(parte 1)
                             AVVERTENZA
   Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
   Tale  pubblicazione  si  rende opportuno effettuare nell'interesse
dei   contribuenti,   d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale fiscalita' locale,
nelle  more della emanazione del decreto interministeriale - previsto
dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997,
come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
   Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 6 giugno 2002.
   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

       Il  comune  di  ALASSIO  (provincia  di Savona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune di Alassio, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, nonche' per quelle
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, nella misura del 4 per mille.
   2.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   3.  di  elevare  la  detrazione  prevista per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da
Euro 103,29 a Euro 180,00.
   4.  di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie
catastali D2 e D10, nella misura del 6 per mille.
   5.  di  fissare  l'aliquota  per  le  unita'  immobiliari  ad  uso
abitativo possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno 24 mesi
alla  data del 1 gennaio 2002, e non ricomprese nei precedenti punti,
per  le  quali  non  risultino  essere  stati registrati contratti di
locazione  aventi  durata  di  almeno  12 mesi nel corso dei due anni
precedenti all'anno di imposta 2002, nella misura del 9 per mille. In
caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale)
durante  l'anno  2002,  l'assoggettamento  all'aliquota  del nove per
mille  avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione,
ricomprendendo   il   mese  durante  il  quale  viene  registrato  il
contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici.
   6.  di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella
misura del 7 per mille (aliquota ordinaria).
       (Omissis).
   02A05701
       Il  comune  di  ALBISSOLA  MARINA  (provincia  di  Savona)  ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
       abitazione principale: 5,5 per mille;
       pertinenze  all'abitazione  principale (solo se risultano tali
dall'atto notarile o dal certificato catastale): 5,5 per mille;
       abitazioni  concesse  in  comodato  gratuito a parenti fino al
terzo grado o affini fino al secondo grado: 5,5 per mille;
       abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  da  soggetto
anziano  o  disabile  che ha acquisito la residenza in un istituto di
ricovero  o  sanitario  a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti locata: 5,5 per mille;
       aliquota   da  applicare  alle  unita'  immobiliari  locate  a
soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro
presentazione di idonea documentazione: 6,5 per mille;
       aliquota  I.C.I.  da  applicare agli immobili non locati per i
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno 2 anni: 9 per mille;
       aliquota I.C.I. da applicare agli altri immobili: 7 per mille;
       detrazione  spettante  alle  soli  unita' immobiliari' adibite
direttamente  ad  abitazione principale dal proprietario: Euro 129,11
(L. 250.000).
       (Omissis).
   02A05702
       Il  comune  di  ALFANO  (provincia di Salerno) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   2. Per l'anno 2002 l'Imposta comunale sugli immobili I.C.I., viene
confermata  nella  misura del 4,5 per mille con l'abbattimento per la
prima casa di Euro 103,29;
   3.  Per  l'anno  2002  tutte  le  rimanenti  tariffe di competenza
comunale vengono confermate nella misura in atto;
       (Omissis).
   02A05703
       Il  comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
         a) aliquota ridotta al 4,5 per mille per:
           le   persone  fisiche  soggetti  passivi,  anagraficamente
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
           i  soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa,
anagraficamente   residenti  nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
           assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case
popolari,   anagraficamente   residenti   nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
         b) aliquota  ordinaria al 7 per mille per i soggetti passivi
e  per  gli  immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nel
precedente punto a);
       II). ...omissis;
       III)  L'imposta  e'  ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni, ...omissis...;
       IV)  Dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  154,94 rapportate al periodo
dell'anno   durante   il   quale   si   protrae   tale  destinazione,
...omissis...;
       (Omissis).
   02A05704
       Il  comune  di  ANGERA  (provincia  di Varese) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di approvare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  e  aliquote dell'Imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno  2002,  come specificato nel prospetto allegato
sotto la lettera A);

                     Allegato A delibera G.C. 27 del 14 febbraio 2002

                                            In vigore           Nuova
I.C.I.   terreni agricoli ....                0,60%             0,60%
         aree fabbricabili ....               0,60%             0,70%
         abitazioni principali (al netto
          della detrazione) ....              0,50%             0,50%
         altri fabbricati ....                0,60%             0,65%
         detrazione 1a casa ....            103,29 Euro   103,29 Euro
         detrazione pensione minima e
          una sola abitazione ....                        180,76 Euro
         (non cumulabile con abitazione
          principale) *

       *  Subordinato  all'approvazione  in  consiglio comunale della
modifica  del regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 15
del 25 marzo 1999.
       (Omissis).
   02A05705
       Il  comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).


Aliquota prima casa                                     5 per mille
Pertinenze abitazione principale ....                   5 per mille
Aliquota ordinaria ....                               6,5 per mille
Aliquota fabbricati categoria A (escluso A/10)
 sfitti per più di sei mesi l'anno ....                 7 per mille
Assimilazioni ad abitazione principale ....             5 per mille
Per immobili inagibili o inabitabili o interventi
 finalizzati al recupero di immobili di interesse
 artistico od architettonico localizzati nel centro
 storico ....                                         0,5 per mille
Detrazione per abitazione principale ....               Euro 104,00

