AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 giugno 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota per l'abitazione principale e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati e' stabilita nella misura del 6 per mille; 3. le detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000 pari a Euro 103,29. (Omissis). 02X00001; Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni nel modo seguente: prima casa 5,5 per mille; altri immobili 7 per mille; immobili di categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 E A/10 4 per mille; a condizione che l'immobile risulti inutilizzato e nel corso dell'anno venga iniziata nello stesso una nuova attivita' commerciale, artigianale o industriale. L'aliquota agevolata dovra' essere rapportata al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio dovra' essere comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi di questo comune. Si avra' diritto all'aliquota agevolata anche per i due anni successivi all'inizio attivita'. (Omissis). 1. di aumentare a euro 157,94, (lire 300.000) con effetto per l'anno 2002, secondo quanto previsto dall'art. 3, del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti: A) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 1999; B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unita' immobiliari classificata o classificabile in categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2-C/6-C/7; C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro; D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire 12.000.000 annui lordi (euro 6197,48), senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000 (euro 51,65); E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18 milioni annui; 2. di stabilire che la detrazione di lire 300.000 (euro 154,94) spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste; 3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello O.bis M., o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo annuale percepito nell'anno 2001, nonche' dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti. (Omissis). 02X00002; Il comune di ACQUI TERME (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 (omissis) le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili: aliquote del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come individuato all'art. 8 del Regolamento comunale; aliquota del 6,7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili. (Omissis). 1. di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento della detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'anno 2002, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge 29 dicembre 1996, n. 662. a) avranno diritto alla detrazione di lire 500.000 da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni: siano proprietari della sola unita' immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purche' non destinate allo svolgimento di attivita' commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali; siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni; siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a lire 18.000000; b) avranno diritto alla detrazione di lire 400.000, da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni; siano proprietari della sola unita' immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purche' non destinata allo svolgimento di attivita' commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali; siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni: siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a lire 24.000.000. c) le domande dovranno essere presentate, su appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 aprile 2002, allo stesso ufficio, ed avranno validita' solo per il corrente anno. Dovranno essere allegati: certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (mod. Unico, mod. 730, C.U.D., certificazione dei redditi da pensione); certificato dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione; Sono esonerati dalla presentazione della domanda i contribuenti che abbiano gia' beneficiato dell'agevolazione nell'anno 2001, usufruendo della maggiore detrazione negli importi gia riconosciuti. E' comunque fatto obbligo di comunicare le eventuali mutate condizioni che determinino la revoca al diritto alla maggiore detrazione, al fine di evitare azioni di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste. (Omissis). 02X00003; Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote l.C.l. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure: per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le pertinenze cosi come stabilito dall'articolo 30 comma 12 legge 488/99; per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per la sola abitazione principale in Euro 103,29 con i termini e le modalita' del decreto legislativo n. 504/92 come novellato. 3. di confermare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni: a) portatori di handicap Euro 258,23; b) disoccupati Euro 258,23; c) lavoratori posti in cassa integrazione Euro 258,23; d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza sociale Euro 258,23; e nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso) Euro 258,23; f) per i fabbricati oggetto di ristrutturazione compresi nel perimetro del centro storico cosi come individuato dal vigente PRG. limitatamente alla durata della concessione edilizia, Euro 258,23. (Omissis). 02X00004; Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5,65 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura base di L. 200.000. (Omissis). 02X00005; Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare e, quindi, mantenere invariata per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale in, contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili. 4. stabilire la riduzione del 50% dell'aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabilitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale con apposita perizia, da allegare alla dichiarazione annuale. Sono dichiarati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica e alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento e miglioramento. 5. stabilire che il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' utilizzato. Dare atto che il maggiore gettito conseguente al proposto aumento dal 5 al 6 per mille dell'aliquota I.C.I. per le abitazioni secondarie, per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione principale delle famiglie viene quantificato in euro 891.607,00 pari a circa lire 1.726.000.000. (Omissis). 02X00006; Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille (2002) ===================================================================== 1 |2 | 3 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliare adibita ad | |abitazione principale del soggetto | 1 |passivo | 4,5 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari appartenenti a | |cooperative edilizie, a proprieta' | |indivise adibite ad abitazione | 2 |principale dei soci assegnatari | 4,5 --------------------------------------------------------------------- |Alloggi regolarmente assegnati dagli | |istituti autonomi per le case popolari| |ed utilizzati quali abitazioni | 3 |principali | 4,5 --------------------------------------------------------------------- |Immobili soggetti a recupero, | 4 |localizzati nei centri storici | 4 --------------------------------------------------------------------- |Altri immobili non compresi nelle | 5 |precedenti categorie | 6 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | immobili nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 |2 |3 |4 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliare | | |adibita ad | | |abitazione | | 1 |principale | |103,29 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari | | |appartenenti alle | | |cooperative edilizie| | |a proprieta' | | |indivisa adibite ad | | |abitazione | | |principale dei soci | | 2 |assegnatari | |103,29 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliare | | |non locata posseduta| | |a titolo di | | |usufrutto ed | | |utilizzata dal nudo | | |proprietario, | | |sempreche' non | | |usufruisca di altra | | |detrazione per | | |abitazione | | 3 |principale | |103,29 (Omissis). 02X00007; Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e precisamente: a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1o grado, che la occupano quale abitazione principale; d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti. 2. di confermare, e convertire in euro per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo, di Euro 113,62 (L. 220.000) come da delibera di giunta comunale n. 5 del 25 gennaio 2001; 3. di confermare e convertire in euro l'applicazione della ulteriore detrazione di euro 144,61 (L 280.000) per i titolari di: pensione sociale; assegno sociale; trattamento al minimo INPS. Condizione, nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare sia composto da unica persona. 