(parte 1)
                             AVVERTENZA
  Con  il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
  Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei
contribuenti,  d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle  entrate  -  Direzione  centrale  fiscalita' locale, nelle more
della  emanazione  del decreto interministeriale - previsto dall'art.
52,  comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo n. 446/1997, come
modificato  dall'art.  1,  comma  1  , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
  Si  segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 12 giugno 2002.
  La  presente  pubblicazione,  che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
  Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il  comune  di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  l'aliquota  per l'abitazione principale e' stabilita nella misura
del 5 per mille;
2.  l'aliquota  per  terreni  agricoli,  aree  edificabili  ed  altri
fabbricati e' stabilita nella misura del 6 per mille;
3.  le detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella
misura di L. 200.000 pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00001;

    Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota della imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   per   l'anno   2002,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto
legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni
nel modo seguente:
    prima casa 5,5 per mille;
    altri immobili 7 per mille;
    immobili  di  categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 E A/10 4 per
mille;
a   condizione  che  l'immobile  risulti  inutilizzato  e  nel  corso
dell'anno   venga   iniziata   nello   stesso   una  nuova  attivita'
commerciale,  artigianale  o industriale. L'aliquota agevolata dovra'
essere  rapportata  al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio
dovra'  essere  comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi
di questo comune.
Si  avra'  diritto  all'aliquota  agevolata  anche  per  i  due  anni
successivi all'inizio attivita'.
    (Omissis).
1.  di aumentare a euro 157,94, (lire 300.000) con effetto per l'anno
2002, secondo quanto previsto dall'art. 3, del decreto legge 11 marzo
1997 n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge
23  dicembre 1996 n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in
possesso dei seguenti requisiti:
      A)  avere  compiuto  65  anni di eta' alla data del 31 dicembre
1999;
      B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle
sole  unita'  immobiliari  classificata o classificabile in categoria
A/2-A/3-A/4-A/5-A/6  e  della  eventuale  pertinenza  classificata  o
classificabile in categoria C/2-C/6-C/7;
      C)   adibire  l'immobile,  che  deve  comunque  essere  l'unica
abitazione   della  famiglia,  a  propria  abitazione  principale  (e
dell'eventuale  coniuge)  con esclusione di qualsiasi altra persona o
nucleo   familiare,   tranne  che  quest'ultimi  siano  portatori  di
handicaps o inabili al 100% al lavoro;
      D)  essere  titolari  di  pensione  per importo massimo di lire
12.000.000  annui  lordi (euro 6197,48), senza altri redditi, eccetto
quello  catastale  derivante  dalla  stessa  unita'  immobiliare  ed,
eventualmente,  quello  catastale  di terreni agricoli che non superi
l'importo annuo di L. 100.000 (euro 51,65);
      E)  per  i  soggetti  coniugati  le  condizioni di cui ai punti
precedenti  dovranno  essere  possedute  anche dal coniuge e dovranno
percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18
milioni annui;
2.  di  stabilire  che  la  detrazione  di lire 300.000 (euro 154,94)
spettera'    fino    alla    concorrenza    dell'imposta   dovuta   e
proporzionalmente   ai   mesi  nei  quali  sussistono  le  condizioni
richieste;
3.  di  stabilire  che  i soggetti aventi diritto dovranno presentare
apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di
versamento  della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello
O.bis  M.,  o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo
annuale  percepito  nell'anno 2001, nonche' dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti.
    (Omissis).
02X00002;

    Il  comune di ACQUI TERME (provincia di Alessandria) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002 (omissis) le seguenti aliquote
dell'Imposta comunale sugli immobili:
    aliquote  del  6,5  per  mille  in  favore  delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci di cooperative a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come individuato
all'art. 8 del Regolamento comunale;
    aliquota  del  6,7  per  mille  da  applicarsi  a  tutte le altre
fattispecie di immobili.
    (Omissis).
1. di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento
della  detrazione  da  applicare  all'imposta dovuta per l'anno 2002,
previsto  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato
dalla legge 29 dicembre 1996, n. 662.
    a)  avranno  diritto alla detrazione di lire 500.000 da applicare
all'imposta  dovuta  ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta
documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
      siano  proprietari  della  sola unita' immobiliare, accatastata
nelle  categorie  A/2,  A/3,  A/4,  A/5,  A/6,  adibita ad abitazione
principale,   ed  annesse  pertinenze,  purche'  non  destinate  allo
svolgimento  di  attivita' commerciali, artigianali, professionali ed
imprenditoriali;
      siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni;
      siano  titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello
immobiliare, per un importo non superiore a lire 18.000000;
    b) avranno  diritto alla detrazione di lire 400.000, da applicare
all'imposta  dovuta  ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta
documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni;
      siano  proprietari  della  sola unita' immobiliare, accatastata
nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/6, adibita ad abitazione principale,
ed  annesse  pertinenze,  purche'  non  destinata allo svolgimento di
attivita' commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;
      siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni:
      siano  titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello
immobiliare, per un importo non superiore a lire 24.000.000.
    c) le  domande  dovranno  essere  presentate,  su appositi moduli
predisposti  dall'ufficio  tributi,  entro  il  30 aprile  2002, allo
stesso ufficio, ed avranno validita' solo per il corrente anno.
Dovranno essere allegati:
    certificazione  dei  redditi del richiedente e dei componenti del
nucleo  familiare  (mod.  Unico, mod. 730, C.U.D., certificazione dei
redditi da pensione);
    certificato  dell'ufficio  di collocamento attestante lo stato di
disoccupazione;
Sono  esonerati  dalla presentazione della domanda i contribuenti che
abbiano gia' beneficiato dell'agevolazione nell'anno 2001, usufruendo
della maggiore detrazione negli importi gia riconosciuti.
    E'  comunque  fatto  obbligo  di  comunicare  le eventuali mutate
condizioni  che  determinino  la  revoca  al  diritto  alla  maggiore
detrazione,  al  fine di evitare azioni di accertamento e irrogazione
delle sanzioni previste.
    (Omissis).
02X00003;

    Il  comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  d'imposta  2002  le  aliquote l.C.l.
applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
    per  le  sole  abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le
pertinenze  cosi  come  stabilito  dall'articolo  30  comma  12 legge
488/99;
    per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per
mille;
2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per la sola abitazione
principale  in  Euro  103,29 con i termini e le modalita' del decreto
legislativo n. 504/92 come novellato.
3. di confermare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni:
    a) portatori di handicap Euro 258,23;
    b) disoccupati Euro 258,23;
    c) lavoratori posti in cassa integrazione Euro 258,23;
    d)  per  soggetti  con particolari situazioni di disagio sociale,
previo  accertamento  documentale da parte degli organi di assistenza
sociale Euro 258,23;
    e  nuclei  familiari  che  si  insediano in unita' immobiliari di
nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso)
Euro 258,23;
    f)  per  i  fabbricati  oggetto  di ristrutturazione compresi nel
perimetro  del  centro storico cosi come individuato dal vigente PRG.
limitatamente alla durata della concessione edilizia, Euro 258,23.
    (Omissis).
02X00004;

    Il   comune  di  AGNA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 5,65 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura base di L. 200.000.
    (Omissis).
02X00005;

    Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare  e, quindi, mantenere invariata per l'anno 2002, nella
misura  del  5 per  mille,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili adibiti ad abitazione principale;
2.  stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare, adibita
ad   abitazione   principale   del  soggetto  passivo  d'imposta,  si
detraggono,  fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, Euro 103,29
rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.  Se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella quale in, contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari vi dimorano
abitualmente.   Si   considera  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od
usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso
istituti  di  ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  stabilire  nella  misura  del  6 per mille l'aliquota I.C.I., per
l'anno 2002, per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili.
4.  stabilire  la  riduzione  del  50% dell'aliquota per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente   al   periodo   durante   il  quale  sussistono  dette
condizioni.   L'inagibilita'   o   l'inabilitabilita'   e'  accertata
dall'Ufficio  tecnico comunale con apposita perizia, da allegare alla
dichiarazione  annuale.  Sono  dichiarati  inagibili  o inabitabili i
fabbricati  che  risultano  oggettivamente  ed assolutamente inidonei
all'uso  cui  sono  destinati, per ragioni di pericolo all'integrita'
fisica  e  alla  salute  delle  persone.  Non  sono  da  considerarsi
inagibili  o  inabitabili  gli  immobili  il cui mancato utilizzo sia
dovuto  a  lavori  di  qualsiasi  tipo  diretti  alla  conservazione,
ammodernamento e miglioramento.
5.  stabilire  che  il  fabbricato  di  nuova costruzione e' soggetto
all'imposta  a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori di
costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' utilizzato.
Dare atto che il maggiore gettito conseguente al proposto aumento dal
5 al  6 per  mille dell'aliquota I.C.I. per le abitazioni secondarie,
per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati diversi da quelli
destinati  ad abitazione principale delle famiglie viene quantificato
in euro 891.607,00 pari a circa lire 1.726.000.000.
    (Omissis).
02X00006;

    Il  comune  di  ALANNO  (provincia  di  Pescara)  ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
N.D.|       Tipologia degli immobili       |Aliquote per mille (2002)
=====================================================================
 1  |2                                     |            3
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliare adibita ad         |
    |abitazione principale del soggetto    |
 1  |passivo                               |           4,5
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliari appartenenti a     |
    |cooperative edilizie, a proprieta'    |
    |indivise adibite ad abitazione        |
 2  |principale dei soci assegnatari       |           4,5
---------------------------------------------------------------------
    |Alloggi regolarmente assegnati dagli  |
    |istituti autonomi per le case popolari|
    |ed utilizzati quali abitazioni        |
 3  |principali                            |           4,5
---------------------------------------------------------------------
    |Immobili soggetti a recupero,         |
 4  |localizzati nei centri storici        |            4
---------------------------------------------------------------------
    |Altri immobili non compresi nelle     |
 5  |precedenti categorie                  |            6

2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:

=====================================================================
    |  Tipologia degli   |                     |
    |  immobili nonche'  |                     |
    |    categorie di    |                     |
    |    soggetti in     |                     |
    |   situazioni di    |                     |Detrazione d'imposta
    |particolare disagio |                     |  (Euro in ragione
N.D.| economico-sociale  |Riduzione d'imposta %|       annua)
=====================================================================
1   |2                   |3                    |4
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliare  |                     |
    |adibita ad          |                     |
    |abitazione          |                     |
1   |principale          |                     |103,29
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliari  |                     |
    |appartenenti alle   |                     |
    |cooperative edilizie|                     |
    |a proprieta'        |                     |
    |indivisa adibite ad |                     |
    |abitazione          |                     |
    |principale dei soci |                     |
2   |assegnatari         |                     |103,29
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliare  |                     |
    |non locata posseduta|                     |
    |a titolo di         |                     |
    |usufrutto ed        |                     |
    |utilizzata dal nudo |                     |
    |proprietario,       |                     |
    |sempreche' non      |                     |
    |usufruisca di altra |                     |
    |detrazione per      |                     |
    |abitazione          |                     |
3   |principale          |                     |103,29

    (Omissis).
02X00007;

