Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    - Per   le   direttive   CEE   vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(GUCE).
                               Art. 1.
           Ambito di applicazione e disposizioni generali

  1. Le  disposizioni  del  presente decreto definiscono le modalita'
per  il  recupero  delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,
1993   e   1994,   per   effetto   dell'applicazione  delle  seguenti
disposizioni:
    a) articolo  9  del  decreto-legge  15 settembre  1990,  n.  261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
    b) articolo   15   del   decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
    c) articolo   1   del   decreto-legge  23 maggio  1994,  n.  309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
    d) articolo   1   del   decreto-legge  21 gennaio  1995,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
    e) articolo   1  del  decreto-legge  25 novembre  1995,  n.  501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  2. Le  modalita'  di  recupero  stabilite  con  il presente decreto
costituiscono  esecuzione  di  quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999.
  3. In  ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese
disponibili  a  favore  degli  autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento  dei  costi da essi subiti nei periodi di imposta per
gli  anni  1992,  1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette
somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          Riferimenti normativi:

              - L'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
          recante:   "Disposizioni  fiscali  urgenti  in  materia  di
          finanza   locale,  di  accertamenti  in  base  ad  elementi
          segnalati  dall'anagrafe  tributaria  e disposizioni per il
          contenimento  del  disavanzo  del  bilancio  dello  Stato",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1990, n.
          219, e convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge
          12 novembre   1990,   n.   331  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 1990, n. 267, cosi' recita:
              "Art.  9. - 1.  In aggiunta al limite di spesa prevista
          dall'art.  13  del  decreto-legge  27 aprile  1990,  n. 90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165 e' prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno
          1990,  di  lire  275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275
          miliardi per l'anno 1992.
              2.  Per  l'anno  1990 il decreto indicato nell'art. 13,
          comma  2,  del decreto-legge di cui al comma 1 e' integrato
          con  successivo  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro delle finanze, da emanare entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              3.  Alla  copertura  dell'onere,  recato  dal  presente
          articolo,  pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire
          275  miliardi  per  l'anno  1991 ed a lire 275 miliardi per
          l'anno  1992,  si  provvede  con quota parte delle maggiori
          entrate previste dal presente decreto.
              4.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              -  L'art.  15  del  decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
          recante:  "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
          di  cose  per  conto  di  terzi", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 1993, n. 73, e convertito, in legge, con
          modificazioni,   dalla   legge   27 maggio   1993,  n.  162
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123,
          cosi' recita:
              "Art.  15. - 1. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa
          di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite
          di  tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento
          dei  costi  di  trasporto,  la concessione di un credito di
          imposta   a  favore  delle  imprese  nazionali  autorizzate
          all'esercizio  dell'autotrasporto  di  merci  per  conto di
          terzi,   nonche'   di  un  contributo  per  le  imprese  di
          autotrosporto  di  Paesi  membri  della  CEE, rapportato ai
          consumi   di   gasolio  per  autotrazione  per  i  percorsi
          effettuati nel territorio italiano.
              2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con proprio decreto,
          ripartisce   i   fondi  disponibili,  tenendo  conto  delle
          percorrenze  effettuate  sul  territorio italiano dalle due
          categorie  di  autotrasportatori di cose per conto di terzi
          di cui al comma 1.
              3.  Per  gli  autotrasportatori  italiani  di merci per
          conto  di  terzi,  iscritti  all'albo  di  cui  alla  legge
          6 giugno  1974,  n.  298, nei limiti del fondo disponibile,
          come individuato dal decreto di cui al comma 2, e' adottato
          ai  sensi  dell'articolo 13,  comma  2,  del  decreto-legge
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro
          dei  trasporti,  di concerto con il Ministro delle finanze,
          allo  scopo  di  consentire la concessione di un credito di
          imposta  da  valere  ai fini del pagamento dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle  persone giuridiche, dell'imposta locale sui reddti o
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  in  sede  di
          versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
          di   imposta,  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui
          compensi  da  lavoro  autonomo,  come  previsto dalla legge
          5 febbraio 1992, n. 68.