       (Omissis).
   02A05706
       Il  comune  di  ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il
9 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  di  confermare per l'anno 2002 le aliquote, le detrazioni e le
riduzioni  in vigore per l'anno 2001 e quant'altro stabilito con atto
consiliare n. 20/2001 cosi' come appresso specificato:
       Aliquote I.C.I.:
         aliquota  del  5,5 per mille per le persone fisiche soggetti
passivi  ed i soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel comune di Antrodoco per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
         aliquota  agevolata del 4 per mille in favore di proprietari
che eseguono interventi volti:
           a)   al   recuperodi   unita'   immobiliari   inagibili  o
inabitabili e fabbricati rurali;
           b)   opere  di  manutenzione  straordinaria,  di  restauro
conservativo  o  di  ristrutturazione edilizia localizzati nel centro
storico;
           c) al recupero di sottotetti,
   da  applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto di
detti  interventi,  per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorso   tale   termine   dovra'  essere  applicata  a  tali  unita'
immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza
del soggetto passivo e dell'immobile.
         aliquota  agevolata del 4 per mille per soggetti passivi che
intendono   acquistare  un  fabbricato  nel  comune  di  Antrodoco  e
trasferirvi  la propria residenza, da applicare per la durata di anni
tre  dalla data di iscrizione, in qualita' di residente, all'anagrafe
del comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovra' essere applicata
a  tale  unita' immobiliare l'aliquota stabilita secondo la tipologia
di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo;
         aliquota  del  6,5  per  mille  da  applicare per i soggetti
passivi  e  per  gli  immobili  che non rientrano tra quelli previsti
nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;
         di  esentare,  per  la  durata  di  anni  tre, dal pagamento
dell'I.C.I.  coloro  i quali si insidieranno in questo territorio con
nuove  attivita'  produttive  o  amplieranno quelle gia' esistenti in
loro  possesso.  Tale agevolazione decorrera' dalla data di effettivo
inizio  di  attivita'  lavorativa o di effettivo utilizzo della parte
ampliata.  Decorso tale termine dovra' essere applicata a tali unita'
immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza
dell'immobile del soggetto passivo;
         di   stabilire   che   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratti  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, Euro 103,30
rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si potrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;
         di  stabilire  che ai fini della determinazione dell'imposta
l'aliquota  e la detrazione applicata per le abitazioni principali va
applicata  anche  alle  pertinenze. Detta agevolazione e' applicabile
limitatamente  alle  sole  categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse)
per  non  piu'  di  una pertinenza per ciascuna abitazione e ne sara'
data    comunicazione    a    l'ente    mediante   presentazione   di
autocertificazione.     (Omissis).
   02A05707
       Il  comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare,  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per
l'anno   2002,  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili:
       A) 5 per mille per:
         abitazione  principale,  cosi'  come  intesa dall'art. 5 del
vigente regolamento I.C.I.
       Ai  fini della fruizione della detrazione d'imposta rientrante
nelle  condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettere d) e) f) del
regolamento  I.C.I., i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare
all'ufficio   tributi   del   comune   dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione entro l'anno d'imposta di riferimento;
       Tale dichiarazione va presentata una sola volta e vale fino al
permanere delle condizioni;
       B) 7 per mille per:
         alloggi non costituenti abitazione principale;
         aree fabbricabili;
         alloggi non locati (sono considerate sfitte "a disposizione"
le  abitazioni  per  le  quali  non risultano registrati contratti di
affitto);
         immobili adibiti all'esercizio di attivita' di impresa, arti
e    professioni    (artigianali,    commerciali,    industriali    e
professionali).   Di   dare   atto  che  l'imposta  in  parola  viene
quantificata  applicando  alla  base  imponibile  le  aliquote  sopra
determinate;
       (Omissis).
   02A05708
       Il  comune  di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'11
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)   di   determinare,   in  attuazione  dell'art. 6  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, come sostituito delIart. 3,
comma  53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 4, comma
1,   deI   decreto-legge  8 agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con
modificazioni, in legge 24 ottobre 1996, n. 556, le seguenti aliquote
I.C.l. per l'anno 2002:
         a) 4,5  per  mille per le persone fisiche soggetti passivi e
dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, residenti
tutti  nel  comune  di  Aprica, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
         b) 6  per  mille per gli altri immobili diversi da quelli di
cui a sub 1 - a);
         c) detrazione  per  unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale Euro 103,29;.
       (Omissis).
   02A05709
       Il  comune  di  APRILA  (provincia  di Latina) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   che   l'Imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2002,  e'
determinata nella misura del:
       5.25  per  mille  per  le  abitazioni principali (residenza) e
pertinenze;
       5.25  per  mille  per  le  abitazioni  (escluse le pertinenze)
destinate  a  parenti  in  linea  diretta,  che  non possiedono altre
abitazioni  (es.  genitore  che  ha l'usufrutto dell'appartamento del
proprio figlio);
       6  per mille unita' abitativa concessa in locazione a soggetti
residenti   che  la  utilizzeranno  come  abitazione  principale  con
contratto assoggettato a registrazione;
       6.5   per   mille  per  gli  altri  casi  non  compresi  nelle
fattispecie precedenti (agricoltori - artigiani);
       7 per mille per il settore industriale.
       La  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' elevata a L.
210.000 per:
         l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del
contribuente   e  le  relative  pertinenze,  anche  se  distintamente
iscritte in catasto;
         l'unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  del socio
assegnatario residente nel comune;
         l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a
condizione che detti fabbricati siano non locati;
         l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o
usufrutto  da  persone fisiche di cittadinanza italiana non residente
nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e
che il soggetto non possegga altra unita' abitativa a disposizione su
tutto il territorio nazionale.
       (Omissis).
   02A05710
       Il  comune di AREZZO ha adottato, l'8 e l'11 febbraio 2002, le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  approvare  l'aliquota  e  le  detrazioni, relative all'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2002, nei termini che
seguono:
       1.  aliquota  deI  6,2  per  mille  per  tutte le categorie di
immobili  oggetto  d'imposizione,  come definite dagli articoli 1 e 2
del   decreto   legislativo   n.  504/92  e  succ.  modificazioni  ed
integrazioni;
       2. di determinare in Euro 130,00 (corrispondenti a L. 251.715)
la   detrazione   spettante   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
"abitazione  principale"  del soggetto passivo, rapportate al periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione e sino alla
concorrenza  del  tributo  dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  nei  termini di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/92;
       3. di determinare in Euro 258,23 (corrispondenti a L. 500.000)
(Euro  130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo
n.  504/92,  come  determinata  dalla  presente  deliberazione + Euro
128,23  ulteriore  detrazione), l'importo della "maggiore detrazione"
in  favore  di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni
di   particolare   disagio  socio-economico,  rapportata  al  periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae la destinazione dell'immobile
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo d'imposta e sino a
concorrenza  del  tributo  dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e secondo i criteri che ne danno titolo, come
di seguito specificati:
   Categorie  di  soggetti:      soggetto passivo pensionato che vive
solo   e   percepisca   un   reddito  nel  limite  di  Euro  7.000,00
(corrispondenti  a  L. 13.553.890)  ovvero  famiglia  composta da due
pensionati,  o  in eta' di pensione, il cui reddito complessivo lordo
cumulato  sia  nei  limiti  reddituali dell'importo di Euro 10.500,00
(corrispondenti  a L. 20.330.835), con esclusione delle maggiorazioni
sociali  previste  dalla  normativa vigente, e che non possieda o non
possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto
a);  i quali tuttavia non concorrono alla determinazione dei predetti
limiti  di  reddito.  I  redditi  sopraddetti  si  intendono relativi
all'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta;
       soggetto    passivo,    non   deambulante   o   comunque   non
autosufficiente  portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente
riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto: all'assegno
di invalidita' Inps e/o pensione di inabilita' Inps e o indennita' di
accompagnamento;
   Requisiti:      a)  possedere, nell'intero territorio nazionale, a
titolo   di   proprieta',   usufrutto  o  altro  diritto  reale  solo
l'abitazione  principale,  un  garage  o  box  ed  eventuali "terreni
agricoli"  il  cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia
superiore  a  Euro  200,00  (corrispondenti a L. 387.254) annui lordi
ovvero  eventuali  immobili  accessori  in  uso proprio (C2, C6, C7),
diversi   dalle   abitazioni,  ciascuno  con  rendita  catastale  non
superiore a Euro 200,00 (corrispondenti a L. 387.254);
       b)  l'immobile  adibito  ad  abitazione principale deve essere
classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4- A/5 - A/6;
       4.   di   considerare   direttamente  adibita  ad  "abitazione
principale",  con  conseguente  applicabilita'  della  detrazione per
questa   prevista,   l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
"residenza  anagrafica"  in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locata,  a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
       5.  di  prendere  atto  che  le  modalita' ed i termini per la
presentazione  delle  istanze  volte  all'ottenimento  della maggiore
detrazione  ovvero  di  agevolazioni,  riduzioni  e/o esenzioni, come
previste  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  o regolamentari,
saranno   individuate   con   provvedimento   dirigenziale,  a  norma
dell'art. 4,   comma   3,   deI   "Regolamento   per   l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili", approvato con deliberazioni
C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999.
   di   approvare,   quali   indirizzi  generali  per  le  successive
determinazioni  della Giunta comunale, sulla base di quanto descritto
in  premessa,  i criteri aplicativi per l'I.C.I. anno di imposta 2002
relativamente  alle  agevolazioni  per le seguenti fattispecie, e nei
termini che seguono:
       1.  "maggiore  detrazione"  in  favore  di alcune categorie di
soggetti   che   versano   in   situazioni   di  particolare  disagio
socio-economico,  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  la  destinazione  dell'immobile ad abitazione principale del
soggetto  passivo  d'imposta  e sino a concorrenza del tributo dovuto
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i
criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:
         Categorie di soggetti:
           soggetto  passivo pensionato che vive solo e percepisce un
reddito  nel limite di Euro 7.000,00 (corrispondenti a L. 13.553.890)
ovvero famiglia composta da due pensionati, o in eta' di pensione, il
cui  reddito  complessivo  lordo  cumulato  sia nei limiti reddituali
dell'importo  di Euro 10.500,00 (corrispondenti a L. 20.330.835), con
esclusione  delle  maggiorazioni  sociali  previste  dalla  normativa
vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da
quelli di cui al successivo punto a); i quali tuttavia non concorrono
alla  determinazione  dei  predetti  limiti  di  reddito.  I  redditi
sopraddetti si intendono relativi all'anno precedente a quello cui si
riferisce l'imposta;
           soggetto   passivo,   non   deambulante   o  comunque  non
autosufficiente  portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente
riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto: all'assegno
di invalidita' INPS e/o pensione di inabilita' INPS e/o indennita' di
accompagnamento;
         Requisiti:
           a)  possedere,  nell'intero territorio nazionale, a titolo
di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale solo l'abitazione
principale,  un  garage  o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui
reddito  (dominicale  +  agrario)  non  sia  superiore  a Euro 200,00
(corrispondente  a  L. 387.254) annui lordi ovvero eventuali immobili
accessori  in  uso  proprio  (C2,  C6, C7), diversi dalle abitazioni,
ciascuno   con   rendita   catastale  non  superiore  a  Euro  200,00
(corrispondenti a L. 387.254);
           b) l'immobile adibito ad abitazione principale deve essere
classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
   2. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale",
con  conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  no  risulti locata, a mente dell'art. 3,
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   3.  di  prendere  atto  che  le  modalita'  ed  i  termini  per la
presentazione  delle  istanze  volte  all'ottenitmento della maggiore
detrazione  ovvero  di  agevolazioni,  riduzioni  e/o esenzioni, come
previste  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  o regolamentari,
saranno   individuate   con   provvedimento   dirigenziale,  a  norma
dell'art. 4,   comma   3,   del   "Regolamento   per   l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili", approvato con Deliberazioni
del  consiglio  comunale  n.  390 del 21 dicembre 1988 e n. 10 del 27
gennaio 1999.     (Omissis).
   02A05711
       Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. 7 per mille sulla prima casa.
   2. 7 per mille sulle seconde case, terreni. e aree fabbricabili.
   3. L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
   4. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo nel cui nucleo familiare
vi  e'  presente  almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il
cui  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare stesso sia uguale o
inferiore  a  L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera
abitazione  principale  anche  se  in  comproprieta'  con il coniuge,
purche'  sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne o del coniuge,
anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore.
   5. L. 300.000 quale detrazione cer l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo nel cui nucleo familiare
siano presenti uno o piu' disabili con una percentuale di invalidita'
che va dal 70 al 100%.
       (Omissis).
   02A05712
       Il  comune  di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
       (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  diversificata
dell'imposta  comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in
questo comune come in appresso specificata:
       a)  abitazione  principale  cosi'  come  definita dall'art. 5,
comma  1  e  comma 2 del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille
con detrazione di L. 200.000;
       b)   pertinenze  abitazioni  principali  cosi'  come  definiti
dall'art. 5  comma  3,  lettera a) del regolamento comunale: aliquota
4,5  per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni
caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);
       c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
         1) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori
e figli, nonni e nipoti);
         2) al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
         3)  agli  affini  entro  il  primo  grado (suoceri, generi e
nuore)  aliquota  4,5  per  mille  con esclusione della detrazione di
L. 200.000;
       d)  pertinenza  unita'  immobiliari  di  cui  sopra lettera c)
aliquota  4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000
in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza;
       e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille;
       f) terreni aliquota 4,6 per mille;
       g)  pertinenze  che  non  rientrano  nei  casi  sub  b) sub c)
aliquota 5,5 per mille.
   2. di determinare il valore per le aree fabbricabili in Euro 72,30
il mq.
       (Omissis).
   02A05713
       Il  comune  di  ARNO  (provincia di Imperia) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare,  (omissis)  l'aliquota  dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002 nella misura deI 6,5 per mille.
       (Omissis).
   02A05714
       Il  comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2002, (che
peraltro  non  subiscono  variazioni rispetto all'anno 2001) nel modo
seguente:
       abitazione principale 4 per mille;
       abitazioni secondarie 4,5 per mille;
       aree fabbricabili 4,5 per mille;
       immobili utilizzati per attivita' commerciali 5 per mille.
   2.  di  stabilire in L. 200.000 - Euro 103,29 la detrazione per le
abitazioni  principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della
legge n. 662/1996;
   3.  di definire il valore delle aree fabbricabili (che non subisce
variazioni  rispetto  all'anno 2001), ai fini dell'imposta in oggetto
come indicato nella seguente tabella:


Zone urbanistiche           Descrizione                 Valore venale
         -                        -                           -
Zona A              Centro storico                     15,49 - 30.000
Zona B1             Completamento "ove sono
                     compresi aggregati edifici
                     costituenti organismi storici"    20,66 - 40.000
Zona B2             Completamento "ove sono compresi
                     aggregati edifici interessati
                     da completa ed irreversibile
                     sostituzione del tessuto urbano
                     originario"                       30,99 - 60.000
Zona C              Espansione residenziale non
                     urbanizzata                        7,75 - 15.000
Zona B2
All'interno
Tav. 3 PUC          Completamento ove gli edifici
                    mantengono le posizioni attuali    25,82 - 50.000