    Il  comune  di  ALBEROBELLO  (provincia  di Bari) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo n. 504/92 e precisamente:
    a)  nella  misura  del  5,25  per  mille  in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'   indivisa  residenti  nel  Comune,  per  le  sole  unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
    b)  nella  misura  del  4 per mille in favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
tale  aliquota  e'  applicata  limitatamente  alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
    c)  nella  misura  del  5 per mille per l'abitazione concessa dal
proprietario  in  uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
entro il 1o grado, che la occupano quale abitazione principale;
    d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti.
2.  di  confermare,  e  convertire in euro per l'anno 2002, la misura
della   detrazione   I.C.I.   sull'abitazione   principale   occupata
direttamente  dal  soggetto passivo, di Euro 113,62 (L. 220.000) come
da delibera di giunta comunale n. 5 del 25 gennaio 2001;
3.  di confermare e convertire in euro l'applicazione della ulteriore
detrazione di euro 144,61 (L 280.000) per i titolari di:
    pensione sociale;
    assegno sociale;
    trattamento al minimo INPS.
    Condizione, nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare
sia composto da unica persona.
4.   di  confermare,  e  convertire  in  euro  infine,  la  ulteriore
detrazione  di euro 77,47 (L. 150.000), anche per l'anno 2002, per le
abitazioni  principali  dei  contribuenti  che  abbiano le condizioni
sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:
      a) famiglie con portatori di handicap:
        famiglie che includono portatori di handicap con attestato di
invalidita'  non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo,
imponibile IRPEF riferito all'anno 2001, non superiore a euro 6197,48
(L. 12.000.0000) pro-capite;
        portatore  di  handicap unico componente del nucleo familiare
con attestato di invalidita' non inferiore al 75%;
      b) famiglie di pensionati:
        pensionati  ultrasessantacinquenni  alla  data  del 1 gennaio
2002  titolari  di  sola  pensione  sociale  (nucleo composto da piu'
persone);
        pensionati  con  reddito  imponibile  ai fini IRPEF derivante
esclusivamente  da  pensioni  e abiitazione non superiore ai seguenti
valori:
          nucleo    composto    da    una   persona   euro   6.197,48
(L. 12.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001);
          nucleo    composto    da   piu'   persone   euro   9.296,22
(L. 18.000.000) (reddito imponibile IRPEF anno 2001);
    c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
      disoccupati   al   1  gennaio  2002  iscritti  nelle  liste  di
collocamento da almeno due anni;
      inoccupati   che   abbiano   perso   la   indennita'  di  cassa
integrazione o di mobilita' nel corso del 2001.
    Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c),
e'  che  i  componenti  del  nucleo  familiare non svolgano attivita'
lavorativa  o  con  reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno
2001,   non   superiore  a  euro  6.197,48  (L. 12.000.000)  (reddito
imponibile IRPEF anno 2001).
          CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE
                 DETRAZIONE DI CUI AI PUNTI 3) E 4)
    i  componenti  della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo
non  devono  avere  altre  proprieta' imniobiliari oltre l'abitazione
principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina,  ecc.),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
    sono    comunque    esclusi   dall'agevolazione   le   abitazioni
classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville).
    Il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001.
    Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla divisione del reddito
complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF  2001 per i componenti del
nucleo  risultante  dallo  stato  di famiglia alla data del 1 gennaio
2002.
Che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato.
L'ulteriore   detrazione  compete  fino  a  concorrenza  dell'imposta
dovuta.
    (Omissis).
02X00008;

    Il  comune  di  ALCAMO  (provincia  di  Trapani) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Le  aliquote  d'imposta  Comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002.
    (Omissis).
    4 per mille su abitazione principale;
    4 per mille su terreni agricoli;
    5,2  per mille su fabbricati diversi dall'abitazione principale e
aree edificabili.
Detrazioni     Euro 103,29 per abitazione principale;
    Euro  258,23  per  le  famiglie  che  riversano  in situazioni di
svantaggio economico sociale e famiglie numerose;
    Euro 165,27 per le famiglie con portatori di handicap.
    (Omissis).
02X00009;

    Il  comune  di  ALESSANDRIA  ha adottato, il 12 febbraio 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  l'aliquota  ordinaria  deI  7 per mille, ai sensi dell'art. 6 del
decreto   legislativo  504  del  30  dicembre  1992  di  applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  l'aliquota  ridotta  del  5  per  mille  ai sensi dell'art. 6 del
menzionato  "Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari:
    a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione,  enfiteusi  o  superficie  del  soggetto  passivo  che vi
risiede;
    b)  abitazione  utilizzata  dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residente nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    c)  abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
    d)  abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dai  genitori  al/ai
figlio/i  e  viceversa,  purche'  il titolo dell'intera proprieta' si
esaurisca  tra  i  suddetti  soggetti  e  l'utilizzatore  risulti ivi
anagraficamente residente;
    e)  cantine  e  box  di  pertinenza  delle abitazioni principali,
ancorche' distintamente iscritte a catasto.
3. l'aliquota ridotta del 5 per mille, per le motivazioni espresse in
premessa,  esclusivamente  le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo
di  Castelceriolo,  ascritte  nella  categoria catastale "A" (case di
abitazione)  con  esclusione  della  categoria  "A/10"  relativa agli
uffici;
4.  l'aliquota  agevolata  al  3  per mille per le unita' immobiliari
concesse   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad
uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla
legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed articolo 5, comma 3;
5.  l'aliquota  agevolata  al  3  per  mille  per  i terreni agricoli
ricompresi  nella  fascia  "A" delle aree esondabili denominati "Aree
golenali";
6.  l'aliquota  del  7  per  mille,  ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  504  del  30  dicembre 1992 di applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  per le unita' abitative che risultano non
locate per piu' di sei mesi nell'anno.
    (Omissis).
02X00010;

    Il  comune  di  ALLISTE  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  aumentare  per  l'anno  2002,  dal  6  al 7 per mille le sole
aliquote  I.C.I. relative alle categorie di immobili denominate "aree
fabbricabili" ed "altri fabbricati";
2.  di  dare  atto  che  le  aliquote  I.C.I. relative alle rimanenti
categorie  di  immobili,  meglio di seguito specificate, si intendono
cosi' confermate per l'anno 2002:
    abitazione principale: aliquota del 4 per mille ;
    negozi cat. C/1: aliquota del 5 per mille;
    fabbricati catt. A/1 e A/2: aliquota del 5 per mille;
    terreni agricoli: aliquota del 6 per mille.
3.  di  confermare,  altresi',  la  detrazione  I.C.I. per abitazione
principale  nella  misura  di L. 200.000 annue (Euro 103,29) ai sensi
dell'art.  3  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662 e successive
modificazioni ed integrazioni.
02X00011;

    Il  comune  di  ALPETTE  (provincia di Torino) ha adottato, il 16
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  stesse  aliquote  I.C.I. e
detrazioni deliberate per l'anno 2001 e precisamente:
    abitazione principale 5 per mille;
    altri fabbricati 6 per mille;
    detrazione  d'imposta  per  abitazione principale L. 300.000 Euro
154,94.
    (Omissis).
02X00012;

    Il  comune  di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire, per l'anno 2002, nelle misure seguenti le aliquote
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e sua
pertinenza limitatamente a n. 1 unita';
    (cat. C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille;
    tutte  le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5,25 per
mille.
2.  di stabilire, per l'anno 2002 in Euro 103,30 pari a L. 200.000 la
detrazione  d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale.
3.  di  stabilire,  altresi'  una  maggiore  detrazione per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 180,76 pari a L.
350.000 riferita a:
    soggetti  passivi  aventi  a  carico  un  portatore  di  handicap
risultante   da   certificazione   rilasciata   dall'A.S.L.  (Azienda
sanitaria  locale)  ai  sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a
condizione  che  l'abitazione  sia classificata in una delle seguenti
categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
    soggetti   passivi   aventi   unita'  immobiliare  -  adibita  ad
abitazione  principale  -  assistiti dal comune (utenze in assistenza
economica  da  parte  del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi
Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi sociali.
4.   di   fissare  altresi'  relativamente  alle  unita'  immobiliari
possedute  a  titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431 le aliquote nella seguente misura:
    a)  unita'  immobiliari  locate a soggetti che la utilizzano come
abitazione principale con "contratto assistito" 2 per mille;
    b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;
    c) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille.
    (Omissis).
02X00013;

    Il  comune  di  ALTARE  (provincia  di Savona) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare,  ai  sensi  e per gli effetti deIIart. 54 d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili  per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille e nella misura
del  5,8  per  mille  per le sole abitazioni principali e le relative
pertinenze all'abitazione principale;
    (Omissis).
di  riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura
prevista dalla legge quantificata in Euro 103,29.
di  riconfermare  la  maggiore  detrazione  prevista  per  abitazione
principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di eta' pari
o  superiore a 65 anni, per disoccupati cassaintegrati e per famiglie
con  soggetti  portatori  di  handicap  non  autosufficienti  (o  con
invalidita'  accertata  del  100%).  Tale  detrazione  e'  soggetta a
richiesta     individuale     annuale    che    assume    la    forma
dell'autocertificazione.  Per le sole famiglie con soggetti portatori
di  handicap  e'  necessario  allegare  certificato  della competente
A.S.L;
di  dare  atto  che  l'art. 6  del  vigente  regolamento  prevede  la
possibilita'  che  un  contitolare  effettui  il versamento anche per
conto  degli altri, previa comunicazione all'ufficio tributi entro il
30 giugno 2002;
di  dare  atto  che  l'articolo  19  equipara  le  unita' immobiliari
concesse  ad  uso  gratuito  ai  parenti  in linea retta  (genitori e
figli)  ad  abitazione  principale,  previa comunicazione all'ufficio
tributi entro il 30 giugno 2002;
di  dare  atto  che le variazioni di dati ed elementi cui consegna un
diverso  ammontare dell'imposta dovuta devono essere comunicate entro
il  mese  di giugno dell'anno successivo alla variazione, su appositi
moduli  predisposti  dal  comune;  sono valide anche le comunicazioni
redatte senza l'impiego dei moduli predisposti, sempre che contengano
tutti i dati necessari (articolo 21 vigente regolamento).
    (Omissis).
di  dare  atto che, anche per l'anno 2002, questo comune efffettuera'
la   riscossione   diretta   dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
sull'apposito  conto corrente postale n. 11389178 intestato a: Comune
di Altare - Versamento I.C.I. - Servizio tesoreria c/o Carisa S.p.a.,
via Roma, 22, Altare;
1)  di dare mandato al responsabile dell'area economico finanziario -
servizio   tributi  di  accettare  tali  domande  di  detrazione  per
abitazione  principale  fino  al  30 giugno  2002 nei termini e nelle
modalita' di presentazione previste dall'allegato A.
                                                           Alelgato A
                MAGGIORE DETRAZIONE SULLA PRIMA CASA
      AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992
        (Termini e modalita' di presentazione della domanda)
    Si  ricorda  che  per usufruire della maggiore detrazione di Euro
206,58  sulla  prima casa e' obbligatorio presentare apposita domanda
entro e non oltre il 30 giugno 2002 p.v.
    Soggetti beneficiari:
A) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETA' PARI O SUPERIORE A 65 ANNI.
    Requisiti richiesti:
      eta' pari o superiore a 65 anni;
      residenza  nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini
I.C.I.;
      reddito  lordo nel 2000 non superiore ad Euro 7.746,85, elevato
di  Euro 3.098,74  in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per
ogni altro familiare a carico;
B) DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI.
    Requisiti richiesti:
      stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1o gennaio 2002;
      residenza  nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini
I.C.I.;
      reddito  lordo  nel 2000 non superiore a Euro 7.746,85, elevato
di  Euro 3.098,74  in caso di coniuge a carico e di Euro 2.065,83 per
ogni altro familiare a carico;
C) FAMIGLIE  CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI O
SOGGETTI INVALIDI AL 100%.
    Requisiti richiesti:
      il  capo  famiglia  ha  quale  familiare a carico un genitore o
figlio   o  fratello/sorella  o  nipote  portatore  di  handicap  non
autosufficiente (o con invalidita' accertata al 100%);
      il  capofamiglia  risiede  nell'unica  abitazione  posseduta  e
dichiarata ai fini I.C.I.;
      il  reddito  lordo  nel  2000  del capofamiglia non supera Euro
10.845,59,  elevato  di  Euro  3.098,74 nel caso di coniuge a carico,
nonche' di Euro 2.065,83 per ogni altro soggetto a carico diverso dal
soggetto portatore di handicap.
    I  modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione
in  municipio presso l'ufficio tributi. La domanda assumera' la forma
dell'autocertificazione.      Per  l'agevolazione di cui alla lettera
C) dovra' essere allegata la certificazione della competente A.S.L.
    (Omissis).
02X00014;

    Il  comune  di  ALTAVILLA  SILENTINA  (provincia  di  Salerno) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 e le detrazioni nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria per tutti gli immobili oggetto d'imposizione 6
per mille;
    aliquota  differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto
alla categoria C/2 e C/6 4 per mille;
    aliquota  ridotta  o  agevolata  in  favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale 4 per mille;
    di   considerare   adibita   ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    di dare atto che oltre quelle previste dalle leggi si considerano
altresi'   abitazioni   principali   con   conseguente   applicazione
dell'aliquota  ridotta  o  agevolata  e  della  detrazione per queste
previste  quelle  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta
entro   il  primo  grado  e  da  questi  utilizzate  come  abitazione
principale;
    che  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  resta fissata in L. 200.000 (Euro
103,29) come per legge.
    (Omissis).
02X00015;