4. di confermare, e convertire in euro infine, la ulteriore detrazione di euro 77,47 (L. 150.000), anche per l'anno 2002, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte: a) famiglie con portatori di handicap: famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 2001, non superiore a euro 6197,48 (L. 12.000.0000) pro-capite; portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al 75%; b) famiglie di pensionati: pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 2002 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu' persone); pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abiitazione non superiore ai seguenti valori: nucleo composto da una persona euro 6.197,48 (L. 12.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001); nucleo composto da piu' persone euro 9.296,22 (L. 18.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001); c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche: disoccupati al 1 gennaio 2002 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 2001. Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), e' che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 2001, non superiore a euro 6.197,48 (L. 12.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001). CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI AI PUNTI 3) E 4) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' imniobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 2001 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2002. Che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 02X00008; Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le aliquote d'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002. (Omissis). 4 per mille su abitazione principale; 4 per mille su terreni agricoli; 5,2 per mille su fabbricati diversi dall'abitazione principale e aree edificabili. Detrazioni Euro 103,29 per abitazione principale; Euro 258,23 per le famiglie che riversano in situazioni di svantaggio economico sociale e famiglie numerose; Euro 165,27 per le famiglie con portatori di handicap. (Omissis). 02X00009; Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota ordinaria deI 7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. l'aliquota ridotta del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del menzionato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari: a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente; e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorche' distintamente iscritte a catasto. 3. l'aliquota ridotta del 5 per mille, per le motivazioni espresse in premessa, esclusivamente le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo, ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici; 4. l'aliquota agevolata al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed articolo 5, comma 3; 5. l'aliquota agevolata al 3 per mille per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominati "Aree golenali"; 6. l'aliquota del 7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per le unita' abitative che risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno. (Omissis). 02X00010; Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2002, dal 6 al 7 per mille le sole aliquote I.C.I. relative alle categorie di immobili denominate "aree fabbricabili" ed "altri fabbricati"; 2. di dare atto che le aliquote I.C.I. relative alle rimanenti categorie di immobili, meglio di seguito specificate, si intendono cosi' confermate per l'anno 2002: abitazione principale: aliquota del 4 per mille ; negozi cat. C/1: aliquota del 5 per mille; fabbricati catt. A/1 e A/2: aliquota del 5 per mille; terreni agricoli: aliquota del 6 per mille. 3. di confermare, altresi', la detrazione I.C.I. per abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue (Euro 103,29) ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. 02X00011; Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le stesse aliquote I.C.I. e detrazioni deliberate per l'anno 2001 e precisamente: abitazione principale 5 per mille; altri fabbricati 6 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000 Euro 154,94. (Omissis). 02X00012; Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinenza limitatamente a n. 1 unita'; (cat. C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille; tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5,25 per mille. 2. di stabilire, per l'anno 2002 in Euro 103,30 pari a L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. 3. di stabilire, altresi' una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 180,76 pari a L. 350.000 riferita a: soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi sociali. 4. di fissare altresi' relativamente alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 le aliquote nella seguente misura: a) unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con "contratto assistito" 2 per mille; b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille; c) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille. (Omissis). 02X00013; Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, ai sensi e per gli effetti deIIart. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e le relative pertinenze all'abitazione principale; (Omissis). di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in Euro 103,29. di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a 65 anni, per disoccupati cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell'autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap e' necessario allegare certificato della competente A.S.L; di dare atto che l'art. 6 del vigente regolamento prevede la possibilita' che un contitolare effettui il versamento anche per conto degli altri, previa comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002; di dare atto che l'articolo 19 equipara le unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) ad abitazione principale, previa comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002; di dare atto che le variazioni di dati ed elementi cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta devono essere comunicate entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, su appositi moduli predisposti dal comune; sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego dei moduli predisposti, sempre che contengano tutti i dati necessari (articolo 21 vigente regolamento). (Omissis). di dare atto che, anche per l'anno 2002, questo comune efffettuera' la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili, sull'apposito conto corrente postale n. 11389178 intestato a: Comune di Altare - Versamento I.C.I. - Servizio tesoreria c/o Carisa S.p.a., via Roma, 22, Altare; 1) di dare mandato al responsabile dell'area economico finanziario - servizio tributi di accettare tali domande di detrazione per abitazione principale fino al 30 giugno 2002 nei termini e nelle modalita' di presentazione previste dall'allegato A. Alelgato A MAGGIORE DETRAZIONE SULLA PRIMA CASA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992 (Termini e modalita' di presentazione della domanda) Si ricorda che per usufruire della maggiore detrazione di Euro 206,58 sulla prima casa e' obbligatorio presentare apposita domanda entro e non oltre il 30 giugno 2002 p.v. Soggetti beneficiari: A) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 65 ANNI. Requisiti richiesti: eta' pari o superiore a 65 anni; residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.; reddito lordo nel 2000 non superiore ad Euro 7.746,85, elevato di Euro 3.098,74 in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per ogni altro familiare a carico; B) DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI. Requisiti richiesti: stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1o gennaio 2002; residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.; reddito lordo nel 2000 non superiore a Euro 7.746,85, elevato di Euro 3.098,74 in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per ogni altro familiare a carico; C) FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI O SOGGETTI INVALIDI AL 100%. Requisiti richiesti: il capo famiglia ha quale familiare a carico un genitore o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente (o con invalidita' accertata al 100%); il capofamiglia risiede nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.; il reddito lordo nel 2000 del capofamiglia non supera Euro 10.845,59, elevato di Euro 3.098,74 nel caso di coniuge a carico, nonche' di Euro 2.065,83 per ogni altro soggetto a carico diverso dal soggetto portatore di handicap. I modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione in municipio presso l'ufficio tributi. La domanda assumera' la forma dell'autocertificazione. Per l'agevolazione di cui alla lettera C) dovra' essere allegata la certificazione della competente A.S.L. (Omissis). 