IL DIRETTORE PROVINCIALE
                         del lavoro di Cuneo
  Vista la legge 3 settembre 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme
sulla   ristrutturazione  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;
  Visto  l'art.  34,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica  30  aprile  1970, n. 639, come sostituito dal primo comma
dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;
  Visto  il proprio decreto n. 849 del 9 maggio 2002, con il quale e'
stato   ricostituito   il   comitato   provinciale   presso  la  sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo;
  Visto  l'art.  46,  terzo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, il
quale  prevede  che  i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla
lettera  b)  e,  limitatamente  alle  prestazioni  di  maternita' dei
lavoratori  autonomi,  alla  lettera  f)  del  comma  1  del medesimo
articolo   sono   decisi   da   speciali   commissioni  del  comitato
provinciale,   presiedute   rispettivamente  dal  rappresentante  dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  dal rappresentante degli
artigiani  e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali
in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4 -
5  - 6 del primo comma dell'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della
legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  da  quattro  rappresentanti delle
categorie   nominati   con  decreto  del  direttore  della  direzione
provinciale del lavoro di Cuneo;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di provvedere alla nomina di
quattro  rappresentanti  per ciascuna delle categorie dei coltivatori
diretti,  mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti
attivita' commerciali;
  Ritenuto,   per   l'attribuzione  effettiva  dei  posti,  di  dover
effettuare  la  valutazione  del  grado  di  rappresentativita' delle
organizzazioni  interessate  alla  stregua dei criteri sinora seguiti
dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30
dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:
    a)  entita'  numerica  dei  soggetti  rappresentati dalle singole
organizzazioni  sindacali,  tenendo  conto, per le organizzazioni dei
datori  di  lavoro,  anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle
aziende associate;
    b) partecipazione   alla   formazione  ed  alla  stipulazione  di
contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
    c) partecipazione   alla   trattazione   e   composizione   delle
controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
    d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
  Acquisiti   i   dati   concernenti   la   rappresentativita'  delle
organizzazioni interessate;
  Rilevato  che  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori  e  dalle
conseguenti  valutazioni  comparative compiute alla stregua dei sopra
citati    criteri    sono   state   individuate   come   maggiormente
rappresentative  per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni   la   Federazione   provinciale   coltivatori  diretti  e  la
Confcoltivatori  di Cuneo; per la categoria degli esercenti attivita'
commerciali  l'Unione  commercianti  di Cuneo; per la categoria degli
artigiani l'associazione artigiani della provincia di Cuneo;
  Ritenuto   pertanto   che   l'assegnazione  dei  posti  di  quattro
rappresentanti  per  ciascuna  delle  predette categorie debba essere
cosi' ripartita:
    a) per  la  categoria  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
tre  rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti
ed uno rappresentante della Confcoltivatori di Cuneo;
    b) per la categoria degli esercenti attivita' commerciali quattro
rappresentanti dell'Unione commercianti di Cuneo;
    c) per   la  categoria  degli  artigiani  quattro  rappresentanti
dell'Associazione artigiani della provincia di Cuneo;
  Viste   le   designazioni   fatte  pervenire  dalle  organizzazioni
sindacali interessate;
  Visti  i  punti  4 - 5 - 6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44,
primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  chiamati  a far parte delle speciali commissioni del comitato
provinciale istituito con decreto n. 849 del 9 maggio 2002:
    per  la  speciale  commissione  competente  in materia di ricorsi
concernenti  le  prestazioni,  di  cui  al comma 3 dell'art. 46 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti mezzadri
e  coloni:  sig.ra Bisotto Maria Teresa, sig. Ferrara Claudio, sig.ra
Ferrero Renata, sig.ra Dutto Daniela;
    per  la  speciale  commissione  competente  in materia di ricorsi
concernenti  le  prestazioni,  di  cui  al comma 3 dell'art. 46 della
legge  9  marzo  1989, n. 88, in favore degli artigiani: sig. Cattero
Carlo,  sig.  Lingua  Michelangelo,  sig.  Porfido  Elio, sig. Marino
Umberto;
    per  la  speciale  commissione  competente  in materia di ricorsi
concernenti  le  prestazioni,  di  cui  al comma 3 dell'art. 46 della
legge  9  marzo  1989,  n.  88,  in  favore degli esercenti attivita'
commerciali:  sig.  Arduino  Mauro, sig.ra Gonella Maria Grazia, sig.
Faccia Piermarco, sig. Chiapella Luca;
    direttore  pro-tempore  della direzione provinciale del lavoro di
Cuneo;
    direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello stato di
Cuneo;
    direttore   pro-tempore   della  sede  provinciale  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale di Cuneo.