IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 1 istituisce
presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  il  Fondo  rotativo per la
progettualita';
  Viste  le  leggi  20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135,
30 giugno 1998, n. 208, recanti risorse per le aree depresse;
  Vista  la  legge  17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1 istituisce
apposito   fondo   per  il  finanziamento,  a  fondo  perduto,  della
progettazione preliminare delle opere di competenza delle regioni, di
enti  locali  e degli altri soggetti richiamati all'art. 1, comma 54,
della legge n. 549/1995;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  che,  all'art.  54,
istituisce  un  fondo  nazionale  per  il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;
  Viste  le  delibere  con  le  quali questo Comitato ha proceduto al
riparto  delle  risorse  di  cui  alle  citate leggi numeri 641/1996,
135/1997  e 208/1998 ed ha dettato direttive di carattere procedurale
per l'attuazione delle iniziative cosi' finanziate;
  Vista  in  particolare  la  delibera 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta
Ufficiale  n.  195/1998),  con  la  quale  questo Comitato attribuiva
1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti
della  legge  n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per
la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo
del  3%  di  detto  importo, per il finanziamento del 50% di studi di
fattibilita',   demandando  ad  apposito  Comitato  di  coordinamento
l'individuazione  delle  opere  e  degli  studi  da  proporre  per il
finanziamento  nell'ambito  delle  citate intese e prevedendo che gli
studi venissero predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato
stesso e sottoposti a verifiche stabilite dal medesimo;
  Vista  la  delibera  5 agosto  1998,  n.  79 (Gazzetta Ufficiale n.
241/1998),  con la quale veniva istituita, in seno a questo Comitato,
tra  le  altre,  la  Commissione  III  per  il  "Coordinamento  delle
politiche  infrastrutturali",  alla  quale e' demandata l'istruttoria
delle  questioni  inerenti  le  infrastrutture,  e veniva prevista la
costituzione di apposita struttura interministeriale di supporto alla
Commissione stessa;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio n. 1383 in data 6 marzo 2002, con la quale, in ordine alla
richiesta di differimento dei termini per l'avvio di un intervento di
difesa   del   suolo   nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  viene
rappresentata   l'opportunita'   di   inserire   l'intervento  stesso
nell'ambito di apposito accordo di programma quadro;
  Vista la nota della regione Lombardia n. 5656 in data 25 marzo 2002
con la quale si propone un uso parzialmente diverso del finanziamento
destinato  all'area  ex  Alfa  Romeo  di  Arese, posto a carico delle
risorse  della  legge  n.  641/1996,  ferme  restando le finalita' di
supporto  alle  iniziative per il recupero e la reindustrializzazione
dell'area citata;
  Considerato che la richiamata delibera n. 70/1998 stabiliva che gli
studi  in  ordine  ai  quali  fosse stato formulato parere favorevole
venissero  inclusi  in una lista di interventi prioritari per i quali
programmare  sia  l'eventuale  ricorso  al fondo per la progettazione
secondo  modalita'  concordate  con la Cassa depositi e prestiti, sia
l'accesso  ai  finanziamenti  disponibili  per la realizzazione delle
opere  a  valere  sul complesso delle risorse cui l'intesa possa fare
affidamento;
  Considerato che il citato art. 4 della legge n. 144/1999 ha rimesso
a questo Comitato il riparto delle disponibilita' del fondo istituito
dallo  stesso  art.  4  ed ha subordinato l'accesso al fondo medesimo
alla   presentazione  di  specifica  certificazione  degli  organismi
regionali  ed  individuato  nell'ordine  di presentazione cronologica
delle   richieste  il  criterio  di  selezione  delle  iniziative  da
finanziare,  escludendo  l'effettuazione  di  istruttorie tecniche da
parte della Cassa depositi e prestiti;
  Considerato  che  il  suddetto  art.  4  della legge n. 144/1999 ha
esteso   le   modalita'   e   le  procedure  da  esso  previste  alle
anticipazioni  del  fondo  rotativo  per  la  progettualita'  di  cui
all'art. 1, commi 54 e 58 della legge n. 549/1995;
  Preso  atto  che  il  Comitato di coordinamento, con l'elaborazione
degli  schemi  per il riparto dei citato importo di 1.807,599 Meuro e
con  la  selezione  delle iniziative da ammettere a finanziamento, ha
esaurito  il  proprio compito, posto che gli ulteriori adempimenti ad
esso  rimessi  dalla delibera n. 70/1998 sono da considerare superati
dalla normativa sopravvenuta;
  Preso  atto  che questo Comitato, con la delibera 4 agosto 2000, n.