02X00014; Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e le detrazioni nelle seguenti misure: aliquota ordinaria per tutti gli immobili oggetto d'imposizione 6 per mille; aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/2 e C/6 4 per mille; aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille; di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o agevolata e della detrazione per queste previste quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale; che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo resta fissata in L. 200.000 (Euro 103,29) come per legge. (Omissis). 02X00015; Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille. 2. di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche societa' di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, come meglio specificato nella premessa della presente deliberazione, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio 2002 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2001). 3. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di euro 103,29. 4. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di: a) Euro 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da pensione, non sia superiore a Euro 13.427,88 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cd, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a Euro 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2001. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 cc. ) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 30 giugno 2002, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritto alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2002; b) la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da pensione, non sia superiore a euro 7.746,85 lordi annui, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale e con un patrimonio mobiliare (bot, cd, btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e depositi bancari e postali) non superiore a euro 25.822,00 alla data del 31 dicembre 2001. Tale diritto compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 cc. ) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Altopascio, entro il 30 giugno 20 02, a pena di esclusione dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, tale istanza da diritta alla detrazione sopra indicata solo per l'anno 2002. 02X00016; Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per i motivi esposti in premessa, di proporre del consiglio comunale l'elevazione per l'esercizio 2002 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e la detrazione in Euro 103,30. di confermare nel 7 per mille, per l'anno 2002 l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni e per le abitazioni non principali (c.d. seconda casa). 02X00017; Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. anno 2002: 1. abitazione principale: 4 per mille categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, compresa l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; la detrazione dall'abitazione principale e' pari a Euro 103,291. 2. altri fabbricati: 7 per mille categorie catastali B-C-D ed aree fabbricabili; 3. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o ascrivibili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente come prima casa dai figli residenti che ne abbiano la nuda proprieta', l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille. 4. altre unita' immobiliari ad uso abitativo in locazione a cittadini residenti con contratti di fino quadriennali e regolarmente registrati l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille. 5. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o ascrivibili nella categoria catastale A i cui soggetti passivi siano persone fisiche residenti e per le quali U.I. siano stati stipulati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431 nei confronti di soggetti che la utilizzano quale abitazione principale, l'aliquota I.C.I. e' pari al 5 per mille. 6. altre unita' immobiliari iscritte e/o ascrivibili nelle categorie catastali "A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7", tenute a disposizione, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione e possedute da residenti e non residenti, l'aliquota I.C.I. e' pari al 9 per mille. Nel caso di piu' pertinenze dell'abitazioni principale (vedi art. 8 comma 4 del regolamento I.C.I.), una sola di esse e' assoggettata all'I.C.I. anno 2001 al 4 per mille; tutte le altre pertinenze sono equiparate ad altri fabbricati cosi' come indicato al punto 2: 7 per mille. Per beneficiare di quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 contribuente e' tenuto a presentare, entro il mese di ottobre 2002, una dichiarazione ed idonea certificazione ai sensi e per gli effetti deIl'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 504/92 attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e da ritirare all'ufficio tributi. Tale dichiarazione varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.14, comma 3, d.lgs. n. 504/92, salvo sanzione piu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. 02X00018; Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2002: la misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille; che l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratti Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; che per le medesime unita' immobiliari, destinate ad abitazione principale detenute da soggetti passivi d'imposta che all'interno del proprio nucleo familiare hanno almeno un portatore di handicap riconosciuto al 100%, e' riconosciuta l'esenzione totale dell'imposta. 02X00019; Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2002, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 300.000 (Euro 154,94) per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di 12.000.000 (Euro 6.197,48) annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6; d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a). 3. di applicare l'aliquota differenziata agevolata del 6 per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale "A" escluso la categoria "A10" (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione. 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune. 02X00020; Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, confermando nel 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02X00021; Il comune di ARBOREA (provincia di Oristano) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; aliquota differenziata del 6 per mille per le abitazioni "non principali"; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29. (Omissis). 02X00022; Il comune di ARGUELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001. (Omissis). 02X00023; Il comune di ARRONE (provincia di Terni) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri iimmobili. (Omissis). 02X00024; Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) Ialiquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13 del Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; b) l'aliquota del 6 per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta; 2. di stabilire nell' importo di Euro 108,00 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992. (Omissis). 02X00025; Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.l. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 180,00. (Omissis). 02X00026; Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale (risultante dalle registrazioni anagrafiche) senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e a condizione che venga fatta dichiarazione mediante autocertificazione entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I. di acconto. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' stabilita nella misura di lire 500.000 pari a Euro 258,23 per nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidita' al 100% ai sensi della legge n. 104/1992. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I. di acconto; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione dal proprietario (categorie catastali da A1 a A9, e A11); 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02X00027; Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille; 2. per l'anno 2002 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in Euro 103,30. (Omissis). 