IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  189 del testo unico delle LL.SS. approvato con regio
decreto  del  27 luglio  1934,  n. 1265, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,   regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione alla produzione ed all'immissione in
commercio di presidi medico-chirurgici;
  Vista   la   legge   n.   317   del   3 agosto   2001   concernente
l'organizzazione  del  Governo,  che  prevede  la ridenominazione del
Ministero della sanita' in Ministero della salute;
  Considerate  le  azioni restrittive adottate dall'Agenzia americana
per l'ambiente (EPA) nei confronti di tutti gli impieghi non agricoli
del clorpirifos;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data
26 marzo  2001  che  ha  indicato  l'opportunita'  di  limitare l'uso
domestico  del  principio  attivo  clorpirifos  quale insetticida per
impieghi non agricoli;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data
20 luglio  2001  che a seguito dell'esame delle controdeduzioni della
ditta  produttrice  del  principio  attivo  clorpirifos  ha  ritenuto
confermare il citato parere del 26 marzo 2001;
  Visto  altresi'  il  parere  espresso  dall'Istituto  superiore  di
sanita'  in  data  16 gennaio  2001 in seguito all'esame di ulteriori
controdeduzioni  fornite dalla ditta produttrice del principio attivo
clorpirifos;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 26 febbraio 2002;
  Considerato    il    possibile   rischio   di   manifestazioni   di
neurotossicita'  ritardata  legate  all'inalazione  di clorpirifos da
parte dei bambini;
  Ritenuto  che  sussistano  le  condizioni  previste dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   fatto   divieto   di   commercializzare  prodotti  insetticidi
contenenti  clorpirifos registrati come presidi medico-chirurgici per
uso domestico.
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti sopra
specificati si intendono revocate e le confezioni in commercio devono
essere  ritirate  a  cura  delle  ditte titolari delle autorizzazioni
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.