(parte 1)
                             AVVERTENZA
  Con  il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
  Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei
contribuenti,  d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle  entrate  -  Direzione  centrale  fiscalita' locale, nelle more
della  emanazione  del decreto interministeriale - previsto dall'art.
52,  comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo n. 446/1997, come
modificato  dall'art.  1,  comma  1  , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
  Si  segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 18 giugno 2002.
  La  presente  pubblicazione,  che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
  Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il  comune  di  ABBASANTA  (provincia di Oristano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002, le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
    abitazione civile e non 4,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000;
    aree fabbricabili 5 per mille.
    (Omissis).
02A06661
    Il  comune  di  ACCUMOLI  (provincia  di Rieti) ha adottato, l'11
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  al  6  per  mille  rapportato  al  valore  degli  immobili,
indistintamente  per  tutte  le categorie applicando la detrazione di
L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06662
    Il  comune  di  ADRANO  (provincia  di Catania) ha adottato il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
1.   l'aliquota   I.C.I.   per  l'abitazione  principale  e  relativa
pertinenza nella misura del 4 per mille;
    2.  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in Euro 154,94
(L. 300.000) ed elevata a Euro 258,23 (L. 500.000) per i soggetti nel
cui nucleo familiare e' presente una persona portatrice di handicap;
    3. l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).
02A06663
    Il  comune  di  AGEROLA  (provincia di Napoli) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di rideterminare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. in:
    a) 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
    b) 7 per mille per le seconde case e fabbricati in genere;
di  determinare  la  detrazione relativa all'abitazione principale in
L. 200.000 annue.
    (Omissis).
02A06664
    Il  comune  di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il
12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle misure sottoindicate:
    aliquota base 5 per mille;
    aliquota  ridotta  3  per  mille  esclusivamente per gli immobili
oggetto  di intervento di recupero per case inagibili o inabitabili o
d'interesse storico od architettonico, ovvero per la realizzazione di
autorimesse  o  posti  auto  o utilizzo sottotetti, ai sensi e con le
modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997;
    detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale Euro 103,29.
Di   attivare,  dall'anno  d'imposta  2002,  la  riscossione  diretta
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  mediante  c.c.p. n. 30788103
intestato a "Comune di Ala di Stura - Servizio di tesoreria".
    (Omissis).
02A06665
    Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale
sugli  immobili  in  questo  comune, con effetto dal 1o gennaio 2002,
l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille.
2.  di  determinare  con  decorrenza 1 gennaio 2002 in Euro 103,29 la
detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo
ammontare,  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae tale destinazione.
Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
    (Omissis).
02A06666
    Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato,
il  12  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire  per  l'anno  2002  le  seguenti  aliquote nella misura
differenziata:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    aliquota ridotta 5,5 per mille:
      per l'abitazione principale;
      per   le   unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
      per  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
      per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che non risultino locate;
      per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risultino locate.
Ritenuto   di   stabilire  in  Euro  103,29  la  misura  fissa  della
detrazione,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, da applicare
all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
    (Omissis).
02A06667
    Il  comune  di  ALBARETTO  DELLA  TORRE  (provincia  di Cuneo) ha
adottato,  l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando
tutte le modalita' del 2001.
    (Omissis).
02A06668
    Il  comune  di  ALFONSINE  (provincia di Ravenna) ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2002 le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
    a)  aliquota  ordinaria  del  6  per mille per tutti gli immobili
situati  nel  territorio  comunale ad eccezione di quelli elencati ai
successivi  punti  b)  e  c)  per  i  quali  e' stabilita un'aliquota
maggiorata  e  inoltre  ad eccezione di quelli elencati ai successivi
punti d) e e) per i quali e' stabilita un'aliquota ridotta:
    b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:
      immobili  adibiti  ad  abitazione dati in locazione od occupati
stabilmente e relative pertinenze;
      aree fabbricabili;
    c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:
      unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione non locata e/o non
occupata   stabilmente,  ovvero  tenuta  a  disposizione  e  relative
pertinenze;
    d) aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille:
      unita'   immobiliari   adibite  ad  abitazione  principale  dei
contribuenti compreso le relative pertinenze;
    e) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per:
      alloggi   concessi   in   locazione,  a  titolo  di  abitazione
principale sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni
previste  dall'art. 2, comma 3 - 4, della legge n. 431/98, nonche' in
base  a  quanto  previsto dal capo V - art. 13 della legge n. 431/98,
relativamente  alla  nullita' delle pattuizioni contrarie alla legge;
l'aliquota  ridotta va applicata in relazione al periodo di locazione
dell'alloggio  nell'anno  2002  ed a condizione che venga esibita, al
servizio  tributi  del  comune  di  Alfonsine,  entro  il termine del
pagamento   del   saldo   I.C.I.,   copia  del  contratto  concordato
regolarmente  registrato  per  le nuove locazioni o copia del modello
attestante  la  registrazione annuale per i contratti gia' in essere;
la  mancata presentazione della documentazione richiesta, comportera'
la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota ridotta.
    (Omissis).
1.  di  determinare  nel  comune  di  Alfonsine  per  l'anno  2002 la
detrazione   dall'imposta  comunale  sugli  immobili  per  le  unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale nelle misure seguenti e
con i seguenti criteri:
    a) detrazione di Euro 113,62 (L. 220.000) dall'imposta dovuta per
le  unita  immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione
delle  unita'  immobiliari  i  cui  soggetti passivi si trovano nelle
situazioni indicate alla successiva lettera b);
    b) detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000) dall'imposta dovuta per
le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale possedute a
titolo  di proprieta' o di usufrutto, limitatamente alle categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in
possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:
Famiglie di pensionati.
Nuclei  familiari  composti  da  pensionati  o comunque da persone in
condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre
sessantacinque  anni  alla  data  1  gennaio  2002  aventi i seguenti
requisiti:
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno  2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) per il
primo componente, aumentato di Euro 7.746,853 (L. 15.000.000) per gli
altri ulteriori componenti.
Famiglie assistite.
Nuclei  familiari  che comprendono persone destinatarie di assistenza
economica   e   sociale  a  livello  comunale  a  norma  dei  vigenti
regolamenti alla data del 1 gennaio 2002.
Famiglie con portatori di handicap.
Nuclei  familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidita' civile
non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti:
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno  2001,  non  superiore  a  Euro  8.263,310  (L.  16.000.000)
pro-capite.
Famiglie di giovani coppie.
Nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i
seguenti requisiti:
    essere  coniugati  o conviventi da non oltre 4 anni alla data del
1o gennaio 2002;
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.P.E.F., riferito
all'anno  2001,  non  superiore  a  Euro  8.263,310  (L.  16.000.000)
pro-capite.
Famiglie a basso reddito.
Nuclei  familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo
quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti
requisiti:
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.PE.F.,  riferito
all'anno  2001,  non  superiore  a  Euro  7.746,853  (L.  15.000.000)
pro-capite.
I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono
avere  altre  proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed
eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina, cantina, ecc.),
ne'  devono  essere  titolari  di diritti reali di godimento su altri
immobili (usufrutto, uso o abitazione ecc.).
I  requisiti  richiesti,  al  fine  del  godimento  della  menzionata
detrazione  di Euro 258,22 (L. 500.000), devono essere posseduti alla
data del 1o gennaio 2002.
Il  reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare
(cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 2001.
Il   reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla  divisione  del  reddito
complessivo  familiare,  imponibile  I.R.PE.F. 2001, per i componenti
del   nucleo  risultante  dallo  stato  di  famiglia  alla  data  del
1o gennaio 2002.
Il  contribuente  deve  presentare  la richiesta - autocertificazione
nella  quale  deve  dichiarare  nome,  cognome,  indirizzo,  data  di
nascita,  codice  fiscale,  reddito  imponibile  proprio e di tutti i
componenti  la  famiglia  ed inoltre di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione
di Euro 258,22 (L. 500.000).
La  richiesta  -  autocertificazione  dovra'  essere  inviata tramite
raccomandata  al  Servizio  tributi  del  comune di Alfonsine, oppure
consegnata  a  mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il
termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002.
I  contribuenti  che  hanno inviato l'autocertificazione potranno, al
momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della
detrazione richiesta.
L'elenco  nominativo  dei  richiedenti  la riduzione sara' pubblicato
presso il Servizio tributi del comune di Alfonsine.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante  quanto  dichiarato;  nel  caso di dichiarazione infedele
verranno  applicate  le  sanzioni previste dal decreto legislativo n.
504/1992.
    (Omissis).
02A06669
    Il  comune  di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato,
il  18  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002 per tutto il territorio comunale nella
misura  del  5  per  mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  e  in  Euro 104,00 la detrazione
applicabile per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06670
    Il  comune  di  ALIMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 20
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, per imposta comunale sugli immobili
l'aliquota unica del 4 per mille, gia' in vigore nell'anno 2001;
2.  di  dare  atto che le esenzioni, le riduzioni e e detrazioni sono
quelle  espresssamente  previste dal decreto legsIativo n. 504/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06671
    Il  comune  di  ALLERONA  (provincia di Terni) ha adottato, il 10
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002, nella misura unica deI 5,5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(lCI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
    (Omissis).
02A06672
    Il   comune  di  ALTAVILLA  MILICIA  (provincia  di  Palermo)  ha
adottato,  il  27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Per   l'anno  2002,  l'aliquota  ICI,  fermo  restando  i  precedenti
deliberati in materia di esenzione e detrazioni, viene fissata:
    nella  misura  del  6  per  mille per tutti i terreni agricoli, i
fabbricati e le aree edificabili ricadenti nel "centro urbano"º cosi'
definito:  "zone  A, B, C1 e C3 a monte del centro abitato cosi' come
definite   nel   P.R.G.   approvato   con   atto   della  commissione
straordinaria n. 285 del 20 novembre 1998.";
    nella  misura  del  7  per  mille  per  i  fabbricati  e  le aree
edificabili ricadenti nel territorio comunale al di fuori del "centro
urbano" cosi' come sopra definito.
    (Omissis).
02A06673
    Il  comune di ALVIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 30
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
stabilire  per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per come segue:
    4 per mille per l'abitazione principale e per l'abitazione locata
con  contratto  registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione
principale;
    4,5 per mille per tuffi gli altri immobili.
Confermare   la   detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale in euro 103,29.
    (Omissis).
02A06674
    Il  comune  di  ANDEZENO  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
che  il Consiglio comunale, con deliberazione n. 11, in data 14 marzo
2002,   divenuta   esecutiva  a  norma  di  legge,  ha  approvato  la
determinazione   delle   aliquote   dell'I.C.I.,   per  l'anno  2002,
diversificando le stesse nel seguente modo:
    abitazione  principale (comprese pertinenze: garage o box o posto
auto,  soffitta,  cantina,  ubicati nella stessa edificio o complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita  l'abitazione  principale): 5,5 per
mille;
    aree fabbricabili 6 per mille;
    altri fabbricati; 6 per mille;
    terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Andezeno,
delimitati  ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1997 n. 984, sono
esenti  dall'I.C.I.  ai  sensi  dell'art.  7  lettera  h) del decreto
legislativo n. 504/1992 (circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero
delle   finanze,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  53  del
18 giugno 1993;
    detrazione  per  prima abitazione: fissata nell'ammontare di lire
200.000,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
    (Omissis).
02A06675
    Il  comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il
7   febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) aliquota  del  5  per  mille  per  le  seguenti  categorie  di
immobili:
      unita'   immobiliari   adibite  ad  abitazione  principale  del
contribuente residente nel comune di Angolo Terme;
      unita'  immobiliari  appartenenti alle categorie catastali: C/a
(negozi e botteghe), C/3 (laboratori e locali di deposito), gruppo D;
    b) aliquota  del  6  per  mille  per  le  seguenti  categorie  di
immobili:
      altre  unita'  immobiliari  diverse da quelle indicate al punto
a);
      aree edificabili.