       (Omissis).
   02A05715
       Il   comune  di  ARQUA'  PETRARCA  (provincia  di  Padova)  ha
adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
sara'  applicata  da  questo  comune  per l'anno 2002 con le seguenti
aliquote   differenziate,   in  conformita'  all'art. 4  del  decreto
legislativo 8 agosto 1996, n. 437:
       a)  aliquota  di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto
dalla lettera b), nella misura del 6 per mille;
       b)   aliquota  ridotta,  nella  misura  del  4  per  mille  da
applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti in
questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione  principale  e  gli  altri  casi  previsti nello specifico
regolamento per la disciplina dell'I.C.I.
       (Omissis).
   02A05716
       Il  comune  di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote al 4 per mille per
gli  immobili  adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze e al
5,5  per  mille  dell'aliquota  I.C.I. relativa agli immobili diversi
dell'abitazione  principale  e  sue  pertinenze  con  l'aumento della
detrazione  per  gli  immobili  destinati  ad abitazione principale e
pertinenze  da  L. 300.000,  Euro  154,94 a L. 350.000 Euro 180,76, e
aggiornate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 febbraio 2001.
       (Omissis).
   02A05717
       Il  comune  di  AURONZO  DI  CADORE  (provincia di Belluno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
       (Omissis).
   1.   di   determinare,   per   quanto  di  competenza,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno
2002   in   conformita'   alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive modifiche ed
integrazioni nelle seguenti misure:
       a)  nella  misura  ridotta  del  5  per  mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale come da regolamento;
       b)  nella  misura  del  7  per  mille  per  gli immobili delle
categorie  catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze di categoria
catastale C/2, C/6 e C/7;
       c) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e
relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
   2.  di  determinare per l'esercizio 2002, in esecuzione ai criteri
stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul
territorio  l'aumento  della  detrazione  a  Euro 156,00 per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
I.C.I.  indipendentemente  dalla  categoria  catastale del gruppo "A"
nella quale l'immobile e' iscritto.
       (Omissis).
   02A05718
       Il  comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 20
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:
       a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutti i
fabbricati,  le  aree  fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel
territorio  comunale  ad  eccezione  di quelli elencati ai successivi
punti b) c) d);
       b)  aliquota  del  4,5 per mille per gli immobili posseduti da
ONLUS  e  che  non  rientrano  nelle  esenzioni dall'imposta previste
dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;
       c) aliquota del 4 per mille:
           per   le   unita'   immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  da persone fisiche soggetti passivi e da soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
           per  le  pertinenze  dell'abitazione principale, ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4,
del regolamento comunale (*);
           per   le   unita'  immobiliari  equiparate  all'abitazione
principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);
       d)  aliquota  del  3  per  mille  in favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili,  al  recupero  di  immobili di interesse artistico od
architettonico   localizzati   nel   centro   storico   da  applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, nonche' in favore dei
proprietari   che   concedono  in  locazione  immobili  a  titolo  di
abitazione  principali,  secondo  le condizioni stabilite nell'ambito
degli  accordi  definiti  in  sede locale fra le organizzazioni della
proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341;
       e)  confermare  per  l'anno  2002 che, dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  sono  detratte Euro 123,95 (L. 240.000), fino a concorrenza
del  suo  ammontare; la detrazione e' rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
       (Omissis).
       (*) sono    considerate   parti   integranti   dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze  ancorche'  distintamente iscritte in
catasto;
       (**) sono equiparate alle abitazioni principali:
         le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari;
         gli  alloggi  rcgularmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
         le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
         le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate.
       (Omissis).
   02A05719
       Il  comune  di AZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  riconfermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
       aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
       aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale;
       aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;
       aliquota ridotta del 5 per mille nel caso di alloggi locati ad
uso abitativo ai sensi della legge n. 431/98 senza detrazione.
   2.  di  dare  atto  che la detrazione per la prima casa e' di Euro
103,29137 (pari a L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05720
       Il  comune  di  BALLABIO  (provincia di Lecco) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  stabilire,  per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;
   di confermare, in base all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992
cosi'  come sostituito con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996,
un'aliquota   ridotta  pari  al  4,5  per  mille  per  le  abitazioni
principali;
   di  confermare,  ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992
cosi'  come  sostituito  dall'art. 3, comma 5 della legge 662/1996 la
detrazione  per  l'abitazione principale in Euro. 113,62 (L. 219.998)
dando atto del permanere degli equilibri di bilancio.
       (Omissis).
   02A05721
       Il  comune  di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   5 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   l'aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
per  i  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e' fissata nel 5 per mille;
   l'aliquota  ordinaria  da applicare a tutti i soggetti passivi per
unita'  immobiliari  diverse dalle abitazioni principali dagli stessi
possedute nel comune e' fissata nel 5,50 per mille;
   l'aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  a  disposizione e non locate e'
fissata nel 7 per mille;
   dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  come definita nel Regolamento I.C.I. sono detratte, fino
a  concorrenza  del  suo  ammontare Euro 103,30 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
       (Omissis).
   02A05722
       Il  comune  di  BARCHI  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per
le  unita' immobiliari adibite a prima abitazione, nella misura del 6
per mille per le restanti unita' immobiliari e nella misura del 6 per
mille   per  le  aree  fabbricabili,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   2.  di  fissare,  altresi  la  detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29;
       (Omissis).
   02A05723
       Il   comune  di  BASSANO  ROMANO  (provincia  di  Viterbo)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   il   consiglio   comunale   (omissis)   delibera  di  disciplinare
l'applicazione   dell'I.C.I.   per   l'anno   2002   determinando  le
corrispondenti  aliquote  nella  misura  del 6 per mille per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, incluse le relative
pertinenze  (art. 817 del c.c.), del soggetto passivo o di parenti di
primo grado dello stesso;
       7 per mille per gli altri immobili;
       4 per mille per alloggi di proprieta' IACP;
   confermando  in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
       (Omissis).
   02A05724
       Il  comune  di  BÊE  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. º504 del 30 dicembre 1992, nelle
seguenti aliquote:
       aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
       aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
   2.  di  confermare  la  detrazione per abitazione principale nella
misura di Euro 103,30 (L. 200.000);
       (Omissis).
   02A05725
       Il  comune  di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha
adottato,  il  31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di   confermare   per   l'anno   2002,  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta  comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, e
nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale;
   2.  di  confermare  nella  misura  ordinaria  di  Euro  103,29 (L.
200.000)  annue,  l'importo  della detrazione dell'imposta dovuta per
l'abitazione  principale,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 55, punto 2,
della legge n. 662/1996.
       (Omissis).
   02A05726
       Il  comune  di  BENE  LARIO (provincia di Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote  dell'I.C.I. nella
seguente misura:
       5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
       5 per mille per tutti gli altri immobili;
   di  confermare  per  l'anno  2002  le  riduzioni  e  le detrazioni
d'imposta nella seguente misura:
       Euro103,29  (L.  200.000)  (in ragione annua) per gli immobili
adibiti ad abitazione principale;
       (Omissis).
   02A05727
       Il comune di BETTONA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2002, la misura del 5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per le abitazioni principali e loro pertinenze (vedi art. 5
Regolamento   applicazione   I.C.I.   approvato   con   delibera  del
commissario prefettizio n. 29 del 28 marzo 2000) e di stabilire nella
misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni ed
altri fabbricati; per i motivi di cui in premessa;
   2.  di  confermare,  altresi',  la detrazione dell'imposta da Euro
103,30  a  Euro 258,23  per le categorie di soggetti in situazioni di
particolare  disagio  economico e sociale, cosi' come individuate con
atto  del consiglio comunale n. 29 del 29 aprile 1998 e riconfermate,
per il 2001, con deliberazione G.M. n. 23 del 21 febbraio 2001 qui di
seguito riportate:
       anziani:  di  eta' superiore a 65 anni che possiedono un'unica
abitazione  e  che  abbiano  un  reddito imponibile ai fini IRPEF, al
netto  di  quelle  derivanti  dall'abitazione stessa non superiore ad
Euro  4.648,11 e per il nucleo familiare formato da 2 persone (di cui
una ultrasessantacinquenne) di Euro 8.263,31 al netto come sopra;
       nuclei  familiari:  di  quattro o piu' persone, che possiedono
un'unica unita' immobiliare, con un reddito complessivo ai fini IRPEF
che  derivi  esclusivamente  dai  redditi  di  lavoro  dipendente non
superiore ad Euro 10.329,14.
       Condizione principale e' la titolarieta' di una sola casa.
       (Omissis).
   02A05728
       Il  comune  di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato il
25 gennaio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002, per tutto quanto sopra esposto e
che  si  da'  qui  per  riportato, nelle misure del 5 per mille sulla
prima casa, compreso le pertinenze, e del 5,5 per mille relativamente
agli  altri  immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) gia' fissata nel 2001;
   2. (omissis);
       (Omissis).
   02A05729
       Il  comune  di  BORGHETTO  DI VARA (provincia di La Spezia) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  l'aliquota  I.C.I.  e'  stabilita, in misura unica, per l'anno
2002 nella percentuale del 5 per mille;
   2.  di  dare atto, in conformita' all'art. 8, comma 3o, del D.Lgs.
30 dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel  testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996,
per quanto di competenza:
       che  l'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad
alcuna riduzione;
       che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo viene determinata, fino
alla  concorrenza  del  suo  ammontare, una detrazione di Euro 103.29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
       che,   se   l'unita'  immobiliare  in  parola  e'  adibita  ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di cui
sopra  spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;
       che, per abitazione principale, si intende quella nella quale,
il  contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
       (Omissis).
   02A05730
       Il  comune  di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato,
il   31 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   A1  abitazione  principale  e  sue pertinenze aliquota deI 5,3 per
mille, con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (pari a euro
103,29);
   A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille;
   A3  abitazione  non  locata  e  sue  pertinenze aliquota del 7 per
mille;
   A4  fabbricati  destinati  ad  attivita'  non  residenziali e loro
pertinenze aliquota del 5,8 per mille;
   A5   abitazione  e/o  fabbricato  di  proprieta'  dell'impresa  di
costruzione  e/o  cooperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per
mille;
   B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille;
   C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille;
       (Omissis).
   02A05731
       Il  comune  di  Borgofranco  d'Ivrea  (provincia di Torino) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).

=====================================================================
n. ro ordine|Riferita a                           |Aliquota anno 2002
=====================================================================
1           |Ordinaria ....                       |6
---------------------------------------------------------------------
2           |Abitazione principale ....           |5
---------------------------------------------------------------------
            |Abitazione principale anziani o      |
            |disabili - art. 3 comma 56 - legge   |
3           |23 dicembre 1996, n. 662....         |5
---------------------------------------------------------------------
            |Unita' immobiliari appartenenti alle |
            |cooperative edilizie a proprieta'    |
            |indivisa, adibite ad abitazione      |
            |principale dei soci assegnatari -    |
            |art. 8, comma 4, del D.Lgs.n.        |
4           |504/1992 ....                        |5
---------------------------------------------------------------------
            |Alloggi regolarmente assegnati dagli |
            |I.A.C.P. - art. 8, comma 4, del      |
5           |D.Lgs. n. 504/1992 ....              |5
---------------------------------------------------------------------
            |Abitazioni locate utilizzate come    |
            |abitazione principale (art. 4, comma |
            |1 - legge 24 ottobre 1996, n. 556)   |
6           |....                                 |6
---------------------------------------------------------------------
7           |Alloggi non locati ....              |6
---------------------------------------------------------------------
            |Unita' immobiliari di proprieta' di  |
            |Enti senza scopi di lucro, in misura |
            |non diversificata, in relazione alla |
            |loro diversa tipologia (art. 6 comma |
8           |2, del D.Lgs. n. 504/1992) ....      |4

