IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni,  ed,  in  particolare,  l'art. 12, comma 5, in base al
quale  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere   modificati,   tenendo  conto  delle  esigenze  generali  dei
contribuenti,  dei  sostituti  e  dei  responsabili d'imposta o delle
esigenze  organizzative  dell'amministrazione,  i termini riguardanti
gli   adempimenti   degli  stessi  soggetti,  relativi  a  imposte  e
contributi  dovuti  in  base al citato decreto legislativo n. 241 del
1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  recante  l'istituzione  e  la disciplina dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il
regolamento    recante    norme   per   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di
imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il
regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto,  inoltre, l'art. 4, comma 3-bis, del medesimo decreto n. 322
del  1998,  in  base  al  quale  i  sostituti  d'imposta, comprese le
Amministrazioni  dello  Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui
al  primo  comma  dell'art.  29  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui
redditi  a  norma  degli  articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato
decreto  n.  600  del 1973, tenuti alrilascio della certificazione di
cui   all'art.   7-bis  del  medesimo  decreto,  trasmettono  in  via
telematica  i  dati  fiscali  e contributivi contenuti nella predetta
certificazione,  nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita'
di  liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli
enti  previdenziali  e  assicurativi,  entro  il  30 giugno dell'anno
successivo  a  quello di erogazione e che la predetta trasmissione e'
equiparata,  a  tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati
nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.  542,  e  successive  modificazioni,  recante  modificazioni  alle
disposizioni  relative  alla  presentazione  delle  dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n.  435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  25 agosto 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, in
base   al   quale   a   decorrere  dal  periodo  d'imposta  1999,  la
dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  e'  unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'INPDAP e INPDAI;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
21 dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 13 alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 18 del 22 gennaio 2002, con il quale e' stato
approvato,  tra  l'altro,  il modello 770/2002 Semplificato, relativo
all'anno  2001,  concernente  le comunicazioni da parte dei sostituti
d'imposta  dei  dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza
fiscale prestata, dei versamenti e delle compensazioni effettuati;
  Considerato   che   appare   opportuno   differire   i  termini  di
effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2002, entro
il  giorno  23, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un
piu'  congruo  periodo  di  tempo  per l'effettuazione dei versamenti
stessi, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
  Considerate  le esigenze generali rappresentate dai sostituti e dai
responsabili  d'imposta,  nonche'  dagli intermediari, in ordine alle
modalita'  e  ai  termini  di  trasmissione  della  dichiarazione  di
sostituto   d'imposta   individuati   dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni;
  Considerato   che  e'  interesse  dell'Amministrazione  finanziaria
acquisire  con  sistematicita'  ed  organicita'  i  dati  che  devono
trasmettere i sostituti d'imposta;
  Considerato  che  un differimento di termini per la trasmissione in
via  telematica  dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770/2002
Semplificato  non  comporta  alcun  onere  erariale,  atteso  che  la
funzione di tale dichiarazione e' soltanto riepilogativa e, pertanto,
alla  presentazione  della  stessa  non  sono  connessi  obblighi  di
versamento delle imposte;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2002
  1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4,
del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2002, entro il giorno 23, puo' essere effettuato entro
la predetta data, senza alcuna maggiorazione.