    Il  comune  di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille.
2.  di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per
mille  in  favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche
societa'  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
comune  e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati, con
contratto  registrato,  a  soggetto  che  li utilizzi come abitazione
principale,  come  meglio  specificato  nella premessa della presente
deliberazione,  dando  atto  che  il gettito previsto per l'esercizio
2002 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2001).
3.  di  determinare  la  detrazione per la prima casa nella misura di
euro 103,29.
4. di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di:
    a)  Euro 258,23 per i soggetti passivi ultra sessantaduenni, alla
data  di scadenza del termine per la presentazione della domanda, che
posseggano  contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il
cui  reddito  complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da
pensione,  non  sia  superiore  a  Euro  13.427,88  lordi  annui,  in
possesso,  su tutto il territorio nazionale, dell'unico fabbricato ed
eventuali  sue  pertinenze  adibito ad abitazione principale e con un
patrimonio  mobiliare  (bot,  cd,  btp,  fondi  d'investimento,  ecc.
compresi  c/c  e  depositi  bancari  e  postali) non superiore a Euro
25.822,00  alla  data del 31 dicembre 2001. Il diritto all'elevazione
della  detrazione  compete  anche se il soggetto passivo possiede dei
terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 cc.
)  e  piu'  specificatamente  se  sono piccoli appezzamenti coltivati
occasionalmente   e  senza  struttura  organizzativa.  La  detrazione
compete  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad
abitazione  principale  si  verifica,  come  disposto dall'art. 8 del
d.lgs.  n.  504  del  1992.  I  soggetti passivi interessati dovranno
presentare  al  comune di Altopascio, entro il 30 giugno 2002, a pena
di  esclusione  dalla detrazione, istanza su appositi modelli forniti
dall'ufficio   tributi   del  comune  corredata  dalla  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante  il  possesso  dei
requisiti  sopra  indicati,  tale  istanza da diritto alla detrazione
sopra indicata solo per l'anno 2002;
    b)  la  detrazione  fino  a concorrenza dell'imposta dovuta per i
soggetti  passivi  ultra  sessantaduenni,  alla  data di scadenza del
termine   per   la   presentazione   della  domanda,  che  posseggano
contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito
complessivo ai fini I.R.P.E.F., derivante unicamente da pensione, non
sia  superiore  a euro 7.746,85 lordi annui, in possesso, su tutto il
territorio   nazionale,   dell'unico   fabbricato  ed  eventuali  sue
pertinenze  adibito  ad  abitazione  principale  e  con un patrimonio
mobiliare  (bot,  cd,  btp, fondi d'investimento, ecc. compresi c/c e
depositi  bancari e postali) non superiore a euro 25.822,00 alla data
del  31  dicembre  2001.  Tale  diritto  compete anche se il soggetto
passivo   possiede   dei  terreni  agricoli  condotti  non  in  forma
imprenditoriale  (art.  2135  cc.  )  e piu' specificatamente se sono
piccoli  appezzamenti  coltivati  occasionalmente  e  senza struttura
organizzativa.  I soggetti passivi interessati dovranno presentare al
comune  di Altopascio, entro il 30 giugno 20 02, a pena di esclusione
dalla  detrazione,  istanza  su appositi modelli forniti dall'ufficio
tributi   del   comune   corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  attestante il possesso dei requisiti sopra
indicati, tale istanza da diritta alla detrazione sopra indicata solo
per l'anno 2002.
02X00016;

    Il  comune  di  ALVIANO  (provincia  di Terni) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
per  i motivi esposti in premessa, di proporre del consiglio comunale
l'elevazione per l'esercizio 2002 dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6  per  mille  per  l'abitazione
principale e la detrazione in Euro 103,30.
di  confermare  nel  7  per mille, per l'anno 2002 l'aliquota per gli
immobili  diversi dalle abitazioni e per le abitazioni non principali
(c.d. seconda casa).
02X00017;

Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di approvare le aliquote I.C.I. anno 2002:
1.  abitazione  principale: 4 per mille categoria catastale A/2, A/3,
A/4,  A/5,  A/6, compresa l'unita' immobiliare non locata posseduta a
titolo   di   proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito   di   ricovero  permanente;  la  detrazione  dall'abitazione
principale e' pari a Euro 103,291.
2.  altri  fabbricati:  7 per mille categorie catastali B-C-D ed aree
fabbricabili;
3.   per   le  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo  iscritte  e/o
ascrivibili  nelle  categorie  catastali  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, in
diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente come
prima  casa  dai  figli  residenti che ne abbiano la nuda proprieta',
l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille.
4. altre unita' immobiliari ad uso abitativo in locazione a cittadini
residenti   con   contratti   di  fino  quadriennali  e  regolarmente
registrati l'aliquota I.C.I. e' pari al 7 per mille.
5.   per   le  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo  iscritte  e/o
ascrivibili  nella categoria catastale A i cui soggetti passivi siano
persone  fisiche  residenti e per le quali U.I. siano stati stipulati
contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della
legge  9  dicembre  1998,  n.431  nei  confronti  di  soggetti che la
utilizzano  quale abitazione principale, l'aliquota I.C.I. e' pari al
5 per mille.
6.  altre unita' immobiliari iscritte e/o ascrivibili nelle categorie
catastali  "A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7", tenute a disposizione, per
le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione
e  possedute  da residenti e non residenti, l'aliquota I.C.I. e' pari
al 9 per mille.
Nel  caso  di piu' pertinenze dell'abitazioni principale (vedi art. 8
comma  4  del  regolamento  I.C.I.), una sola di esse e' assoggettata
all'I.C.I.  anno  2001 al 4 per mille; tutte le altre pertinenze sono
equiparate  ad altri fabbricati cosi' come indicato al punto 2: 7 per
mille.
Per  beneficiare di quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 contribuente e'
tenuto a presentare, entro il mese di ottobre 2002, una dichiarazione
ed  idonea  certificazione  ai  sensi e per gli effetti deIl'art. 11,
comma  3,  del  d.lgs. n. 504/92 attestante il possesso dei requisiti
oggettivi  e  soggettivi  utilizzando gli appositi moduli predisposti
dal  comune  e  da  ritirare  all'ufficio tributi. Tale dichiarazione
varra'  sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle
stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali
condizioni  di  imposizione.  La  mancata  dichiarazione attestante i
requisiti  di  cui  sopra,  comporta l'applicazione della sanzione ai
sensi  dell'art.14,  comma  3,  d.lgs. n. 504/92, salvo sanzione piu'
grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.
02X00018;

    Il  comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 19
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2002:
    la   misura   unica  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili del 5 per mille;
    che l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo d'imposta, fino alla concorrenza del
suo  ammontare,  sono  detratti  Euro  103,29  rapportate  al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    che  per  le medesime unita' immobiliari, destinate ad abitazione
principale detenute da soggetti passivi d'imposta che all'interno del
proprio  nucleo  familiare  hanno  almeno  un  portatore  di handicap
riconosciuto    al   100%,   e'   riconosciuta   l'esenzione   totale
dell'imposta.
02X00019;

    Il  comune  di  ANGHIARI  (provincia  di Arezzo) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura  del  6,5  per  mille  l'aliquota da
applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno
2002,   onde  determinare  l'ammontare  dell'imposta  comunale  sugli
immobili I.C.I.
2.  di  applicare  una  maggiore  detrazione  per  unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale elevata da L. 200.000 (Euro 103,29)
a  L.  300.000 (Euro 154,94) per coloro che si trovano nelle seguenti
condizioni:
    a)  pensionato,  che  vive  da  solo,  con pensione nel limite di
12.000.000  (Euro  6.197,48)  annui lordi o che fa parte di un nucleo
familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento
pensionistico I.N.P.S. al minimo;
    b)  possesso  a  titolo  di  proprieta',  uso,  usufrutto o altro
diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad
eventuali pertinenze (garage o box);
    c)  il  fabbricato  di cui trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;
    d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a).
3.  di  applicare  l'aliquota differenziata agevolata del 6 per mille
per  le  abitazioni  principali,  comprese  le  relative  pertinenze,
significando  che  per  abitazioni  si  intendono  tutti gli immobili
classificati  nel  gruppo  catastale  "A"  escluso la categoria "A10"
(uffici)  e  che  per pertinenze si intendono i garages o box o posto
auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat.
C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione.
4.  di  applicare  l'aliquota  agevolata  al  4 per mille per i nuovi
insediamenti  produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di
un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune.
02X00020;

    Il  comune  di  AQUILEIA  (provincia di Udine) ha adottato, il 16
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire,   confermando   nel  5,5  per  mille  la  misura
dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002.
    (Omissis).
02X00021;

    Il  comune  di  ARBOREA  (provincia  di Oristano) ha adottato, il
22 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota   ordinaria   del   4,5  per  mille  da  applicarsi  per
l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili;
    aliquota  differenziata  del  6  per mille per le abitazioni "non
principali";
di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro
103,29.
    (Omissis).
02X00022;

    Il  comune  di  ARGUELLO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5 per mille, confermando
tutte le modalita' del 2001.
    (Omissis).
02X00023;

    Il  comune  di  ARRONE  (provincia  di  Terni)  ha  adottato,  il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote sull'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e
nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri iimmobili.
    (Omissis).
02X00024;

    Il  comune  di  ARSIE'  (provincia  di Belluno) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote di imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a) Ialiquota  del  4 per mille viene applicata all'abitazione ove
il  contribuente  ha la residenza principale (residenza anagrafica) e
alle  fattispecie  di  cui  agli  articoli  2  e  13  del Regolamento
dell'imposta comunale sugli immobili;
    b) l'aliquota  del  6  per  mille  viene applicata alle rimanenti
fattispecie di imposta;
2.  di  stabilire  nell'  importo  di Euro 108,00 annue la detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale prevista dall'art. 8 comma 2
del d.lgs. n. 504/1992.
    (Omissis).
02X00025;

    Il   comune  di  ARTOGNE  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.l. nella
misura del 5,5 per mille;
2.  di  confermare  quale  aliquota  ridotta  I.C.I.  per l'anno 2002
l'aliquota  del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni
principali;
3.  di  determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro
180,00.
    (Omissis).
02X00026;

    Il  comune  di  ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  da persone fisiche
soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso
gratuito  o  in  comodato  ai  parenti  entro  il  secondo  grado,  a
condizione   che   la   occupino  quale  loro  abitazione  principale
(risultante dalle registrazioni anagrafiche) senza applicazione della
detrazione  prevista  dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e a condizione che venga fatta dichiarazione
mediante  autocertificazione entro il termine di scadenza della prima
rata I.C.I. di acconto.
    La  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  e'  stabilita  nella  misura  di lire 500.000 pari a Euro
258,23  per  nuclei  familiari  in  cui  vi  sia  la  presenza  di un
componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato
di invalidita' al 100% ai sensi della legge n. 104/1992.
    Tale  dichiarazione  deve  essere  presentata entro il termine di
scadenza della prima rata I.C.I. di acconto;
2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nel  7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione   tenute   a   disposizione  dal  proprietario  (categorie
catastali da A1 a A9, e A11);
3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
    (Omissis).
02X00027;

    Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   30 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille;
2.  per  l'anno  2002 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I.
nella  misura  del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  ai  sensi  dell'articolo  6  del
Regolamento    per    l'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   con
deliberazione  consiliare  n.  46  del  29 dicembre 1998 e successive
modifiche;
3.  per  l'anno  2002  la  detrazione dall'imposta di cui all'art. 8,
comma  3,  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche
viene stabilita in Euro 103,30.
    (Omissis).
02X00028;

    Il  comune  di AUDITORE (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato,
il   31 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili da applicare nell'anno 2002:
    aliquota base 5,5 per mille;
    aliquota abitazione principale 5,5 per mille;
    aliquota  abitazioni  locate  come  abitazioni principali 5,5 per
mille;
    aliquota   immobili   diversi   dalla  abitazione  comprese  aree
edificabili 7 per mille;
    aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale
7 per mille;
    aliquota alloggi non locati 7 per mille.
N.B: La detrazione per la la casa, e' rimasta invariata/Euro 103,29.
La  riscossione  e'  diretta  con  versamento  sul c.c.p. n. 12206629
intestato a: Comune di Auditore - Serv. riscossione I.C.I.
    (Omissis).
02X00029;