02X00028; Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 2002: aliquota base 5,5 per mille; aliquota abitazione principale 5,5 per mille; aliquota abitazioni locate come abitazioni principali 5,5 per mille; aliquota immobili diversi dalla abitazione comprese aree edificabili 7 per mille; aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille; aliquota alloggi non locati 7 per mille. N.B: La detrazione per la la casa, e' rimasta invariata/Euro 103,29. La riscossione e' diretta con versamento sul c.c.p. n. 12206629 intestato a: Comune di Auditore - Serv. riscossione I.C.I. (Omissis). 02X00029; Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002. le seguenti misure di aliquote in base alle seguenti categorie di immobili: a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al "Gruppo A", esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione principale e pertinenze, ad eccezione delle unita' immobiliari abitative di cui alla successiva lettera b); b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I. approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17 dicembre 98 citata in premessa; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b); d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi di recupero di unita' immobiliari dalle caratteristiche e con le modalita' individuate con il presente atto; ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis). 5. elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 2002, a Euro 160,00 (L. 309.803) l'importo di L. 200.000 (Euro 103,29) relativo alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali gia' individuate con il citato atto di consiglio comunale n. 61 del 19 dicembre 2000. (Omissis); 1. Famiglie di pensionati: a) soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di eta' non inferiore a 65 anni; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire 16 milioni (Euro 8.263,31) in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a lire 26 milioni (Euro 13.427,88). La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambe i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa. 2. Famiglie numerose: a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di lire 11 milioni (Euro 5.691,03) per ogni componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3. Famiglie assistite: a) soggetto passivo proprietario/comproprietarlo o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) avente diritto, in base ai vigenii regolamenti del comune di Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sala quota fissa. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata daIl'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato aIl'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. 4. Famiglie abitanti in unita' immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5): a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unira' adibita od abitazione principale e sue pertinenze. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dalIintero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 5. Famiglie con portatori di handicap: a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidita' superiore al 66% o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap nella predetta misura; b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) in quanto solo, ovvero a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59) maggiorato di lire 11.000.000 (Euro 5.681,03) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o con titolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. PRINCIPI E CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuale, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2001. Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sul versamenti d'imposta dovuti per l'anno 2002; come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita' apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione, dovra' essere inoltrata all'Ufficio Tributi - Area contabile - del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di pagamento della prima rata l.C.I. per l'anno 2002; l'ufficio predetto provvedera' in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni. (Omissis). 02X00030; Il comune di BAGNO DI ROMAGNA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per il comune di Bagno di Romagna le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili: 1.1 aliquota ridotta: 5 per mille da applicare: alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari); alle unita' immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioe' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alle pertinenze di cui all'art. 2-bis del medesimo regolamento comunale sugli immobili; le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle); 1.2 aliquota ordinaria 7 per mille da applicare: per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00031; Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X00032; Il comune di BARBONA (provincia di Padova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, unica per tutti gli immobili; 2. di confermare e stabilire contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00033; Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura di Euro 119,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02X00034; Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille, rendendo atto che: la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in Euro 103,29 (pari a L. 200.000 senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale sara' estesa alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per coloro che hanno dato comunicazione entro il 31 dicembre 2001, ai sensi deIIart. 6 deI vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 in data 24 febbraio 2000. (Omissis). 02X00035; Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 2000, l'aliquota minima dell'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di un punto per mille, determinando, per l'anno 2002, l'aliquota nella misura del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Barzano' o equiparate ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale: unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli, e viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Barzano' a condizione che il proprietario presenti apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle condizioni predette; b) unita' immobiliari locate come abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 o comunque occupate a titolo di abitazione principale, a condizione che il proprietario presenti apposita autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 3. di stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate o locate non a titolo di abitazione principale e relative pertinenze; b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) non locati; 4. di stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti; 5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via generale, viene stabilita in Euro 104,00, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. (Omissis). 02X00036; Il comune di BELFORTE ALL'ISAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) nel modo seguente: abitazione principale 5,5 per mille; tutti gli altri immobili 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X00037; Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare l'aliquota ridotta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli ad essi assimilati, dal 5,5 per mille al 5,9 per mille; 2. di mantenere inalterata per l'anno 2002 l'aliquota I.CI. relativa agli immobili diversi da quelli adibili ad abitazione principale, pari al 7 per mille; 3. di confermare le seguenti agevolazioni, gia' approvate per fanno 2001: estensione dell'aliquota agevolata, prevista per le abitazioni principali, agli immobili locati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale; applicazione della detrazione, prevista per l'abitazione principale, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado; estensione dell'aliquota agevolata, prevista per le abitazioni principali, a quelle concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado; assimilazione degli immobili posseduti da anziani e disabili, che acquisiscono residenza in istituti di cura, alle abitazioni principali; applicazione di una maggior detrazione, pari a 216,912 euro, nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; applicazione di una maggior detrazione, pari a 154,931 euro, qualora l'immobile adibito ad abitazione principale abbia una rendita, attribuita in via definitiva, non superiore a 619,748 euro. (Omissis). 