74, ha rimesso alla III Commissione infrastrutture la soluzione delle
problematiche  relative,  tra l'altro, agli studi finanziati a carico
della legge n. 208/1998;
  Preso  atto  che, nella suesposta logica, la III Commissione, nella
seduta  del  29 marzo  2001,  ha  delegato specifici adempimenti alla
struttura   di  supporto  alla  Commissione  stessa  demandando,  tra
l'altro,  alla  medesima  di  valutare  direttamente  le richieste di
proroga  per  approfondimenti successivi alla consegna degli studi di
fattibilita';
  Preso  atto  delle  relazioni del febbraio e marzo 2002 predisposte
dall'Unita'  di  verifica  degli  investimenti pubblici del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  in ordine allo stato di attuazione,
rispettivamente,   delle   opere   commissariate  e  delle  opere  di
completamento  finanziate  a  carico  delle  risorse  della  legge n.
208/1998  con  le delibere numeri 52/1999 e 135/1999, relazioni dalle
quali  si  evince  che  al  31 dicembre 2001 circa il 92% delle opere
commissariate risultano in corso o ultimate e che al 28 febbraio 2002
oltre  l'86%  delle  opere  di  completamento risulta avviato, per un
importo complessivo di circa 1.400 Meuro (2.710 miliardi di lire);
  Ritenuto  di  dettare  disposizioni  aggiornate  sugli  adempimenti
conseguenti   alla  conclusione  delle  attivita'  cofinanziate,  con
particolare riferimento alle modalita' di approvazione degli studi ed
alle relative comunicazioni finali;
  Ritenuto  altresi'  di procedere al definanziamento dello studio di
fattibilita'  relativo  al  "Recupero  dei centri storici pugliesi" e
delle  opere  di  cui  alle citate note del Ministero dell'ambiente e
della regione Lombardia per le motivazioni esposte nel dispositivo;
                              Delibera:
I) Studi di fattibilita'.
  1. Modalita' di approvazione.
    1.1.  Rilascio  certificazione di coerenza - Come precisato dalla
Commissione infrastrutture nella seduta dei 29 marzo 2001, il termine
"ultimazione  dello  studio"  individua il momento in cui la societa'
affidataria  (ATI o professionista incaricato) consegna alla stazione
appaltante  lo  studio  redatto e completo. La stazione appaltante ha
tuttavia  a  disposizione  un  mese, per gli studi sottosoglia, o due
mesi,   per   gli   studi   sopra-soglia,  per  le  integrazioni  e/o
approfondimenti  che ritenesse necessario chiedere al redattore dello
studio: nella citata seduta la Commissione infrastrutture ha altresi'
disposto  che  eventuali  istanze per il differimento di tale termine
debbano  essere  adeguatamente  motivate  e  vengano  valutate  dalla
struttura di supporto della Commissione stessa.
  Ad  effettuata  consegna  alla  stazione  appaltante,  ovvero  dopo
l'effettuazione  delle eventuali modifiche e/o integrazioni di cui al
punto  precedente,  lo studio viene assunto dalla stazione appaltante
che  ne  definira'  anche  gli  esiti  ai  fini  della  decisione  di
investimento nell'ipotesi che l'attuazione sia di propria competenza.
