IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  7  novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 279 del 30 novembre 2001, con cui sono stati delimitati
i   comuni   di  Castiglione  della  Pescaia,  Cinigiano,  Follonica,
Gavorrano,   Grosseto,   Magliano   in   Toscana,   Massa  Marittima,
Pitigliano,   Roccastrada,   Scansano,  Scarlino  per  i  danni  alle
produzioni causati dalle gelate del 14 e 15 aprile 2001;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:  siccita'  dal  1  giugno  2001  al  31 ottobre 2001 nella
provincia di Grosseto;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  provincie  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Grosseto:  siccita'  dal  1  giugno  2001  al  31  ottobre 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere c), d), f), nel
territorio  dei  comuni  di Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel
del  Piano,  Castell'Azzara  Castiglione  della  Pescaia,  Cinigiano,
Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio,
Magliano  in  Toscana,  Manciano,  Massa Marittima, Monte Argentario,
Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna,
Roccastrada,  Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano,
Sorano,  con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate del 14
e   15 aprile  2001  gia'  dichiarate  eccezionali,  all'interno  dei
territori  individuati  con  decreto  7  novembre  2001  citato nelle
premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2002
                                                Il Ministro: Alemanno