddito derivante da abitazione principale); 2. di considerare, a norma dell'art. 8, comma 3, regolamento comunale I.C.I., abitazione principale le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 02A05774 Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nella misura del 5,5 per mille. Per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune ovvero utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata, per l'anno 2002, nella misura ridotta del 5 per mille. 2. la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione anche alle fattispecie di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni disciplinate dall'art. 2-bis del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili. 3. nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 2002. (Omissis). 02A05775 Il comune di CORREZZANA (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 7 per mille e nella misura agevolata del 6 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A05776 Il comune di CORVINO SAN QUIRICO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A05777 Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2002 relativamente a tutti i beni immobili oggetto della tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agncoli) nella misura unica del 6 per mille; 2. di rideterminare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e in Euro 139,44 solo nei seguenti casi: persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, si sia verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo dei beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti approvati dal consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991, n. 39, e del 27 marzo 1992, n. 18; persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai citati vigenti regolamenti comunali; persone titolari di un solo reddito di pensione sociale e di reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale; nucleo familiare con "mono - reddito"º annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con portatore di handicap facente parte del nucleo stesso; nucleo familiare con "mono - reddito" annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con tre figli a carico. (Omissis). 02A05778 Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille; di riconfermare per l'anno 2002 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A05779 Il comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2002 in misura unica deI 4,5 per mille; b) di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02A05780 Il comune di CREMONA ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). modificare come segue la propria deliberazione n. 546/64306 del 13 dicembre 2001: aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni adibite ad abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti). Dare atto che le aliquote determinate per l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sono le seguenti: aliquota ordinaria del 6,5 per mille; aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze; aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni adibite ad abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli,nipoti); aliquota del 4,5 per mille in favore delle O.N.L.U.S. e degli enti senza scopo di lucro proprietarie dell'immobile in cui svolgono la loro attivita'; aliquota del 3,65 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate. 02A05781 Il comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: fabbricati adibiti ad abitazione principale 6 per mille; fabbricati adibiti ad uso seconda abitazione 6 per mille; aree fabbricabili 6 per mille. di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: fabbricati adibiti ad abitazione principale detrazione Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05782 Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, Omissis le aliquote per l'anno 2002 relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per abitazione principale e pertinenze; 7 per mille per gli alloggi non locati; 6 per mille per tutti gli altri casi. 2. di determinare in Euro 119,00 la detrazione di imposta a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 02A05783 Il comune di DARE' (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille. 2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. ridotta ai 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti residenti, quali proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonche' per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado (padre, madre e figli) se negli stessi il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. 3. di assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purche' non locata. 4. di riconfermare, per l'anno 2002, in L. 300.000 - Euro 154,94 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) del soggetto passivo residente nel comune; b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. (Omissis). 02A05784 Il comune di DAVERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati; aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte. 2. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29137 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A05785 Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per il 2002, in applicazione del disposto dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento a Euro 155,00 della detrazione di Euro 103,29, prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonche' alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 2. di confermare, altresi', le seguenti aliquote deliberate dalla giunta comunale con atto n. 8 del 19 gennaio 2002; 6,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2002 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 4 per mille l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 02A05786 Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale 5,5 per mille. 2. Di stabilire che: a) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazione; b) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 autenticata nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha inoltre l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di costruzione o di restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato del contribuente; c) l'imposta e' ridotta del 50% per le nuove costruzioni e del 90% per le ristrutturazioni per un periodo di 5 anni dalla dichiarazione di abitabilita' dell'abitazione, quale intervento teso a favorire l'insediamento delle giovani coppie e l'acquisto della prima casa; d) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare Euro 113,62 - L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima sia verificata. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi famigliari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; e) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05787 Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota agevolata del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Diano Marina, esclusivamente all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia dimora abituale; 2. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie immobili, (compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi; 3. aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili attualmente utilizzati per le attivita' produttive, come di seguito specificati: gruppo "A" categoria A/10 uffici e studi privati; gruppo "C" categorie: C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per sportivi. GRUPPO "D" Tutte le categorie. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi, sottoposta all' aliquota agevolata del 4 per mille; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I: art. 10, comma 4, punto a) - anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; a condizione che l'abitazione non risulti locata; art. 10, comma 4, punto b) - soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso; art. 10, comma 4, punto c) - due o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; art. 10, commi 2 e 3 - cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, cosi' come individuate dal regolamento comunale per lapplicazione dell'I.C.I., purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potra' essere applicata tale agevolazione per piu' di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si puo' detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell' abitazione principale; art. 11, commi 3 e 4 - abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori - figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali; art. 11, comma 5 - proprietari che concedono in locazione immobili classificati o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali con contratti -tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge n. 431/1998. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovra' poi essere trasmessa entro il termine di consegna delle denunce di variazione (I.C.I.) per l'anno 2002 all'ufficio protocollo del comune od inviata tramite raccomandata a.r; di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000), come per l'anno 2001, la detrazione per l'imposta dovuta per la "prima casa", rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e' adibito ad abitazione principale, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis) 02A05788 Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del d.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/96: 5,8 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune; 7 per mille per gli altri immobili. 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000 = Euro 108,46, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96. (Omissis). 02A05789 Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura sottoelencata: per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille. 2. di aumentare per l'esercizio 2002 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo vigente da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.100.000 (Euro 568,10) l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente. 3. (Omissis). 4. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A05790 Il comune di DOLEGNA DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille. 2. di applicare la detrazione base per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, art. 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 (Euro 103,29). 3. "Omissis". 4. "Omissis". (Omissis). 02A05791 Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota riguardante l'I.C.I. nella misura: 6 per mille, in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Domanico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa); 7 per mille, relativamente agli altri immobili di proprieta' non ricompresi nella precedente lettera a); 2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449). (Omissis). 02A05792 Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta di L. 250.000; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unita' imimobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2; (Omissis). 02A05793 Il comune di DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per le ragioni in premessa esposte l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 4 dicembre 1998; del 4.5 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente a una unita' immobiliare di categoria C/6 o C/7 piu' una C/2.; del 5.4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' alle relative pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare di categoria C/6 o C/7 piu' una C/2; del 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A05794 Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione per la prima casa in Euro 118,79 pari a L 230.000, dando atto che, in base alla riscossione in proprio dell'imposta e al prevedibile aumento della base imponibile si prevede di incassare un gettito non inferiore a Euro 1.071.000,00 pari a L. 2.073.745.170; (Omissis). 02A05795 Il comune di ENNA ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 4,80 per mille; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di Euro 103,29. (Omissis). 02A05796 Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 1o febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 1. nella misura del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e degli assegnatari di alloggi da parte dell`Istituto autonomo case popolari residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. La stessa aliquota e' applicata per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) nella misura del 6 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali; 2. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il proprietario puo' predisporre la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La perizia tecnica oppure l'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione; (Omissis). 02A05797 Il comune di FABRO (provincia di TERNI) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, la misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e relative pertinenze e 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili, resta determinata in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A05798 Il comune di FAICCHIO (provincia di Benevento) ha adottato il 29 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno di imposta 2002, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune: a) aliquota ordinaria per tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6 per mille; b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 5 per mille; c) riduzione del 50% per l'abitazione principale posseduta dai disabili con invalidita' riconosciuta del 100%; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente 3. l'imposta e' ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabilitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. (Omissis). 5. di dare atto che i terreni agricoli del comune di Faicchio godono dell'esenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come ribadito dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze. (Omissis). 02A05799 Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come di seguito indicato: 5.5 per mille per l'abitazione principale; 6.90 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili: di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,30. (Omissis). 02A05800 Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 5 per mille da applicare alle unita' catastali abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta); aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 3. di confermare la detrazione per abitazione principale di importo pari a L. 200.000, cosi' come disciplinato dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92. (Omissis). 02A05801 Il comune di FARA VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale in Euro 104,00. (Omissis). 02A05802 Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare nei seguenti valori l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e con la diversificazione sotto riportata: 1. per la seconda casa e tutti egli usi non abitativi: 6,5 per mille; 2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille; 3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille; 4. per le abitazioni locate, ma usate come abitazione principale: 5,5 per mille. Di proporre al consiglio comunale di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 59, decreto legislativo 446/1997. (Omissis). 02A05803 Il comune di FARRA DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo d'imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota unica del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento. 2. di prendete atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29 (pari a L. 199.997). 3. che sono equiparare alle abitazioni principali (come da previsione regolamentare): le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. (Omissis). 02A05804 Il comune di FARRA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito elencate: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari destinare ad abitazione diversa dalla principale. 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' riconfermata in euro 103,30 (L. 200.000). (Omissis). 02A05805 Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere invariate le seguenti tariffe e aliquote per l'anno 2002 come segue: I.C.I. .... pari a 6 per mille. (Omissis). 02A05806 Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria al 5,75 per mille; aliquota al 5 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate, dove per equiparate si intendono: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate; e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado; al coniuge, ancorche' separato o divorziato; agli affini entro il primo grado; a condizione che siano dagli stessi adibite a dimora abituale in conformita' alle risultanze anagrafiche; aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e tenuti a disposizione; aliquota al 4 per mille a favore dei proprietari che nel corso dell'anno 2002 concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; (Omissis). 1. di determinare per il 2002 l'importo della detrazione da applicarsi all'abitazione principale nella misura di Euro 104,00 (L. 201,372); 2. di estendere l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale alle unita' immobiliari equiparate alla stessa, come da regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di precisare che, poiche' le pertinenze dell'abitazione principale, riconoscibili sulla base dei principi civilistici (art. 817 del codice civile), seguono lo stesso trattamento agevolativo dell'abitazione principale, in tema di detrazione restando fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esso, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e che la detrazione di cui al precedente punto 2 spetta soltanto per l'abitazione principale, il soggetto passivo di imposta avra' la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la/le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 02A05807