    Il  comune  di  BAGNARA  DI  ROMAGNA  (provincia  di  Ravenna) ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno 2002. le seguenti misure di aliquote in
base alle seguenti categorie di immobili:
      a) 5,5  per  mille per i fabbricati appartenenti al "Gruppo A",
esclusa  la  categoria  catastale  A/10,  e  per  i  fabbricati delle
categorie  catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad
uso  abitazione  principale  e  pertinenze, ad eccezione delle unita'
immobiliari abitative di cui alla successiva lettera b);
      b) 7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati  e/o residenza
secondaria  come  individuati dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I.
approvato  con  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n. 39 del
17 dicembre 98 citata in premessa;
      c) 6  per  mille  per  tutti gli altri immobili assoggettati ad
imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b);
      d) aliquota  agevolata  nella  misura  del  3,5  per  mille per
interventi  di recupero di unita' immobiliari dalle caratteristiche e
con le modalita' individuate con il presente atto;
    ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito  dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    (Omissis).
5.  elevare,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della
legge   23 dicembre   1996,   n.   662,   successivamente  modificato
dall'art. 3  del  decreto-legge  11 marzo 1997, n. 50, convertito con
modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 2002, a Euro
160,00  (L.  309.803)  l'importo di L. 200.000 (Euro 103,29) relativo
alla  detrazione  di  cui  al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992, limitatamente alle categorie di soggetti in
situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,  quali  gia'
individuate  con  il  citato  atto di consiglio comunale n. 61 del 19
dicembre 2000.
    (Omissis);
1. Famiglie di pensionati:
      a) soggetto  passivo  di  eta'  non inferiore a 65 anni, solo o
facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe
di eta' non inferiore a 65 anni;
      b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti  reali  di  godimento  su tutto il territorio nazionale, egli
stesso   e   l'eventuale   altro  componente  del  nucleo  familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a  lire  16 milioni (Euro 8.263,31) in quanto solo ovvero, in caso di
appartenenza  al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare
annuo  complessivo  lordo  non  superiore  a  lire  26  milioni (Euro
13.427,88).
    La maggiore   detrazione  spetta  in  ogni  caso  ad  entrambe  i
componenti  del  nucleo  familiare  di  cui alla lettera a) che siano
nella  posizione  reddituale  indicata,  in  ragione del 50% ciascuno
quando   siano   comproprietari   o   contitolari  di  altro  diritto
sull'unita' abitativa.
2. Famiglie numerose:
      a) soggetto  passivo  facente  parte  di  un  nucleo  familiare
composto da un minimo di 5 componenti;
      b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti  reali  di  godimento  su tutto il territorio nazionale, egli
stesso  e  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare, unicamente
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sue
pertinenze (autorimessa, ecc.);
      c) in  possesso  di  reddito  familiare  non superiore, nel suo
complesso, all'importo annuo lordo di lire 11 milioni (Euro 5.691,03)
per ogni componente del nucleo familiare.
    La maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta' o con titolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
3. Famiglie assistite:
      a) soggetto      passivo     proprietario/comproprietarlo     o
titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il
territorio  nazionale,  unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      b) avente diritto, in base ai vigenii regolamenti del comune di
Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza
domiciliare gratuita o con pagamento della sala quota fissa.
    La maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
daIl'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita'  abitativa,  la maggiore  detrazione spetta unicamente al
soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui
sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del
criterio  indicato  aIl'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n.
504/92  come  meglio  illustrato  al  punto  E)  della  circolare del
Ministero delle finanze n. 11/1993.
4.  Famiglie  abitanti  in  unita'  immobiliari di tipo ultrapopolare
(A/5):
      a) soggetto      passivo     proprietario/comproprietario     o
titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il
territorio  nazionale,  unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  classificata  nella  categoria  catastale A/5
(abitazioni  di  tipo  ultrapopolare  e  sue pertinenze (autorimessa,
ecc.);
      b)   facente  parte  di  un  nucleo  familiare  in  cui  nessun
componente  possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio
nazionale, diverse dall'unira' adibita od abitazione principale e sue
pertinenze.
    La maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dalIintero  nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta' o con titolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
5. Famiglie con portatori di handicap:
      a)  soggetto  passivo  portatore  di  handicap  con invalidita'
superiore al 66% o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno
un componente e' portatore di handicap nella predetta misura;
      b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti  reali  di  godimento  su tutto il territorio nazionale, egli
stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti  del  nucleo  familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a  lire  21.000.000  (Euro  10.845,59)  in quanto solo, ovvero a lire
21.000.000  (Euro  10.845,59) maggiorato  di  lire  11.000.000  (Euro
5.681,03)   per   ogni  eventuale  ulteriore  componente  del  nucleo
familiare.
    La maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta' o con titolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
                  PRINCIPI E CONDIZIONI DI BASE PER
                IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE
    I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio
economico-sociale   come  sopra  individuale,  sono  determinati  con
riferimento   a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.
    Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in
base  a  quanto  sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sul
versamenti   d'imposta   dovuti   per  l'anno  2002;  come  richiesta
documentata   il  contribuente  dovra'  produrre,  sotto  la  propria
responsabilita' apposita autocertificazione attestante il possesso di
tutti  i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare
disagio  economico-sociale  in  cui  il soggetto si identifica. Detta
autocertificazione,  dovra'  essere  inoltrata  all'Ufficio Tributi -
Area contabile - del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di
pagamento della prima rata l.C.I. per l'anno 2002; l'ufficio predetto
provvedera'   in  seguito  alle  dovute  verifiche,  riservandosi  di
chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
    In  caso  di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da  parte  di  piu'  soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione
I.C.I.,  la  suddetta  autocertificazione  dovra'  essere prodotta da
ciascun soggetto.
    Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste   dal   decreto   legislativo   n.   504/92   e   successive
modificazioni.
    (Omissis).
02X00030;

    Il  comune  di  BAGNO  DI  ROMAGNA (provincia di Forli-Cesena) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  il  comune  di  Bagno  di  Romagna  le aliquote
dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti
misure, rapportate ai valori degli immobili:
    1.1 aliquota ridotta: 5 per mille da applicare:
      alle  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad abitazione
principale  per  espressa  previsione  legislativa  (abitazione nella
quale  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa,  adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari);
      alle   unita'   immobiliari   indicate  all'art. 2  del  citato
regolamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  cioe'  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      alle  pertinenze di cui all'art. 2-bis del medesimo regolamento
comunale sugli immobili;
      le  unita'  immobiliari  locate  con contratto registrato ad un
soggetto  che  le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni
concesse   in   uso  gratuito  a  coniuge,  parenti  di  primo  grado
discendenti  (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo
grado in linea collaterale (fratelli/sorelle);
    1.2 aliquota ordinaria 7 per mille da applicare:
      per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00031;

    Il  comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il
7 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
    (Omissis).
02X00032;

    Il  comune  di  BARBONA  (provincia  di  Padova)  ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare e fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille, unica per tutti gli immobili;
2.  di confermare e stabilire contestualmente che la detrazione dalla
imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale sia di Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02X00033;

    Il   comune  di  BARDI  (provincia  di  Parma)  ha  adottato,  il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare e confermare per l'anno 2002 nella misura unica del
6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita
con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
2.  di  determinare  per  l'anno  2002 nella misura di Euro 119,00 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
come  previsto  dall'art. 6  del  decreto  legislativo  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).
02X00034;

    Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del cinque per mille, rendendo atto che:
    la  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' fissata in Euro
103,29 (pari a L. 200.000 senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione
per  l'abitazione principale sara' estesa alle abitazioni concesse in
uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per coloro che
hanno dato comunicazione entro il 31 dicembre 2001, ai sensi deIIart.
6  deI  vigente  regolamento  I.C.I.  approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 8 in data 24 febbraio 2000.
    (Omissis).
02X00035;

    Il  comune  di  BARZANO'  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 2000, l'aliquota
minima dell'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di un punto per
mille,  determinando,  per l'anno 2002, l'aliquota nella misura del 5
per mille per le seguenti categorie di immobili:
    a) unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
contribuente  residente  nel comune di Barzano' o equiparate ai sensi
dell'art. 22 del regolamento comunale:
      unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
      unita'  immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli,
e   viceversa,   e  da  questi  utilizzati  come  dimora  abituale  e
continuativa  quali residenti nel comune di Barzano' a condizione che
il  proprietario  presenti apposita dichiarazione all'ufficio tributi
entro  e  non  oltre  il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono
nelle condizioni predette;
    b) unita'  immobiliari locate come abitazione principale ai sensi
della  legge  n.  431/1998 o comunque occupate a titolo di abitazione
principale,  a  condizione  che  il  proprietario  presenti  apposita
autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno;
2.  di  stabilire  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
5,5   per  mille  per  le  aree  fabbricabili,  cosi'  come  definite
nell'art. 2,  primo  comma,  del  decreto  legislativo  n. 504/1992 e
dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
3.  di  stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 7
per mille per le seguenti categorie di immobili:
    a) unita'  immobiliari  adibite  a civile abitazione non locate o
locate non a titolo di abitazione principale e relative pertinenze;
    b) unita'  immobiliari  appartenenti alla categoria catastale C/1
(negozi) non locati;
4.  di  stabilire l'aliquota I.CI. per l'anno 2002 nella misura del 5
per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei
commi precedenti;
5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via
generale,  viene  stabilita  in  Euro 104,00,  fino  alla concorrenza
dell'ammontare  dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione si verifica.
    (Omissis).
02X00036;

    Il  comune  di BELFORTE ALL'ISAURO (provincia di Pesaro e Urbino)
ha  adottato,  il  16 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  2002  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.CI.) nel modo seguente:
    abitazione principale 5,5 per mille;
    tutti gli altri immobili 6,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02X00037;

    Il  comune  di  BELLARIA  IGEA  MARINA  (provincia  di Rimini) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di aumentare l'aliquota ridotta, relativa agli immobili adibiti ad
abitazione  principale  e  a  quelli  ad essi assimilati, dal 5,5 per
mille al 5,9 per mille;
2.  di mantenere inalterata per l'anno 2002 l'aliquota I.CI. relativa
agli  immobili  diversi  da  quelli adibili ad abitazione principale,
pari al 7 per mille;
3.  di  confermare le seguenti agevolazioni, gia' approvate per fanno
2001:
    estensione  dell'aliquota  agevolata,  prevista per le abitazioni
principali,  agli  immobili  locati  con  contratto registrato, ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
    applicazione   della   detrazione,   prevista   per  l'abitazione
principale, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo
grado;
    estensione  dell'aliquota  agevolata,  prevista per le abitazioni
principali,  a  quelle  concesse  in  comodato gratuito ai parenti di
primo grado;
    assimilazione degli immobili posseduti da anziani e disabili, che
acquisiscono   residenza   in   istituti  di  cura,  alle  abitazioni
principali;
    applicazione  di  una maggior  detrazione,  pari  a 216,912 euro,
nelle   ipotesi   contemplate  dall'art. 6  del  vigente  regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
    applicazione  di  una maggior  detrazione,  pari  a 154,931 euro,
qualora   l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale  abbia  una
rendita, attribuita in via definitiva, non superiore a 619,748 euro.
    (Omissis).
02X00038;

    Il  comune  di  BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14
febbraio  e il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. sugli immobili
comunali:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri immobili: 6 per mille;
    detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
    (Omissis).
di integrare la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 14 febbraio
2002  con  la  previsione  in  favore  dei soggetti che versino nelle
condizioni  economiche  e  sociali predeterminate in narrativa, della
possibilita'  di detrarre dal tributo dovuto per l'unita' immobiliare
adibita   ad  abitazione  principale,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, Euro 258,23;
di  dare  atto  che  il  contribuente  per benificiare della suddetta
agevolazione  dovra'  presentare  all'ufficio  competente certificato
redatto dalla competente autorita' sanitaria attestante la situazione
di  handicap ed una dichiarazione relativa al reddito annuo percepito
dal nucleo familiare cui appartiene.
    (Omissis).
02X00039;