   di  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29 rapportata al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, dimora abitualmente.
   E'  altresi'  considerata abitazione principale quella concessa in
uso   gratuito  a  parenti  dl  primo  grado  in  linea  retta.  Tale
agevolazione viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta
a quella occupata dal proprietario.
   di  dare  atto,  inoltre,  che  in aggiunta alle detrazioni di cui
sopra,  alle  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazioni principali,
verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%.
       (Omissis).
   02A05732
       Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato,
il   24  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno 2002 Ialiquota I.C.I. nelle misure
come di seguito articolate:
       5 per mille per abitazione principale;
       6 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili;
       4  per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi
volti  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. La
suddetta  aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori;
       7  per  mille  da  applicare alle unita' immobiliari abitative
agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate;
   2.  di  dare  atto che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  si  applica la riduzione di Euro
103,29 prevista dal secondo comma delIart. 8 D. Lgs. 504/1992;
   3.  dl  stabilire  il  valore  delle  aree  fabbricabili  ai  fini
dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
       terreni per fabbricati produttivi: Euro 13,00;
       terreni  per  fabbricati  residenziali  in  presenza  di piano
esecutivo o concessione convenzionata accolta dall'Ente: Euro 31,00;
       terreni  per  fabbricati  residenziali  in  presenza  di piano
esecutivo  o  concessione  convenzionata  non accolta dall'Ente: Euro
21,00;
       terreni  per  fabbricati residenziali in presenza di piano per
l'edilizia economico popolare: Euro 16,00;
       terreni  a destinazione residenziale classificati nel P.R.G.C.
in  "zona  di  completamento",  edificabili  a  semplice richiesta di
concessione edilizia: Euro 42,00;
       (Omissis).
   02A05733
       Il   comune   di   BORGORATTO   ALESSANDRINO   (provincia   di
Alessandria)  ha  adottato  la  seguente  deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare  per  l'anno  2002,  nella  misura del 6 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  la  detrazione d'imposta,
fissata dalla legge in Lire 200.000 pari a Euro 103,29;
   3. dare atto:
       (Omissis).
   02A05734
       Il  comune  di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
15   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  (imposta  comunale  sugli
immobili)  per  l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille,
confermando tutte le modalita' del 2001.
       (Omissis).
   02A05735
       Il  comune  di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 e
28 febbraio   2002,   le   seguenti   deliberazioni   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  approvare la detrazione unica per abitazione principale in
Euro 129,11, pari a lire 250.000;
   2.  di stabilire la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo
di  proprieta',  usufrutto o altro diritto reale da soggetto passivo,
in  Euro  180,76, pari a lire 350.000, nel caso in cui l'immobile sia
utilizzato  da  nuclei familiari con piu' di quattro componenti e con
un  reddito  complessivo IRPEF non superiore a Euro 12.394,97, pari a
lire  24.000.000,  sempre  che l'immobile sia l'unico posseduto e non
risulti accatastato in A7 e A8.
       (Omissis).
   1.  di  approvare l'aliquota per l'anno 2002 dell'imposta comunale
sugli  immobili  nelle  misura del 6 per mille, confermando quella in
vigore lo scorso anno.
       (Omissis).
   02A05736
       Il comune di BUCCHIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il
31   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di approvare la proposta di deliberazione;
   1.  di confermare le aliquote dell'anno 2001 dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio
2002, come di seguito specificato:
       I. aliquote:
         aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli
immobili: 5 per mille;
         aliquota  agevolata  in  favore  di proprietari che eseguono
interventi volti:
           a) al   recupero   di   unita'   immobiliari  inagibili  o
inabitabili: 3 per mille;
           b) al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico od
architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;
           c) alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche
pertinenziali: 3 per mille;
           d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;
   da  applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art. 1,  comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
           aliquota  ridotta, pari al 4 per mille da applicare per le
aree  da  non  considerare  fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 504/1992, alle seguenti condizioni:
           in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 2
dell'art. 58  del  D.Lgs.  446/1997,  il soggetto passivo dell'I.C.I.
deve  essere  coltivatore  diretto  o  imprenditore agricolo a titolo
principale,   iscritto   negli  appositi  elenchi  comunali  previsti
dall'art. 11  della  legge  9 gennaio  1963  n.  9,  con  obbligo  di
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia;
           la  quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate
all'attivita'  agricola  da parte del soggetto passivo dell'imposta e
del  proprio  nucleo  familiare,  se  costituito,  deve comportare un
reddito  superiore al 70% del reddito lordo totale prodotto nell'anno
precedente ai fini delle imposte dirette.
       L'agevolazione  suddetta  deve  essere richiesta entro il mese
di giugno  dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta,
con  valore  dl autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito
modulo predisposto dal Comune.
       L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi
delle condizioni sopra richiamate.
       II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto
di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
succesive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e
52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
       III.  L'imposta  e'  ridotta (50%) per i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.   In   alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, autenticata, - o autodichiarazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 - nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile  l'immobile  o autodichiarazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998. Il contribuente ha l'obbligo
di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo'
effettuare  accertamen  ti d'ufficio per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
       IV.  Dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del suo ammontare, Euro 103,29 (lire 200.000) rapportare
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
       Per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
   Le  disposizioni  di  cui al presente Capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
       V.  Oltre  quelle previste dalle leggi si considerano altresi'
abitazioni principali:
         a) le  pertinenze  dell'abitazione  principale (box, garage,
cantina,  soffitta,  ecc.) dovunque ubicate e non solo quelle ubicate
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione  principale, a condizione che il proprietario o titolare
di   diritto   reale   di   godimento,   anche  se  in  quota  parte,
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento, anche se in quota parte,
della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione
della   detrazione   si   concretizza   nella  facolta'  di  detrarre
dall'imposta  dovuta  per  la  pertinenza la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione   principale.  La  determinazione  del  valore  delle
pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
         b) quelle  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino  al  terzo  grado  o  affini  entro il secondo grado e da questi
utilizzata  come  abitazione  principale purche' la concessione venga
dimostrata dal proprietario;
         c) l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
       (Omissis).
   02A05737
       Il  comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato,
il   25  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  le  seguenti  aliquote per l'Imposta comunale
sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
       nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;
       nella  misura  del  4,6  per  mille  per gli uffici (categoria
catastale   A/10),   per  immobili  destinati  a  servizi  (categoria
catastale  gruppo  B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli
immobili a destinazione speciale (gruppo D);
       nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili,
abitazioni  diverse  dall'abitazione  principale,  nonche'  le unita'
immobiliari censite nella categoria catastale C/6;
   2.  la  detrazione  per l'abitazione principale e' quella prevista
dall'art. 8  del D.Lgs 504/1992 (come modificato dalla legge 662/1996
articolo 3 comma 55) pari a Euro 103,29 (pari a lire 200.000);
       (Omissis).
   02A05738
       Il  comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di confermare, con decorrenza dal 1o gennaio 2002 e per quanto
esposto  in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili
nella  misura  unica  deI  6,5 per mille, dando atto che dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  detrae,  fino  alla concorrenza dell'ammontare
dell'imposta,  la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno
durante  il quale si protrae tale destinazione, e che tale detrazione
puo'   riguardare  anche  le  pertinenze  dell'abitazione  principale
intendendosi  per  tali  i  box, cantine, garage ubicati nello stesso
immobile  che  comprende l'abitazione principale e che si configurano
quindi come un complesso unitario di beni.
       (Omissis).
   02A05739
       Il  comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 24
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di  confermare  per  l'anno  2002  le  tariffe  diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti per l'anno 2001
come si evince dal seguente prospetto:
       abitazione principale: 5 per mille;
       altri immobili (aliquota ordinaria): 7 per mille;
       detrazione abitazione principale: L. 200.000.
       (Omissis).
   02A05740
       Il  comune  di  CALDERARA  DI  RENO  (provincia di Bologna) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   A) di  modificare il deliberato di cui all'atto giuntale n. 13 deI
15 gennaio 2002 che viene pertanto cosi' ridefinito e rideliberato:
       1. di  istituire,  a valere per l'anno 2002, l'applicazione di
aliquote  diverse  ai fini della determinazione dell'imposta comunale
sugli immobili come di seguito indicato:
         a) aliquota  del  4,8  per  mille,  per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
           abitazione  nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario  finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
           unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatarlo;
           alloggio  regolarmente  assegnato  dall'Istituto  autonomo
case popolari;
           unita'  immobiliare  posseduta nel territorio del comune a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino italiano gia'
residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni
di lavoro, a condizione che non risulti locata;
           unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno,
che  acquisisce  la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata;
           abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone
fisiche  soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a
soggetto che la utilizza come dimora abituale, a condizione che venga
presentata  comunicazione  al  comune  entro  i termini di versamento
dell'imposta;
           abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito a
parenti  fino  al secondo grado in linea retta, che la occupano quale
loro   abitazione  principale,  a  condizione  che  venga  presentata
comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
           due  o  piu'  unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'Agenzia del territorio
regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale
delle  unita'  medesime.  In tal caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
           abitazione  posseduta  da  un  soggetto  gia'  residente a
Calderara  di  Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune
per   ragioni  di  servizio,  qualora  l'unita'  immobiliare  risulti
occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
           unita'  immobiliari  di  via Garibaldi  n.  2, possedute a
titolo  di  proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento,
ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta
vi  abbia  la  residenza  alla  data del 31 dicembre 2001 e vi dimori
abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti
in catasto;
       L'aliquota  del  quattro  virgola  otto per mille e' stabilita
anche   per  le  seguenti  pertinenze  considerate  parti  integranti
dell'abitazione   principale,  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto:
           il  garage  o  box  o  posto auto, coperto o scoperto (uno
solo),  la  soffitta  (una  sola)  e  la cantina (una sola), che sono
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita  l'abitazione  principale,  oppure  il garage situato nel centro
abitato  nel  quale  e' sita l'abitazione principale; l'assimilazione
opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di
godimento,  anche  se  in  quota  parte,  o  il locatario finanziario
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di  diritto  reale di godimento, anche se in quota parte, o
locatario  finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
         b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti
gli  altri  fabbricati  diversi  dagli  alloggi non locati (cioe' non
occupati),  comprese  le  residenze  secondarie di cui all'art. 7 del
vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.l., aree fabbricabili
e  terreni  agricoli,  cosi'  come  definiti  dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti (art. 3,comma 55, legge 662/1996);
         c) aliquota  del  7  per  mille  per gli alloggi non locati,
intendendosi  l'unita'  immobiliare classificata o classificabile nel
gruppo  catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile
a  fini  abitativi,  non tenuta a disposizione del possessore per uso
personale  diretto  e,  al  1o gennaio  2002  non  locata ne' data in
comodato a terzi;
         d) aliquota deI 4 per mille per:
           l'unita'  immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto
passivo  d'imposta  per  lo svolgimento di nuova attivita' produttiva
regolarmente  iscritta  nel  relativo albo o registro a decorrere dal
1o gennaio  2001, per i primi tre anni di attivita', a condizione che
venga  presentata  comunicazione  al  comune  di anno in anno entro i
termini  di  versamento  dell'imposta.  Per  le attivita' iniziate in
corso   d'anno  l'agevolazione  e'  riconosciuta  per  l'intero  anno
d'inizio e per i due successivi;
         e) aliquota  del  5,5  per  mille per i terreni agricoli dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale
iscritti  ai  fini  previdenziali negli elenchi previsti dall'art. 11
della  legge  9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che venga presentata
comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
         f) aliquota  dello  zero per mille per gli alloggi affittati
con  contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431,
art. 2,  comma  3, a condizione che venga presentata comunicazione al
comune entro i termini di versamento dell'imposta;
       2. di  determinare  per  l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   504  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'   del   regolamento  per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  la  detrazione annua di Euro 103,29 per
l'abitazione principale, e piu' precisamente per:
         l'abitazione  nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi
dimora abitualmente;
         l`unita'  immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
         l'alloggio  regolarmente  assegnato  dall'Istituto  autonomo
case popolari;
         l'unita'  immobiliare  posseduta nel territorio del comune a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino italiano gia'
residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni
di lavoro, a condizione che non risulti locata;
         l'abitazione  concessa  dal  possessore,  in  uso gratuito a
parenti  fino  al secondo grado in linea retta, che la occupano quale
loro abitazione principale;
         l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno,
che  acquisisce  la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
         due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'Agenzia del territorio
regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale
delle  unita'  medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
         l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto  gia'  residente a
Calderara  di  Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune
per   ragioni  di  servizio,  qualora  l'unita'  immobiliare  risulti
occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
         le  unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo,
possedute  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento,  ancorche'  classificate  D/2,  nelle  quali  il  soggetto
passivo  d'imposta  vi  abbia  la residenza alla data del 31 dicembre
2001  e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le
rendite figuranti in catasto;
       (Omissis).
   di  ristabilire  e  rideterminare  ai  fini I.C.I. i requisiti e i
criteri necessari per il riconoscimento del diritto all'aumento della
detrazione  per  l'abitazione  principale  anno 2002 da Euro 103,29 a
Euro 154,94 per particolari categorie di utenti come segue:
       1.  di  riconoscere,  per  l'anno  2002, ai sensi dell'art. 8,
comma 3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come
sostituito  dall'art. 3,  comma 55,  della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  ed  integrato  con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n.
50,  un  aumento  di Euro 51,65 della detrazione di imposta I.C.I. da
aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 gia' prevista dallo stesso
art. 8  del  decreto  legislativo n. 504/1992, portando la detrazione
stessa  a Euro 154,94, per i possessori di prima casa compresi garage
e  cantina  (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita'
immobiliari  di categoria A1 - A6 - A7- A8 e A9, tenendo presente che
il  beneficio  della  citata ulteriore detrazione e' subordinato alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano  alcuna  proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e
all'estero;
       2.  di  dare  atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al
punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
         a)  Reddito  lordo  pro-capite  (imponibile  IRPEF) riferito
all'anno  2001  dei  componenti  il  nucleo  familiare  alla data del
1o gennaio  2002 non superiore a Euro 10.329,14 annui (debbono essere
conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite
finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...);
         b)  Non  essere  soggetto  I.C.I.,  durante  tutto l'anno di
imposizione   per   altri   tipi  di  immobili  oltre  all'abitazione
principale  ed  all'eventuale  garage e cantina relativi alla stessa.
Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto
di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  il  contribuente  non deve avere
nessuna proprieta' immobiliare;
         c)  Il  reddito  familiare riferito all'anno 2001 (10.329,14
moltiplicato  per  il  numero dei componenti il nucleo familiare alla
data  del  1o gennaio  2002)  viene  elevato  di  una  somma  pari  a
Euro 5.164,57 in presenza di una delle seguenti condizioni.
           1. Per la presenza nel nucleo familiare di:
             anziani  con  piu'  di  65  anni  di  eta'  compiuti  al
1o gennaio 2002;
             persona  che,  a  causa di infermita' o difetto fisico o
mentale,  si  trovi  nella  assoluta  e  permanente impossibilita' di
dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro,  ovvero, se minorenne, che abbia
difficolta'  persistenti  a  svolgere i compiti e le funzioni proprie
della   sua   eta'  (dette  condizioni  devono  risultare  da  idonea
certificazione,  che  dovra'  essere  esibita  al Comune a seguito di
esplicita richiesta);
           2.  Per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data
del 1o gennaio dell'anno di imposizione;
           3.  Nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori,
di uno solo dei genitori;
           4.  Qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia
stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il
1o gennaio 2002.
       3) di stabilire che:
         i  contribuenti  interessati  dovranno  presentare  apposita
richiesta  attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il
termine del versamento dell'ultima rata;
         i  contribuenti  che presentano la richiesta entro i termini
possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere
conto della ulteriore detrazione richiesta;
         l'amministrazione  si  riserva  di richiedere documentazione
integrativa  comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione
infedele  verranno  applicate  le  sanzioni  previste dalla normativa
vigente;  i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri
componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano
essi  stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione,
per   altre   unita'  immobiliari  possedute  nell'intero  territorio
nazionale o posseduti all'estero;
       4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la
detrazione  fissata  in  Euro 103,29 per le abitazioni principali, di
cui  all'atto  giuntale  n.  34 in data odierna che ha determinato le
aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2002;
       (Omissis).
   02A05741
       Il   comune  di  CAMERATA  PICENA  (provincia  di  Ancona)  ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  determinare  per  l'anno  2002,  le  aliquote  I.C.I.  come
evidenziato  nell'allegato  prospetto  costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;     (Omissis).

