IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Di  Cagno  Roberta, nata a Bari il
19 ottobre  1962,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  di  cui  e' in
possesso  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della
professione di "psicologo";
  Preso  atto  che e' in possesso di un titolo accademico "dottore in
psicologia"  conseguito  presso  l'Universita' degli studi di Roma il
21 marzo   1990,  riconosciuto  equipollente  in  Svizzera  nel marzo
dell'anno  2001,  come  attestato  dal  certificato  rilasciato dalla
Conferenza dei rettori delle Universita' Svizzere;
  Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso
esperienza professionale pluriennale nel settore;
  Viste   le   determinazioni   della   conferenza   di  servizi  del
25 settembre 2001;
  Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria di ottobre 2001;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  "psicologo",  come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Di  Cagno  Roberta,  nata  a Bari il 19 ottobre 1962,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
"psicologi" - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 8 maggio 2002
                                          Il direttore generale: Mele