2.  di  determinare  per  l'anno 2002 in euro 103,29 (L. 200.000), la
detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06676
    Il  comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  nella  misura  unica  del  4,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A06677
    Il  comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
a)   confermare  l'aliquota  I.C.I., per l'anno 2002 per gli immobili
adibiti  ad abitazione principale e per le pertinenze della stessa, e
fissare  nella  misura  del  4  per  mille  di  applicare  sulla base
imponibile;
b) l'aliquota  I.C.I.,  per l'anno 2002, per tutti gli altri immobili
in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del
6 per mille da applicare sulla base imponibile;
c) fissare  per  l'anno  2002  la  detrazione dall'imposta dovuta per
l'abitazione principale nella misura di Euro 258,00.
    (Omissis).
02A06678
    Il  comune  di  ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare,  nelle misure sottoindicate, le aliquote e le detrazioni
per  il  tributo  ICI  per  l'anno  2002,  e  cio' per le motivazioni
riportare nella parte narrativa del presente provvedimento:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    abitazione principale: 5 per mille;
    prima  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o
usufrutto  da  e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono
la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la
stessa risulti locata 5 per mille:
    Detrazione per abitazione principale: Euro 104,00.
    (Omissis).
02A06679
    Il  comune  di  ARCO  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   determinare   per   le  motivazioni  indicate  nella  parte
premessuale, le aliquote ai fini I.C.I per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
    a) aliquota ordinaria: 5,4 per mille;
    b) aliquota ridotta: 4 per mille.
Si  applica  alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
dei seguenti soggetti:
    persone  fisiche  e  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune di Arco;
    anziani  o  disabili,  quali  proprietari  o titolari del diritto
reale  di  usufrutto, che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.
    c) aliquota diversificata:
      C1: 7 per mille.
Si  applica  alle  unita'  immobiliari  e  relative  pertinenze,  non
destinate  ad  abitazione  principale del proprietario, che risultino
non  locate e che appartengano alle seguenti categorie catastali, con
esclusione  delle  unita'  immobiliari  e relative pertinenze situate
nelle  localita'  montane  dei  tre  comuni catastali (c.c. Arco, c.c
Romarzollo  e  c.c.  Oltresarca)  e  sprovviste  di  adeguati servizi
pubblici:
    categoria  catastale  A/1 (abitazioni signorili), A/2 (abitazione
civile),  A/3  (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare), A/5
(abitazione  ultrapopolare),  A/6  (abitazione  di  tipo  rurale) A/7
(abitazioni  in villini), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli ed
edifici monumentali), A/11 (abitazioni tipiche);
    categoria  C/2  (magazzini  e  locali di deposito), categoria C/6
(stalle,  scuderie,  rimesse  e  autorimesse,  posti  auto  coperti e
scoperti)  e  categoria  C/7 (tettoie chiuse o aperte), che risultino
pertinenza dell'unita' immobiliare destinata ad abitazione;
      C2: 5 per mille.
Si   applica   alle   unita'   immobiliari   e  relative  pertinenze,
appartenenti alle categorie catastali di cui al precedente paragrafo,
non   destinate   ad  abitazione  principale  del  proprietario,  che
risultino   locate,  con  contratto  registrato  ed  utilizzate  come
abitazione  principale  da  parte  di  persone  fisiche residenti nel
comune di Arco.
L'applicazione  dell'aliquota  del  5  per  mille e' subordinata alla
presentazione  entro  il termine prescritto, di una comunicazione che
individui  l'unita' abitativa, gli estremi del contratto di locazione
(data,  contraenti  e  durata)  e  gli  estremi  di registrazione del
contratto stesso.
Si   applica  altresi'  agli  immobili  individuati  dalle  categorie
catastali A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (negozi), C/2 (magazzini
e  depositi),  C/3  (laboratori  per  arti e mestieri) e C/7 (tettoie
chiuse  o  aperte)  nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati
come  beni  strumentali  di  un'  attivita'  economica  da  parte del
titolare del diritto reale di proprieta'.
L'applicazione  dell'aliquota  del  5  per  mille e' subordinata alla
presentazione   entro   il   termine   prescritto,  di  una  apposita
comunicazione   che  individui  l'immobile  nonche'  l'attivita'  cui
immobile stesso risulta strumentale.
2.   determinare,  per  l'anno  2002,  la  detrazione  ordinaria  per
l'abitazione principale ed assimilate, in Euro 259,00.
    (Omissis).
02A06680
    Il  comune  di  ARDESIO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) nella seguente misura:
    aliquota  da  applicare  per  le  unita' immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel
comune: 5 per mille;
    aliquota  da  applicare  per  gli  immobili che non rientrano fra
quelli  previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6
per mille.
2.  di  fissare  in  Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06681
    Il  comune  di  ARMENO  (provincia  di Novara) ha adottato, il 18
gennaio  e  il 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. che l'I.C.I. per l'anno 2002 viene stabilita':
    5,5 per mille per la prima abitazione;
    7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e
per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
    (Omissis).
per  l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale e' fissata
in L. 200.000 pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06682
    Il  comune  di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 21
febbraio  2002  e  il  16  aprile  2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare,  ai  fini dell'imposta comunale sugli immobili, anche per
l'anno 2002, l'aliquota unica al 6 per mille.
Ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli immobili, elevare, per l'anno
2002, a Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale.
    (Omissis).
02A06683
    Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato, il 16 e 28 marzo 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b)  aliquota  diversificata:  6  per  mille  per  unita'  immobiliari
concesse   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale,  con
contratti  concordati  e  per  unita'  immobiliari  appartenenti alle
categorie  catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti
e  mestieri),  limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto
passivo  I.C.I.,  titolare  del  diritto  di  proprieta',  ovvero del
diritto  di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attivita',
rispettivamente,  commerciale  e artigianale e a condizione che detto
soggetto  presenti,  a  tal  fine,  all'ufficio tributi del comune di
Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni
intervenute nel corso del 2001, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio secondo il modello in distribuzione presso l'ufficio stesso;
c) aliquota ridotta: 4,5 per mille soltanto per le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale direttamente da parte delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune;
    (Omissis).
integrata con la seguente successiva deliberazione del 27 marzo 2002:
    (Omissis).
d)   aliquota   maggiorata:  9  per  mille  soltanto  per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione non direttamente utilizzate e non
locate da almeno due anni dall'inizio del possesso.
    (Omissis).
detrazioni  I.C.I.  agevolate,  rispetto a quella minima ordinaria di
Euro  103,29 prevista dalla legge, tenuto conto dell'indicatore della
situazione  economica  equivalente (ISEE) determinato con riferimento
all'intero  nucleo  familiare, relativo all'anno 2001, ai sensi e con
le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni:
    Euro   232,41   (L. 450.000)  per  appartenenza  alla  condizione
reddituale  massima  complessiva pari a Euro 8.191,01 (L. 15.860.000)
annue;
    Euro   206,58   (L. 400.000)  per  appartenenza  alla  condizione
reddituale   annua   massima   complessiva   pari   a  Euro  9.829,21
(L. 19.032.000);
    Euro  180,76  (L. 350.000)  per  appartenenza  alla  terza fascia
reddituale   annua   massima   complessiva   pari  a  Euro  10.648,31
(L. 20.618.000);
e a condizione che il contribuente stesso:
    a) sia dimorante e titolare del diritto di proprieta', ovvero del
diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  di un'unica unita'
immobiliare,  sita nel comune di Ascoli Piceno, adibita ad abitazione
principale,   non   appartenente  ad  una  delle  seguenti  categorie
catastali:
      A/1 abitazioni signorili;
      A/7 abitazioni in villini;
      A/8 abitazioni in ville;
      A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
    b) non abbia la titolarita' del diritto di proprieta', ovvero del
diritto  reale  di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
ai  fini  I.C.I.,  in  Italia  ed all'estero, di nessun altro cespite
(fabbricato,  terreno  agricolo ed area fabbricabile), con esclusione
delle  pertinenze  cosi'  come  intese  dall'art. 7  del  regolamento
dell'imposta comunale sugli immobili;
    c)  abbia  compiuto  il  sessantesimo  anno  di eta', entro il 31
dicembre 2001;
    d) sia pensionato e non percepisca redditi di lavoro autonomo;
    e)  abbia  presentato  all'ufficio  tributi, entro il 31 dicembre
dell'anno d'imposta, specifica dichiarazione attestante la situazione
economica e patrimoniale richiesta.
La  detrazione  effettiva  non  deve superare l'importo della imposta
calcolata  sulla  rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione
principale e delle suddette pertinenze.
    (Omissis).
02A06684
    Il  comune di ATENA LUCANA (provincia di Salerno) ha adottato, il
26   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  adottare per l'anno 2002, con decorrenza dal 1o gennaio 2002,
l'aliquota  indifferenziata  del  6  per mille per l'imposta comunale
sugli  immobili  a  conferma dell'aliquota gia' adottata ed in vigore
per il periodo di imposta 2001;
2.  riconoscere  una  detrazione di imposta per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo pari a Euro
103,291 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A06685
    Il  comune  di  ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30  dicembre  1992 n. 504, viene come di seguito determinata: 5,5 per
mille per tutte le tipologie di immobili;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8,  comma  30, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
    a)  la  riduzione  d'imposta  del  50%  per fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili  limitatamente  al periodo durante il quale
sussistono dette condizioni;
    b) la detrazione di Euro 113,62 sull'abitazione principale;
    c)  la  detrazione  di Euro 113,62 ai fabbricati ad uso abitativo
intestati al contribuente principale, utilizzati ad uso abitativo dal
familiari in linea retta.
    (Omissis).
02A06686
    Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  come  segue  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
    a)  l'aliquota  del 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale e detrazione di Euro 129,11;
    b) l'aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi
e  botteghe,  laboratori  e locali di deposito, fabbricati per arti e
mestieri,  distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti
direttamente dal proprietario;
    c)   l'aliquota   del  6,5  per  mille  per  le  restanti  unita'
immobiliari.
    (Omissis).
02A06687
    Il  comune  di  BACENO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota  del  5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale (comprese le pertinenze cosi' come individuate
al comma 2 dell'art. 6 del regolamento comunale I.C.I., e comprese le
abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea
retta  o  collaterali  fino al secondo grado di parentela, cosi' come
previsto dal comma 3 del citato regolamento comunale I.C.I.);
l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita';
l'aliquota  del  5  per  mille,  ossia pari a quella stabilita per le
abitazioni  principali,  per  le  abitazioni  non locate di anziani e
disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari;
l'aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti;
confermare le detrazioni stabilite con le deliberazioni consiliari n.
5 del 27 febbraio 1998 e n. 17 del 9 marzo 1998, vale dire:
    Euro   129,11   in  via  ordinaria  per  l'abitazione  principale
(comprese  le  abitazioni  concesse  in uso gratuito o in comodato ai
parenti  in  linea  retta  o  collaterali  fino  al  secondo grado di
parentela,  cosi'  come  previsto  dal comma 3 del citato regolamento
comunale I.C.I.);
    Euro   154,94   limitatamente  a  quei  soggetti  in  particolari
situazioni  di  disagio  economico-sociale,  da individuarsi da parte
della   G.M.   ai  sensi  del  "Regolamento  per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi..." approvato con delibera C.C. n.
