IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della Commissione CE n. 813/00 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di  origine  protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia"
nel  quadro  della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  comunita'  europee  -  legge Comunitaria 1999 ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le Regioni;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29  maggio  1998,  n.  61782, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14  luglio  1998  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato  che "PAI - Products Authentication Inspectorate Italia
S.r.l.",   risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                                Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   "PAI   -   Products   Authentication
Inspectorate  Italia  S.r.l."  con  sede in via Sondrio n. 7 c/o Ist.
Quasar  -  20124  Milano,  iscritto  all'elenco  degli  organismi  di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG)  istituito  presso  il  Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999,  e'  autorizzato,  ai  sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge  n.  526/1999,  a  espletare  le funzioni di controllo previste
dall'art.  10  del  reg.  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione  di  origine  protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio  Emilia",  registrata  in ambito europeo con regolamento della
Commissione CE n. 813/00.