    Il  comune  di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
13 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  mantener  invariate le seguenti tariffe e aliquote per l'anno
2002 come segue:
    I.C.I. pari a 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00040;

    Il  comune  di  BERBENNO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote e relative detrazioni
dell'imposta  comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001 anche
per  l'anno d'imposta 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in
conformita'  all'art. 4  del  decreto-legge  8  agosto 1996, n. 347 e
s.m.i.:
      a) aliquota ordinaria - 7 per mille;
      b) aliquota  ridotta  per  le  unita'  immobiliari  e  relative
pertinenze adibite ad abitazione principale - 5,5 per mille).
    (Omissis).
02X00041;

    Il  comune  di  BERGAMO  ha  adottato,  il  28 dicembre  2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno   2002,   in   considerazione  delle  necessita'  finanziarie,
determinate nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2002 al
fine di garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio, nonche' la
continuita'   della   erogazione   dei   servizi   comunali,   ed  in
considerazione  della  variazione  alla  aliquota  della  addizionale
IRPEF, come segue:
    aliquota generale 5,9 per mille;
    aliquota  del 5,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  delle  persone  fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
    aliquota  del 7 per mille per alloggi non locati, fatta eccezione
per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili.
2.   di   stabilire,  per  l'anno  di  imposta  2002,  la  detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dal  soggetto  passivo, di Euro 140 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del
comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma
55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3.  di  elevare,  per  l'anno d'imposta 2002, la detrazione di cui al
precedente  punto  2)  a  Euro  192,  rapportate al periodo dell'anno
durante  il  quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3
dell'art.  8  del  d.lgs.  n. 504/1992 e successive modificazioni, in
favore  dei  soggetti  che  si  trovino  in situazioni di particolare
disagio  economico-sociale  come  definiti  e  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato A);
                                                           Allegato A
           MODALITA' E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE
              DETRAZIONE DI IMPOSTA I.C.I. PER SOGGETTI
             IN SITUAZIONI Dl DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
1. Soggetti aventi diritto.
Hanno   diritto   all'applicazione  della  ulteriore  detrazione  per
abitazione  principale  di Euro 52,00 i soggetti passivi dell'imposta
I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) reddito  complessivo  lordo  conseguito  dal nucleo famigliare
nell'anno 2001 secondo le seguenti fasce:

=====================================================================
   Componenti la famiglia   |                Reddito
=====================================================================
         1 persona          |   L. 11.800.000 pari a Euro 6.094,19
         2 persone          |  L. 19.500.000 pari a Euro 10.070,91
         3 persone          |  L. 23.600.000 pari a Euro 12.188,38
      4 o piu' persone      |  L. 27.900.000 pari a Euro 14.409,15

    b) possesso   della   sola   unita'  immobiliare  abitata  e  sue
pertinenze  ed  accessori,  tra  cui  si ricomprendono il box o posto
macchina;
    c) i  componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre
unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo
di proprieta', usufrutto, uso o abitazione.
Sono  escluse  dalla  agevolazione di cui si tratta le abitazioni con
rendita  catastale  superiore  a  Euro  826,00  e  quelle di cui alle
categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
2. Criteri applicativi.
    Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve
altresi'  dichiarare:  nome,  cognome,  indirizzo,  data  di nascita,
codice  fiscale  nonche'  di  essere in possesso di tutti i requisiti
previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione.
    La  richiesta  di  cui  sopra  deve  essere  consegnata o spedita
all'ufficio  tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro
la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2002.
    L'amministrazione   comunale   si   riserva   di   richiedere  la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
    Nel  caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti.
    (Omissis).
02X00042;

    Il  comune  di  BERRA  (provincia  di  Ferrara)  ha  adottato, il
7 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A)  di  determinare  per  l'imposta comunale sugli immobili dell'anno
2002 l'aliquota unica del 6,2 per mille;
di  concedere  per  l'anno  2002,  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della
detrazione   per   l'abitazione  principale  a  Euro  258,23,  per  i
contribuenti  in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati
nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto.
    (Omissis).
Allegato   A      Per  l'anno  2002  e'  concessa  la  detrazione  di
Euro 258,23  (L. 500.000)  per l'abitazione principale, limitatamente
alla  parte  spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni,
ai  soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
che si trovino in una delle seguenti situazioni:
      a) siano  pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta in
condizione  non  lavorativa,  e  vivano  da  soli.  Il  loro  reddito
complessivo  nell'anno  2001  non  deve  aver  superato  la  somma di
Euro 8.197,72    (L. 15.873.000).   Il   contribuente   deve   essere
proprietario  o titolare di altro diritto reale della sola abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  queste  ultime  in  numero  non
superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze;
      b) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, in
condizione  non  lavorativa,  proprietari o titolari di altro diritto
reale  della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste
ultime  in  numero  non  superiore  a  due),  e appartengano a nuclei
familiari  il  cui reddito complessivo nell'anno 2001 non ha superato
la   somma  di  Euro 13.238,34  (L. 25.633.000),  piu'  Euro 1.012,77
(L. 1.961.000)  per  ogni  persona  a  carico.  La  detrazione non si
estende alle pertinenze.
    Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:
      1) per reddito complessivo si intende:
        redditi  assoggettabili  ad  IRPEF (imponibile al lordo delle
detrazioni e riduzioni di legge);
        interessi su depositi bancari, postali, ecc...;
        rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;
        somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;
      2) per nucleo familiare si intende:
        il  nucleo  di  persone  residenti nella medesima abitazione,
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita';
      3) per abitazione principale si intende:
        l'unita'  immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la
possiede  a  titolo  di  proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente;
      4)   la  situazione  di  riferimento  e'  quella  esistente  al
1o gennaio 2002.
    L'applicazione  della maggiore  detrazione  e'  subordinata  alla
presentazione,  all'ufficio  protocollo  del  comune, di richiesta da
parte   del   contribuente   entro   il   1o luglio  2002,  richiesta
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa
l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.
    Gia'   al   momento  del  versamento  dell'acconto  per  limposta
dell'anno  2002,  i  contribuenti  che  hanno  inviato la domanda nel
termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.
    (Omissis).
02X00043;

    Il  comune  di  BERTONICO  (provincia  di  Lodi)  ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue:
    possessori  di  prima  abitazione/pertinenze limitatamente ad una
unita'  immobiliare  (aliquota  ridotta)  =  aliquota 4 per mille con
detrazione di Euro 129,11;
    possessori di seconda abitazione/terreni agricoli e per tutti gli
altri immobili (aliquota ordinaria) = aliquota Euro 6 per mille.
    (Omissis).
02X00044;

    Il  comune  di  BETTOLA  (provincia  di  Piacenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota della Imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    6,5  per  mille  per  tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre
1992  n. 504, cosi' come sostitutito dall'articolo 3, comma 55, della
legge  23 dicembre  1996  n.  662  e  nel rispetto degli equilibri di
bilancio   l'Ente   ritiene   di   applicare   al   soggetto  passivo
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
una detrazione di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00045;

    Il  comune  di  BIANCHI  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
17 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura deI
5 per mille per tutte le basi imponibili.
    (Omissis).
02X00046;

    Il  comune  di  BIASSONO  (provincia  di  Milano) ha adottato, il
26 febbraio  e  il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 2002 l'aliquota di imposta unica al 6 per
mille  con  detrazione  per le sole abitazioni principali pari a Euro
119,11 (L. 250.000).
    (Omissis).
1.  di  provvedere  alla rettifica della propria deliberazione n. 27,
del  26 febbraio  2002,  confermando per l'annualita' di imposta 2002
nella  misura  gia'  prevista,  la detrazione concessa per abitazione
principale in Euro 129,11 pari a L. 250.000.
    (Omissis).
02X00047;

    Il  comune  di  BISIGNANO  (provincia di Cosenza) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al
6 per mille;
di  stabilire  che  per  l'anno  2002  rimane  fissata in Euro 103,29
l'ammontare  della  detrazione  spettante  e  detraibile dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  e  per  gli  altri  casi  previsti dalla normativa
vigente,  sino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, in rapporto al
periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio.
    (Omissis).
02X00048;

    Il  comune  di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 19 e
22   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. secondo lo schema
sotto riportato:
    abitazione principale e relative pertinenze - 6 per mille;
    comparti  ubicati  nel  centro  storico  e  soggetti  a  piano di
recupero  (v. tavola 5 PRUG) - 7 per mille - l'aliquota viene ridotta
al  5  per  mille  all'atto  dell'adozione  del  piano e per i 3 anni
successivi  ed al 4 per mille all'atto del rilascio della concessione
edilizia e per i 2 anni successivi;
    comparti  residenziali assoggettati a piano attuativo (v.  tavola
4  PRUG)  -  7  per  mille  - l'aliquota viene ridotta al 5 per mille
all'atto  dell'adozione  del  piano e per i 3 anni successivi ed al 4
per  mille all'atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2
anni successivi;
    unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  diversa  da  quella
principale  (seconde  case) comprese le relative pertinenze - 6,5 per
mille;
    aree fabbricabili - 6,5 per mille;
    (Omissis).
                                                             Allegato
                             Articolo 4
          Definizione di abitazione principale e detrazioni
    a) Euro 105,00 per abitazione principale e sue pertinenze;
    b) Euro  150,00  per  abitazione  principale  e sue pertinenze di
proprieta'  di  giovani  coppie  che  abbiano  contratto matrimonio a
partire  dal 1o gennaio 2002. La presente detrazione avra' una durata
di  anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie
si  intendono  quelle,  con  riferimento  alla  l.r. n.  23/1999, con
reddito  complessivo  non  superiore  a  Euro 41.316,55  (dove  nella
considerazione  di  tale  concetto  concorre  anche  quello  prodotto
all'estero)  ed  al  cui  interno  non  vi  siano  componenti di eta'
superiore   ai   35  anni.  L'alloggio  oggetto  della  richiesta  di
agevolazione  non  deve  avere  superficie utile superiore a mq 95 ai
sensi  dell'art. 16,  comma  3, legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per
l'edilizia  residenziale).  La  presente  detrazione e' rapportata al
periodo di effettivo possesso dell'immobile durante l'anno;
      Euro 100,00  per  abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione
principale e in cui risultino percio' anagraficamente residenti;
      Euro 150,00   per   abitazione   principale  e  sue  pertinenze
posseduta  a  titolo  di proprieta' od usufrutto da persone anziane o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
    c) Euro 150,00  a  favore  di  enti sportivi, sociali, culturali,
assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita'
senza scopo di lucro;
    d) Euro 150,00 per abitazione principale e sue pertinenze laddove
vi  sono  nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali
sia  stata  accertata  una  diminuzione  permanente  della  capacita'
lavorativa superiore ai 2/3;
    e)  Euro 150,00 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella
misura  massima  di Euro 20.658,28) dove nella considerazione di tale
concetto concorre anche quello prodotto all'estero, aventi tre o piu'
figli  in  eta'  scolare  dell'obbligo, in possesso della sola unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze.
    I  contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate dal
paragrafo  b)  al  paragrafo  e) dovranno presentare presso l'ufficio
protocollo  del  comune  entro  il  termine  di  presentazione  delle
dichiarazioni     I.C.I.,     un'autocertificazione    che    attesti
l'appartenenza ad una delle categorie succitate.
    (Omissis).
02X00049;