82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06688
    Il  comune  di  BACOLI  (provincia  di Napoli) ha adottato, il 21
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  temporaneamente,  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I.
nella  misura  del 6,5 per mille per tutti gli immobili esistenti sul
territorio comunale;
2. confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille da applicare
alle abitazioni non locate o tenute a disposizione dal proprietario;
3.  confermare  altresi'  per  l'anno 2002 l'aliquota al 4 per mille,
quale  aliquota  piu'  favorevole  per i proprietari che concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
previste  dall'art. 2,  comma  4,  della  legge n. 431 del 9 dicembre
1998;
4.  confermare  inoltre  per  l'anno  2002 la detrazione d'imposta in
L. 300.000 spettante per l'abitazione principale;
5.  adottare  anche  per  l'anno  2002 la riduzione dell'I.C.I. nella
misura  del  50%  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  invalido  civile, del lavoro o di
guerra  che  presenta  un grado di invalidita' superiore al 50% e che
possegga i seguenti requisiti:
    a)  risulti proprietario, nell'intero territorio nazionale, della
sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    b) non eserciti alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere;
    c) non risulti proprietario di terreni a vocazione edificatoria;
    d)  sia  titolare  di  solo reddito derivante da pensione oltre a
quello  dell'immobile  posseduto  di  cui  al  punto a) e che non sia
titolare di altri redditi fondiari;
    e)  sia  titolare  di  un reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno
2001  non  superiore a L. 24.000.000 al netto della rendita catastale
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06689
    Il  comune  di  BAGNASCO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    6,5 per mille per gli altri immobili.
2.  di  stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di Euro
103,29  rapportata  al  periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
    (Omissis).
02A06690
    Il  comune  di  BAJARDO  (provincia  di  Imperia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  nella  misura  del 5 per mille, l'aliquota ordinaria
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'esercizio finanziario
2002;
di  determinare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06691
    Il  comune di BALDICHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato,
l'11   gennaio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille sia
l'aliquota  I.C.I. ridotta di cui all'art. 9, comma 2 del regolamento
comunale per la disciplina delle dichiarazioni e delle riscossioni in
materia di tributi comunali, nonche' per l'annullamento degli atti in
via di autotutela, sia l'aliquota I.C.I. agevolata di cui all'art. 9,
comma 3, lettere a, b, c, del citato regolamento;
2.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 6 per mille;
3.  di  confermare in Euro 103,29 annui (pari a L. 200.000) l'entita'
della   detrazione  per  unita'  immobiliare  adibite  ad  abitazione
principale,  da  rapportarsi  al  periodo  dell'anno durante il quale
persiste tale destinazione.
    (Omissis).
02A06692
    Il  comune  di  BALDISSERO  TORINESE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato,  il  25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare,  per  l'anno  2002,  nella  misura  del 4,5 per mille
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale immobiliare (I.C.I.) da
applicare   a  tutti  gli  immobili,  ad  esclusione  degli  immobili
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale per i quali viene
parimenti  confermata  un'aliquota  diversificata del 6 per mille, da
applicarsi anche alle relative pertinenze.
2.  confermare,  altresi',  per l'anno 2002, la detrazione di imposta
prevista  dall'art. 8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.  504,  cosi'  come  modificato  dall'art. 55  della  legge
662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a euro 103,29.
3.  dare  atto  che  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
4. dare atto che:
    ai  sensi dell'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta e' da
considerarsi abitazione principale:
      a)  l'unita'  immobiliare  nella  quale  il contribuente che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento, o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari
dimorano abitualmente;
      b)  l'unita'  immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
      c)  l'unita'  immobiliare  di  edilizia  residenziale pubblica,
regolarmente assegnata;
      d)  l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune, a
titolo  di proprieta' o di usufrutto, da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a condizione che la stessa non
risulti locata;
      e)  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  soggetto  anziano  o  disabile, che abbia acquisito la
residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      f)  l'unita'  immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori,
figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente.
    tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto,
la  soffitta,  la  cantina,  o  altri  similari, ubicati nello stesso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale,   si   considerano   parti   integranti   dell'abitazione
principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purche'
siano   durevolmente   ed   esclusivamente  asserviti  alla  predetta
abitazione.
    (Omissis).
02A06693
    Il  comune  di  BALVANO  (provincia di Potenza) ha adottato, il 9
ottobre  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire per l'anno 2002 l'aliquota unica del 6 per mille da
applicarsi  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.)
ricadenti nell'ambito del territorio del comune di Salvano.
2.  di  stabilire  in  L. 300.000,  corrispondente ad euro 154,94, la
misura  della  detrazione spettante per le abitazioni utilizzate come
abitazione principale.
    (Omissis).
02A06694
    Il  comune  di  Bargagli (provincia di Genova) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per
unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,8 per mille;
    aliquota  ridotta per le unita' immobiliari concesse con comodato
gratuito,  con  contratto registrato, a parenti fino al secondo grado
ed  affini di primo grado (sono equiparati alle abitazioni principali
se  nelle  stesse  il  parente  in  questione ha stabilito la propria
residenza).  A  queste  abitazioni e' applicata, oltre l'aliquota del
4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse;
    aliquota  ridotta  del  5,8  per  mille per le unita' immobiliari
locate, con regolare contratto di locazione registrato;
    aliquota  ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito
derivante da pensione sociale;
    aliquota   agevolata   a  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  l'utilizzo  di  sottotetti:  2  per  mille, da
applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
    aliquota  da  applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   dalle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille.
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a), delIart. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con
perizia   tecnica  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
4.  all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  lire  200.000,  rapportate  al  periodo dell'imposta
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica.
    (Omissis).
7.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15 dicembre  1957,  n.  446, per l'applicazione
dell'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  dei  terreni  agricoli, si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).
02A06695
    Il  comune  di  BATTUDA  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 20
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
3.  di confermare espressamente per l'anno 2002, come stabilito nella
deliberazione  giunta  comunale  n. 166/2001, l'aliquota I.C.I. nella
misura del 6 per mille.
    (Omissis).
02A06696
    Il  comune  di  BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato, il 20
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria per
l'applicazione  dell'I.C.I.  in  questo comune con effetto 1o gennaio
2002;
di stabilire l'aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le
persone  fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune, per unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
    l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    l'unita'  immobiliare  concessa  in  uso, con atto scritto avente
data  certa,  da  persone  fisiche  a parenti in linea retta entro il
secondo  grado  a  condizione  che  questi  ultimi le utilizzino come
abitazione principale;
    di  stabilire  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  e  relative pertinenze la detrazione prevista dall'art. 3
comma  55  della  legge  n.  662/96  nella  misura  di  lire  200.000
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
di  applicare  l'aliquota  ridotta  agli  immobili qualificabili come
pertinenze  dell'abitazione  principale  ai  sensi  dell'art. 817 del
codice  civile, anche se distintamente iscritte in catasto sempreche'
siano   durevolmente   ed   esclusivamente  asserviti  alla  predetta
abitazione.
    (Omissis).
02A06697
    Il  comune  di  BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di determinare per l'anno 2002:
    l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli  Immobili in
misura del 6 per mille;
    l'aliquota nelle misura del 7 per mille per le unita' immobiliari
destinate  a civile abitazione non locate (categoria catastale A, con
esclusione  di A/10) e relative pertinenze (categoria catastale C/2 -
C/6);
    l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da Euro
103,29  a  Euro  154,94  a  favore dei seguenti soggetti: pensionati,
portatori   di  handicap,  disoccupati,  lavoratori  posti  in  cassa
integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF
di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 15.493,71, piu'
Euro  1.032,91  per  ogni  persona  a carico, in possesso di un'unica
abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione
della  detrazione  tutte  le  unita'  immobiliari  classificate nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9,  anche  se  appartenenti  alle
predette  categorie  di  cittadini;  coloro  che  ritengano  di avere
diritto  alla  predetta detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare
apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2002;
    l'aliquota  in  misura  del  2 per mille in favore degli immobili
concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto
concordato o a soggetti iscritti nelle graduatorie per l'assegnazione
di case popolari; coloro che ritengano di avere diritto alla presente
detrazione  dovranno  inoltrare  apposita domanda all'Ufficio tributi
entro   tre   mesi   dalla  stipulazione  del  contratto  redatto  in
conformita'  al  modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998,
allegando copia del contratto;
    l'aliquota  in  misura  del  2 per mille in favore degli immobili
concessi in locazione a cooperative sociali; gli interessati dovranno
inoltrare  apposita  domanda all'ufficio tributi entro tre mesi dalla
stipulazione del contratto.
    (Omissis).
02A06698
    Il  comune  di  Besano  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
3.  Di  dare  atto che e' confermata per l'anno 2002 nella misura del
5,75 per mille l'aliquota I.C.I.;
    (Omissis).
Tariffa anno 2002     Imposta comunale sugli immobili:
      unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale, aliquota
5,75 per mille;
      unita'  immobiliare diverse dalle precedenti, aliquota 5,75 per
mille;
      detrazione abitazione principale, Euro 103,291.
    (Omissis).
02A06699
    Il  comune  di  BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  confermare  per  l'anno  2002  l'applicazione  dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille.
    (Omissis).
02A06700
    Il  comune  di  BIGARELLO  (provincia di Mantova) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le  aliquote fiscali relative all'I.C.I. come di
seguito riportate:
      a) aliquota  di  ordinaria  applicazione, salvo quanto previsto
dalle successive lettere b) e c), nella misura del 6,3 per mille;
      b) aliquota  ridotta,  nella  misura  del  4,7  per  mille,  da
applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti in
questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione  principale  dal  proprietario  o dal discendente di primo
grado o dall'ascendente di primo grado;
      c) aliquota  massima  del  7  per  mille  per  gli  alloggi non
concessi in locazione;
      d) la  detrazione  d'imposta  I.C.I.  per le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  del proprietario e
degli  ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2002,
e' fissata nella misura di legge.
    (Omissis).
02A06701
    Il  comune  di  BISEGNA  (provincia  di L'Aquila) ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille del valore degli stessi.
di  prevedere  la  detrazione  di L. 200.000 per l'unita' immobiliare
relativa all'abitazione principale, cosi' come indicato in premessa.
    (Omissis).
02A06702
    Il  comune  di  BISENTI  (provincia  di  Teramo)  ha adottato, il
22 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  stabilire  l'aliquota  dell'Imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.),   per   l'anno  2002,  confermando  quella  dell'anno  2001
(Delibera  di  giunta  comunale n. 46 del 16 marzo 2001) nella misura
unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02A06703
    Il  comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
I.C.I.:
    detrazione prima casa: da L. 230.000 (Euro 118,79) a Euro 135,00;
    detrazione prima casa per immobili situati nel centro storico: da
L. 280.000 (Euro 144,61) a Euro 155,00;
    limite pensionati: Euro 7.750,00.
    (Omissis).
02A06704
    Il  comune  di  BLUFI  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato, il
28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  stabilire  per  l'anno  2002,  ai  sensi  e  per  gli effetti del
decreto-legge  n.  504  del  30 dicembre 1992, riordino della finanza
degli  enti  territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992,  n.  421,  le  aliquote  dell'Imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.)   per   l'anno  2002,  nella  misura  del  5 per  mille  per
l'abitazione  principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e
le aree edificabili.
2.   determinare  in  Euro  103,29  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06705
    Il  comune  di  BOCENAGO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le ragioni esposte in premessa, l'aliquota
I.C.I.  da  applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno
2002 come segue:
    abitazione principale: 4 per mille;
    immobili non destinati ad abitazione principale: 6 per mille;
    aree edificabili: 5 per mille;
2.  di  confermare,  per l'anno 2002, in Euro 258,00 (pari a circa L.
500.000)  la  detrazione  prevista  dall'art. 8  comma  3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, agli
effetti  dell'Imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06706
    Il  comune  di  BOMARZO  (provincia  di  Viterbo) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte
le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili;
2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale;
3.  di  confermare  per  l'anno  2002,  la  detrazione  d'imposta per
l'unita'  immobiliare  adibita all'abitazione principale del soggetto
passivo in Euro 154,94.
    (Omissis).
02A06707
    Il  comune  di  BONAVIGO  (provincia  di  Verona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno  2002,  nella  misura  specificata  in  premessa, ovvero nella
misura unica del 6,2 per mille.