=====================================================================
Immobile             |Aliquota     |Detrazione |Note
=====================================================================
                     |             |           |Per quanto concerne
                     |             |           |le pertinenze (box
                     |             |           |auto, garage, etc...)
                     |             |           |viene fatto
                     |             |           |riferimento
                     |             |           |all'articolo 5 del
Abitazione principale|5 per mille  |Euro 103,29|regolamento I.C.I.
---------------------------------------------------------------------
Abitazione secondaria|             |           |
se locata            |5,7 per mille|0          |
---------------------------------------------------------------------
Abitazione secondaria|             |           |
non locata           |6 per mille  |0          |
---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili,   |             |           |
terreni agricoli     |             |           |
rientranti nella base|             |           |
impositiva e per     |             |           |
tutti gli altri tipi |             |           |
di fabbricati        |5,7 per mille|0          |
---------------------------------------------------------------------
                     |             |           |Richiesta della
                     |             |           |dichiarazione di
                     |             |           |inagibilita' o
                     |             |           |inabitabilita' entro
                     |             |           |il 10 giugno all'UTC
                     |             |           |pagamento diritti per
                     |             |           |perizia L. 70.000 o
                     |             |           |dichiarazione
                     |             |           |sostitutiva ai sensi
Abitazioni inagibili |             |           |della L. n. 15 del
o inabitabili        |2,5 per mille|0          |4 gennaio 1968
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati realizzati|             |           |
per la vendita e non |             |           |
venduti dalle imprese|             |           |
che hanno per oggetto|             |           |
esclusivo o          |             |           |
prevalente           |             |           |
dell'attivita' la    |             |           |
costruzione e        |             |           |Limitatamente ad un
alienazione di       |             |           |periodo non superiore
immobili             |4 per mille  |0          |ai tre anni
---------------------------------------------------------------------
Prima unita'         |             |           |
immobiliare posseduta|             |           |
a titolo di          |             |           |
proprieta' o         |             |           |
usufrutto da anziani |             |           |
o disabili con       |             |           |
residenza permanente |             |           |
in istituti di       |             |           |Abitazione che non
ricovero o sanitari  |5 per mille  |Euro 103,29|sia locata

       (Omissis).
   02A05742
       Il  comune  di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. determinare  per  Ianno  2002  l'aliquota deIl'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del sei per mille con la detrazione
di  euro  103,29  (L. 200.000)  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  rapportata  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
   2. accogliere  l'agevolazione  per  anziani  o  disabili  prevista
dall'art. 3,  comma  56,  della  legge del 22 dicembre 1996, n. 662 e
cioe'  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a sequito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   3. riconfermare   per   l'anno  2002  l'aumento  della  detrazione
principale da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al
periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione, a
favore  dei soqqetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano
la residenza nel comune nell'anno 2002.
       (Omissis).
   02A05743
       Il  comune  di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha
adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   2. di   determinare   le   aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, per l'anno 2002, negli importi appresso elencati:
       A) Immobili  destinati  ad abitazione principale: aliquota del
4,5 per mille - Deduzione Euro 103,29;
       B) Immobili   destinati   ad   usi   diversi   dall'abitazione
principale ed aree fabbricabili: Aliquota del 6,5 per mille.
       (Omissis).
   02A05744
       Il  comune  di  CAMPOSANTO  (provincia di Modena) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  istituire  a  valere  per  l'anno 2002 l'applicazione delle
seguenti  aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale
sugli immobili:
       a) aliquota  del  6,8  per  mille,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
         abitazione  nella  quale  il  contribuente che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario  finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
         unita'  immobiliare  appartenente  a  cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
         pertinenze, cosi' come definite dall'art. 18 del regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  modificato  nella seduta
odierna  del  consiglio  comunale, ovvero tutti i garage o posti auto
(categoria  catastale  C/6  o  C/7),  ubicati nello stesso edificio o
complesso  immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale,
anche se distintamente iscritte in catasto;
         alloggio  regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case
popolari;
         unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
         unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
         abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
in  linea  retta  fino  al  primo  grado  che  la occupano quale loro
abitazione  principale (i concedenti intendendosi per tali genitori e
figli  devono  avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in
uso gratuito);
       b) aliquota  ordinaria  del 6,8 per mille da applicare a tutti
gli  altri  fabbricati,  diversi  dagli alloggi non locati (cioe' non
occupati)  comprese  le  residenze  secondarie  di cui all'art. 6 del
vigente  regolamento  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  per  le  aree
fabbricabili  e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
       c) aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi non locati,
intendendosi   per   tali   le   unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nel  gruppo catastale A (ad eccezione della categoria
A/10)  utilizzabili  ai fini abitativi, non tenute a disposizione del
possessore per uso personale diretto o, al 1o gennaio 2002 non locate
ne' date in comodato a terzi;
       (Omissis).
   3. di riconoscere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  tutte  le  abitazioni  principali  e  le relative
pertinenze  come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992,
nonche'   dal   regolamento   per   l'applicazione  dell'I.C.I.,  una
detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000);
   4. di  dare  atto  che  per  i  fabbricati  dichiarati inagibili o
inabitabili,  e  di  fatto  non  utilizzati, e' prevista la riduzione
d'imposta   del   50%  (art. 19  del  regolamento  comunale  I.C.I.),
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
       (Omissis).
   02A05745
       Il comune di CAPOLIVERI (provincia di Livorno) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  stabilire,  con decorrenza 1o gennaio 2002, nel 6 per mille
l'aliquota per abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504 regolante l'applicazione della
imposta comunale sugli immobili;
   2. di   dare,   altresi',  atto  che  per  l'anno  2002  rimangono
invariate:
       la  ulteriore  aliquota di imposta fissata nel 7 per mille per
gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
       la  detrazione fissata in Euro 103,29 e le ipotesi agevolative
vigenti al 31 dicembre 2001;
       la  detrazione  fissata  in  Euro  258,23  da  applicare  agli
ultrasessantacinquenni per l'abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05746
       Il  comune  di  CAPPELLE  SUL  TAVO  (provincia di Pescara) ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  stabilire  per  l'anno 2002 le aliquote relative all'I.C.I.
nel modo seguente:
       a) 5 per mille per la prima casa e pertinenze;
       b) 6,5 per mille quale aliquota ordinaria.
   2. confermare in Euro 103,29 (originarie L. 200.000) la detrazione
per abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05747
       Il  comune  di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote  gia' in vigore
nell'anno 2001, come di seguito specificate;
   2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   immobili,   da   applicarsi  nell'anno  2002  sugli  immobili
utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
   3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicarsi nell'anno 2002 sugli immobili utilizzati
diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
   4. di  considerare  direttamente  adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   5. di  fissare  in  Euro  123,95  (pari  a  L. 240.001)  annue, da
rapportarsi  al  periodo  per  cui  l'immobile  e'  stato  adibito ad
abitazione   principale,  l'importo  della  detrazione  per  immobili
utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
   6. di  fissare in Euro 258,23 (pari a L. 500.003) la detrazione ai
fini  l.C.l.  a  favore  delle  abitazioni  principali  di  cui  sono
proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione per
le seguenti categorie di persone:
       pensionati, portatori di handicap con attestato dl invalidita'
civile,  disoccupati,  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione e/o
mobilita' aventi i seguenti requisiti:
         A) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il
nucleo   famigliare   non   superiore   a   Euro  12.911,43  (pari  a
L. 25.000.015)  aumentato  di  Euro 1.032,92 pari a L. 2.000.012) per
ogni persona a carico;
         B) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il
nucleo   famigliare   non   superiore   a   Euro   25.822,85  pari  a
L. 50.000.010)  aumentato  di  Euro 1,032,92 pari a L. 2.000.012) per
ogni  persona  a carico, in caso di presenza nel nucleo famigliare di
portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del
75%  o  di  persone dichiarate non autosufficienti con certificazione
medica dell'ASL;
         C) immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3,
A/4, A/5;
       Per   reddito  annuale  imponibile  IRPEF  si  intende  quello
dichiarato   ai  fini  dell'anno  d'imposta  2001  e  il  numero  dei
componenti  il  nucleo famigliare e' quello risultante in anagrafe al
31 dicembre 2001.
       Il  richiedente,  per poter usufruire della detrazione di Euro
258,23  pari a L. 500.003), dovra' possedere almeno uno dei requisiti
di  cui al punto A o i requisiti di cui al punto B, congiuntamente ai
requisiti  di  cui  al  punto  C.  Gli  interessati dovranno produrre
apposita  istanza  al  comune  entro  il 31 luglio 2002, corredata da
qualsiasi  utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per
la detrazione.
       Per  i  contribuenti  che diventino proprietari o titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio
2002,  il  termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello
in  cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto,
uso o abitazione.
       (Omissis).
   02A05748
       Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  approvare  le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
       1) aliquota ridotta, da applicare:(1)
         per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
sei per mille;
         per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un  soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione principale: sei per
mille;
       2) aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto  che  non  le  utilizza  come abitazione principale: sei per
mille;
       3) aliquota  da  applicare  a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: sei per mille;
       4) aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: sei per
mille;
       5) aliquota  agevolata  per  gli immobili posseduti da enti od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7  della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
         5.1.  organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla  legge
11 agosto  1991,  n.  266,  iscritte  nel  registro  istituito  dalle
regioni: sei per mille;
         5.2.  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, iscritte nell'albo regionale: sei per mille;
         5.3..... ....
       6) aliquota  agevolata  in  favore di proprietari che eseguono
interventi volti:
         a) al   recupero   di   unita'   immobiliari   inagibili   o
inabitabili: sei per mille;
         b) al   recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: sei per mille;
         c) alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti auto anche
pertinenziali: sei per mille;
         d) all'utilizzo di sottotetti: sei per mille;
   da  applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art. 1,  comma 5, della legge 27 dicembre
1991, n. 449;
       7) aliquota  da  applicare  per  i  soggetti passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: sei per mille;
       8) aliquota  agevolata  speciale  del  sei  per  mille, per le
unita'  immobiliari  concesse  in  locazione  a  titolo di abitazione
principale  alle  condizioni  definite  dagli  accordi  tipo  di  cui
all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
       9)  aliquota  speciale del sei per mille, per gli immobili non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
       (1)  L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque
non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata:
         a) soltanto  per  le  abitazioni  principali possedute dalle
persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa;
         b)  soltanto  per  gli  alloggi  locati  a  soggetti  che li
utilizzano come dimora abituale;
         c) congiuntamente  per  le  unita'  immobiliari  di cui alle
precedenti lettere a) e b).
       Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa
misura  -  sempre  non  inferiori  al 4 per mille - una per le unita'
immobiliari  di  cui  alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla
lettera b).
       (Omissis).
   02A05749
       Il  comune  di  CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di   stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili  comunali  nella  misura unica del 7 per mille rapportato al
valore degli immobili e la detrazione di Euro 103,30 per l'abitazione
principale;
   di  dare  atto  che  per le pertinenze delle abitazioni principali
sara'    applicato   quanto   stabilito   dall'art. 30,   comma   12,
L. 23 dicembre 1999, n. 488.
       (Omissis).
   02A05750
       Il  comune  di  CARINI  (provincia di Palermo) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   4  per  mille  relativamente  all'unita'  immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
   5,5   per   mille  per  gli  altri  fabbricati,  terreni  ed  aree
fabbricabili;
   Euro 103,29 per la detrazione per abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05751
       Il  comune  di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli
immobili.
       (Omissis).
   02A05752
       Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1)  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille
come gia' applicata negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001;
   2)  di  confermare  la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare ad abitazione principale a Euro 155,00;
   3)  di  confermare  anche  per l'anno 2002 una maggiore detrazione
dell'imposta   I.C.I.,   pari  a  Euro 260,00  con  riferimento  alle
situazioni di carattere sociale di seguito indicate:
       a) soggetti   assistiti   in   via  continuativa  dal  comune,
rientranti   nella  fattispecie  prevista  dall'apposito  regolamento
comunale;
       b) quando  il  reddito imponibile fiscale del nucleo familiare
sia  data da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i
limiti di seguito riportati: (imponibile lordo anno 2001):
         Euro 5.706,85 per il nucleo composto da una sola persona;
         Euro 8.560,27 per il nucleo composto da due persone;
         Euro 10.272,33 per il nucleo composto da tre persone;
         Euro 11.984,38 per il nucleo composto da quattro persone;
         Euro 13.696,44 per il nucleo composto da cinque persone;
         Euro 15.408,49 per il nucleo composto da sei persone;
       c) l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale deve
essere  l'unica  proprieta'  del nucleo familiare nel corso dell'anno
2002  oppure  l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di
abitazione  sia  nel  comune  di  Casalserugo  che  in  altri  comuni
d'Italia;
       d) ai  fini  della determinazione del reddito, qualora durante
l'anno  2001  siano  documentate  variazioni  nella  composizione del
nucleo   familiare   si   sommano  i  rispettivi  redditi  pro-capite
determinati  in  proporzione  al periodo di effettiva appartenenza al
nucleo;
       e) il  numero  dei  componenti  il nucleo familiare a cui fare
riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio 2002.
       (Omissis).
   02A05753
       Il  comune  di  CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
22 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  l'imposta  sugli  immobili  (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del
5,5  per  mille,  in  conformita'  all'art. 6 del decreto legislativo
21 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
   2.  di  fissare,  per  l'anno 2002, in Euro 103,29 (L. 200.000) la
detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze
individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
       (Omissis).
   02A05754
       Il  comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura
del  6  per  mille  lasciandola  quindi  inalterata rispetto all'anno
precedente;
   2. di  confermare  anche  per  l'anno  2001  quanto previsto nella
liberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero
la  detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi di
sola  pensione  non  superiori  a L. 12.000.000, e proprietari di una
sola casa di abitazione.
       (Omissis).
   02A05755
       Il   comune   di  CASTELGUGLIELMO  (provincia  di  Rovigo)  ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare,  per l'anno 2002, le aliquote dell'I.C.I. come
determinate  con  deliberazione  di  consiglio  comunale n. 4 in data
29 febbraio  2000,  e conforme per l'anno 2001 con delibera di giunta
comunale n. 14 in data 15 febbraio 2001, come di seguito specificate:
       5,5 per mille per l'abitazione principale;
       6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni;
   2.  di  confermare,  per l'anno 2002, la detrazione di L. 200.000,
convertita  in  Euro 103,29  per  l'abitazione  principale cosi' come
fissata  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  4  in  data
29 febbraio 2000.
       (Omissis).
   02A05756
       Il  comune  di  CASTRO  DEI VOLSCI (provincia di Frosinone) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.
       (Omissis).
   02A05757
       Il  comune  di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di  riconfermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura massima per legge,
prevista  del  7  per  mille,  relativamente  a tutte le tipologie di
immobili  ricadenti  nel  territorio del comune di Catenanuova, cosi'
come  era  stata  determinata  per l'anno 2001 con delibera di questa
giunta municipale n. 1 del 24 gennaio 2001;
   2. di riconfermare, sempre per l'anno 2002, la somma di L. 200.000
quale  detrazione  spettante  per  l'unita'  immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05758
       Il  comune  di  CAVARGNA  (provincia  di  Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare  per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
N.D     |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI             |Aliquote  % (2002)
=====================================================================
 1      |2                                    |3
 1      |Tutte le tipologie degli immobili    |5 per mille