02X00038; Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio e il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. sugli immobili comunali: abitazione principale: 5 per mille; altri immobili: 6 per mille; detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). di integrare la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 14 febbraio 2002 con la previsione in favore dei soggetti che versino nelle condizioni economiche e sociali predeterminate in narrativa, della possibilita' di detrarre dal tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 258,23; di dare atto che il contribuente per benificiare della suddetta agevolazione dovra' presentare all'ufficio competente certificato redatto dalla competente autorita' sanitaria attestante la situazione di handicap ed una dichiarazione relativa al reddito annuo percepito dal nucleo familiare cui appartiene. (Omissis). 02X00039; Il comune di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantener invariate le seguenti tariffe e aliquote per l'anno 2002 come segue: I.C.I. pari a 5,5 per mille. (Omissis). 02X00040; Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e relative detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001 anche per l'anno d'imposta 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 347 e s.m.i.: a) aliquota ordinaria - 7 per mille; b) aliquota ridotta per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale - 5,5 per mille). (Omissis). 02X00041; Il comune di BERGAMO ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, in considerazione delle necessita' finanziarie, determinate nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2002 al fine di garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio, nonche' la continuita' della erogazione dei servizi comunali, ed in considerazione della variazione alla aliquota della addizionale IRPEF, come segue: aliquota generale 5,9 per mille; aliquota del 5,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 2. di stabilire, per l'anno di imposta 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di Euro 140 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di elevare, per l'anno d'imposta 2002, la detrazione di cui al precedente punto 2) a Euro 192, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalita' indicate nell'allegato A); Allegato A MODALITA' E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA I.C.I. PER SOGGETTI IN SITUAZIONI Dl DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE 1. Soggetti aventi diritto. Hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 52,00 i soggetti passivi dell'imposta I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell'anno 2001 secondo le seguenti fasce: ===================================================================== Componenti la famiglia | Reddito ===================================================================== 1 persona | L. 11.800.000 pari a Euro 6.094,19 2 persone | L. 19.500.000 pari a Euro 10.070,91 3 persone | L. 23.600.000 pari a Euro 12.188,38 4 o piu' persone | L. 27.900.000 pari a Euro 14.409,15 b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina; c) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione. Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a Euro 826,00 e quelle di cui alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9. 2. Criteri applicativi. Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione. La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2002. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 02X00042; Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di determinare per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2002 l'aliquota unica del 6,2 per mille; di concedere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 258,23, per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto. (Omissis). Allegato A Per l'anno 2002 e' concessa la detrazione di Euro 258,23 (L. 500.000) per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta in condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 2001 non deve aver superato la somma di Euro 8.197,72 (L. 15.873.000). Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze; b) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, in condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha superato la somma di Euro 13.238,34 (L. 25.633.000), piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze. Ai fini della presente agevolazione, si precisa che: 1) per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge); interessi su depositi bancari, postali, ecc...; rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni; somme e contributi erogati da enti pubblici o privati; 2) per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'; 3) per abitazione principale si intende: l'unita' immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 4) la situazione di riferimento e' quella esistente al 1o gennaio 2002. L'applicazione della maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da parte del contribuente entro il 1o luglio 2002, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione. Gia' al momento del versamento dell'acconto per limposta dell'anno 2002, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione. (Omissis). 02X00043; Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue: possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare (aliquota ridotta) = aliquota 4 per mille con detrazione di Euro 129,11; possessori di seconda abitazione/terreni agricoli e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria) = aliquota Euro 6 per mille. (Omissis). 02X00044; Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota della Imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostitutito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di Euro 103,29. (Omissis). 02X00045; Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 17 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura deI 5 per mille per tutte le basi imponibili. (Omissis). 02X00046; Il comune di BIASSONO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio e il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota di imposta unica al 6 per mille con detrazione per le sole abitazioni principali pari a Euro 119,11 (L. 250.000). (Omissis). 1. di provvedere alla rettifica della propria deliberazione n. 27, del 26 febbraio 2002, confermando per l'annualita' di imposta 2002 nella misura gia' prevista, la detrazione concessa per abitazione principale in Euro 129,11 pari a L. 250.000. (Omissis). 02X00047; Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al 6 per mille; di stabilire che per l'anno 2002 rimane fissata in Euro 103,29 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente, sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio. (Omissis). 02X00048; Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 19 e 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. secondo lo schema sotto riportato: abitazione principale e relative pertinenze - 6 per mille; comparti ubicati nel centro storico e soggetti a piano di recupero (v. tavola 5 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta al 5 per mille all'atto dell'adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all'atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi; comparti residenziali assoggettati a piano attuativo (v. tavola 4 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta al 5 per mille all'atto dell'adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all'atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi; unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze - 6,5 per mille; aree fabbricabili - 6,5 per mille; (Omissis). Allegato Articolo 4 Definizione di abitazione principale e detrazioni a) Euro 105,00 per abitazione principale e sue pertinenze; b) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze di proprieta' di giovani coppie che abbiano contratto matrimonio a partire dal 1o gennaio 2002. La presente detrazione avra' una durata di anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie si intendono quelle, con riferimento alla l.r. n. 23/1999, con reddito complessivo non superiore a Euro 41.316,55 (dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all'estero) ed al cui interno non vi siano componenti di eta' superiore ai 35 anni. L'alloggio oggetto della richiesta di agevolazione non deve avere superficie utile superiore a mq 95 ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). La presente detrazione e' rapportata al periodo di effettivo possesso dell'immobile durante l'anno; Euro 100,00 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino percio' anagraficamente residenti; Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero; c) Euro 150,00 a favore di enti sportivi, sociali, culturali, assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' senza scopo di lucro; d) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze laddove vi sono nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3; e) Euro 150,00 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella misura massima di Euro 20.658,28) dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all'estero, aventi tre o piu' figli in eta' scolare dell'obbligo, in possesso della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. I contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate dal paragrafo b) al paragrafo e) dovranno presentare presso l'ufficio protocollo del comune entro il termine di presentazione delle dichiarazioni I.C.I., un'autocertificazione che attesti l'appartenenza ad una delle categorie succitate. (Omissis). 