IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, "Ridefinizione
del  sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e
del  regime  delle  esenzioni,  a norma dell'art. 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'art. 3, commi 10
e  15,  nei  quali si prevede la definizione, da parte delle regioni,
dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita'
sanitarie  locali  ed  ospedaliere  determinano,  entro trenta giorni
dall'efficacia  della disciplina regionale, il tempo massimo che puo'
intercorrere   tra  la  data  della  richiesta  delle  prestazioni  e
l'erogazione della stessa;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di spesa sanitaria sancito dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano l'8 agosto 2001, che, al
punto  6,  stabilisce  le  risorse  da destinare al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla
legge  16 novembre  2001,  n.  405,  recante  "Interventi  urgenti in
materia di spesa sanitaria" ed in particolare l'art. 6 che prevede la
definizione,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, dei livelli
essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria
ai  sensi  dell'art.  1  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e successive modificazioni, sancito dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 26 alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli
essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che  il  criterio  dell'appropriatezza  e quindi anche
l'erogazione   delle   prestazioni   entro   tempi  appropriati  alle
necessita'   di  cura  degli  assistiti  rappresenta  una  componente
strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
  Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica", e successive
modificazioni,  che  prevedono  il finanziamento, con quote vincolate
del   Fondo   sanitario  nazionale,  di  progetti  regionali  per  il
perseguimento  degli  obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale  indicati  nel  Piano sanitario nazionale, e del successivo
programma  approvato  dalla Conferenza Stato-regioni che individua la
riduzione  delle  liste  di  attesa  tra  gli obiettivi prioritari in
attuazione del Piano sanitario nazionale;
  Valutata  la  necessita' di adottare ulteriori misure per garantire
l'erogazione    tempestiva    delle    prestazioni   diagnostiche   e
terapeutiche,   ed   in   particolare  di  quelle  ritenute  urgenti,
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati;
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del  14 febbraio  2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto
sui  criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche
e  terapeutiche  e  sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli
essenziali  di assistenza sanitaria, gia' definiti con il decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29 novembre 2001, con
apposite linee-guida di cui alla lettera b) del suddetto accordo;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 14 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del
29 novembre  2001,  che ha definito, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e
dell'art.  6  del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, conformemente
agli  accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto
e  22 novembre  2001  e  14 febbraio  2002,  i  livelli essenziali di
assistenza  sanitaria,  e'  aggiunto,  come allegato 5, l'allegato al
presente  decreto  recante  "Linee guida sui criteri di priorita' per
l'accesso  alle  prestazioni  diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi di attesa".
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 aprile 2002

                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ministeri  istituzionali,  registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 383