IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Sicilia degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale;
    siccita'  dal  1  gradi  settembre 2000 al 22 novembre 2001 nella
provincia di Caltanissetta;
    siccita' dal 1 gradi marzo 2001 al 31 maggio 2001 nella provincia
di Enna;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

                              Decreta:

  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Caltanissetta:
      siccita'  dal  1  gradi  settembre  2000  al 22 novembre 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni  di  Acquaviva  Platani, Bompensiere, Butera,
Caltanissetta,   Campofranco,   Delia,   Gela,   Mazzarino,   Milena,
Montedoro,  Mussomeli,  Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa
Caterina  Villarmosa,  Serradifalco,  Sommatino,  Sutera,  Vallelunga
Pratameno, Villalba, limitatamente alle colture di olivo e agrumi;
    Enna:  siccita'  dal  1  gradi  marzo  2001  al  31 maggio 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  b),  c),  d),
nell'intero  territorio  provinciale,  limitatamente  alle colture di
frumento, pascolo, foraggere, leguminose da granella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno