IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli artt. 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Zamora Quezada Ernesto, nato a Lima (Peru) il 14 dicembre 1973, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale peruviano di abogado, di cui e' in possesso, conseguito presso l'Universidad nacional Mayor di San Marcos (Peru) in data 22 aprile 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato inoltre che e' iscritto nell'Illustre colegio de abogados de Lima (Peru), come attestato dal Colegio de abogados stesso in data 13 agosto 1999; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2001; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 8 novembre 2001 con validita' fino al 25 settembre 2002, per motivi di lavoro autonomo; Decreta: Art. 1. Al sig. Zamora Quezada Ernesto, nato a Lima (Peru) il 14 dicembre 1973 cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva al perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.