02X00049; Il comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di allogi da parte di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alle pertinenze delle abitazioni principali, nonche' alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di stabilire in Euro 126 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002; 4. di introdurre le seguenti modificazioni al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: all'art. 3, dopo il comma 3, vengono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: "Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo. L'area contigua ad un fabbricato, classificato nel gruppo catastale A (abitazioni), o ad un fabbicato riconosciuto pertinenza dell'abitazione principale, ancorche' risulti, in tutto o in parte, catastalmente come particella fondiaria autonoma rispetto al fabbricato stesso, appartenente al medesimo proprietario o ai parenti entro il primo grado (nel caso di piu' proprietari dell'area, gli stessi devono essere anche proprietari, almeno in parte, del fabbricato in questione), e' assoggettata ad imposta per la parte eccedente la superficie corrispondente allo sviluppo volumetrico utilizzato per la costruzione del fabbricato (secondo gli indici di edificabilita' previsti dal Piano regolatore generale)." all'art. 7, comma 6, l'importo "200.000" e' sostituito con "Euro 100"; all'art. 8, comma 4, l'importo "20.000" e' sostituito con "Euro 11"; la tabella "Allegato A" e' sostituita da quella allegata al presente provvedimento. (Omissis). 02X00051; Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquta I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille e la detrazione per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione confermando quindi la disciplina vigente nel 2001. (Omissis). 02X00052; Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote differenziate dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: Aliquota ordinaria 6,3 per mille; Aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per mille; Aliquota per casa sfitta 7 per mille; 3. di determinare in euro 103,30 (L. 200.016) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo. (Omissis). 02X00053; Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote che saranno applicate in questo comune: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 6 per mille per ogni altro immobile oggetto d'imposta, con le detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02X00054; Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,9 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001. (Omissis). 02X00055; Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 neI modo seguente e precisamente: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc. aliquota 5,5 per mille; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 7 per mille; c) per i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S., purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi Euro 826,33 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli ) a condizione che le utilizzino come abitazione principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza elettrica e che Iuso gratuito venga dichiarato ai fini IRPEF: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione. Coloro che ritengono di aver diritto all'agevolazione di cui ai precedenti punti c) e d) per l'anno 2002 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2002, apposita istanza, il cui modello dovra' essere ritirato presso l'Ufficio competente, unitamente all'elenco della documentazione occorrente. La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.; Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2002. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2002, gia' tenere conto dell'agevolazione richiesta; Di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente. (Omissis). 02X00056; Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per quanto in narrativa indicato, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02X00057; Il comune di BUSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per gli immobili diversi dall'abitazione principale, nella misura del 6 per mille. 3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00058; Il comune di BUSNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliqute I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5 per mille per abitazione principale, relative pertinenze (art. 23, commi 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili); 6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili, ed altri fabbricati; 7 per mille per alloggi sfitti. Di stabilire in euro 104 (L. 201.372) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. (Omissis). 02X00059; Il comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando pertanto l'aliquota gia' deliberata per l'anno 2001; 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 55, modificativo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto (art. 8, comma 9 del vigente regolamento comunale); 3. di determinare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da Euro 129,11, a Euro 180,76, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fine dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da Euro 922,00 a Euro 1.441,00; f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiai secondo quanto previsto ai punti precedenti. A - Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da Euro 129,11, a Euro 180,76 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 3. B - I soggetti passivi non dovranno possedere altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. C - Nella relativa richiesta il contribuente dovra' autocertificare (ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968) il possesso delle condizioni di appartenenza ad uno dei punti sopra indicati o, in alternativa, produrre le relative certificazioni; 4. di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 11, regolamento comunale); 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti data in uso (art. 8, comma 13, regolamento comunale); 6. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado (art. 8, comma 14 del regolamento comunale); 7. di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02X00060; Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2002 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente: aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili. (Omissis). 02X00061; Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2002; a. aliquota ordinaria: 6 per mille; b. abitazione principale: 5,5 per mille; e. immobili di cittadini non residenti: 7 per mille. 3. di fissare l'importo della detrazione dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si potrae la detrazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in Euro 114,00 e che la predetta detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene elevata a Euro 155,00 per nuclei familiari residenti, con presenza di portatori di handicap con percentuale di invalidita' al 100% accertata con idonea documentazione da produrre da parte degli interessati. (Omissis). 02X00062; Il comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). 02X00063; Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta; 2. stabilire le riduzione e detrazioni dell'imposta per l'anno 2002, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e successive ed integrazioni. (Omissis). 02X00064; Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquota I.C.I. per il 2002 nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni. aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo; Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto precedente. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 deI decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella). Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l`alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'Ufficio del registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di Euro 129,114 (L. 250.000). (Omissis). 1) di riconoscere per l'anno 2002, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa l'elevazione della detrazione da Euro 129,114 (L. 250.000) a Euro 258,228 (L. 500.000) ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi con le modalita' e le scadenze in premessa indicate. (Omissis). 