    (Omissis).
02A06708
    Il  comune  di  BONIFATI  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  applicare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  relativa  all'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.), nella misura del 7 per mille sui
fabbricati e sui terreni fabbricabili.
    (Omissis).
02A06709
    Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   7 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare l'aliquota ordinaria I.C.l. per l'anno 2002, nella
misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire,  per  l'anno  2002,  in  Euro 130,00 la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale;
3. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille, per un
periodo   comunque   non  superiore  a  tre  anni,  relativamente  ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
4.  di  confermare,  per  l'anno  2002, un'aliquota del 4 per mille a
favore  di  proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  d'interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
02A06710
    Il  comune  di  BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il
2 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con
le seguenti aliquote e detrazioni:
    aliquote:
      5,75  per mille A) aliquota per unita' immobiliare destinata ad
abitazione principale;
      7 per mille B) aliquota per alloggi non locati;
      4  per mille C) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni
di  fabbricato  realizzati  e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto   esclusivo   o  prevalente  l'attivita'  di  costruzione  ed
alienazione di immobili, per un periodo di tre anni;
      7 per mille D) aliquota ordinaria per altri immobili.
    Detrazioni  di  imposta: Euro 103,29:       1) unita' immobiliare
destinata  ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in qualita' di
locatario finanziario;
      2)  unita'  immobiliare  concessa  in uso gratuito a parenti in
linea  retta  sino  al secondo grado che la occupano quale abitazione
principale;
      3)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' e di
usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risulti locata;
      4)  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
      5)  unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi'
come  definite  dal  contratto nazionale di lavoro per la categoria e
richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.
    (Omissis).
02A06711
    Il  comune  di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
abitazione    principale,   compresi   i   fabbricati   complementari
all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte
a catasto) 5 per mille;
altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 5,5 per mille;
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppore
all'utilizzo di sottotetti;
aliquota  agevolata  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori 4 per mille.
    (Omissis).
02A06712
    Il  comune  di  BORGORATTO  MORMOROLO  (provincia  di  Pavia)  ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
02A06713
    Il  comune  di  BORNASCO  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  7  per  mille  per  l'abitazione
principale e per tutti gli altri immobili;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale dal soggetto passivo
nella  misura di Euro 103,29, rapportato al periodo dell'anno durante
il quale si protrae la destinazione.
    (Omissis).
02A06714
    Il  comune  di  BORRELLO  (provincia  di  Chieti)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5
per  mille  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992
per tutte le ragioni indicate in narrativa.
    (Omissis).
02A06715
    Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato, l'11 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
a) 4  per  mille  per immobili adibiti ad abitazione principale e per
quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale quali cantine,
garage e simili;
b) 7  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi da quelli
indicati  nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A06716
    Il  comune  di  BOSCONERO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
6 febbraio  2002  e  il 28 febbraio 2002 le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  confermare,  (omissis),  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, nelle seguenti
misure:
    a) aliquota ordinaria, 4,8 per mille;
    b) aliquota  abitazione  principale  anziani  o disabili (art. 3,
comma 56, legge n. 662/1996), 4 per mille;
    c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1,
comma  5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste, 3,8
per mille;
    c1) lo  stato  di  inagibilita'  o  inabitabilita'  dovra'  esere
accertato  dall'ufficio  tecnico  comunale,  con perizia a carico del
proprietario,  che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i
termini  di  cui  all'art. 10  del  decreto  legislativo n. 504/1992,
nonche'  copia  della  documentazione  comprovante  l'abilitazione ad
eseguire   i   lavori   atti   al  recupero  dell'unita'  immobiliare
(concessioni, autorizzazioni, ecc.);
      &ic2)  per  le  altre  ipotesi  previste nel citato comma 5, si
applicano  le  disposizioni  di  cui al punto c1), copia del rilascio
della concessione o autorizzazione;
    c3)  l'aliquota  agevolata  e' applicata per tre anni dall'inizio
dei lavori;
    d) detrazione  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale  Euro 104,00  la  determinazione  di tale detrazione viene
demandata al consiglio comunale.
    (Omissis).
02A06717
    Il  comune  di  BOVEZZO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno 2002, (omissis), l'aliquota del 5,5 per
mille  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la
detrazione  della  prima  casa  in  ragione di legge (art. 8, decreto
legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55,
legge n. 662/1996 e cioe' in L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02A06718
    Il  comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   31 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di aumentare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2002 da 6 per
mille a 6,8 per mille;
2. di aumentare per l'anno 2002 nella misura da 5 per mille a 5,5 per
mille  l'aliquota  da  applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione
principale  del  contribuente, intendendosi per abitazione principale
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la  possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano  abitualmente  oppure  utilizzata  da  soci  assegnatari  di
cooperative  a  proprieta'  indivisa  anch'essi purche' dimoranti nel
comune,  come  specificato  nell'art. 8  del  decreto  legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni:
    (Omissis).
2.  di  applicare  l'aliquota  agevolata del 5,5 per mille anche alle
unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili  nelle  categone
catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a   servizio   dell'abitazione   principale   (anche  se  accatastate
separatamente);
3.  di  confermare  la  detrazione  per  abitazione principale di cui
all'art. 8  del  decreto  legislativo n. 504/1992 ad Euro 129,00 pari
L. 249.779,  precisando  che, come stabilito nel regolamento comunale
ner  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, la parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell'abitazione principale e' detratta dall'imposta dovuta
per le pertinenze agevolate.
    (Omissis).
02A06719
    Il  comune  di  BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(l.C.l.) che sara' applicata nell'anno 2002 in questo comune nel modo
seguente:
    aliquota ordinaria 5 per mille;
    aliquota  per la prima casa e sue pertinenze ed accessori 4,5 per
mille;
    aliquota per gli altri fabbricati 5 per mille;
    aliquota  per  la  seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5
per mille;
    aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille;
    aliquota per terreni agricoli 5 per mille;
2.  di  fissare in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  dare  atto  che  ai  sensi  dei  commi 48 e 51 della legge n.
662/1996,  le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%
ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%;
4.  di  dare  atto  che  ai  sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504 come modificato dall'art. 18
comma  1  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388 "I soggetti indicati
nell'art. 3    devono    effettuare    il   versamento   dell'imposta
complessivamente  dovuta  al  comune  per l'anno in corso in due rate
delle  quali  la  prima,  entro  il  30 giugno,  pari al 50 per cento
dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e  delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero  anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento   dell'imposta   puo'   essere  effettuato  anche  tramite
versamenti  su  conto  corrente  postale  con  bollettini conformi al
modello  indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in
ogni  caso  nella  facolta' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta  complessivamente  dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 30 giugno"º;
5.  di  precisare  che  per  "prima  casaº"  si  intende l'abitazione
principale,  vale  a dire "quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi
familiari  dimorano  abitualmente,  in  conformita'  delle risultanze
anagrafiche.  Sono  equiparate  alle  abitazioni principali le unita'
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  le  stesse non risultino localeº". Art. 8, comma 3 - Regolamento
comunale l.C.l.);
6.   di  precisare  che  per  "seconda  casaº"  intendesi:  "tutti  i
fabbricati   ad  uso  abitazione  e  loro  pertinenze  ed  accessori,
posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale e non locali, cioe'
tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi.
    (Omissis).
02A06720
    Il  comune  di  BRIAGLIA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
6  per  mille  sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli;
ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.
    (Omissis).
02A06721
    Il  comune  di  BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  in Euro 120,00 (L. 232.352) la detrazione I.C.I.
per  l'anno  2002  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo.  Si  considerano parti integranti
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente  asservita  alla  predetta  abitazione. Si intende per
pertinenza le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7, che sono
ubicate  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale.
Sono  considerate  abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta ed anche della detrazione per queste previste,
quelle   concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai  fini  del  riconoscimento  delle  agevolazioni previste di cui al
comma  6  l'uso  gratuito  dovra'  essere  comprovato  da contatto di
comodato scritto regolarmente registrato.
Sono  altresi'  considerate  abitazioni  principali  con  conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed anche della detrazione due o
piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso di abitazione
principale   dallo   stesso   contribuente  a  condizione  che  venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla
data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
E'  considerata  unita'  immobiliare  principale l'unita' posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
2.  Di  prendere  atto  delle  aliquote  dell'imposta  comunale sugli
immobili  (l.C.l.)  valevoli  per l'anno 2002 cosi' determinate dalla
giunta comunale con atto n. 21 del 21 febbraio 2002:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota  ridotta:  4  per mille per le persone fisiche, soggetti
passivi  ed  i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione    principale.    Si    considerano    parti    integranti
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente  asservita  alla  predetta  abitazione. Si intende per
pertinenza le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7, che sono
ubicate  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale.
Sono  considerate  abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta ed anche della detrazione per queste previste,
quelle   concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  Iinea  retta  o
collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai  fini  del  riconoscimento  delle  agevolazioni previste di cui al
comma  6  l'uso  gratuito  dovra'  essere  comprovato da contratto di
comodato scritto regolarmente registrato.
Sono  altresi'  considerate  abitazioni  principali  con  conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed anche della detrazione due o
piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso di abitazione
principale   dallo   stesso   contribuente  a  condizione  che  venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla
data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
E'  considerata  unita'  immobiliare  principale l'unita' posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabii che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
Aree fabbricabili: 7 per mille;
    Alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle, abitazioni
possedute  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente.
    (Omissis).
02A06722
    Il   comune  di  BRINDISI  MONTAGNA  (provincia  di  Potenza)  ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  2002  le  aliquote,  le riduzioni e le
detrazioni previste per l'anno 2001, qui di seguito espresse in Euro:
    riduzione aliquota I.C.I. abitazione principale 5 per mille;
    riduzione   aliquota   I.C.I.   abitazione   secondarie,  terreni
edificabili e tutti gli altri immobili 7 per mille;
    detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06723
    Il  comune  di  BRONTE  (provincia  di  Catania)  ha adottato, il
28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
per  l'anno  2002, l'aliquota I.C.I., e' stabilita al 4 per mille per
gli immobili adibiti ad abitazione principale ed al 5,5 per mille per
le altre tipologie di immobili.
stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione spettante per gli
immobili adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06724
    Il  comune  di  BRUGNATO  (provincia di La Spezia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  le  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
    aliquota ridotta in favore:
      a)  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' adibita ad abitazione principale;
      b)  ai  sensi  dell'art. 59,  comma  1, lettera d), del decreto
legislativo  n. 446 del 15 dicembre 1997 (vedi art. 5 del regolamento
comunale   per   l'applicazione  dell'I.C.I.,  sopra  richiamato)  le
cantine,  i  box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i
locali  di  sgombero  che  costituiscano  pertinenze di un'abitazione
principale  e  l'utilizzo  avvenga  da  parte del proprietario, fermo
restando  che  l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano
ad  essere  unita'  immobiliari  distinte  e  separate  ad ogni altro
effetto  stabilito  dal  decreto  legislativo  n. 504 del 30 dicembre
1992,  ivi  compreso  la  determinazione,  per  ciascuna di esse, del
proprio  valore  secondo  i  criteri  previsti  dallo  stesso decreto
legislativo  e  fermo  restando che la detrazione spetta soltanto per
l'abitazione principale;
      c)  ai  sensi  dell'art. 6 del citato regolamento, per l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l'abitazione stessa non risulti locata;
      d)  ai  sensi  dell'art. 7  del  citato  regolamento,  ai sensi
dell'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del
15 dicembre 1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al primo grado (genitori-figli): 5,5 per mille;
    aliquota  alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi
compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille.
