IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle
paghe  nette  giornaliere  spettanti  ai  graduati  ed ai militari di
truppa  in servizio di leva, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che
autorizza  il  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri
decreti,  le  misure  delle  predette  paghe  sulla  base  del  tasso
programmato di inflazione;
  Visto  l'art.  1,  comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  attribuisce al personale che espleta servizio ausiliario di leva
nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n.
121,  le  paghe  nette  giornaliere determinate ai sensi della citata
legge n. 342/1986;
  Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento
di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento per il
periodo  1  luglio  2001-30 giugno 2002 delle paghe nette giornaliere
spettanti al personale suindicato;
  Considerato  che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2001
e' pari all'1,7%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla
legge  5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1,
primo  comma,  della  legge  5 luglio 1986, n. 342, e successivamente
aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 4 dicembre 2000,
sono  fissate, con decorrenza 1 luglio 2001, nelle seguenti misure in
lire/euro:
    a) soldato, comune di 2a classe, aviere, allievo vigile del fuoco
ausiliario  e  vigile  del  fuoco  ausiliario, allievo ausiliario dei
Corpi di polizia e obiettore di coscienza: L. 6.012 (Euro 3,10);
    b) caporale,  comune  di 1a classe, aviere scelto, ausiliario dei
Corpi di polizia: L. 6.613 (Euro 3,42);
    c) caporal maggiore,  sottocapo,  primo  aviere:  L. 7.214  (Euro
3,73).