IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE"; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di recepimento della direttiva 78/548/CEE, recante norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979; Vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 292 del 9 novembre 2001; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per "veicolo" ogni veicolo cui si applica il "decreto sulla omologazione CE".