02X00065; Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: aliquota prima casa: 4 per mille; aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota abitazioni secondarie: 6 per mille. 2. di confermare la detrazione d'imposta ad Euro 103,29 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X00066; Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; 3. di confermare per l'anno 2002, per le restanti categorie, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 4. dl confermare per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale nel modo seguente: Euro 180,76 (L. 350.000) per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000), a nucleo familiare; Euro 103,29 (200.000) per i restanti contribuenti con redditi superiori a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000). (Omissis). 02X00067; Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 19 febbraio e 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale in favore dei soggetti che versano in situazioni di particolare disaggio economico-sociale, individuati nel comma 1, dell'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 febbraio 2002, a complessive Euro 130,00. (Omissis). 02X00068; Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille da applicarsi per l'anno 2002, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle unita' immobiliari concesse in locazione; 2. per le unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate, l'aliquota viene determinata nella misura del 5,5 per mille; 3. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 4,5 per mille; 4. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; stabilire inoltre, l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito ai propri figli accordando pertanto a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione. (Omissis). 02X00069; Il comune di CAMERANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,5 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001. (Omissis). 02X00070; Il comune di CAMPAGNA (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione della Imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari: per le unita' immobiliari appartenenti agli enti senza scopi di lucro; per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; e nella misura del 7 per m ille per le altre unita' immobiliari. 2. di fissare, per l'anno 2002, in Euro 206,58 (L. 400.000) ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, escluso quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. (Omissis). 02X00071; Il comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 9 e 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), con effetto 1o gennaio 2002, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge finanziaria 1997 (n. 662 del 23 dicembre 1996) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 6 per mille. (Omissis). 2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, in Euro206,58 (L. 400.000) la detrazione ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione principale, con le precisazioni, in applicazione dell'art. 2 del regolamento in materia di I.C.I., approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 in data 12 marzo 1999. 02X00072; Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per la prima casa nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in vigore, confermando anche in L. 200.000 la detrazione; di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per la seconda casa. (Omissis). 02X00073; Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili: a) 4,5 per mille ai terreni agricoli; b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc.); c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati e non ed alle relative pertinenze (box, garage ecc); d) 6 per mille a tutti gli altri immobili; e) di considerare ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonche' le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado; f) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nella misura di lire 200.000. (Omissis). 02X00074; Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 6 per mille: 1. abitazioni principali; 2. abitazioni locate; 3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari; 4. abitazioni ad uso stagionale; 5. altri fabbricati; 6. terreni fabbricativi; aliquota 7 per mille: 1. abitazioni agibili sfitte; Detrazioni Euro 103,29 (lire 200.000): 1. abitazioni principali; Euro 154,94 (lire 300.000): 1. abitazione principale famiglie a basso reddito (ISEE minore di Euro 6.765,59); 2. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed & Breakfast; 3. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di agriturismo; Euro 154,94 (lire 300.000): 1. abitazione principale in frazione di Puglianella a seguito di eventi meteorici. (Omissis). 02X00075; Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote nella misura differenziata: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta 5,5 per mille e in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificata o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni. Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 02X00076; Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. "di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi"; 2. "di confermare in Euro 181,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002. (Omissis). 02X00077; Il comune di CAPELLA DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di confermare che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). 02X00078; Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 7 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di Euro 206,58 (gia' L. 400.000, e con le agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 16 novembre 1998. (Omissis). 02X00079; Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille, dando atto che l'aliquota e' unica e che la detrazione per l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di tale tributo, rimane fissata a Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00080; Il comune di CAROVIGNO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di modificare, con effetto dal 1o gennaio 2002, "il regolamento I.C.I.", sostituendo l'art. 5 come segue: "pertinenze dell'abitazione principale. Le pertinenze utilizzate direttamente dal possesso e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, cosi' come individuate dall'art. 817 del codice civile, sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione (ovviamente per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione). Tale trattamento spetta indipendentemente dal numero e dalla tipologia catastale delle pertinenze stesse. A titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie: il garage, il posto auto, la soffitta ovvero la cantina, ubicati nella stessa unita' immobiliare o complesso immobiliare nel quale e' ricompresa l'abitazione principale. In sede di prima applicazione il possessore gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze in modo da consentire l'attivita' di controllo da parte dell'Ente. Di fissare, con efficacia dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote ai fini I.C.I.: abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 129,11 pari a L. 250.000. Di dare atto che nella determinazione delle predette aliquote nonche' della determinazione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. (Omissis). 02X00081; Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue: aliquota 5,25 per mille ordinaria; aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate; (Omissis). 3. di stabilire per l'anno 2002 le ulteriori detrazioni sotto elencate, oltre alla detrazione pari ad Euro 103,29 spettante per l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini: ===================================================================== Componenti | Euro 61,97 1ª | Euro 51,64 2ª | Euro 41,32 3 nucleo familiare| fascia | fascia | fascia ===================================================================== | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 1 persona | 5.164,57 | 7.230,40 | 8.263,31 --------------------------------------------------------------------- | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 2 persone | 8.521,54 | 11.981,80 | 13.686,11 --------------------------------------------------------------------- | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 3 persone | 11.000,53 | 15.390,41 | 17.611,18 --------------------------------------------------------------------- | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 4 persone | 13.118,00 | 18.334,22 | 20.968,15 --------------------------------------------------------------------- | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 5 persone | 15.287,12 | 21.381,31 | 24.428,41 --------------------------------------------------------------------- | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 6 persone | 17.301,31 | 24.221,83 | 27.733,73 --------------------------------------------------------------------- | fino a Euro | fino a Euro | fino a Euro 7 persone | 19.367,13 | 27.113,99 | 30.987,41 Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1 gennaio 2002; Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali: A1 abitazioni di tipo signorile; A8 abitazioni in ville; A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico; Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria la presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda, e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod. Unico - Mod. 730 - C.U.D.) entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione 101 per l'anno 2001. (Omissis). 