IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle regioni, dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che puo' intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 agosto 2001, che, al punto 6, stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" ed in particolare l'art. 6 che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale; Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessita' di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza; Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, e del successivo programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni che individua la riduzione delle liste di attesa tra gli obiettivi prioritari in attuazione del Piano sanitario nazionale; Valutata la necessita' di adottare ulteriori misure per garantire l'erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati; Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria, gia' definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, con apposite linee-guida di cui alla lettera b) del suddetto accordo; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, che ha definito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, conformemente agli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto e 22 novembre 2001 e 14 febbraio 2002, i livelli essenziali di assistenza sanitaria, e' aggiunto, come allegato 5, l'allegato al presente decreto recante "Linee guida sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa". 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 383