2.   detrazione   d'imposta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A06725
    Il  comune  di  BRUSCIANO  (provincia  di Napoli) ha adottato, il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  confermare nella misura del 5 per mille aliquota d'imposta I.C.I.
anno  2002  per  le  unita'  immobiliari  da  adibire  ad  abitazione
principale;
3.  confermare nell'importo di Euro 103,29 la detrazione per la prima
abitazione;
4.  fissare  nella  misura  del 6 per mille aliquota d'imposta I.C.I.
anno 2002 per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli.
    (Omissis).
02A06726
    Il  comune  di  BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   stabilire   per   l'esercizio  2002  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta sugli immobili:
    aliquota abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota fabbricati industriali: 7 per mille;
    aliquota altri fabbricati: 6 per mille.
di stabilire in Euro 103,30 la detrazione d'imposta per il fabbricato
adibito ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A06727
    Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,2 per mille per le abitazioni principali;
    5,9 per mille per le altre tipologie di immobili;
    3  per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per
la realizzazione di autorimesse, escluso i sottotetti.
2.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
3.  di elevare a Euro 154,94 la detrazione per abitazione principale,
per  i  possessori  di  un  solo  immobile utilizzato come abitazione
principale,  il  cui  reddito imponibile dichiarato ai fini I.R.PE.F.
per  l'anno  2001,  non  ha  superato  la  somma  complessiva  di  L.
28.000.000.  Per  la determinazione del reddito complessivo familiare
si computano i redditi di tutti i familiari conviventi.
    (Omissis).
02A06728
    Il  comune  di  CAGLIARI  ha  adottato,  il  31 gennaio  2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    immobili  ad  uso  abitativo  (categorie A/1, A/2, A/3, A/4. A/5,
A/6. A/7, A/8, A/9, A/11:
      4,3 per mille per l'abitazione principale e le pertinenze della
medesima abitazione, secondo le condizioni stabilite dal regolamento;
      6  per  mille  per  gli  altri  immobili  ad uso abitativo, con
riduzione  al  4,3  per  mille  nel  caso  di  immobili  concessi  in
locazione,   quando   il  relativo  contratto  di  locazione  risulti
sottoscritto  ai  sensi  del  suddetto art. 2, comma 3 della legge n.
431/1998, nonche' risulti regolarmente registrato;
    altri immobili (categorie A/10, B, C, D, terreni): 4,5 per mille;
2.  di  approvare,  per  l'anno  2002, la detrazione per l'abitazione
principale nelle seguenti misure:
    Euro  181,00  (L.  350.464,87),  in  caso  di  reddito del nucleo
familiare fino a Euro 12.912,00 (L. 25.001.118,24);
    Euro  145,00  (L.  280.759,15)  in  caso  di  reddito  del nucleo
familiare  compreso  fra  Euro  12.912,01  (L. 25.001.137,60) ed Euro
18.076,00 (L. 35.000.016,52);
    Euro  103,291  (L.  200.000),  previste  per  legge,  in caso del
reddito del nucleo familiare superiore a Euro 18.076,00.
    (Omissis).
02A06729
    Il  comune  di  CAINO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 14
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
    6 per mille (l'aliquota ordinaria);
    5,5 per mille, applicabile all'abitazione principale e alle altre
unita'  immobiliari  assimilate  all'abitazione  principale  a  norma
dell'art. 2, 3, 4 del vigente regolamento I.C.I.;
2.  di  confermare  per  il  2002  in Euro 103,29 annue la detrazione
d'imposta  prevista per l'abitazione principale e per gli immobili ad
essa  equiparati  ai  sensi  ed  agli effetti degli artt. 2, 3, 4 del
vigente regolamento I.C.I.
    (Omissis).
02A06730
    Il  comune  di  CAIRANO  (provincia  di Avellino) ha adottato, il
27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili,
nel  comune  di  Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale  e'  prevista  la
detrazione di Euro 103,30.
    (Omissis).
02A06731
    Il  comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di unificare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2002 nella misura unica del
5 per mille.
    (Omissis).
02A06732
    Il  comune  di  CALDES  (provincia  di Trento) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  fissare  la  detrazione  d'imposta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del contribuente in Euro 155,00;
3.  di  ricordare  che,  ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I.,
l'aliquota  agevolata  del  6  per  mille  e'  applicabile anche alle
pertinenze  dell'abitazione  principale  alle  quali  e' attribuibile
anche  la  quota  di  detrazione  eventualmente  non  gia'  assorbita
dall'abitazione principale;
4.  di  riconoscere  che,  ai  sensi  del primo comma dell'art. 7 del
regolamento  I.C.I.,  le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito dal
possessore  ai  suoi  famigliari,  parenti  sia  in  linea  retta che
collaterale  entro  il  secondo grado, sono equiparate all'abitazione
principale  se  nelle  stesse  il  famigliare ha stabilito la propria
residenza  e  vi  dimora  abitualmente e pertanto a queste abitazioni
sono   applicabili   l'aliquota  e  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06733
    Il  comune di CALVI DELL'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato,
il   21   marzo   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli  6  e  seguenti del decreto legislativo
30 dicembre  1992  n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le
seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
    a) aree fabbricabili: 6 per mille;
    b) abitazioni principali: 5 per mille;
    c) altri fabbricati aliquota: 6,5 per mille.
    (Omissis).
02A06734
    Il  comune  di  CALVISANO  (provincia di Brescia) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo  504  del  30 dicembre 1992, per
l'anno 2002;
    (Omissis).
Abitazione  principale  +  pertin. abit. princ., aliquota del 5,5 per
mille;
Altre pertinenze, aliquota del 6,75 per mille;
Aree fabbricabili, aliquota del 6,75 per mille;
Altri fabbricati, aliquota del 6,75 per mille;
Terreni, aliquota del 6,75 per mille.
Di   confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abitazione
principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A06735
    Il  comune  di  CAMAIORE  (provincia  di Lucca) ha adottato, l'11
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
      aliquota ordinaria 6,9 per mille;
      aliquota  ridotta  4,3  per  mille  operante  per  le  seguenti
fattispecie:
        1. per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del
regolamento comunale I.C.I.;
        2.  per  l'immobile  adibito ad uso abitativo locato ai sensi
della legge 27 luglio 1978 n. 392 o della legge 8 agosto 1992 n. 359,
art.  11  comma 2o o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma
1,  ad  un  soggetto  che  lo  utilizzi come abitazione principale di
residenza  anagrafica,  ex  articolo  11-bis del regolamento comunale
I.C.I.,  purche'  il  contratto  sia registrato ai sensi dell'art. 21
comma 18o e 19o della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
3.  per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti
ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I.;
4.  per  le  unita'  immobiliari  possedute  da anziani e disabili ex
art. 11 del regolamento comunale I.C.I.;
    aliquota   ridotta  2,  per  mille  operante  esclusivamente  per
l'immobile  adibito  ad  uso  abitativo  locato ai sensi dell'art. 2,
comma  3o,  della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ad un soggetto che lo
utilizzi  come  abitazione  principale  di  residenza  anagrafica, ex
articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I., purche' il contratto
sia  registrato  ai sensi dell'art. 21 comma 18o e 19o della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
              LA DETRAZIONE PER L`ABITAZIONE PRINCIPALE
    La  detrazione  per  l'abitazione principale e' quella fissata ex
art. 8,  punto  2  comma  primo,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, pari ad Euro 103,291.
    Tale detrazione e' elevata:
      da  Euro  103,291  a  Euro  465,00  esclusivamente per soggetti
passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
        proprietari  di  non  piu'  di  una  unita'  immobiliare  sul
territorio  nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata
quale  abitazione  principale  con reddito familiare complessivo anno
2001,  derivante per almeno il 70% da pensione, non superiore ad Euro
7.747,00  annui.  Il  diritto all'elevazione della detrazione compete
anche  se  il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti
non  in  forma  imprenditoriale  (art. 2135  codice  civile)  e  piu'
specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente
e    senza    struttura    organizzativa.   La   detrazione   compete
proporzionalmente   alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  ad
abitazione  principale  si  verifica,  come  disposto dall'art. 8 del
decreto  legislativo 504/92. Compete la stessa detrazione ai genitori
soli  con figli a carico e reddito familiare, compresi gli assegni di
mantenimento,  di  Euro 8.780,00, aumentato di Euro 2.065,00 per ogni
altro  figlio a carico oltre il primo. I soggetti passivi interessati
dovranno  presentare  al comune di Cama iore, entro il 30 giugno 2002
autocertificazione  su  appositi modelli forniti dall'ufficio tributi
del comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati;
        da  Euro  103,291  a  Euro 258,00 esclusivamente per soggetti
passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
          proprietari  di  non  piu'  di  una  unita' immobiliare sul
territorio  nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata
quale  abitazione  principale  con reddito familiare complessivo anno
2001,  derivante  prevalentemente  da pensione, non superiore ad Euro
14.460,00  annui.  Il diritto all'elevazione della detrazione compete
anche  se  il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti
non   informa   imprenditoriale  (art. 2135  codice  civile)  e  piu'
specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente
e    senza    struttura    organizzativa.   La   detrazione   compete
proporzionalmente   alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  ad
abitazione  principale  si  verifica,  come  disposto dall'art. 8 del
D.Lgs.  504/92.  Compete  la  stessa  detrazione ai genitori soli con
figli   a  carico  e  reddito  familiare,  compresi  gli  assegni  di
mantenimento,  di Euro 14.460,00, aumentato di Euro 2.065,00 per ogni
altro  figlio a carico oltre il primo. I soggetti passivi interessati
dovranno  presentare  al  comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2002
autocertificazione  su  appositi modelli forniti dall'ufficio tributi
del comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
    (Omissis).
02A06736
    Il  comune  di  CAMBIANO  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2002 nelle
misure seguenti:
    abitazione principale 5,5 per mille;
    terreni  agricoli,  aree  fabbricabili  ed altri fabbricati 6 per
mille;
    (Omissis);
di  fissare,  per  l'anno  d'imposta 2002, la detrazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili da applicare all'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale nella misura di Euro 114;
    (Omissis);
    di  modificare  il  regolamento  per  l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  approvato con deliberazione del consiglio
comunale  n. 5 del 26 febbraio 1999, modificato con deliberazione del
consiglio comunale n. 62 del 26 novembre 1999, come segue:
      viene aggiunto l'art. 5-bis:
        assimilazione   ad   abitazione   principale  degli  immobili
concessi  ad  uso  gratuito  a  parenti in linea retta di primo grado
(decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, lettera e);
1.   vengono   considerate  abitazioni  principali,  con  conseguente
applicazione  della  sola  aliquota agevolata, quelle concesse ad uso
gratuito  a  parenti in linea reta di primo grado (genitori o figli).
Per tali immobili non trova applicazione la detrazione per abitazione
principale.
2.  I contribuenti interessati devono partecipare all'ufficio tributi
apposita  dichiarazione  sostitutiva entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale ai fini I.C.I.
    (Omissis).
02A06737
    Il  comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02A06738
    Il  comune  di  CAMPO  CALABRO  (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  prendere  atto  che  a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e' stata istituita
l'imposta I.C.I. vedi G.M. n. 31 del 17 febbraio 1993;
di  confermare per l'anno 22 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del
6 per mille, per come specificato in premessa;
di  stabilire  nella misura di Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione
relativa alla prima abitazione.
    (Omissis).