  La  medesima stazione appaltante provvede ad acquisire, qualora non
sia  stata  gia'  inviata  a  corredo dello studio, la documentazione
concernente  ulteriori  indagini condotte a supporto o a latere dello
studio  stesso ed inviera', accompagnandolo con una propria relazione
sintetica,  lo  studio  all'amministrazione  proponente  (centrale  o
regionale)  che,  entro  un  mese,  provvede  alla "certificazione di
coerenza".
  Tale  certificazione,  che  costituisce approvazione in via tecnica
dello   studio,  riguarda  la  verifica  della  rispondenza  e  della
completezza dello studio in rapporto al contratto di affidamento (ivi
incluso  il  capitolato d'oneri e l'offerta, quali parti costitutive)
ovvero  il  collaudo  della prestazione di servizio. Come tale, detta
certificazione  di  coerenza  non e' sostitutiva di quella introdotta
dalla   legge   n.   144/1999   che   istituisce,   invece,  la  c.d.
"certificazione di utilita'", intesa quale espressione della volonta'
di procedere all'investimento.
  La   certificazione   di  coerenza,  in  particolare,  riguardera',
coerentemente  con quanto previsto nell'"indice dei requisiti minimi"
contenuto   in   allegato   B   alle   delibere  di  questo  Comitato
numeri 106/99 e 135/99, i seguenti aspetti dello studio:
    la   completezza   dello  studio  rispetto  ai  requisiti  minimi
richiesti al citato allegato B;
    la  presenza,  nella  relazione  sintetica redatta dall'estensore
dello   studio,   di   elementi  idonei  a  sostenere  la  scelta  di
investimento,   nel   caso  di  esito  positivo  dello  studio,  e  a
indirizzare la successiva fase della progettazione.
  Si  precisa,  ad ogni buon fine, che l'amministrazione proponente -
qualora  lo  ritenga  opportuno e motivando la scelta (ad esempio, in
considerazione  della  competenza  alla  realizzazione  in  capo allo
stesso soggetto attuatore) - puo' demandare all'ente attuatore stesso
(ente  locale  o  sottordinato)  il  rilascio della certificazione di
coerenza,  purche'  faccia  poi formalmente propria la certificazione
medesima.
  A  seguito  del  rilascio  della certificazione di coerenza e dalla
data d'invio - a questo Comitato - della comunicazione di conclusione
dello  studio,  potra'  essere  liquidata  l'ultima  rata (20%) delle
competenze al soggetto incaricato.
    1.2. Modalita' di trasmissione - L'amministrazione proponente, al
termine   della  procedura  di  approvazione,  inviera'  al  Servizio
centrale  di  segreteria  di questo Comitato comunicazione formale di
conclusione dello studio di fattibilita' contenente:
      a) gli  estremi dell'avvenuto rilascio della "certificazione di
coerenza";
      b)   un  "quadro  tecnico  economico" riepilogativo dei fondi a
disposizione,  delle  spese  sostenute  per  la gara, delle eventuali
economie  derivanti da ribassi d'asta e delle eventuali somme residue
a disposizione;
      c) comunicazione    relativa    all'esito   dello   studio   di
fattibilita',  intendendo con cio' le conclusioni positive/negative a
cui  lo studio e' pervenuto circa la realizzabilita' dell'intervento,
indicando  quindi,  in  caso  di  esito  positivo, le caratteristiche
dell'intervento  da  portare  a  progettazione,  le  condizioni  e le
raccomandazioni  per realizzare l'iniziativa infrastrutturale, ovvero
riportando  la  conclusione  negativa  cui  perviene lo studio stesso
circa   la   consistenza   del   problema   che   ha   dato   origine
all'approfondimento.
  Medesima  documentazione  sara'  inviata  all'UVAL,  corredata  dal
rapporto  di  sintesi  dello  studio  di fattibilita' contenuto in un
massimo  di  50 pagine, e, su richiesta, da copia del rapporto finale
(su supporto cartaceo o magnetico); verra' altresi' inviato un elenco
delle  ulteriori indagini eventualmente condotte, con indicazione dei
dati  prodotti  e  del  loro  possibile utilizzo per il miglioramento
dell'apparato statistico di cui l'Ente fa uso nella programmazione.