   2)  di  determinare  per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:

=====================================================================
   |TIPOLOGIA DEGLI       |                   |
   |IMMOBILI nonche'      |                   |
   |categorie di soggetti |                   |
   |in situazioni di      |                   |Detrazione d'imposta -
   |particolare disagio   |                   |(Euro in ragione
N.D|economico-sociale     |Riduzione d'imposta|annua)
=====================================================================
 1 |2                     |3                  |4
---------------------------------------------------------------------
   |Unita' immobiliari    |                   |
   |adibite a prima       |                   |
 1 |abitazione            |-                  |103,29

       (Omissis).
   02A05759
       Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano Cusio Ossola)
ha  adottato,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
       Di  determinare per l'anno finanziario 2002 le aliquote I.C.I.
nelle seguenti percentuali:
         prima casa 5 per mille;
         seconda  casa  e  tutto quello che non e' prima casa 6,5 per
mille;
         detrazione prima casa L. 200.000.
       (Omissis).
   02A05760
       Il  comune  di  CERMENATE  (provincia di Como) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione
nell'ambito  del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (l.C.I.)  istituita  con  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 504,
nella seguente misura:
       5,5   per   mille  per  tutti  gli  immobili  nell'ambito  del
territorio comunale;
   2.  di  stabilire,  per l'anno 2002 nella misura di Euro 190,00 la
detrazione  d'imposta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta.
       (Omissis).
   02A05761
       Il  comune  di  CERRETO  GRUE  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare,  ai  sensi di quanto in narrativa, per l'anno
2002,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili del comune di
Cerreto Grue nella misura unitaria del 6 per mille;
   2.  di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale di cui all'art. 8 d.lgs. 504/1992
come  modificato  dal comma 55 dell'art. 3 L. 662/1996 e' determinata
nella misura di Euro 103,29;
   3.  di  dare  atto  che  il regime fiscale delle pertinenze e', ai
sensi  di  quanto  in  narrativa,  con  particolare  riferimento alle
abitazioni principali, quello dell'immobile principale;
   4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni
agricoli ai sensi di quanto in narrativa, fermi i requisiti oggettivi
e   soggettivi   di  cui  alla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento  ai  parametri  reddituali,  il  regime  agevolativo  dei
titolari  di  terreni  agricoli  e'  estensibile  altresi' a soggetti
percepenti trattamenti pensionistici agricoli.
       (Omissis).
   02A05762
       Il  comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato,
il 20 febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
       abitazione principale: 5 per mille;
       seconda abitazione e altri fabbricati: 6 per mille;
       aree edificabili: 4,5 per mille;
   2.  di  determinare  in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione per
l'abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05763
       Il  comune  di  CHIARI  (provincia di Brescia) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di fissare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nelle seguenti misure:
       5  per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  da persone fisiche soggetti passivi e da soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
       7 per mille per tutti gli altri immobili;
   2.  di  dare  atto  che  l'aliquota  ridotta  stabilita  nel punto
precedente  non  riduce  il  gettito  complessivo  previsto  rispetto
all'ultimo gettito annuale realizzato;
   3. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale  agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro
129,11  pari  a  L.  250.000  indistintamente per tutte le abitazioni
principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri
di  bilancio  e  ai sensi di' quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del
d.lgs.  n.  504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge
n. 662/96.
       (Omissis).
   02A05764
       Il  comune  di  CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha
adottato,  il  13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   2.  di  applicare,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n.
504/1992  come  modificato  dall'art. 3,  comma  55,  della  legge 23
dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale la detrazione di Euro 103,29.
       (Omissis).
   02A05765
       Il  comune  di  CLES  (provincia  di  Trento)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  aliquota  ordinaria del cinque per mille da applicarsi a tutti
gli  altri  immobili  (fabbricati  ed  aree)  ad  eccezione di quelli
soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
   2.  aliquota  ridotta  del 4 per mille da applicare a favore delle
persone   fisiche   soggetti   passivi  e  dei  soci  assegnatari  di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
sulle   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale e relative pertinenze;
   3.  aliquota  agevolata  del  4  per  mille per i fabbricati merce
invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono
le   imprese   che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  la
costruzione  e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano
costituite,   relativamente   agli  immobili  di  nuova  edificazione
realizzati  per  la  vendita  e  rimasti invenduti per un periodo non
superiore ad un anno;
   4. aliquota del 6 per mille per gli alloggi sfitti:
       di   fissare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, per i soggetti di cui
al  punto  n.  2,  a  Euro  130,00  e per i soggetti in situazione di
disagio  economico e sociale in misura massima di Euro 258,00 secondo
criteri  e modalita' approvati con deliberazione consiliare n. 57 deI
28 ottobre 1998;
       di  considerare  direttamente adibite ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
       di  assimilare,  ai  sensi dell'art. 6 del vigente regolamento
per   l'applicazione   dell'imposta,   ad  abitazione  principale  le
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari,
parenti entro il primo grado, purche' nelle stesse il familiare abbia
stabilito  la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti
soggetto   passivo   d'imposta  per  tale  immobile.  A  tali  unita'
immobiliari  e'  riconosciuta  l'aliquota  ridotta  e  la  detrazione
prevista per l'abitazione principale.
       (omissis);
       (omissis);
       (Omissis).
   02A05766
       Il  comune  di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato,
il  28  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota  da  applicare  per il calcolo dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno 2002, senza applicazione di riduzioni
e maggiorazioni.
       (Omissis).
   02A05767
       Il  comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato,
il   20 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   2.   approvare   per   l'anno   2002   le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
       6 per mille per le abitazioni principali;
       7 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria;
       confermare la detrazione d'imposta di Euro 123,95 per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
       (Omissis).
   02A05768
       Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il
15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2002 le aliquote in vigore per l'anno
2001;
   2.  di  dare  atto che la detrazione per l'abitazione principale e
sue  pertinenze  rimane  fissata in Euro 103,29, cosi' come stabilito
dall'art. 24 del vigente regolamento comunale;
   3.  di  dare  atto  che le riduzioni dell'imposta da applicare per
l'anno 2002 sono solo quelle previste dagli articoli 20 e 21 del gia'
richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;
   4.  di  dare  atto  infine  che  eventuali  ulteriori detrazioni e
riduzioni  sottoposte  al  potere  discrezionale saranno applicate in
conformita'  di  quanto  disposto dai vigenti regolamenti comunali in
materia;
       (Omissis).
   02A05769
       Il  comune  di  COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato,
il 19 dicembre   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  d.lgs.  n.  504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002
nelle seguenti aliquote:
       5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse;
       5  per  mille per l'abitazione secondaria, pertinenze incluse,
solo se data in locazione con contratto di affitto registrato;
       6 per mille per le altre abitazioni secondarie;
       7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non;
       3  per  mille  l'aliquota agevolata, per la durata di anni tre
dall'inizio  dei  lavori,  a  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi volti a:
         a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
         b) recupero   di   immobili   di   interesse   artistico   o
architettonico localizzati nel Centro storico,
         c)   realizzazione   di   autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali;
         d) utilizzo di sottotetti;
       4  per  mille  per l'abitazione concessa dal possessore in uso
gratuito  a  parenti  fino  al primo grado in linea retta (genitori e
figli  ed  al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle)
che la occupano quale loro abitazione principale;
         di  stabilire  la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 in Euro 113,62 (L. 220.000);
         di  elevare  la  detrazionºe  d'imposta  ad  Euro 129,11 (L.
250.000)  per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni
di disagio:
           a) invalido   o   portatore   di   handicap   in  possesso
dell'attestato di invalidita' civile non inferiore al 70%;
           b) soggetti  anziani  di  eta'  superiore  a 60 anni unici
occupanti dell'immobile;
       (Omissis).
   02A05770
       Il  comune  di  COLOGNO  AL  SERIO  (provincia  di Bergamo) ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
       a) unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale 5 per
mille;
       b) altre unita' immobiliari 5 per mille;
       c) terreni agricoli 5 per mille;
       d) aree edijicabili 5 per mille;
   di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 103,291 la detrazione per
l'abitazione principale;
       (Omissis).
       (Omissis).
       (Omissis).
       (Omissis).
       (Omissis).
   02A05771
       Il  comune  di COMMEZZADURA (provincia di Trento) ha adottato,
il   25 febbraio  2002,  le  seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Di  stabilire,  per  quanto  espresso in premessa, le seguenti
aliquote,  ai  fini  del  calcolo  dell'imposta (I.C.I.) a valere per
l'anno 2002:
       4,5 per mille aliquota ordinaria;
       4  per  mille  per  le  abitazioni  principali  e  le relative
pertinenze;
       4  per  mille per gli immobili locati con contratto registrato
ad  un  soggetto  che  le utilizzi come abitazione principale - dando
atto  che  si  considera  abitazione  principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge
n. 622/1996.
       (Omissis).
   1.  di  determinare,  per quanto espresso in premessa a valere per
l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale e
pertinenze  agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro
208,00  (pari  a  L. 402.744) stabilendo inoltre che detta detrazione
spettera'   proporzionalmente   ai   mesi   nei  quali  l'immobile  e
pertinenze, come definite dal regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I., manterra' la caratteristica di prima abitazione.
       (Omissis).
   02A05772
       Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   5,5   per  mille  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale;
   6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.
       (Omissis).
   02A05773
       Il  comune  di  CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5 per mille,
fissando in Euro 103,29 la detrazione per la prima casa ed elevando a
Euro  130,00  la  detrazione  stessa  nel  caso  di  nuclei familiari
titolari  di  solo reddito da pensione inferiore a Euro 8.263,00 (con
esclusione   dal   calcolo   del   reddito  derivante  da  abitazione
principale);
   2.  di  considerare,  a  norma  dell'art. 8,  comma 3, regolamento
comunale  I.C.I.,  abitazione  principale  le  unita'  immobiliari in
precedenza  adibite  ad  abitazione principale, possedute a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
       (Omissis).
   02A05774
       Il  comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  per  l'anno  2002  l'aliquota  ordinaria dell'imposta comunale
sugli  immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  e'  fissata  nella  misura del 5,5 per mille. Per le
unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad abitazioni principali,
possedute  da  persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune
ovvero  utilizzate  da  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  e'  fissata, per l'anno 2002, nella misura
ridotta del 5 per mille.
   2.  la  detrazione  per l'abitazione principale e' di Euro 103,29,
intendendosi   per   abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano abitualmente,
applicandosi  la  disposizione anche alle fattispecie di cui all'art.
8,  comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre
ne  restano  esclusi  i  soggetti  di cui all'art. 3, comma 56, della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662.  Si  considerano parti integranti
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto, alle condizioni disciplinate dall'art. 2-bis del
regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili.
   3.  nessuna  altra  riduzione  o  detrazione d'imposta, tra quelle
previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero  all'art. 58,  comma  3,  del  decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  si  applica  nella  determinazione dell'obbligazione
d'imposta per l'anno 2002.
       (Omissis).
   02A05775
       Il  comune di CORREZZANA (provincia di Milano) ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  stabilire,  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  ordinaria  del 7 per mille e nella misura agevolata del 6 per
mille  per  i  soli  immobili  costituenti  abitazione  principale  e
relative pertinenze.
       (Omissis).
   02A05776
       Il  comune  di  CORVINO  SAN  QUIRICO  (provincia di Pavia) ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.
       (Omissis).
   02A05777