    Il  comune  di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato,
il   24 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  l'anno  2002  l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura ordinaria del 5 per
mille  con  riferimento  a  tutti  gli  immobili diversi dalle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
2.  di  confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 4 per
mille  per le unita' immobiliari direttamente adibite dai proprietari
o  usufruttuari  persone fisiche a propria abitazione principale o ad
abitazione  principale  di  soci  assegnatari  di  allogi da parte di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, alle pertinenze delle
abitazioni  principali,  nonche'  alle  abitazioni  concesse  in  uso
gratuito dal possessore ai suoi parenti secondo quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
3. di stabilire in Euro 126 la detrazione per l'abitazione principale
per l'anno 2002;
4.  di  introdurre  le  seguenti  modificazioni  al  regolamento  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    all'art. 3,  dopo il comma 3, vengono aggiunti i seguenti commi 4
e 5:
    "Qualora  il  contribuente  abbia dichiarato un valore delle aree
fabbricabili   in   misura   superiore   a  quella  che  risulterebbe
dall'applicazione  dei  valori  predeterminati  ai sensi del comma 2,
allo  stesso  non  compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza
d'imposta versata a tale titolo.
    L'area   contigua  ad  un  fabbricato,  classificato  nel  gruppo
catastale  A  (abitazioni), o ad un fabbicato riconosciuto pertinenza
dell'abitazione  principale,  ancorche' risulti, in tutto o in parte,
catastalmente   come   particella   fondiaria  autonoma  rispetto  al
fabbricato stesso, appartenente al medesimo proprietario o ai parenti
entro  il  primo  grado  (nel caso di piu' proprietari dell'area, gli
stessi   devono  essere  anche  proprietari,  almeno  in  parte,  del
fabbricato  in  questione),  e'  assoggettata ad imposta per la parte
eccedente  la  superficie  corrispondente  allo  sviluppo volumetrico
utilizzato  per  la costruzione del fabbricato (secondo gli indici di
edificabilita' previsti dal Piano regolatore generale)."
    all'art.  7, comma 6, l'importo "200.000" e' sostituito con "Euro
100";
    all'art.  8,  comma 4, l'importo "20.000" e' sostituito con "Euro
11";
    la  tabella  "Allegato  A"  e'  sostituita  da quella allegata al
presente provvedimento.
    (Omissis).
02X00051;

    Il  comune  di  BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il
18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquta I.C.I. - Imposta comunale
sugli  immobili  -  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5,9 per mille e la detrazione per l'abilitazione principale
nella  misura  di  L. 200.000  (euro  103,29)  rapportate  al periodo
dell'anno  durante  il  quale si potrae tale destinazione confermando
quindi la disciplina vigente nel 2001.
    (Omissis).
02X00052;

    Il  comune  di  BORGONOVO  VAL  TIDONE (provincia di Piacenza) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  determinare  per  l'anno  2002,  le  aliquote  differenziate
dell'Imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate
in questo comune nelle seguenti misure:
    Aliquota ordinaria 6,3 per mille;
    Aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6)
posta nello stesso edificio 4,9 per mille;
    Aliquota per casa sfitta 7 per mille;
3.   di  determinare  in  euro  103,30  (L.  200.016)  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  ed  eventuale parte residua della pertinenza del soggetto
passivo.
    (Omissis).
02X00053;

    Il  comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato,
il   10 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 le seguenti aliquote che saranno
applicate in questo comune:
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo;
    6  per  mille  per  ogni altro immobile oggetto d'imposta, con le
detrazioni  previste  per  legge per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale.
    (Omissis).
02X00054;

    Il   comune  di  BOSIA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
16 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  l'aliquota  I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per   l'anno  2002  nella  misura  percentuale  del  5,9  per  mille,
confermando tutte le modalita' del 2001.
    (Omissis).
02X00055;

    Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   stabilire   per  l'anno  2002  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n.
504/1992 neI modo seguente e precisamente:
    a) unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale e le sue
pertinenze  ancorche'  iscritte  distintamente  in catasto quali box,
cantine, garage ecc. aliquota 5,5 per mille;
    b) immobili   posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale
aliquota 7 per mille;
    c) per  i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito
mensile  da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S.,
purche'  il  reddito complessivo del nucleo familiare non superi Euro
826,33  mensili)  per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad
abitazione principale: 4,5 per mille;
    d) abitazioni  concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado
(genitori  e  figli  ) a condizione che le utilizzino come abitazione
principale,  vi  risiedano  anagraficamente, siano titolari di utenza
elettrica  e  che  Iuso  gratuito  venga  dichiarato  ai  fini IRPEF:
aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione.
Coloro  che  ritengono  di  aver  diritto  all'agevolazione di cui ai
precedenti  punti  c)  e  d)  per  l'anno  2002 dovranno inoltrare al
responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2002, apposita
istanza,  il  cui  modello  dovra'  essere  ritirato presso l'Ufficio
competente, unitamente all'elenco della documentazione occorrente.
La   richiesta  dovra'  essere  consegnata  direttamente  all'ufficio
protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.;
Il  termine  ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena
la  decadenza del beneficio per l'anno 2002. I contribuenti che hanno
inviato  la  richiesta  entro  i  termini,  potranno,  al momento del
pagamento   della   prima   rata   I.C.I.  2002,  gia'  tenere  conto
dell'agevolazione richiesta;
Di  determinare  per  l'anno  2002  in  Euro  103,29 la detrazione di
imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione   principale,  senza  alcuna  modifica  rispetto  all'anno
precedente.
    (Omissis).
02X00056;

    Il  comune  di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato,
il   13 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per  quanto  in  narrativa  indicato,  per  l'anno 2002,
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata
nella misura unica del 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00057;

    Il  comune  di  BUSANO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il
28 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'immobile
adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I.,  per gli
immobili  diversi  dall'abitazione principale, nella misura del 6 per
mille.
3.  di  confermare  la detrazione per l'abitazione principale in Euro
103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02X00058;

    Il  comune  di  BUSNAGO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliqute  I.C.I.  per  l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
    5  per  mille  per  abitazione  principale,  relative  pertinenze
(art. 23,  commi  3  e  4  del regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili);
    6  per  mille  per  terreni agricoli, aree fabbricabili, ed altri
fabbricati;
    7 per mille per alloggi sfitti.
Di  stabilire  in  euro  104  (L. 201.372)  la  detrazione per unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze
purche'  siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta
abitazione.
    (Omissis).
02X00059;

    Il  comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica  del  5 per mille, confermando pertanto l'aliquota gia'
deliberata per l'anno 2001;
2.  di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 55, modificativo
dell'art. 8  del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
Euro  129,11,  rapportate al periodo durante il quale si protrae tale
destinazione.   Si   considerano   parti  integranti  dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze  anche  se  iscritte distintamente in
catasto (art. 8, comma 9 del vigente regolamento comunale);
3.  di  determinare  per  l'anno 2002, l'aumento della detrazione per
l'abitazione  principale  agli  effetti dell'I.C.I. da Euro 129,11, a
Euro  180,76,  per  i  soggetti passivi che si trovano nelle seguenti
condizioni:
    a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF,
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00
piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
    b) portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito  annuale  imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti del nucleo
familiare,  fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a
carico;
    c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a Euro 12.114,00
piu' Euro 922,00 per ogni persona a carico;
    d) lavoratori  posti  in  cassa  integrazione con reddito annuale
imponibile,  al  fine  dell'IRPEF,  di  tutti i componenti del nucleo
familiare,  fino a Euro 12.114,00 piu' Euro 922,00 per ogni persona a
carico;
    e) nel  caso  di  presenza  nei nuclei suindicati di portatori di
handicap  con  attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
della  ASL  sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da
Euro 922,00 a Euro 1.441,00;
    f) titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti se non gia' beneficiai secondo quanto previsto ai
punti precedenti.
A  -  Saranno  escluse  dalla  maggiorazione della detrazione da Euro
129,11,  a  Euro 180,76  tutte  le unita' immobiliari classificate in
catasto  A/1  -  A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti a cittadini di
cui al punto 3.
B   -   I  soggetti  passivi  non  dovranno  possedere  altre  unita'
immobiliari   oltre   all'abitazione   principale  ed  alle  relative
pertinenze.
C  -  Nella relativa richiesta il contribuente dovra' autocertificare
(ai  sensi  della  legge  n. 15 del 4 gennaio 1968) il possesso delle
condizioni  di  appartenenza  ad  uno  dei punti sopra indicati o, in
alternativa, produrre le relative certificazioni;
4. di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 11, regolamento
comunale);
5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la stessa non risulti data in uso (art. 8, comma 13, regolamento
comunale);
6. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare concessa
in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta o collaterale, entro il
primo grado (art. 8, comma 14 del regolamento comunale);
7. di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse   o   posti   auto   anche   pertinenziali  oppure  volti
all'utilizzo   dei  sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
02X00060;

    Il  comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in
vigore  per  l'anno  2002  nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo
seguente:
    aliquota  del  4 per mille per le unita' immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale  delle persone fisiche e dai soci
assegnatari   delle   cooperative   edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti nel comune;
    aliquota   del  6  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
    aliquota  del  7  per  mille  per  gli alloggi non locati ed aree
fabbricabili.
    (Omissis).
02X00061;

    Il  comune  di  CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  la  narrativa  che  precede,  che  qui  si intende
riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.  di  approvare,  siccome approva, la seguente determinazione delle
aliquote I.C.I. per l'anno 2002;
    a. aliquota ordinaria: 6 per mille;
    b. abitazione principale: 5,5 per mille;
    e. immobili di cittadini non residenti: 7 per mille.
3.  di  fissare l'importo della detrazione dell'imposta calcolata per
l'abitazione  principale,  rapportato al periodo dell'anno durante il
quale   si   potrae  la  detrazione  dell'alloggio  in  questione  ad
abitazione  principale  del suo proprietario e dei suoi familiari, in
Euro  114,00  e  che  la  predetta  detrazione per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  viene  elevata a Euro 155,00 per
nuclei familiari residenti, con presenza di portatori di handicap con
percentuale   di   invalidita'   al   100%   accertata   con   idonea
documentazione da produrre da parte degli interessati.
    (Omissis).
02X00062;

    Il  comune di CALANNA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il  12  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
    (Omissis).
02X00063;

    Il  comune  di  CALASCIBETTA  (provincia di Enna) ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  del  5,5  per  mille  per tutti gli immobili
soggetti a tale imposta;
2.  stabilire le riduzione e detrazioni dell'imposta per l'anno 2002,
come  previsto  nell'art. 8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,
sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1,
2  e  4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e
successive ed integrazioni.
    (Omissis).
02X00064;

    Il  comune  di  CALENZANO  (provincia di Firenze) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   le   seguenti   deliberazioni   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le  aliquota  I.C.I.  per il 2002 nelle seguenti
misure:
    aliquota  del  5  per mille con applicazione della detrazione per
abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti
passivi,  residenti  nel  comune, assegnatarie di alloggi di istituti
autonomi per le case popolari;
    aliquota  del  5  per mille con applicazione della detrazione per
abitazione  principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di  abitazione  principale  alle condizioni definite dagli accordi di
cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta
deve  presentare  all'Ufficio  tributi  del  comune, entro il termine
utile  per  il  versamento  del  saldo d'imposta per il 2002 (termine
perentorio),   una  copia  del  contratto  di  locazione  debitamente
registrato  presso  l'Ufficio  del  registro,  ai sensi delle vigenti
disposizioni  in  materia.  In  alternativa  puo' essere prodotta una
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   notorio   resa   ai   sensi
dell'art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
attestante   le   condizioni   della   locazione  e  gli  estremi  di
registrazione del contratto.
Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni
precedenti e non siano intervenute variazioni.
    aliquota  del 5 per mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato
gratuito  dai  parenti  di  primo e secondo grado (genitori e figlio,
nonno  o  nonna  e  nipote,  fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli
affini  di  primo  grado  (suoceri  con  generi  e  nuore; patrigno e
matrigna con figliastri) del soggetto passivo;
Tale  agevolazione  compete, oltre che al soggetto passivo residente,
anche  a  quello  non  residente  a  condizione  che  il soggetto che
utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per  usufruire  dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto
passivo   d'imposta   ed   il  parente  occupante  l'immobile  devono
presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per
il  versamento  del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio),
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il
comodato  stesso.  Tale  obbligo  non sussiste qualora sia gia' stato
provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
    aliquota  del  6  mille  senza  applicazione della detrazione per
abitazione  principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di  abitazione  principale  fuori  dalle condizioni previste al punto
precedente.
Per  usufruire  dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto
passivo  d'imposta  deve  presentare  all'ufficio tributi del comune,
entro  il  termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il
2002  (termine  perentorio),  una  copia  del  contratto di locazione
debitamente  registrato presso l'Ufficio del registro, ai sensi delle
vigenti  disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta
una   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  notorio  resa  ai  sensi
dell'art. 47  deI decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
attestante   le   condizioni   della   locazione  e  gli  estremi  di
registrazione  del  contratto.  Tale  obbligo non compete qualora sia
gia'  stato  provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute
variazioni;
    aliquota  del 6 per mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato
gratuito  dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e
pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).
Tale  agevolazione  compete,  oltre che al soggetto passivo residente
anche  a  quello  non  residente  a  condizione  che  il soggetto che
utilizza l`alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per  usufruire  dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto
passivo   d'imposta   ed   il  parente  occupante  l'immobile  devono
presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine utile per
il  versamento  del saldo d'imposta per il 2002 (termine perentorio),
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il
comodato  stesso.  Tale  obbligo  non  compete qualora sia gia' stato
provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
    aliquota  del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione  principale  che risultino non locate relativamente al
periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto
di  locazione deve essere registrato presso l'Ufficio del registro ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia;
    aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  determinare  la detrazione spettante per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze nella misura di Euro 129,114 (L. 250.000).
    (Omissis).
    1)  di  riconoscere  per  l'anno 2002, ai soggetti che si trovano
nelle  condizioni  di carattere socio-economico descritte in premessa
l'elevazione  della  detrazione  da  Euro 129,114 (L. 250.000) a Euro
258,228    (L. 500.000)   ai   fini   dell'applicazione   dell'I.C.I.
sull'abitazione   principale   e   relative  pertinenze,  cosi'  come
individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata
al  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e
situazione,  in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    2) di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a
seguito  di  richiesta  dei  soggetti  stessi  da  presentarsi con le
modalita' e le scadenze in premessa indicate.
    (Omissis).
02X00065;