              4.  Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE
          e'  adottato,  nei  limiti  del fondo disponibile di cui al
          decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro
          dei  trasporti,  di concerto con il Ministro delle finanze,
          al  fine  di  consentire  la  concessione  di un contributo
          rapportato  ai  consumi  di  gasolio per autotrazione per i
          percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare
          e  con  le  modalita'  che  saranno  stabilite nello stesso
          decreto.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  lire  370  miliardi per l'anno 1993, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dallo  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro per lo stesso anno,
          all'uopo    parzialmente    utilizzando    l'accantonamento
          riguardante il Ministero dei trasporti.
              6.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              -  L'art.  1  del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,
          recante:  "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
          di  cose  per  conto  di  terzi", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  24 maggio  1994,  n.  119, e convertito in legge
          dalla  legge  22 luglio  1994,  n.  459,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, n. 171, cosi' recita:
              Art.  1. - 1.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 15,
          comma 1,   del   decreto-legge   29   marzo  1993,  n.  82,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
          n.  162,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 200
          miliardi per l'anno 1993.
              2.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 15,
          comma   3,   del   decreto-legge   29 marzo  1993,  n.  82,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
          n. 162.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          decreto  si  provvede  mediante  utilizzo di corrispondente
          quota delle maggiori entrate conseguenti dall'art. 14 della
          legge   29 dicembre   1990,  n.  408,  e  dall'art.  3  del
          decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1993,  n.  75.  Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              - L'art.  1  del  decreto-legge  21 gennaio 1995, n. 21
          recante:  "Interventi  per il settore dell'autotrasporto di
          cose   per  conto  di  terzi",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  21 gennaio  1995,  n. 17, e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995,  n.  84,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1995, n. 68,
          cosi' recita:
              "Art.  1  (Interventi per il settore dell'autotrasporto
          di  cose  per  conto  terzi).  -  1.  Per il primo semestre
          dell'anno  1994,  e'  concesso  un  credito  di  imposta di
          complessive  lire  270  miliardi  a  favore  delle  imprese
          nazionali  autorizzate  all'esercizio dell'autatrasporto di
          merci   per  conto  di  terzi,  nonche'  un  contributo  di
          complessive   lire   15   miliardi   per   le   imprese  di
          autotrasporto  di  Paesi  membri  della  CE,  rapportata ai
          consumi   di   gasolio  per  autotrazione  per  i  percorsi
          effettuati nel territorio italiano.
              2.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio  decreto,  ripartisce  i fondi disponibili, tenendo
          conto  delle percorrenze effettuate sul territorio italiano
          dalle  due categorie di autotrasportatori di cose per conto
          di terzi di cui al comma 1.
              3.  Per  gli  autotrasportatori  italiani  di merci per
          conto  di  terzi,  iscritti  all'albo  di  cui  alla  legge
          6 giugno  1974,  n.  298, nei limiti del fondo disponibile,
          come  individuato  dal  decreto  di  cui  al  comma  2,  e'
          adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
          Ministro   delle  finanze,  allo  scopo  di  consentire  la
          concessione  di un credito di imposta da valere ai fini del
          pagamento  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone  giuridiche,
          dell'imposta  locale  dai redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla
          fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni
          dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
              4.  Per  gli autotrasportatori di Paesi membri della CE
          e'  adottato,  nei  limiti  del fondo disponibile di cui al
          decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro
          del  trasporti  e  della  navigazione,  di  concreto con il
          Ministro   delle   finanze,   al   fine  di  consentire  la
          concessione  di  un  contributo  rapportato  ai  consumi di
          gasolio   per  autotrazione  per  percorsi  effettuati  nel
          territorio  italiano, nell'ammontare e con le modalita' che
          saranno stabilite nello stesso decreto.
