IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti gli artt. 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica
del  31  agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione
del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Zamora Quezada Ernesto, nato a Lima (Peru)
il  14  dicembre  1973,  cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  peruviano  di
abogado,  di  cui  e'  in  possesso,  conseguito presso l'Universidad
nacional  Mayor  di San Marcos (Peru) in data 22 aprile 1999, ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritto  nell'Illustre  colegio  de
abogados  de  Lima  (Peru),  come  attestato  dal Colegio de abogados
stesso in data 13 agosto 1999;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 9 novembre 2001;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 8 novembre 2001
con  validita'  fino  al  25  settembre  2002,  per  motivi di lavoro
autonomo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Zamora Quezada Ernesto, nato a Lima (Peru) il 14 dicembre
1973  cittadino  peruviano,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  al  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.