    Il  comune  di  CALIZZANO  (provincia  di Savona) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella
misura seguente:
    aliquota prima casa: 4 per mille;
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    aliquota abitazioni secondarie: 6 per mille.
2. di confermare la detrazione d'imposta ad Euro 103,29 stabilita per
l'abitazione   principale  dall'art. 8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,  come  modificato  dall'art. 3,  comma  55  della  legge n.
662/1996.
    (Omissis).
02X00066;

    Il  comune  di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione
principale, nella misura del 5 per mille;
3.  di  confermare  per  l'anno  2002,  per  le  restanti  categorie,
l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;
4.  dl  confermare  per  l'anno  2002, la detrazione per l'abitazione
principale nel modo seguente:
    Euro  180,76  (L.  350.000)  per  tutte  le categorie sociali con
reddito   inferiore   a   Euro  9.812,68  (L. 19.000.000),  a  nucleo
familiare;
    Euro  103,29  (200.000)  per  i restanti contribuenti con redditi
superiori a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000).
    (Omissis).
02X00067;

    Il  comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato,
il  19 febbraio e 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare,  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'elevazione della detrazione per
l'abitazione  principale  in  favore  dei  soggetti  che  versano  in
situazioni di particolare disaggio economico-sociale, individuati nel
comma  1,  dell'art. 5  del  regolamento  sull'imposta comunale sugli
immobili approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 febbraio 2002,
a complessive Euro 130,00.
    (Omissis).
02X00068;

    Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il
7 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella
misura  del 4,5 per mille da applicarsi per l'anno 2002, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale e alle
unita' immobiliari concesse in locazione;
2.  per  le  unita'  immobiliari  tenute a disposizione o non locate,
l'aliquota viene determinata nella misura del 5,5 per mille;
3.  l'aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni viene determinata nella misura del 4,5 per
mille;
4.  dall'imposta  dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale   con   relative  pertinenze  dal  soggetto  passivo  sono
detratte,   fino   a   concorrenza  del  suo  ammontare  Euro 103,29,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima    si    verifica;    stabilire   inoltre,   l'assimilazione
all'abitazione  principale  dell'alloggio  dato  in  uso  gratuito ai
propri  figli  accordando  pertanto  a  detti immobili l'applicazione
dell'aliquota ridotta e della detrazione.
    (Omissis).
02X00069;

    Il  comune  di  CAMERANA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per   l'anno  2002  nella  misura  percentuale  del  5,5  per  mille,
confermando tutte le modalita' del 2001.
    (Omissis).
02X00070;

    Il  comune  di  CAMPAGNA  (provincia  di Salerno) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione della
Imposta  comunale  sugli  immobili  (l.C.I.),  istituita  con decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive modifiche ed
integrazioni,  nella  misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare
adibita   direttamente   ad  abitazione  principale:  per  le  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta o
collaterale  entro  il  secondo  grado;  per  le  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:
per  le  unita'  immobiliari  appartenenti  agli  enti senza scopi di
lucro;  per  l'unita'  immobiliare adibita direttamente ad abitazione
principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani
o  disabili  che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che non
risulti  locata;  e nella misura del 7 per m ille per le altre unita'
immobiliari.
2.  di fissare, per l'anno 2002, in Euro 206,58 (L. 400.000) ai sensi
dell'art. 8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  escluso  quelle  concesse  in  uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale entro il secondo grado.
    (Omissis).
02X00071;

    Il  comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il
9  e  16  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  con  effetto  1o gennaio  2002,  in
attuazione  dell'art. 6  del suddetto decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge
finanziaria   1997   (n.   662   del   23 dicembre  1996)  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
      aliquota ordinaria: 7 per mille;
      aliquota abitazione principale: 6 per mille.
    (Omissis).
2.  di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, in Euro206,58 (L.
400.000)  la  detrazione  ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione
principale,  con  le  precisazioni,  in  applicazione dell'art. 2 del
regolamento   in   materia   di   I.C.I.,   approvato  dal  C.C.  con
deliberazione n. 3 in data 12 marzo 1999.
02X00072;

    Il  comune  di  CAMPOLI  APPENNINO  (provincia  di  Frosinone) ha
adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per la prima casa
nella  misura  del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in
vigore, confermando anche in L. 200.000 la detrazione;
di  fissare  per  l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota
I.C.I. per la seconda casa.     (Omissis).
02X00073;

    Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
    a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
    b)  5  per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e
alle relative pertinenze (box, garage ecc.);
    c)  7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
principale  locati  e  non  ed  alle relative pertinenze (box, garage
ecc);
    d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
    e)  di  considerare  ai fini dell'applicazione della detrazione e
dell'aliquota   previste   per   le   abitazioni   principali,   come
direttamente  adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari
possedute  da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  le  stesse  non  risultino locate, nonche' le unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta
ascendente e discendente di primo grado;
    f)  la  detrazione  per  l'abitazione principale e' fissata nella
misura di lire 200.000.
    (Omissis).
02X00074;

    Il  comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota 6 per mille:
    1. abitazioni principali;
    2. abitazioni locate;
    3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari;
    4. abitazioni ad uso stagionale;
    5. altri fabbricati;
    6. terreni fabbricativi;
aliquota 7 per mille:
    1. abitazioni agibili sfitte;
Detrazioni
Euro 103,29 (lire 200.000):
    1. abitazioni principali;
Euro 154,94 (lire 300.000):
    1. abitazione principale famiglie a basso reddito (ISEE minore di
Euro 6.765,59);
    2.  abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed &
Breakfast;
    3.  abitazione  principale  ove  venga  esercitata  attivita'  di
agriturismo;
Euro 154,94 (lire 300.000):
    1.  abitazione principale in frazione di Puglianella a seguito di
eventi meteorici.
    (Omissis).
02X00075;

    Il  comune  di  CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Delibera:
    di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote nella misura
differenziata:
      aliquota ordinaria 6 per mille;
      aliquota  ridotta  5,5  per  mille  e  in  favore delle persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale, e per le pertinenze
parti  integranti  della  stessa  se  costituite  da  distinte unita'
immobiliari,   limitatamente   ad   una   per   ciascuna   categoria,
classificata  o  classificabili  nelle categorie catastali C/2 e C/6,
sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente
gia' locali aventi le suddette funzioni.
Ritenuto   di   stabilire   in  Euro 103,29  la  misura  fissa  della
detrazione,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, da applicare
all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X00076;

    Il  comune  di  CAORLE  (provincia  di  Venezia)  ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  "di  stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura differenziata del 4 per mille
per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi";
2.  "di  confermare  in  Euro 181,00  la  detrazione per l'abitazione
principale per l'anno 2002.     (Omissis).
02X00077;

    Il  comune  di  CAPELLA  DE'  PICENARDI (provincia di Cremona) ha
adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si
intendono  riportate,  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno d'imposta 2002
nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
2.   di   determinare  per  l'anno  2002  in  Euro 103,29  fino  alla
concorrenza  del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  dal  soggetto  passivo  ad abitazione principale rapportando
tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione,  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  ed  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente;
3.  di confermare che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata
abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  parte di anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituto  di  ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente  purche'  l'unita'  immobiliare non
risulti locata;
4.  di  confermare  per  l'anno  2002,  l'applicazione  dell'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
    (Omissis).
02X00078;

    Il   comune  di  CAPRANICA  PRENESTINA  (provincia  di  Roma)  ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 7 per mille,
con  la  detrazione  sull'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell'importo di Euro 206,58 (gia' L. 400.000, e con le
agevolazioni  previste  dall'art. 10  del regolamento comunale per la
disciplina   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  approvato  con
deliberazione di C.C. n. 42 del 16 novembre 1998.
    (Omissis).
02X00079;

    Il  comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille,
dando   atto  che  l'aliquota  e'  unica  e  che  la  detrazione  per
l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di
tale tributo, rimane fissata a Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02X00080;

    Il  comune di CAROVIGNO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 6
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  modificare,  con  effetto  dal  1o gennaio  2002, "il regolamento
I.C.I.", sostituendo l'art. 5 come segue:
    "pertinenze  dell'abitazione principale. Le pertinenze utilizzate
direttamente  dal  possesso  e  destinate in modo durevole a servizio
dell'abitazione  principale, cosi' come individuate dall'art. 817 del
codice  civile,  sono equiparate all'abitazione principale e pertanto
soggette alla medesima aliquota e detrazione (ovviamente per la parte
che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione).
Tale   trattamento   spetta  indipendentemente  dal  numero  e  dalla
tipologia catastale delle pertinenze stesse.
A  titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie: il garage, il
posto  auto,  la  soffitta  ovvero  la  cantina, ubicati nella stessa
unita'  immobiliare  o  complesso immobiliare nel quale e' ricompresa
l'abitazione principale.
In  sede  di  prima  applicazione il possessore gli estremi catastali
dell'abitazione   principale  e  delle  sue  pertinenze  in  modo  da
consentire l'attivita' di controllo da parte dell'Ente.
Di  fissare,  con efficacia dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote
ai fini I.C.I.:
    abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
    pertinenze  dell'abitazione  principale:  aliquota  del  5,5  per
mille;
    restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille;
    detrazione abitazione principale: Euro 129,11 pari a L. 250.000.
Di dare atto che nella determinazione delle predette aliquote nonche'
della  determinazione della detrazione, sono state tenute presenti le
esigenze  di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di
previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano
tale equilibrio.
    (Omissis).
02X00081;

    Il  comune  di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002, come segue:
    aliquota 5,25 per mille ordinaria;
    aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
    (Omissis).
3.  di  stabilire  per  l'anno  2002  le  ulteriori  detrazioni sotto
elencate,  oltre  alla  detrazione  pari ad Euro 103,29 spettante per
l'abitazione  principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per
i  soggetti  passivi  dell'imposta che si trovino nella condizione di
pensionato  o  lavoratore  dipendente e siano proprietari di una sola
casa  di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti
auto  coperti  e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali
orti o giardini:

=====================================================================
   Componenti   | Euro 61,97 1ª  |  Euro 51,64 2ª  |  Euro 41,32 3
nucleo familiare|     fascia     |     fascia      |     fascia
=====================================================================
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   1 persona    |    5.164,57    |    7.230,40     |    8.263,31
---------------------------------------------------------------------
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   2 persone    |    8.521,54    |    11.981,80    |    13.686,11
---------------------------------------------------------------------
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   3 persone    |   11.000,53    |    15.390,41    |    17.611,18
---------------------------------------------------------------------
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   4 persone    |   13.118,00    |    18.334,22    |    20.968,15
---------------------------------------------------------------------
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   5 persone    |   15.287,12    |    21.381,31    |    24.428,41
---------------------------------------------------------------------
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   6 persone    |   17.301,31    |    24.221,83    |    27.733,73
---------------------------------------------------------------------
                |  fino a Euro   |   fino a Euro   |   fino a Euro
   7 persone    |   19.367,13    |    27.113,99    |    30.987,41