02A06739
    Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002, le aliquote, le detrazioni e le
agevolazioni relative all'Imposta comunale sugli immobili come segue:
    a) Tipologia aliquota
      aliquota ordinaria ....  6 per mille
      abitazione principale e relative pertinenze ....  5 per mille
      abitazioni locate utilizzate come abitazione princi-
pale ....  5 per mille
      abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale fino al 2o grado ....  5 per mille
      abitazioni non locate ....  6 per mille
      immobili diversi dalle abitazioni ....  6 per mille
    b) la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e' confermata
in L. 200.000 pari a Euro 103,29.;
    e) la  detrazione  e'  aumentata a L. 300.000, pari a Euro 154,94
nei seguenti casi:
      contribuenti   che   siano   assistiti   dal   comune   in  via
continuativa;
      contribuenti  il cui reddito familiare complessivo non superi i
seguenti limiti:
        nucleo  familiare  di 1 persona: reddito non superiore ad una
pensione minima erogata dall'INPS;
        nucleo familiare di 2 o piu' persone: reddito non superiore a
due pensioni minime erogata dall'INPS;
a  condizione,  in entrambi i casi che l'unita' immobiliare (comprese
le  pertinenze  dell'abitazione  principale)  deve costituire l'unica
proprieta'  del  nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione,
ovvero  l'unica  posseduta  a  titolo  di  usufrutto  o di diritto di
abitazione,  escluso  l'eventuale  possesso  di  terreni agricoli con
superficie non superiore a 5.000 metri quadrati;
      vengono  escluse  da  tale  beneficio le abitazioni iscritte in
catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8;
      i  soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione
dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio,
entro  il  30 maggio 2002, corredata da una dichiarazione nella forma
dell'autocertificazione   prevista   dalla  legge  n.  41/68  n.  15,
attestante  la  posizione  sia  del  soggetto passivo che del proprio
nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a
propria  abitazione  principale  nonche'  copia  del  modello  per la
dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2001;
    d) ai  sensi  dell'art. 3  comma  56  della  legge  662/1996,  e'
considerata  direttamente  adibita ad abitazione principale, l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l'abitazione non risulti locata.
    (Omissis).
02A06740
    Il comune di CAMPODIPIETRA (provincia di Campobasso) ha adottato,
il   1   marzo   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    I.C.I.:
      aliquota  dell'Imposta  comunale  immobiliare  sul  valore  dei
fabbricati,  delle  aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 5,3 per
mille.
    Detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale: L. 200.000.
    (Omissis).
02A06741
    Il  comune di CANALE d'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato,
il   14  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire   in  Euro  130,00  la  misura  della  detrazione
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992;
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota   agevolata  per  abitazione  principale:  5  per  mille
applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:
      alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
      all'alloggio  regolarmente  assegnato  dagli  Istituti autonomi
case popolari;
      unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di  proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
      all'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      all'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito  a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale  fino al secondo grado o ad
affini  fino  al  primo grado,  che la occupano quale loro abitazione
principale;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio tecnico erariale
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle  unita'  medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
      all'abitazione  posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari dei possessore.
    Sono  considerate  parti  integranti  dell'abitazione principale,
ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse,
le  cantine,  i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e
scoperti,    in    quanto    durevolmente    destinati   a   servizio
dell'abitazione,  in  numero  non  superiore  all'unita' per ciascuna
tipologia  di  pertinenza.  Il carattere pertinenziale dell'immobile,
dovra'  essere  attestato  con  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta',  trasmessa  al  comune  entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione
medesima.
    aliquota  agevolata,  pari al 3 per mille a favore di proprietari
che eseguano:
      interventi  volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
      interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
      interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali;
      interventi volti all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    Aliquota  agevolata,  pari  al  3  per mille, a favore degli enti
senza scopo di lucro.
    Aliquota agevolata, pari al 6 per mille, a favore dei proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra
le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative.
    Aliquota ordinaria: 7 per mille per:
      gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
      gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;
      gli immobili posseduti da non residenti;
      per  tutti  i  casi  per  i  quali non e' prevista una aliquota
agevolata.
    (Omissis).
02A06742
    Il comune di CANCELLARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
ha determinato l'imposta I.C.I. nel modo che segue:
    4,5 per mille: prima casa;
    5,5 per mille: seconda casa;
    Euro 103,29: detrazione prima casa.
    (Omissis).
02A06743
    Il  comune  di  CANTOIRA  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 5 per mille nonche' la detrazione per
abitazione nella misura di Euro 103,29;
    (Omissis).
di   applicare,  (omissis),  un'aliquota  ridotta  al  3  per  mille,
esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per
case  inagibili  o inabitabili o d'interesse storico o architettonico
ovvero per la realizzazione di autorimesse o di posti auto o utilizzo
di  sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della
legge n. 449/97.
    (Omissis).
02A06744
    Il  comune  di  CANTU'  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
che  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per
l'anno 2002:
    1)  l'aliquota  ordinaria  e'  fissata  nella misura del 4,95 per
mille.  L'aliquota  e'  ridotta  al  4,3  per  mille  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
    2)  la  detrazione per l'abitazione principale, stabilita in Euro
104   (pari  a  L. 201.372),  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare
dell'imposta,  rapportata  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae   tale   destinazione,  e'  aumentata  a  Euro  207  (pari  a
L. 400.808)  per  i  soggetti,  proprietari o titolari del diritto di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a)  titolari  di  redditi  da  pensione o lavoro dipendente con
reddito  imponibile  familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a
Euro 14.203,00 (pari a L. 27.501.000);
      b)  nuclei  familiari  ove  sia presente un disabile totale con
reddito  imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a
Euro 28.406,00 (pari a L. 55.002.000);
    3)  la maggiore detrazione di cui al punto 2) e' concessa solo se
l'unita'  immobiliare abitata e' l'unica unita' immobiliare posseduta
dal  nucleo  familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di al
massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente
e  di  terreni  agricoli.  Sono  escluse dalla maggiore detrazione le
unita' immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cosi'
come   sono   esclusi   dal  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  i
possessori di aree edificabili;
    4)  i  soggetti  nelle  condizioni di poter fruire della maggiore
detrazione  dovranno  presentare apposita richiesta contenente, anche
in forma di autocertificazione:
      cognome,  nome,  luogo  e  data  di nascita, indirizzo e codice
fiscale;
      l'ammontare   del   reddito   imponibile   percepito  nell'anno
precedente;
      il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3);
    La  richiesta  dovra'  essere  presentata,  entro  e non oltre il
termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque
prima  di  applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la
mancata  applicazione  dell'ulteriore  detrazione  non  da  diritto a
rimborsi.  Tale  richiesta  va  presentata  direttamente  all'ufficio
tributi  del  comune  o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
    (Omissis).
02A06745
    Il  comune  di  CAORSO  (provincia  di  Piacenza)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. diversificandole nel
seguente modo:
    1)  per  l'abitazione  principale  e relative pertinenze: 4,8 per
mille;
    2)  aliquota  4,8  per mille per l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    3) per tutti gli altri immobili: 5,6 per mille;
    4)  di  confermare  in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione
principale e relative pertinenze;
    5) detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
02A06746
    Il  comune  di  CAPACI  (provincia di Palermo) ha adottato, il 26
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002 e per gli anni successivi l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili nella misura del 7 per mille,
con  esclusione  della  prima casa che viene confermata al cinque per
mille con detrazione di Euro 118,79.
    (Omissis).
02A06747
    Il  comune  di  CAPANNOLI  (provincia  di Pisa) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (Omissis).
2.  di  confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote d'imposta e
detrazioni:
    a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
    b)  aliquota  ridotta del 5 per mille per le fattispecie e con le
modalita'  di  cui  agli  articoli  7  ed  8  del regolamento I.C.I.,
approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29 febbraio 2000;
    c)  aliquota  del  7  per  mille per gli alloggi non locati e non
utilizzati;
3.  di  mantenere  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  dei  soggetti  passivi  la  detrazione pari a Euro 103,30
(L. 200.000);
4.  di  stabilire  in attuazione dell'art. 7, comma 3, lettera B) sul
regolamento  I.C.I.  per  l'anno  2002 una maggiore detrazione pari a
Euro  130,00  a  favore  delle  famiglie  che abbiano al loro interno
soggetti   portatori  di  handicap  in  condizioni  di  assoluta  non
autosufficienza  permanente,  certificata  dalle competenti autorita'
sanitarie  locali, ai sensi della legge n. 104/92, purche' non tenuti
presso strutture pubbliche o private.
    (Omissis).
02A06748
    Il  comune  di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
25   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale degli
immobili nella misura del 6 per mille;
di  dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni della imposta
trova applicazione la normativa vigente in materia.
    (Omissis).
02A06749
    Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.
-  imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2002:
    aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille;
    detrazione abitazione principale L. 220.000 Euro 113,62;
    aliquota per tutti gli altri immobili 6,5 per mille;
    dare  atto che come da precedente delibera consiliare n. 6 del 28
febbraio  2000  anche  per  il  corrente  anno 2002 sono applicate le
seguenti norme:
    2.  Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n.  504  e  successive  modificazioni,  compreso quanto stabilito dai
commi  48,  51  e  52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
    3.  L'imposta  e'  ridotta  del  50%  per i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
    4.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo ammontare, L. 220.000 Euro 113,62 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione: se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per  abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente Capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti,   alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
    5.   Viene   considerata   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
VIII  -  di  dare  atto  che,  ai  sensi del comma 2 dell'art. 58 del
decreto  legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  ed  imprenditori agricoli a titoli
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).
02A06750
    Il  comune  di  CARAVINO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
14 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  nella  misura  del  6,5  per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'Imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno
2002,  ai  sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, e di determinare in
Euro  103,30  la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del
comma  2  dell'art. 8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come
modificato  dal  comma  55,  dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non
applicando  le  riduzioni  o  le  elevazioni  previste dal comma 3, e
considerando  direttamente  adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che   la   stessa  non  risulti  locata  e  di  non  avvalersi  delle
disposizioni  di  cui  al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
    (Omissis).
02A06751
    Il  comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato,
il   22 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Abitazione principale e relative pertinenze:
      aliquota 5 per mille;
    Altri immobili: aliquota 6 per mille;
2)  Di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze del soggetto
passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000
-  Euro 103,29,  fissate  per legge e rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale detrazione;
3) Di confermare che la detrazione per l'anno 2002, venga aumentata a
L.  300.000  -  Euro  154,94, a favore delle famiglie con reddito non
superiore  a  L.  10.000.000  -  Euro 5.164,57, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale tale destinazione.
    (Omissis).
02A06752
    Il  comune  di  CARBONATE  (provincia  di  Como)  ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Imposta comunale sugli immobili:
    Detrazione:
      detrazione per la prima abitazione, (*)elevabile a lire 300.000
(Euro  154,94)  se  il  reddito dell'intero nucleo familiare riferito
all'anno  precedente  non  supera lire 22 milioni), lire 200.000 (*),
Euro 103,29 (*);
    Aliquote:
      a) abitazione  principale  e  sue pertinenze (box, ecc.), anche
distintamente iscritte in catasto, cosi' come previsto dagli artt. 13
e  14  del  vigente regolamento comunale per l'applicazione I.C.I., 4
per mille;
      b) abitazioni  e  relative  pertinenze  (box  ecc.) concesse in
comodato  ai  parenti  cosi'  come  indicato dall'art. 11 del vigente
regolamento comunale per l'applicazione I.C.I., 4 per mille;
      c) immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni,
compresi terreni ed aree fabbricabili, 5 per mille.
1.   di   stabilire   le   seguenti   detrazioni  per  l'applicazione
deIl'I.C.I.,  imposta  comunale  sugli immobili, in questo comune con
effetto dal 10 gennaio 2002:
Oggetto dell'imposta                                     |Detrazioni
---------------------------------------------------------------------
A) Abitazione principale e sue pertinenze (box ecc.)     |
anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come      |
previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento     |
comunale....                                             |Euro 103,29
---------------------------------------------------------------------
B) Abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse  |
in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11  |
del vigente regolamento comunale....                     |nessuna
---------------------------------------------------------------------
C) Immobili che non rientrano nelle precedenti           |
classificazioni, compresi terreni ed aree                |
fabbricabili....                                         |nessuna
    La  detrazione  e'  aumentata  fino  a  Euro  154,94  nel caso di
abitazione  principale  posseduta  da  persone  fisiche,  con reddito
dell'anno  precedente  del  relativo nucleo familiare non superiore a
Euro 11.362,05.