02X00082; Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), in riferimento all'esercizio 2002, l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere invariata l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stabilita in Euro 180,76. (Omissis). 02X00083; Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria; 6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati; 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 e limitatamente ai casi espressamente indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive, l'ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 41,32; (Omissis). 02X00084; Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). In relazione alla imposta comunale sugli immobili, di confermare tutto quanto stabilito per il decorso anno 2001, e quindi: 1. le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili saranno applicate nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti; 2. la detrazione per l'abitazione principale rimane confermata in 103,29 euro, cosi' come stabilito dalla legge. (Omissis). 02X00085; Il comune di CARRE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed una aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa; 3. aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 per: situazioni di disagio sociale (sono state individuate delle fasce di reddito); presenza nel nucleo familiare di invalido con indennita' di accompagnamento indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. (Omissis). 02X00086; Il comune di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002 la detrazione d'imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua. (Omissis). 02X00087; Il comune di CARZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abilitazione principale in Euro 108,00 annui. (Omissis). 02X00088; Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: 7 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille per i terreni agricoli; 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze cosi' come definite all'art. 6-bis della 1a modificazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata. 2. di fissare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata; alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.; l'unico ammontare della detrazione per l'abitazione principale se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesime appartenenti al titolare di questa. (Omissis). 02X00089; Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 novembre e 18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta. 1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29 sull'imposta comunale degli immobili a favore dei soggetti passivi d'imposta relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze, con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di prendere atto e far propria la deliberazione di giunta comunale n. 104 del 26 novembre 2001 con la quale e' stata confermata per l'anno 2002 l'aliquota 5 per mille. (Omissis). 02X00091; Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione non principale e per i terreni; 2. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02X00092; Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002, come di seguito: prima abitazione 5 per mille; altri immobili 6,5 per mille; immobili di enti senza scopo di lucro 4 per mille; detrazione di Euro 118,80 (L. 230.000) sull'abitazione principale. (Omissis). 02X00093; Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, invariabile per tutti gli immobili; 2. di confermare per l'anno 2002, nell'importo di L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00094; Comunicato di rettifica relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Castano Primo (provincia di Milano) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002, alla pagina 30, prima colonna, quart'ultimo rigo, dove e' scritto "...detrazione L. 500.000 pari a Euro 103,29", leggasi: "...detrazione L. 500.000 pari a Euro 258,23". 02X00364; Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota da applicare per il 2002 e' del 5 per mille per la prima abitazione, del 5,5 per mille per le residenze secondarie, e per tutte le altre tipologie di immobili. (Omissis). 02X00095; Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze e nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. 3. di confermare la detrazione in Euro 154,94 (". 300.000) spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 e ss.mm.ii. (Omissis). 02X00096; Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 5,5 per mille per le abitazioni principali e 6 per mille per tutti gli altri immobili e di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00097; Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare (omissis), con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente articolazione di aliquote, da applicare dai contribuenti, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli Immobili: 6,5 per mille aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni; 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/1992); 3,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili ai sensi degli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto per l'anno 2002, che per l'elevazione della detrazione da euro 103,29 a euro 206,58 dell'l.C.I. dovuta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei contribuenti nelle situazioni di disagio economico e sociale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la situazione di difficolta', sara' disciplinata dal Regolamento comunale d'imposta vigente per l'anno 2002. (Omissis). 02X00098; Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel seguente modo: abitazione principale e relative pertinenze 6,5 per mille; altri fabbricati (ordinaria) 7 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00099; Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo. 2. di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura di L. 200.000, pari ad euro 103,29. (Omissis). 02X00100; Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) l'applicazione di una aliquota nella misura del 5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni del terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la detrazione per abitazione principale e' di Euro 103,29, invariato rispetto al precedente esercizio. (Omissis). 02X00101; Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 il seguente sistema di aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta o ad affini fino al primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all' UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti non locata; b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze; c) aliquota ordinaria deI 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta: detrazione d'imposta di Euro 135,00 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini. L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale delle essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. Maggiore detrazione pari a Euro 200,00 per le unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale riferite a: soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione I.N.P.S. per l'anno 2002 comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari; c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 deI 24 gennaio 1991. L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub b) e c) e' comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili. Modalita' di riconoscimento della maggiore detrazione. Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2002. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune con autocertificazione della situazione reddituale. La maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4 - art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come novellato dall'art. 3 - comma 55 legge n. 662/1996. 02X00102; Il comune di CASTELTERMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002, per tutti gli immobili siti di questo comune. (Omissis). 02X00103;