Il  reddito  sopraindicato  per  nucleo  familiare e per fascia e' da
intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001, e sia
la  composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere
riferita alla data del 1 gennaio 2002;
Sono  esclusi  dal  beneficio  i  soggetti  passivi  dell'imposta che
abbiano  un'abitazione  principale appartenente a categorie catastali
di particolare pregio quali:
    A1 abitazioni di tipo signorile;
    A8 abitazioni in ville;
    A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;
Per  beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria
la  presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda,
e  cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod.
Unico  - Mod. 730 - C.U.D.) entro il termine previsto per la consegna
della dichiarazione 101 per l'anno 2001.
    (Omissis).
02X00082;

    Il  comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato,
il   14  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  (omissis),  in  riferimento  all'esercizio 2002,
l'aliquota  unica  dell'Imposta  comunale sugli immobili nella misura
del 5 per mille;
2.  di mantenere invariata l'ammontare della detrazione d'imposta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo stabilita in Euro 180,76.
    (Omissis).
02X00083;

    Il  comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   21 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli  immobili)  che sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
    riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria;
    6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati;
2.  di  confermare,  per  l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale  in  Euro  103,29  e  limitatamente  ai casi espressamente
indicati  nelle  deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n.
23  del  29 febbraio  1996  entrambe divenute regolarmente esecutive,
l'ulteriore detrazione per abitazione principale di Euro 41,32;
    (Omissis).
02X00084;

    Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato,
l'11   febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
In  relazione  alla  imposta  comunale  sugli immobili, di confermare
tutto quanto stabilito per il decorso anno 2001, e quindi:
    1.  le  aliquote  dell'Imposta  comunale  sugli  immobili saranno
applicate  nella  misura  del  5,5 per mille per tutti gli immobili e
nella  misura  del  4,5  per  mille  per le abitazioni principali dei
soggetti residenti;
    2. la detrazione per l'abitazione principale rimane confermata in
103,29 euro, cosi' come stabilito dalla legge.
    (Omissis).
02X00085;

    Il  comune  di  CARRE'  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato, il
22 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e sue pertinenze ed una aliquota del 5,5 per mille per le
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  confermare  in  Euro 103,29 la detrazione concessa per unita'
immobiliare adibita a prima casa;
3.  aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29
a Euro 258,23 per:
    situazioni di disagio sociale (sono state individuate delle fasce
di reddito);
    presenza  nel  nucleo  familiare  di  invalido  con indennita' di
accompagnamento indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
    (Omissis).
02X00086;

    Il  comune  di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002 nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8,  comma  3,  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, come sostituito dall'art. 3
comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002 la
detrazione d'imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua.
    (Omissis).
02X00087;

    Il  comune  di  CARZANO  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;
2. di determinare la detrazione per l'abilitazione principale in Euro
108,00 annui.     (Omissis).
02X00088;

    Il  comune  di  CASALE  MONFERRATO  (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  come  in  premessa  specificato per l'anno 2002 le
seguenti aliquote I.C.I.:
    7 per mille aliquota ordinaria;
    5 per mille per i terreni agricoli;
    4  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  e sue pertinenze cosi' come definite all'art. 6-bis della
1a   modificazione   al   regolamento   comunale  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili e per l'abitazione posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente a condizione che la suddetta unita'
immobiliare non risulti locata.
2. di fissare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
ivi  comprese  le  abitazioni  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione  che  la  suddetta  unita' immobiliare non risulti locata;
alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dalle
A.T.C.;   l'unico   ammontare   della   detrazione  per  l'abitazione
principale  se  non  trova  totale  capienza  nell'imposta dovuta per
l'abitazione  principale  puo' essere computato per la parte residua,
in  diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione
principale medesime appartenenti al titolare di questa.
    (Omissis).
02X00089;

    Il  comune  di  CASELETTE  (provincia  di Torino) ha adottato, il
26 novembre  e 18 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Delibera  Di  approvare  la proposta di deliberazione di cui trattasi
come sopra descritta.
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  di Euro 103,29
sull'imposta  comunale  degli  immobili a favore dei soggetti passivi
d'imposta  relativamente  all'abitazione principale e sue pertinenze,
con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale
sugli immobili;
2. di prendere atto e far propria la deliberazione di giunta comunale
n.  104  del  26  novembre  2001 con la quale e' stata confermata per
l'anno 2002 l'aliquota 5 per mille.
    (Omissis).
02X00091;

    Il  comune  di  CASORZO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  nel  proprio territorio, con effetto limitatamente
all'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I.  del 5 per mille per l'abitazione
principale  e  l'aliquota  del  6  per  mille  per  l'abitazione  non
principale e per i terreni;
2. (Omissis).
3.  di  dare  atto  che  la  detrazione d'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e',
fino  a  concorrenza  del  suo ammontare di Euro 103,29 rapportata al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    (Omissis).
02X00092;

    Il  comune  di  CASPOGGIO  (provincia di Sondrio) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'esercizio  2002,  come di
seguito:
    prima abitazione 5 per mille;
    altri immobili 6,5 per mille;
    immobili di enti senza scopo di lucro 4 per mille;
    detrazione   di   Euro   118,80   (L.   230.000)  sull'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00093;

    Il  comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato,
il   31 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille, invariabile per tutti gli immobili;
2.  di  confermare  per  l'anno  2002, nell'importo di L. 200.000, la
detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00094;

   Comunicato  di rettifica relativo all'estratto della deliberazione
adottata   dal   comune   di  Castano  Primo  (provincia  di  Milano)
concernente  la  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni di
imposta,  per  l'anno  2002.      Nell'estratto  della  deliberazione
citata  in  epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002, alla
pagina   30,  prima  colonna,  quart'ultimo  rigo,  dove  e'  scritto
"...detrazione   L.   500.000   pari   a   Euro   103,29",   leggasi:
"...detrazione L. 500.000 pari a Euro 258,23".
02X00364;

    Il  comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  l'aliquota  da  applicare  per  il 2002 e' del 5 per mille per la
prima  abitazione,  del  5,5 per mille per le residenze secondarie, e
per tutte le altre tipologie di immobili.
    (Omissis).
02X00095;

    Il  comune  di  CASTEL  SAN  NICCOLO'  (provincia  di  Arezzo) ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
6  per  mille  per  l'abitazione  principale e sue pertinenze e nella
misura  del  7 per  mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e
per  gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ai
sensi  dell'art.  6,  comma  2, del decreto legislativo n. 504/1992 e
ss.mm.ii.
3.  di confermare la detrazione in Euro 154,94 (". 300.000) spettante
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo   (comma  2,  art.  8,  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
ss.mm.ii.);
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  sanitari  a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata ai sensi dell'art. 3, comma 56 della
legge n. 662/1996 e ss.mm.ii.
    (Omissis).
02X00096;

    Il  comune  di  CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 5,5 per
mille  per le abitazioni principali e 6 per mille per tutti gli altri
immobili  e  di  confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo.
    (Omissis).
02X00097;

    Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato,
il   21 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  fissare  (omissis),  con  effetto dal 1o gennaio 2002, la
seguente articolazione di aliquote, da applicare dai contribuenti, ai
fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla
base  imponibile  definita  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12
del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli
Immobili:
    6,5  per  mille  aliquota  ordinaria  per  tutte  le tipologie di
immobili e terreni;
    5,5  per  mille  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione   principale,   come   definita  dall'art. 7  del  vigente
regolamento   comunale   d'imposta   e  dal  decreto  legislativo  n.
504/1992);
    3,5  per  mille  per  i  proprietari che concedono in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  immobili  ai  sensi degli accordi
previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
    7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati o comunque tenuti a
disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza
del  suo  ammontare  euro  103,29,  rapportate  al  periodo dell'anno
durante  il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare
e'  adibita  ad  abitazione  principale  da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
3.  di  dare  atto  per  l'anno  2002,  che  per  l'elevazione  della
detrazione  da  euro  103,29  a  euro 206,58 dell'l.C.I. dovuta sulle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, a favore dei
contribuenti   nelle  situazioni  di  disagio  economico  e  sociale,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
situazione   di   difficolta',  sara'  disciplinata  dal  Regolamento
comunale d'imposta vigente per l'anno 2002.
    (Omissis).
02X00098;

    Il  comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato,
il   26 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nel seguente modo:
    abitazione principale e relative pertinenze 6,5 per mille;
    altri fabbricati (ordinaria) 7 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale in euro
103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02X00099;

    Il  comune  di  CASTELLEONE  DI  SUASA  (provincia  di Ancona) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nella
misura  del  5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti ad abitazione
principale,  nonche'  nella  misura  del 7 per mille per gli immobili
diversi   dalle   abitazioni,   per   quelli  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo.
2.  di  applicare  la  detrazione per "prima casa" nella misura di L.
200.000, pari ad euro 103,29.
    (Omissis).
02X00100;

    Il  comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  1o  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli
immobili   soggetti   alla  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.CI.)  l'applicazione  di una aliquota nella misura del 5
per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio;
di  non  avvalersi  della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art. 3,   comma 55   della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
fino  al  50  per  cento  o in alternativa di aumentare la detrazione
fissa  da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni
del  terzo  comma  dell'art.  58  del  citato  decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la detrazione per
abitazione  principale  e'  di  Euro  103,29,  invariato  rispetto al
precedente esercizio.
    (Omissis).
02X00101;

    Il  comune  di  CASTELNUOVO  MAGRA  (provincia  di  La Spezia) ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  per  l'anno  2002  il seguente sistema di aliquote
I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:
    a)  aliquota  ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari
direttamente   adibite   ad   abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
      abitazione  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario  finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
      unita'   immobiliare  appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
      alloggio  regolarmente  assegnato  dall'istituto  autonomo case
popolari;
      unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di   proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano  residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
      unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizioni che la stessa non risulti locata;
      l'abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino al secondo grado in linea retta o ad affini fino al primo grado,
a  condizione  che  il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la
propria residenza;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato che e' stata presentata all' UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime;
      l'abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare risulti non locata;
    b)  aliquota  del  7  per  mille  per le abitazioni diverse dalla
principale e relative pertinenze;
    c) aliquota ordinaria deI 6,5 per mille per tutte le altre unita'
immobiliari;
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
    detrazione  d'imposta  di  Euro  135,00 per le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione principale con esclusione delle
pertinenze  e  delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed
affini.
L'ammontare   della   detrazione   se   non   trova  totale  capienza
nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione  principale  delle  essere
computato,   per   la  parte  residua,  sull'imposta  dovuta  per  le
pertinenze.
    Maggiore  detrazione pari a Euro 200,00 per le unita' immobiliare
direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
      soggetti  passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il
territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
        a)  aventi  a  carico  un portatore di handicap risultante da
certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  comunque acquisita o da acquisire
d'ufficio;
        b)  soggetti  aventi  un  reddito  familiare  complessivo non
superiore  al minimo di pensione I.N.P.S. per l'anno 2002 comprese le
rendite  esenti  da  tassazione  o tassate alla fonte, al netto degli
assegni familiari;
        c)  richiedenti  che  si trovino in documentate situazioni di
carattere   sociale  valide  ad  ottenere  interventi  di  assistenza
sociale,    come   disciplinati   dal   regolamento   approvato   con
deliberazione C.C. n. 10 deI 24 gennaio 1991.
L'applicazione  delle  agevolazioni  nel caso sub b) e c) e' comunque
subordinata  alla  condizione  che nessun altro componente del nucleo
familiare   possegga  immobili.  Modalita'  di  riconoscimento  della
maggiore detrazione.
Coloro  che  ritengano  di  aver diritto alla maggiore detrazione per
l'anno  2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio
2002.  La  domanda  dovra'  essere redatta su appositi moduli messi a
disposizione  dal  comune  con  autocertificazione  della  situazione
reddituale.
La  maggiore  detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di
cui  al  comma  4  -  art.  8  decreto  legislativo  n. 504/1992 come
novellato dall'art. 3 - comma 55 legge n. 662/1996.
02X00102;

    Il  comune di CASTELTERMINI (provincia di Agrigento) ha adottato,
il   20 marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  al  5  per  mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  -  I.C.I. - per l'anno 2002, per tutti gli immobili siti di
questo comune.
    (Omissis).
02X00103;