In  riferimento  a  quanto  stabilito  dall'art.  10, comma 4 del
decreto  interministeriale  del  1 agosto 2001, emanato in attuazione
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 36, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 218 del 19 settembre 2001, si comunica
che   e'   stata   raggiunta  l'utilizzazione  dell'80%  dell'importo
disponibile per l'anno 2002.
  L'utilizzo  del restante 20% delle risorse finanziarie disponibili,
sara'  autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali
con  specifiche  comunicazioni,  dirette  ai  signori  venditori  e/o
associazioni,   in  rapporto  all'ordine  cronologico  dei  contratti
stipulati   e   comunciati  al  Ministero  medesimo,  secondo  quanto
stabilito dal comma 5 del richamato art. 10.