2. di dare atto che:
    per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e
successive  integrazioni  e  modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
    le  detrazioni  per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  sono  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione  medesima  si verifica, dandosi atto che per "abitazione
principale"  si  intende  quella  nella  quale il contribuente che la
possieda  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed
i  suoi familiari dimorano abitualmente (art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996);
    i   contribuenti   interessati   alla maggiore   detrazione   per
l'abitazione  principale  stabilita  in  Euro 154,94  di  cui  sopra,
dovranno  produrre  entro  la  data  di pagamento della prima rata di
acconto  dell'imposta,  una dichiarazione comprovante il possesso dei
requisiti,  allegando  la  documentazione  attestante  la  situazione
reddituale.
    (Omissis).
02A06753
    Il  comune  di  CARCARE  (provincia  di  Savona)  ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno 2002, cosi' come da
delibera  C.C. n. 26 del 29 febbraio 2000, e deliberazione di G.C. n.
265 del 22 dicembre 2000, cosi' come di seguito indicato:
    1)  6,3  per  mille  -  sugli  immobili  destinati  ad abitazione
principale  nonche'  sugli  alloggi  concessi  in comodato gratuito a
parenti  in  linea  retta  di primo grado per i quali vi sia regolare
contratto di comodato registrato a norma di legge;
    2)  6,8  per  mille  -  sugli altri immobili non rientranti nella
fattispecie precedenti;
di applicare le seguenti detrazioni I.C.I.:
    1)  Euro  114  sugli immobili destinati all'abitazione principale
nonche'  su  quelli  concessi in comodato gratuito a parenti in linea
retta di primo grado;
    2)  Euro  181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a
favore  di  pensionati che compiano, nell'anno in corso, i 65 anni di
eta',  che  siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano
di  altre  abitazioni  oltre  la  propria,  e che abbiano un reddito,
escluso   quello   derivante   dall'abitazione,   non   superiore  al
trattamento   minimo   I.N.P.S.,  se  singoli,  o  non  superiore  al
trattamento  minimo  I.N.P.S.  piu'  pensione  sociale  se  il nucleo
familiare e' composto da due o piu' persone;
    3)  Euro  181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a
favore  di  lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nell'anno in
corso e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria;
    4)  Euro  181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a
favore   di   nuclei  familiari  aventi  portatori  di  handicap  con
invalidita' totale permanente che non dispongano di altre abitazionii
oltre la propria.
Per  usufruire  delle  detrazioni  di  cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4, e'
necessario  presentare  apposita  richiesta  entro  la scadenza della
prima rata.
    (Omissis).
02A06754
    Il  comune  di  CARINOLA  (provincia  di Caserta) ha adottato, il
24 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  anche  per  l'anno  2002,  l'aliquota del 6 per mille per
l'I.C.I. con abbattimento per abitazione principale in Euro 134,28.
    (Omissis).
02A06755
    Il  comune  di  CARLANTINO  (provincia  di  Foggia)  ha adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica
del  5 per  mille,  a  norma  dell'art. 6  del decreto legislativo n.
504/1992.
    (Omissis).
02A06756
    Il  comune  di  CARMAGNOLA  (provincia di Torino) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Tipologia                         |Aliquota
---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliari adibite a prima|
casa dal proprietario o dal       |
titolare del diritto di usufrutto |
od abitazione comprensive di due  |
pertinenze, ancorche'             |
distintamente iscritte a catasto  |5 per mille
---------------------------------------------------------------------
detrazione per ogni unita'        |
immobiliare adibita prima casa,   |
comprensiva delle pertinenze      |Euro 110,00
---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliari e relative     |
pertinenze concesse in uso        |
gratuito a parenti fino al secondo|
grado e da questi adibiti a prima |
casa, a condizione che ne venga   |
data ogni anno comunicazione      |
all'ufficio nessuna detrazione    |
I.C.I. entro la data di scadenza  |
del versamento in acconto         |5 per mille nessuna detrazione
---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliari locate come    |
prima casa ai sensi del comma 4,  |
primo periodo dell'art. 2 della   |
legge 09/12/1998 n. 431           |2 per mille nessuna detrazione
---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliari adibite a      |
civile abitazione non locate e per|
le quali non risultano registrati |
contratti di locazione da almeno  |
due anni                          |8 per mille
---------------------------------------------------------------------
altri immobili                    |6 per mille
---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliari possedute da   |
anziani o disabili permanentemente|
ricoverati in istituti, purche'   |
non locate, a condizione che ne   |
venga data ogni anno comunicazione| equiparate alla prima casa anche
all'ufficio I.C.I. entro la data  |senza mantenere la residenza,
di scadenza del versamento in     |usufruendo della detrazione di
acconto                           |Euro 110,00
    (Omissis).
02A06757
    Il   comune  di  CAROLEI  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato,
l'8 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare  nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota
I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002;
3.  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza   del   suo   ammontare,   Euro   103,29,   per   effetto
dell'arrotondamento, rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
    (Omissis).
02A06758
    Il  comune  di  CAROSINO  (provincia  di Taranto) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
      a)   unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  da  parte  di  persone fisiche, per i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivise, nonche' per gli immobili posseduti da
enti   senza   scopo   di   lucro  nella  misura  del  5  per  mille;
      b) immobili  (terreni  e fabbricati) diversi dalle abitazioni e
fabbricati  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale, nella
misura del 6,5 per mille;
      c) di  stabilire  in  fine  ai  sensi della citata norma che la
detrazione  applicabile  per le unita' immobiliari di cui al punto a)
del    dispositivo   della   presente   deliberazione,   e'   fissato
nell'ammontare  di  Euro  103,29  annue,  elevabile  a Euro 129 per i
contribuenti  nel  cui  nucleo familiare sia presente un portatore di
handicap,   un   malato   psichico,  un  trapiantato  d'organo  o  un
dializzato,  la  cui  invalidita'  sia riconosciuta al 100% ed il cui
reddito  lordo  complessivo  familiare (comprese eventuali indennita'
sociali)  sia  inferiore a Euro 10.330,00, elevabile di Euro 1.000,00
per ogni altro componente successivo al primo;
      d) di  dare  atto  che  l'aliquota  di  cui  al  punto  a) e la
detrazione  di  cui  al  punto  c),  si  applicano  anche alle unita'
immobiliari   equiparate  all'abitazione  principale,  ai  sensi  del
regolamento  dell'I.C.I.  approvato  con deliberazione del c.c. n. 12
del 6 aprile 1999, esecutiva;
      e) di  confermare quanto stabilito con deliberazione della G.M.
n.  40  del  21 marzo  2000,  in  materia  di valore venale in comune
commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I.
    (Omissis).
02A06759
    Il  comune  di  CARRU'  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
15 gennaio   2002,   le   seguenti   deliberazioni   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica  del 5 per mille, come gia' stabilito con deliberazione
della giunta comunale n. 13/2001;
2. di confermare in Euro 103,29, per l'anno 2002, la detrazione unica
per abitazione principale.
    (Omissis).
02A06760
    Il  comune  di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione
per abitazione principale come di seguito riportato:
    alquota  ordinaria I.C.I. nella misura del 5 per mille rapportata
al valore degli immobili;
    aliquota  ridotta  I.C.I. nella misura del 4 per mille rapportata
al  valore  degli  immobili  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione principali;
    limitatamente  ad abitazioni locate a persone extracomunitarie in
seguito  alla  stipula  di  un  "Accordo fra istituzioni in merito al
problema alloggiativoº" (rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 -
Prefettura di Vicenza) l'aliquota nella misura del 4,5 per mille come
previsto   all'art. 5   lettera   g)  del  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
    la  detrazione  per l'abitazione principale e' di Euro 103,30 nei
seguenti casi:
      a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
      b) abitazione  utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
      c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.
    (Omissis).
02A06761
    Il   comune  di  CARUGO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
22 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  che  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002:
    1)  l'aliquota  ordinaria  e'  fissata  nella  misura del 5,5 per
mille;
    2) la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Euro
130,00  (pari  a  L. 251.715),  fino  alla concorrenza dell'ammontare
dell'imposta,  rapportata  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
    3)  la  detrazione  per abitazione principale e' aumentata a Euro
155,00  (pari  a  L. 300.122)  fino  alla  concorrenza dell'ammontare
dell'imposta  a  favore dei nuclei familiari con presenza di disabile
alle seguenti condizioni:
      a) proprieta'  di  un'unica abitazione di residenza anagrafica,
con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette a l.C.l.;
      b) reddito  del  nucleo familiare fino a Euro 28.406,00 (pari a
L. 55.002.000)   annue   lorde,   con  esclusione  delle  provvidenze
economiche erogate dalla prefettura;
      c) percentuale  di  invalidita'  attribuita  dalla  Commissione
sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;
      d) il  diritto  alla  detrazione  e' applicabile una sola volta
anche in presenza di piu' disabili nello stesso nucleo familiare.
    4)  I  soggetti  nelle  condizioni di poter fruire della maggiore
detrazione   dovranno   presentare  all'Ufficio  tributi  del  comune
apposita     comunicazione    contente,    anche    in    forma    di
autocertificazione:
      cognome,  nome,  luogo  e  data  di nascita, indirizzo e codice
fiscale;
      l'ammontare   del   reddito   imponibile   percepito  nell'anno
precedente;
      il possesso dei requisiti di cui al punto 3);
    La  richiesta  dovra'  essere  presentata,  entro  e non oltre il
termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque
prima  di  applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la
mancata  applicazione  dell'ulteriore  detrazione  non  da  diritto a
rimborsi.
    (Omissis).
02A06762
    Il  comune  di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il
22 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.
    (Omissis).
02A06763
    Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il
6 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno di imposta 2002, le aliqute I.C.I. come
segue:
    1)  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002 e' fissata nella misura
indifferenziata del 5,75 per mille;
    2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota
per  il 2002 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo
di  tre  anni  (compreso  il  2002),  per periodi di imposta comunale
rapportati  ai  mesi  nei quali si protrae tale condizione per i soli
immobili  realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  la  costruzione e
l'alienazione  di  detti  immobili.  Trascorso detto periodo, qualora
l'immobile  risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura
ordinaria.
Di  dare  atto  che,  con  deliberazione  consiliare  n.  110 in data
5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni:
    per  l'anno  2002 e' fissata in Euro 130,00 fino alla concorrenza
del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
    di  stabilire che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata
abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  parte di anziani o disabili che
acquisiscono   la   residenza  in  istituto  a  seguito  di  ricovero
permanente  purche'  l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata;  di
stabilire,  per  l'anno  2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria
del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
    di  stabilire  che  possono  godere  della  detrazione  spettante
all'abitazione  principale  anche  le  pertinenze  (posti  auto, box,
autorimesse,   soffitte  e  cantine).  L'ammontare  della  detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale puo' essere computato per la
parte  residua e fino alla concorrenza di Euro 130,00, in diminuzione
dell'imposta  medesima  per  una  sola  pertinenza  (posto auto, box,
autorimessa,  soffitta  o  cantina).  La detrazione, con le modalita'
sopraprecisate,  spetta  per una sola pertinenza purche' sia contigua
all'abitazione principale;
    di  non  avvalersi,  per  quanto  precisato  in  premessa,  della
facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto
di  intervento  come  previsto  dall'art. 1,  comma  5,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449.
    (Omissis).
02A06764
    Il  comune  di  CASATISMA  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di Euro 103.
    (Omissis).