              All'onere   derivante   dall'attuazione   del  presente
          articolo,  pari  a  lire  285  miliardi per l'anno 1994, si
          provvede:  quanto  a  lire  70  miliardi, mediante utilizzo
          dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di
          previsione  del Ministero dei trasporti e della navigazione
          per      l'anno     medesimo,     all'uopo     intendendosi
          corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n.  68:  quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello
          stanziamento  iscritto  al capitolo 7309 dello stesso stato
          di  previsione  per il medesimo anno, all'uopo intendendosi
          corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di   cui
          all'all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.
          240,  quanto  a  lire  65  miliardi  ed a lire 30 miliardi,
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle disponibilita' in
          conto  residui  per  l'anno 1994 rispettivamente sui citati
          capitoli   7294  e  7309,  che  sono  a  tal  fine  versare
          all'entrata  del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte
          le  autorizzazioni  di  spesa di cui alle rispettive citate
          leggi:   quanto   a   lire  110  miliardi  a  carico  dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del tesoro.
              6.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              - L'art.  1  del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501
          recante:  "Interventi  per il settore dell'autotrasporto di
          cose  per  conto di terzi, nonche' per il personale addetto
          ai   pubblici  servizi  di  trasporto",  pubblicato  nella,
          Gazzetta  Ufficiale  27 novembre 1995, n. 277, e convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n.
          11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1996, n.
          9, cosi' recita:
              "Art.  1  (Interventi per il settore dell'autotrasporto
          di  cose  per  conto  terzi). - 1.  Per il secondo semestre
          dell'anno 1994 e' concesso un credito d'imposta di lire 210
          miliardi  a  favore  delle  imprese  nazionali  autorizzate
          all'esercizio  dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
          terzi,  nonche'  un  contributo  di  lire 8 miliardi per le
          imprese   di  autotrasporto  di  Paesi  membri  dell'Unione
          europea,  rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione
          per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
              2.  Per  gli  autotrasportatori  italiani  di merci per
          conto  di  terzi,  iscritti  all'albo  di  cui alla legge 6
          giugno  1974,  n.  298, e' adottato, ai sensi dell'articolo
          13,  comma  2,  del  decreto-legge  27 aprile  1990, n. 90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze,
          allo  scopo  di  consentire la concessione di un credito di
          imposta  da  valere  ai fini del pagamento dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
          dell'imposta  sui  valore  aggiunto,  nonche'  in  sede  di
          versamento  delle ritenute alla fonte operate dai sostituti
          di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi
          da lavoro autonomo.
              3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un massimo
          di cento veicoli per impresa.
              4.   Per   gli   autotrasportatori   dei  Paesi  membri
          dell'Unione   europea  e'  adottato  apposito  decreto  del
          Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
          il  Ministro  delle  finanze,  al  fine  di  consentire  la
          concessione  di  un  contributo  rapportato  ai  consumi di
          gasolio  per  autotrazione  per  i  percorsi effettuati nel
          territorio  italiano, nell'ammontare e con lo modalita' che
          saranno stabilire nello stesso decreto.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  lire  218  miliardi per l'anno 1995, si
          provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando,
          per   lire   27   miliardi,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero   del   tesoro   e,   per   lire   191  miliardi,
          l'accantonamento  relativo  ai  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione.".
              - La   decisione   della  Commissione  delle  Comunita'
          europee  n.  97/270/CE  del 22 ottobre 1996, concernente il
          regime  di crediti d'imposta istituite dall'Italia a favore
          del  settore  dei trasporti di merci su strada per conto di
          terzi  (C  45/95  ex  nn. 48/95), confermata dalla sentenza
          della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  del
          19 maggio  1999,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee del 24 aprile 1997, n. 106.
              - La   decisione   della  Commissione  delle  Comunita'
          europee   n.   93/496/CEE,   del  9 giugno  1993,  relativa
          all'aiuto  di  Stato  n.  C 32/92  (ex  nn.  67/92)  Italia
          (Credito   d'imposta   a   favore  degli  autotrasportatori
          professionisti)  confermata  dalla  sentenza della Corte di
          giustizia  delle  Comunita' europee del 29 gennaio 1998, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          16 settembre 1993, n. 233.