  Il  quadro  economico,  tra  l'altro, evidenziera' separatamente le
quote   del   finanziamento  complessivo  utilizzate  dalla  stazione
appaltante per la predisposizione dei documenti di gara, per le spese
di  pubblicazione  del  bando,  per  le spese generali, per eventuali
gettoni e per le spese dei membri della commissione giudicatrice, per
eventuali  indagini,  rilievi, mappature, cartografie, ecc., ritenuti
propedeutici  e  indispensabili  alla  redazione  dello  studio.  Gli
importi  di  dette  spese  generali,  se  contenute nella percentuale
dell'1,5%    dell'importo    complessivo   del   finanziamento,   non
comporteranno  obbligo  di  rendicontazione,  obbligo  che interviene
invece  in caso di importi percentualmente superiori. In questo caso,
si   ricorda   che   dette   spese  debbono  dettagliatamente  essere
autorizzate  dal  responsabile del procedimento per mezzo di apposita
certificazione.
  Per l'utilizzo delle eventuali economie si rinvia alle disposizioni
contenute  al  punto  3  della  delibera del 21 dicembre 2001, n. 114
(Gazzetta Ufficiale n. 42/2002).
    1.3.  Relazione  -  L'UVAL  trasmettera'  a  questo  Comitato una
relazione   conclusiva   in   merito   agli  esiti  di  questa  prima
sperimentale  tornata  di  studi  di  fattibilita',  evidenziando  le
eventuali  criticita'  riscontrate e prospettando possibili soluzioni
al  fine  del  miglior utilizzo futuro dello strumento da parte delle
amministrazioni interessate.
  La  relazione  verra'  consegnata, in prima versione, entro il mese
di giugno  2002  e,  in  versione finale, entro il successivo mese di
ottobre.
    1.4.   Abrogazione   precedenti   disposizioni   -   Le  presenti
disposizioni  annullano  e  sostituiscono  tutte  le direttive finora
emanate in materia.
  2. Fasi successive.
  Per  le  fasi  progettuali  successive,  riguardanti  gli  studi di
fattibilita'   conclusi   con   esito  positivo,  le  amministrazioni
regionali  e  gli enti locali possono formulare richiesta di accedere
ai  fondi per la progettazione previsti dalla vigente normativa ed in
particolare  al  fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art.
1,  commi  54  e  58,  della legge n. 549/1995 ovvero al fondo per la
progettazione  preliminare  istituito  dall'art.  4  della  legge  n.
144/1999,  entrambi  gestiti  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti. Si
sottolinea,   in   particolare,   che   l'accesso  al  fondo  per  la
progettazione preliminare di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999 -
come  esposto al punto 1.1 - e' subordinato alla valutazione positiva
e  relativa certificazione dei risultati dello studio di fattibilita'
da    parte    del   Nucleo   di   valutazione   regionale,   nonche'
all'attestazione  di  coerenza  con  i  documenti  di  programmazione
regionale rilasciata dal presidente della regione.
  3. Definanziamenti.
  E'  definanziato  lo  studio  di  fattibilita' denominato "Recupero
centri  storici  pugliesi"  cod.  638 importo complessivo 1,549 Meuro
(3.000  milioni  di  lire),  proposto dalla regione Puglia, in quanto
finora  non  risulta  avviata  la procedura di gara per l'affidamento
delle  attivita'  da  svolgere,  pur  essendo  da  tempo trascorso il
termine  entro  il  quale  lo studio doveva essere ultimato, e tenuto
conto  che,  in  particolare, non risultano effettuati adempimenti di
sorta  dopo  la  seduta  della  III  Commissione "Infrastrutture" del
6 giugno  2001,  nella  quale  era  stata  esclusa la possibilita' di
proroga che eccedesse la durata originariamente assegnata.
  Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, 0,775 Meuro
pari   a   1.500  milioni  di  lire,  vengono  attribuite  all'intesa
istituzionale   di   programma   per   il  successivo  riutilizzo  in
quell'ambito,  preferibilmente per studi di fattibilita' nel medesimo
settore.
II) Opere: definanziamenti.
  1.  E' definanziato l'intervento "Realizzazione casse di espansione
fiume  Tagliamento"  posto  a  carico  della  legge  n.  135/1997 per
l'importo  di  6,197 Meuro (12.000 milioni di lire) di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ente attuatore
regione    Friuli-Venezia   Giulia,   per   la   complessita'   delle
problematiche  ancora  da  superare  per  l'avvio  delle  opere ed il
conseguente   rischio   che,   stante   i  vincoli  della  preventiva
aggiudicazione  delle opere posti dalle direttive emanate in materia,
non sia possibile impegnare tempestivamente i relativi fondi.
  Le  risorse  che  si  rendono  conseguentemente disponibili vengono
attribuite  all'intesa  istituzionale  di  programma stipulata con la
regione  Friuli-Venezia  Giulia, per il successivo riutilizzo in tale
contesto preferibilmente per il finanziamento del medesimo intervento
nell'ambito  di  apposito  accordo di programma quadro, come proposto
dal  Ministero  dell'ambiente  e  tutela  del  territorio, qualora le
relative problematiche abbiano nel frattempo trovato soluzione ovvero
per  altri  interventi  relativi comunque al settore della difesa del
suolo.
  2.  Sono  definanziati  gli  "Interventi  nell'ambito  del piano di
reindustrializzazione  dell'area di Arese" posti a carico della legge
n.  641/1996  per  l'importo  di  5,113 Meuro (9.900 milioni di lire)
assegnato  alla  regione Lombardia con delibera del 18 dicembre 1996,
in  quanto,  per  mutate esigenze nel frattempo maturate nella stessa
area,  la  predetta  regione ha rappresentato la necessita' di un uso
delle risorse parzialmente diverso.
  I   fondi  che  si  rendono  conseguentemente  disponibili  vengono
attribuiti  all'intesa  istituzionale  di  programma stipulata con la
regione  Lombardia,  per  essere  riutilizzati  nel  medesimo settore
infrastrutturale  ed  anche, come dalla stessa regione rappresentato,
per le medesime finalita' di supporto all'area di Arese.
                               Invita
tutte   le   amministrazioni   interessate   a   conferire  carattere
prioritario,  nell'ambito  dei canali di finanziamento previsti dalla
vigente  normativa,  alle fasi progettuali successive riguardanti gli
studi di fattibilita' di cui al punto I conclusi con esito positivo;
  In  particolare  il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede
di   presentazione   al   Parlamento   del  piano  che  individua  la
destinazione   delle  disponibilita'  del  "Fondo  nazionale  per  il
sostegno   alla   progettazione   delle  opere  pubbliche"  istituito
dall'art. 54 della legge n. 448/2001, a considerare l'opportunita' di
riservare  parte  delle  eventuali  disponibilita'  residue  relative
all'anno  2002  e parte delle disponibilita' concernenti gli esercizi
successivi  alla  copertura degli oneri di progettazione di opere per
le  quali  sia  stato  effettuato  studio  di fattibilita' conclusosi
positivamente,  valutando  altresi'  l'opportunita'  di conferire, in
tale  ambito,  carattere  prioritario  agli interventi i cui studi di
fattibilita'  siano  stati  finanziati  a  carico delle risorse della
legge  n.  208/1998,  confermando cosi' quel "canale privilegiato" di
finanziamento  che  le  originarie  direttive avevano ipotizzato, sia
pure in un contesto normativo diverso.
    Roma, 28 marzo 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  Ministeri  economico-finanziari,
registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 81