IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   regolamento   recante   la  disciplina  del
procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria
femminile;
  Visti  in  particolare  gli articoli 12 e 13 del citato decreto del
Presidente  della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalita' per
la  presentazione  delle  domande,  la concessione e l'erogazione dei
contributi,  nel  caso di integrazione delle risorse statali da parte
delle regioni;
  Vista   la  circolare  2 febbraio  2001,  n.  1138443,  cosi'  come
rettificata  dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775, relativa alle
modalita'   e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  2 febbraio  2001  che  ha fissato i termini di
presentazione  delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore
dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  20 dicembre  2000 con il quale, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate
L.  285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle
iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  20 dicembre  2000,  con  il  quale  sono state
ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
7 dicembre  2001,  con il quale sono state ripartite tra le regioni e
le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari
a  L.  167.700.000.000,  ed e' stata contestualmente disposta la loro
destinazione  alla  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
domande  per  iniziative  imprenditoriali  presentate  a valere sul 4
gradi  bando  di  attuazione della legge n. 215/1992 e cioe' entro il
31 maggio 2001;
  Visto  che  la  regione  Basilicata  ha provveduto all'integrazione
delle   risorse   statali  previste  dall'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 314/2000;
  Considerato  che  per  le  domande  di  agevolazione  relative alle
iniziative   ricadenti   nei  territori  della  predetta  regione  le
attivita'   inerenti  la  formazione  delle  graduatorie  nonche'  la
concessione  ed  erogazione  dei  contributi  sono  svolte,  ai sensi
dell'art.  13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000
dalle regioni stesse;
  Visto  in  particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del
Presidente  della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero
provvede alla pubblicazione delle graduatorie;
  Viste  le  graduatorie  trasmesse ai sensi del comma 9 dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione
Basilicata;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  disposta  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle
agevolazioni  di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al
quarto   bando  (bando  2001)  approvate  dalla  regione  Basilicata,
riportate  nell'allegato  1  che  forma  parte integrante al presente
decreto.
  2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei dati riportati nelle
predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note
esplicative.
    Roma, 8 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Sappino