       Il  comune  di  COSTIGLIOLE  SALUZZO  (provincia  di Cuneo) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2002
relativamente  a  tutti  i  beni  immobili  oggetto  della tassazione
(fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agncoli) nella misura unica
del 6 per mille;
   2.  di  rideterminare  in  Euro  103,29 la detrazione dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e in Euro 139,44 solo nei seguenti casi:
       persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o
in  quello  precedente,  si  sia  verificata  situazione  di  carenza
economica   che   abbia   determinato   l'iscrizione   nell'albo  dei
beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o
sussidi  sulla  base  di  quanto  previsto  dai  vigenti  regolamenti
approvati  dal consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991,
n. 39, e del 27 marzo 1992, n. 18;
       persone  o  nuclei  familiari il cui reddito familiare non sia
superiore  al  minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai
citati vigenti regolamenti comunali;
       persone  titolari  di un solo reddito di pensione sociale e di
reddito  derivante  dall'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale;
       nucleo  familiare  con  "mono  -  reddito"º  annuo  da  lavoro
dipendente  non superiore a L. 25.000.000 e con portatore di handicap
facente parte del nucleo stesso;
       nucleo   familiare  con  "mono  -  reddito"  annuo  da  lavoro
dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con tre figli a carico.
       (Omissis).
   02A05778
       Il  comune  di  CRACO  (provincia  di  Matera)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  riconfermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili
(l.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille;
   di  riconfermare per l'anno 2002 in L. 200.000, come per legge, la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05779
       Il  comune  di  CREDERA  RUBBIANO  (provincia  di  Cremona) ha
adottato,  l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   a)  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale da applicare
sul  valore  delle  unita'  immobiliari,  degli altri fabbricati, dei
terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati,
per l'anno 2002 in misura unica deI 4,5 per mille;
   b) di   confermare   l'importo   della   detrazione  da  applicare
all'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  in  L.
200.000.
       (Omissis).
   02A05780
       Il  comune  di  CREMONA  ha  adottato, il 21 dicembre 2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   modificare come segue la propria deliberazione n. 546/64306 del 13
dicembre 2001:
       aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni adibite ad
abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il secondo
grado  in  linea  retta  e/o  collaterale (figli, genitori, fratelli,
nipoti).
   Dare  atto  che  le  aliquote  determinate per l'anno 2002 ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sono le seguenti:
       aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
       aliquota  del  5  per  mille  in  favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa   residenti   nel   territorio   del  comune,  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;
       aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni adibite ad
abitazione principale date in uso gratuito a parenti entro il secondo
grado    in   linea   retta   e/o   collaterale   (figli,   genitori,
fratelli,nipoti);
       aliquota  del 4,5 per mille in favore delle O.N.L.U.S. e degli
enti  senza scopo di lucro proprietarie dell'immobile in cui svolgono
la loro attivita';
       aliquota  del  3,65  per  mille  in favore dei proprietari che
cedono  in  locazione immobili a titolo di abitazione principale alle
condizioni  definite  dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
       aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate.
   02A05781
       Il comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  fissare  per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
       fabbricati adibiti ad abitazione principale 6 per mille;
       fabbricati adibiti ad uso seconda abitazione 6 per mille;
       aree fabbricabili 6 per mille.
   di  determinare  per  l'anno  2002 la detrazione d'imposta, queste
ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
       fabbricati  adibiti  ad  abitazione principale detrazione Euro
103,29 (pari a L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05782
       Il  comune  di  DAIRAGO  (provincia di Milano) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare,  Omissis le aliquote per l'anno 2002 relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili I.C.I. da applicarsi in questo
comune nelle seguenti misure:
       5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
       7 per mille per gli alloggi non locati;
       6 per mille per tutti gli altri casi.
   2. di determinare in Euro 119,00 la detrazione di imposta a favore
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
       (Omissis).
   02A05783
       Il  comune  di  DARE' (provincia di Trento) ha adottato, il 28
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare  anche  per  l'anno  2002, l'aliquota ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille.
   2.  di  confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. ridotta
ai  4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale  dei  soggetti  residenti, quali proprietari o titolari di
altro  diritto  reale di godimento, nonche' per gli immobili concessi
in  uso  gratuito  dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea
retta  entro il primo grado (padre, madre e figli) se negli stessi il
familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
   3.  di  assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare
posseduta  da persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o
altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di
altro diritto reale di godimento, purche' non locata.
   4.  di  riconfermare, per l'anno 2002, in L. 300.000 - Euro 154,94
la  detrazione  prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre
1992,  n.  504  e  ss.mm.,  agli  effetti dell'imposta comunale sugli
immobili  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale:
       a) del soggetto passivo residente nel comune;
       b)  dei  soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune;
       c)  per  le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore
ai  suoi  familiari,  parenti in linea retta entro il primo grado, se
nelle  stesse  il  familiare  ha  stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente.
       (Omissis).
   02A05784
       Il  comune di DAVERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 18
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
       aliquota  ordinaria  del  5  per mille da applicarsi alle aree
fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati;
       aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte.
   2.  di  dare  atto  che la detrazione per la prima casa e' di Euro
103,29137 (pari a L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05785
       Il  comune  di  DEIVA  MARINA  (provincia  di  La  Spezia)  ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare anche per il 2002, in applicazione del disposto
dell'art.  8  del  d.lgs.  30  dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dall'art.  3,  comma 55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
l'aumento a Euro 155,00 della detrazione di Euro 103,29, prevista per
l'imposta  comunale  sugli  immobili per le abitazioni principali con
riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa,
nonche'   alle   unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  ed  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
   2.  di confermare, altresi', le seguenti aliquote deliberate dalla
giunta comunale con atto n. 8 del 19 gennaio 2002;
       6,5   per   mille   l'aliquota  ordinaria  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
       4  per  mille  l'aliquota  differenziata  I.C.I.  da applicare
nell'anno 2002 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
       4  per  mille  l'aliquota  ridotta  per  le unita' immobiliari
locate,  con  contratto  registrato,  ad un soggetto residente che la
utilizzi come abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05786
       Il  comune  di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il
31   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
       aliquota ordinaria 6 per mille;
       aliquota abitazione principale 5,5 per mille.
   2. Di stabilire che:
       a)  Per la determinazione della base imponibile si tiene conto
di  quanto  stabilito  dall'art. 5 del d.lgs. del 30 dicembre 1992 n.
504 e successive modifiche ed integrazione;
       b)  l'imposta  e'  ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  ed  inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare  la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della  legge 4
gennaio  1968  n.15  autenticata  nella quale deve dichiarare la data
dell'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile  e comunque
inutilizzabile  l'immobile.  Il  contribuente ha inoltre l'obbligo di
comunicare  al comune con raccomandata a/r la data di ultimazione dei
lavori  di  costruzione o di restauro, ovvero se antecedente, la data
dalla  quale  l'immobile  e'  comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato del contribuente;
       c) l'imposta e' ridotta del 50% per le nuove costruzioni e del
90%   per  le  ristrutturazioni  per  un  periodo  di  5  anni  dalla
dichiarazione  di abitabilita' dell'abitazione, quale intervento teso
a  favorire  l'insediamento  delle  giovani coppie e l'acquisto della
prima casa;
       d)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono  detratte fino a
concorrenza  del suo ammontare Euro 113,62 - L. 220.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota  per la quale la destinazione medesima
sia  verificata.  Per  abitazione  principale si intende quella nella
quale  il  contribuente  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  ed  i  suoi  famigliari dimorino
abitualmente.  Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
dei  soci  assegnatari,  nonche'  agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
       e)   Viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulti locata.
       (Omissis).
   02A05787
       Il  comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato,
il  10  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  aliquota agevolata del 4 per mille da applicare a favore delle
persone  fisiche  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune  di  Diano  Marina,  esclusivamente
all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia
dimora abituale;
   2.  aliquota  ordinaria  del  7  per mille da applicare a tutte le
altre  fattispecie  immobili,  (compresi  terreni  agricoli  ed  aree
fabbricabili) diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte
salve quelle previste nei punti successivi;
   3. aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili attualmente
utilizzati per le attivita' produttive, come di seguito specificati:
       gruppo "A" categoria A/10 uffici e studi privati;
       gruppo  "C"  categorie:  C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori
per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per sportivi.
   GRUPPO "D" Tutte le categorie.
   di  considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale e
quindi,  sottoposta all' aliquota agevolata del 4 per mille; l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta', usufrutto od altro
diritto reale nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I:
       art. 10, comma 4, punto a) - anziano o disabile che acquisisce
la  residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a seguito di
ricovero  permanente;  a  condizione  che  l'abitazione  non  risulti
locata;
       art.  10,  comma 4, punto b) - soggetto che la legge obbliga a
risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita'
immobiliare   risulti   occupata   quale  abitazione  principale  dai
familiari dello stesso;
       art.  10,  comma  4,  punto c) - due o piu' unita' immobiliari
contigue,  a  condizione che venga comprovato che e' stata presentata
all'ufficio  del  territorio regolare richiesta di variazione ai fini
dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
       art.  10,  commi  2  e  3  -  cantine,  box  e  posti auto che
costituiscono  pertinenze  di  un'abitazione  principale,  cosi' come
individuate  dal  regolamento comunale per lapplicazione dell'I.C.I.,
purche'   ci  sia  coincidenza  nella  titolarita'  con  l'abitazione
principale  e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare
del  diritto reale. Non potra' essere applicata tale agevolazione per
piu' di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto
per  l'abitazione principale, ma si puo' detrarre dall'imposta dovuta
per  la  pertinenza  la  parte  della  detrazione  che non ha trovato
capienza in sede di tassazione dell' abitazione principale;
       art.  11,  commi 3 e 4 - abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  di primo grado (genitori - figli) se nelle
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non
si applica la detrazione per le abitazioni principali;
       art.  11,  comma  5  -  proprietari che concedono in locazione
immobili  classificati  o classificabili nel gruppo A delle categorie
catastali   con   contratti   -tipo  territoriali  basati  su  canoni
concordati  inferiori  rispetto  a  quelli  di mercato ai sensi della
legge  n.  431/1998.  Non  si applica la detrazione per le abitazioni
principali.
   Per   poter   usufruire   delle   agevolazioni  di  cui  sopra,  i
contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono indicare
i  dati  anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di
essere  in  possesso  di  tutti i requisiti per il riconoscimento del
diritto    all'applicazione    delle   agevolazioni,   allegando   la
documentazione  necessaria;  tale domanda dovra' poi essere trasmessa
entro il termine di consegna delle denunce di variazione (I.C.I.) per
l'anno  2002  all'ufficio  protocollo  del  comune od inviata tramite
raccomandata a.r;
   di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000), come per l'anno
2001,  la  detrazione  per  l'imposta  dovuta  per  la  "prima casa",
rapportata  al  periodo  dell'anno  in  cui  l'immobile e' adibito ad
abitazione  principale,  secondo  le  modalita' indicate nell'art. 8,
comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n.
662/1996.
       (Omissis)
   02A05788
       Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  approvare,  con  decorrenza  1  gennaio  2002  le aliquote
dell'imposta  comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi
del d.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n.
662/96:
       5,8  per  mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  (e  relativa  pertinenza)  di persone fisiche
soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
       7 per mille per gli altri immobili.
   2.  di  confermare  per  l'anno  2002  la detrazione spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale (e relativa
pertinenza)  del  soggetto  passivo  in  L. 210.000 = Euro 108,46, ai
sensi  dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/96.
       (Omissis).
   02A05789
       Il  comune  di  DOBBIACO  (TOBLACH)  (provincia di Bolzano) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura sottoelencata:
       per  tutti  gli  immobili  una  aliquota ordinaria del 5,8 per
mille.
   2.  di  aumentare per l'esercizio 2002 e per i motivi di cui nelle
premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n.  446, nel testo vigente da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.100.000
(Euro  568,10)  l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente.
   3. (Omissis).
   4.  Di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
       (Omissis).
   02A05790
       Il  comune  di  DOLEGNA  DEL  COLLIO (provincia di Gorizia) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  ordinaria  per
l'Imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per
mille.
   2. di  applicare  la  detrazione  base  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, art. 55, della
legge n. 662/1996 in L. 200.000 (Euro 103,29).
   3. "Omissis".
   4. "Omissis".
       (Omissis).
   02A05791
       Il  comune  di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota riguardante l'I.C.I.
nella misura:
       6  per  mille,  in  favore delle persone fisiche e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Domanico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale (prima casa);
       7  per  mille, relativamente agli altri immobili di proprieta'
non ricompresi nella precedente lettera a);
       2  per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale
aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
       (Omissis).
   02A05792
       Il  comune  di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo  n.  504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per
mille  in  favore  delle  persone  fisiche soggetti passivi e soci di
cooperative  a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, nonche'
per  gli  altri  fabbricati,  per  i  terreni  agricoli e per le aree
fabbricabili;
   2.  di  riconoscere  per  l'anno  2002,  ai  sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  la  detrazione  d'imposta di L.
250.000;
   3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo
sulle  unita'  imimobiliari  destinate  ad  abitazioni,  se  locate o
concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione
principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente
punto 2;
       (Omissis).
   02A05793
       Il  comune  di  DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2002, per le ragioni in premessa
esposte  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
nelle misure seguenti:
       del  4,5  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  e  negli altri casi previsti dall'art. 21 del
regolamento  approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98
del 4 dicembre 1998;
       del   4.5   per  mille  per  le  pertinenze  delle  abitazioni
principali, limitatamente a una unita' immobiliare di categoria C/6 o
C/7 piu' una C/2.;
       del  5.4  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti
passivi  per  le  abitazioni  locate  con  contratto registrato ad un
soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale, nonche' alle
relative  pertinenze  limitatamente  ad  una  unita'  immobiliare  di
categoria C/6 o C/7 piu' una C/2;
       del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
       (Omissis).
   02A05794
       Il  comune  di  DRUENTO  (provincia di Torino) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  stabilire  5  per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale
sugli  immobili  per l'anno 2002 e la detrazione per la prima casa in
Euro  118,79  pari  a  L  230.000,  dando  atto  che,  in  base  alla
riscossione  in  proprio  dell'imposta e al prevedibile aumento della
base  imponibile  si  prevede di incassare un gettito non inferiore a
Euro 1.071.000,00 pari a L. 2.073.745.170;
       (Omissis).
   02A05795
       Il  comune  di  ENNA  ha  adottato,  il  28  febbraio 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  Confermare per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili
nella misura del 4,80 per mille;
   2.  dare  atto  che  la detrazione per abitazione principale e' di
Euro 103,29.
       (Omissis).
   02A05796
       Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 1o
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
       1.  nella  misura  del  5,50 per mille in favore delle persone
fisiche   soggetti   passivi  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa   e  degli  assegnatari  di  alloggi  da  parte
dell`Istituto  autonomo  case  popolari  residenti nel Comune, per la
sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
e  sue  pertinenze.  La  stessa  aliquota  e'  applicata per l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   b)  nella  misura  del  6  per  mille  sugli  immobili  (terreni e
fabbricati) diversi dalle abitazioni principali;
       2.  di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per
i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di fatto non
utilizzati. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico   comunale   con   perizia  a  carico  del  proprietario;  in
alternativa   il   proprietario  puo'  predisporre  la  dichiarazione
sostitutiva  con  firma  autenticata  ai  sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15.  La  perizia  tecnica oppure l'autocertificazione deve
essere allegata alla dichiarazione;
       (Omissis).
   02A05797
       Il  comune  di  FABRO  (provincia di TERNI) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  confermare,  per  l'anno  2002,  la  misura del 5,5 per mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'abitazione
principale  e  relative  pertinenze  e  6 per mille l'aliquota per le
altre  tipologie  di  immobili,  resta  determinata in Euro 103,29 la
detrazione per l'abitazione principale.
       (Omissis).
   02A05798
       Il  comune di FAICCHIO (provincia di Benevento) ha adottato il
29   gennaio   2002   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  confermare,  per l'anno di imposta 2002, le seguenti norme
per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in
questo comune:
       a) aliquota  ordinaria  per tutti gli immobili ivi comprese le
unita'  immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali:
6 per mille;
       b) aliquota  ridotta  per  i  soggetti  passivi, residenti nel
comune, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 5
per mille;
       c) riduzione del 50% per l'abitazione principale posseduta dai
disabili con invalidita' riconosciuta del 100%;
   2.   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila) rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente
   3.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  cento  per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabilitabili  e  di fatto non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15  e successive modificazioni ed integrazioni,
nella  quale  deve  dichiarare la data di inizio delle condizioni che
rendono   inabilitabile  e  comunque  inutilizzabile  l'immobile.  Il
contribuente  ha  l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata
a.r.  la  data  di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro
ovvero,  se  antecedente,  la data dalla quale l'immobile e' comunque
utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
       4. (Omissis).
       5.  di dare atto che i terreni agricoli del comune di Faicchio
godono  dell'esenzione  di  cui  all'art. 7  del  decreto legislativo
30 dicembre  1992  n.  504,  come  ribadito dalla circolare 14 giugno
1993, n. 9 del Ministero delle finanze.
       (Omissis).
   02A05799
       Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 29
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   di  determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come di seguito
indicato:
       5.5 per mille per l'abitazione principale;
       6.90  per  mille per tutti gli altri immobili comprese le aree
edificabili:
   di  determinare  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in Euro 103,30.
       (Omissis).
   02A05800
       Il  comune  di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   2.  di  determinare  per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili:
       aliquota  del  5  per mille da applicare alle unita' catastali
abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta);
       aliquota  del  6  per  mille  da  applicare  a tutti gli altri
immobili (aliquota ordinaria).
   3.  di  confermare  la  detrazione  per  abitazione  principale di
importo pari a L. 200.000, cosi' come disciplinato dall'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/92.
       (Omissis).
   02A05801
       Il   comune  di  FARA  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;
   2.  di  determinare  per  l'anno 2002, la detrazione d'imposta per
l'immobile adibito ad abitazione principale in Euro 104,00.
       (Omissis).
   02A05802
       Il  comune  di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   di fissare nei seguenti valori l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e
con la diversificazione sotto riportata:
       1. per la seconda casa e tutti egli usi non abitativi: 6,5 per
mille;
       2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille;
       3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille;
       4.   per  le  abitazioni  locate,  ma  usate  come  abitazione
principale: 5,5 per mille.
   Di  proporre  al  consiglio  comunale di fissare la detrazione per
l'abitazione  principale  in  L. 200.000, come previsto dall'art. 59,
decreto legislativo 446/1997.
       (Omissis).
   02A05803
       Il  comune  di  FARRA  DI  SOLIGO  (provincia  di  Treviso) ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di determinare, per il periodo d'imposta 2002, ex articoli 6 e
8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota unica
del  6  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari,  cosi'  come
analiticamente  riportate nell'allegato B) che forma parte integrante
del presente provvedimento.
   2.  di  prendete  atto  che la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in
Euro 103,29 (pari a L. 199.997).
   3.  che  sono  equiparare  alle  abitazioni  principali  (come  da
previsione regolamentare):
       le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
       le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea
retta  di  primo  grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la
propria residenza e vi dimora abitualmente.
       (Omissis).
   02A05804
       Il   comune  di  FARRA  D'ISONZO  (provincia  di  Gorizia)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.   di   confermare   per   l'anno  d'imposta  2002  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito elencate:
       aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
       aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari destinare
ad abitazione diversa dalla principale.
   2.  di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 e' riconfermata in euro 103,30 (L. 200.000).
       (Omissis).
   02A05805
       Il  comune  di  FAULE  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1.  di  mantenere  invariate  le  seguenti  tariffe e aliquote per
l'anno 2002 come segue:
       I.C.I. .... pari a 6 per mille.
       (Omissis).
   02A05806
       Il  comune  di  FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 18
dicembre  2001  e  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
       (Omissis).
   1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. che saranno
applicate in questo comune nelle seguenti misure:
       aliquota ordinaria al 5,75 per mille;
       aliquota  al  5  per  mille  sulle  abitazioni  principali  ed
equiparate, dove per equiparate si intendono:
         a)  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
         b)   gli   alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti
autonomi per le case popolari;
         c)  le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
         d)  le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a condizione che non risultino locate;
         e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
           ai  parenti  in  linea retta e collaterale fino al secondo
grado;
           al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
           agli affini entro il primo grado;
         a  condizione  che  siano  dagli  stessi  adibite  a  dimora
abituale in conformita' alle risultanze anagrafiche;
       aliquota  al  7  per  mille per le aree fabbricabili e per gli
alloggi   (immobili   ad   uso  abitativo)  non  locati  e  tenuti  a
disposizione;
       aliquota al 4 per mille a favore dei proprietari che nel corso
dell'anno   2002  concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale,  immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi
di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
       (Omissis).
   1.  di  determinare  per  il  2002  l'importo  della detrazione da
applicarsi  all'abitazione principale nella misura di Euro 104,00 (L.
201,372);
   2.  di  estendere  l'applicazione  della  detrazione  prevista per
l'abitazione  principale  alle  unita'  immobiliari  equiparate  alla
stessa,  come da regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili;
   3.   di  precisare  che,  poiche'  le  pertinenze  dell'abitazione
principale,  riconoscibili  sulla base dei principi civilistici (art.
817  del  codice  civile),  seguono lo stesso trattamento agevolativo
dell'abitazione  principale, in tema di detrazione restando fermo che
l'abitazione  principale  e  le  sue  pertinenze  continuano a essere
unita'  immobiliari  distinte e separate a ogni effetto stabilito nel
decreto  legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per
ciascuna di esso, del proprio valore secondo i criteri previsti nello
stesso  decreto  legislativo e che la detrazione di cui al precedente
punto  2  spetta  soltanto  per  l'abitazione principale, il soggetto
passivo  di  imposta  avra'  la possibilita' di detrarre dall'imposta
dovuta  per  la/le  pertinenze la parte dell'importo della detrazione
che  non  ha  trovato  capienza in sede di tassazione dell'abitazione
principale.     (Omissis).
   02A05807