02A06765
    Il  comune  di  CASERTA  ha  adottato,  il  29 novembre  2001, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota  5  per  mille  a  favore delle persone fisiche soggetti
passivi  e  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative  pertinenze  come  disciplinate dal comma 3, dell'art. 2 del
regolamento  I.C.I. per l'anno 2001, nonche' per l'unita' immobiliare
data  in uso gratuito a parenti in linea diretta sempre regolamentata
dal succitato articolo comma 1;
    aliquota   5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili  che,  a  seguito  di ricovero permanente in
istituti  sanitari,  acquisiscono  la residenza in loco, a condizione
che la stessa non risulti locala;
    aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;
    detrazione per l'abitazione principale e assimilate L. 200.000.
    (Omissis).
02A06766
    Il  comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote
differenziate  I.C.I.  -  Imposta comunale sugli immobili, per l'anno
2002, nel modo e nelle misure di seguito riportate:
    4,8  per  mille  per  unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  nonche' per l'unita'
immobiliare    equiparata   all'abitazione   principale,   ai   sensi
dell'art. 8,   ultimo   comma,   del   vigente  regolamento  comunale
disciplinante l'imposta, qualora:
      e' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o
disabile  che  acquisice  la  residenza  in  istituto  di  ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa
non risulti localta;
      l'abitazione  viene  concessa  in  uso  gratuito,  dal soggetto
passivo  d'imposta  ai propri genitori o figli, che la occupano quale
loro abitazione principale;
      per   le   pertinenze   dell'abitazione  principale,  anche  se
distintamente  iscritte  in catasto, limitatamente ad una sola unita'
immobiliare  di  categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una
sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2;
    7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
2.  di  confermare  per  l'anno 2002, in Euro 103,29 (L. 199.997), la
detrazione  dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae tale destinazione,
secondo  le  modalita'  indicate  nell'art. 8,  comma  2, del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).
02A06767
    Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11
e  25 febbraio  2002  ,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili da applicare sul territorio comunale di Cassine nella
misura del 5,5 per mille;
    (Omissis).
    1.  di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale  del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili
nelle  misure  seguenti:       a) euro 103,29 rapportate ad anno, per
la generalita' dei contribuenti;
      b) euro  123,95  ai  contribuenti per i quali ricorrano tutti i
seguenti requisiti:
        1)  l'immobile  sia  destinato  ad  abitazione principale del
contribuente;
        2)  il  contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o
coniuge a carico di pensionato;
        3) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di
un  reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad euro 6.197,48. Si
considerano  facenti  parte  del nucleo familiare del contribuente, i
soggetti  con i quali questi convive nonche' quelli considerati a suo
carico ai fini dell'I.R.PE.F.;
2.  di  dare  atto che i contribuenti che intendono beneficiare della
predetta  agevolazione  dovranno  presentare  istanza,  corredata  da
opportuna   documentazione  o  dichiarazione  sostitutiva,  entro  il
termine  previsto per il pagamento della seconda rata dell'I.C.I.. La
mancata   presentazione   dell'istanza   entro  il  predetto  termine
comportera'  la  decadenza  del  beneficio.  Le  istanze si intendono
accolte  con  riserva  di  verifica  dell'esistenza  delle condizioni
agevolative   entro  i  termini  previsti  per  gli  accertamenti  in
rettifica.
    (Omissis).
02A06768
    Il  comune  di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   31 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquta  I.C.I.  per  le abitazioni principali e nella misura del 6
per mille l'aliquota per gli altri immobili;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (Euro 103,29);
    (Omissis).
02A06769
    Il  comune  di  CASSINO  (provincia di Frosinone) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille, vigente
nell'anno  2001,  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
loro pertinenze;
2.  di  confermare  altresi', per l'anno 2002, l'aliquota del 6,5 per
mille, vigente nell'anno 2001, per tutti gli altri immobili, compresi
quelli non adibiti ad abitazione principale;
3.  di  confermare,  inoltre, per l'anno 2002, in Euro 118,79 (pari a
L. 230.000)   la   detrazione   d'imposta   spettante   per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale, gia' vigente nell'anno
2001.
    (Omissis).
02A06770
    Il  comune  di  CASTEL  DEL  PIANO  (provincia  di  Grosseto)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare,   per   quanto   detto  in  narrativa,  le  aliquote
dell'imposta  comunale sugli immobili dell'anno 2001 anche per l'anno
2002 nelle seguenti misure:
    a)  fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per
mille;
    b)  fabbricati  categoria  D (attivita' produttive): aliquota 5,9
per mille;
    c) altri fabbricati: aliquota del 6,5 per mille;
    d) aree fabbricati: aliquota 5,9 per mille;
    e) terreni agricoli: esenti come legge.
di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per la prima casa nella
misura di Euro 103,29 (L. 200.000);
confermare,  per  l'anno  2002,  l'elevazione  della  detrazione  per
l'abitazione  principale ad Euro 129,11 = (L. 250.000) per i soggetti
persone  che  abbiano  un  reddito imponibile IRPEF inferiore ad Euro
7.746,85,  (L. 15.000.000)  annui per nucleo familiare e che, entro i
termini  di  legge,  presentino  idonea  dichiarazione comprovante il
diritto   alla   maggiorazione   della  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A06771
    Il  comune  di CASTEL RITALDI (provincia di Perugia) ha adottato,
il   27 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  determinare  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2002, nelle misure che
seguono:
    a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    b) abitazione principale (prima casa): aliquota 5,5 per mille;
    c) abitazione a disposizione: aliquota 7 per mille;
2. sulla base di quanto esposto nel precedente punto 1, di confermare
per  l'anno  2002  nella  misura  del  7  per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per
quanto attiene alle aree edificabili.
    (Omissis).
02A06772
    Il  comune  di  CASTEL  SAN  PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno 2002, con effetto dal 1 gennaio 2002, le
seguenti  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili:
      5 per mille per la prima abitazione;
      7 per mille per tutti i restanti immobili;
2.  di stabilire per l'anno 2002 in Euro 103,29, la detrazione per le
abitazioni  possedute  da  persone  fisiche  che  le utilizzano quali
abitazioni principali.
    (Omissis).
02A06773
    Il  comune  di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato,
il   26 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002 le aliquote delle imposte comunali
sugli immobili (I.C.I:) che saranno applicate in questo comune in due
misure  del  5,5  per mille come aliquota ordinaria con la detrazione
per  la  prima casa in Euro 103,29 (L. 199.997) e del 7 per mille per
le case sfitte;
    (Omissis).
02A06774
    Il  comune  di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  2002, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02A06775
    Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il
23   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota (I.C.I.) nel seguente modo:
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    tutti gli altri casi 6 per mille;
    confermare  la  deduzione  per  l'abitazione  principale  in Euro
103,30.
    (Omissis).
02A06776
    Il comune di CASTELGIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, l'11
febbraio   2002   ,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura
del  6  per  mille  lasciandola  quindi  inalterata rispetto a l'anno
precedente;
2.  di  confermare  anche  per  l'anno  2002,  quanto  previsto nella
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  13 del 28 febbraio 1996,
ovvero  in  misura di Euro 154,94 per i percettori di reddito di sola
pensione  non  superiore  a  Euro 6.197,48, e proprietari di una sola
casa di abitazione.
    (Omissis).
02A06777
    Il  comune  di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il
22 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota 6 per mille;
aliquota prima casa 4,5 per mille;
aliquota   prima   casa   anziani,   ricovero   in   struttura  socio
assistenziale,  purche'  non occupata da familiari, parenti o altri e
se  unico  immobile  in proprieta': 4,5 per mille, inteso per anziano
che ha compiuto sessantacinque anni di eta';
aliquota   pertinenza  abitazione  principale  4,5  per  mille,  alle
seguenti condizioni:
    cat.   C6  stalle,  scuderie,  rimesse,  autorimesse  costituenti
pertinenza dell'abitazione principale;
    superficie    massima    della    pertinenza    per    conseguire
l'agevolazione: mq 30 risultati dal certificato catastale;
    distanza della pertinenza dall'abitazione principale: 100 ml;
    l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza.
Detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale).
    (Omissis).
02A06778
    Il  comune  di  CASTELLAR  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2002 a valere per le abitazioni
principali  e  per  altri  basi imponibili ad eccezione delle seconde
case e case sfitte;
2.  di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 per le seconde case
o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale
e non affittate;
3.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
fissata  nella  misura minima prevista dalla legge di Euro 103,29 (L.
200.000).
    (Omissis).
02A06779
    Il  comune  di  CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille (unica).
2.  elevare  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  da L. 200.000 a L. 220.000 (art.
decreto  legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3
legge n. 562/1996).
3.  stabilire  l'aliquota  agevolata  dell'1  per  mille a favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  di interesse artistico ed architettonico localizzati nei
centri storici da valore limitamente alle predette unita' immobiliare
e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.
    (Omissis).
02A06780
    Il   comune  di  CASTELLINA  MARITTIMA  (provincia  di  Pisa)  ha
adottato,  il  21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  seguenti aliquote relative
all'imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.),  approvate  con
deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 6 marzo 2000:
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale, 5,3 per mille;
2.   di   confermare  altresi'  in  Euro  103,29  la  detrazione  per
l'abitazione  principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
504/1992  come  sostituito  dall'art. 3,  comma  55,  della  legge n.
662/1996;
    (Omissis).
02A06781
    Il   comune  di  CASTELNUOVO  BOZZENTE  (provincia  di  Como)  ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 2002:
    1) l'aliquota ordinaria e' fissata al 6 per mille;
    2)  la  detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in
Euro  103,29.,  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare dell'imposta,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  la  medesima  unita'  immobiliare  e'  adibita  ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i
quali la destinazione medesima si verifica;
    (Omissis).
02A06782
    Il comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA (provincia di Macerata) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui ai prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
    1) abitazione principale: aliquota al 6 per mille;
    2) altre tipologia di immobili: aliquota al 6 per mille.
2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:
    1) abitazione principale: detrazione d'imposta Euro 103,29.
    (Omissis).
02A06783
    Il  comune  di  CASTELSARDO (provincia di Sassari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
    fabbricati  adibiti ad abitazione principale ed assimilati: 4 per
mille;
    fabbricati  inagibili  e/o  inabitabili  oggetto di interventi di
recupero: 2 per mille;
    fabbricati  siti  nel  centro  storico  dichiarati  di  interesse
artistico o architettonico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, oggetto di interventi di recupero:
      residenti: 2 per mille;
      non residenti: 4 per mille.
    fabbricati  classificati nella categoria D2 (albeghi e pensioni):
5,5 per mille;
    tutte le altre fattispecie di legge: 6,5 per mille.
Dare  atto  che  gli  immobili  inagibili  e/o inabitabili o siti nel
centro  storico oggetto di interventi di recupero, potranno usufruire
delle  aliquote  agevolati  suddetti  per la durata di tre anni dalla
data di inizio dei lavori;
di   fissare   in  Euro  103,29  (lire  200.000)  la  detrazione  per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A06784
    Il  comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19
dicembre  2001  e  il  13  marzo  2002,  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  per  le  ragioni  esposte in
premessa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nelle misure seguenti:
    l'aliquota del 5,4 per mille:
      per  le  abitazioni  principali  dei  soggetti  passivi persone
fisiche;  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune;  degli  anziani  o dei disabili possessori di
unita'  immobiliare,  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto, che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata; del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso
gratuito,  con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al
1o  grado,  che la occupano quale loro abitazione principale, come da
risultanze  anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore
sull'intero  territorio  nazionale, a titolo di proprieta' o di altro
diritto  reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello
concesso  in  uso  gratuito  e delle relative pertinenze disciplinate
dall'art. 5  del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili;
      per   le   pertinenze  dell'abitazione  principale  cosi'  come
regolamentato dalle norme soprarichiamate;
    l'aliquota  del  9  per  mille  per  i  fabbricati  catastalmente
destinati ad uso abitativo non locali (non occupati), per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due   anni,  adottando  cosi'  uno  strumento  fiscale  per  favorire
l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni;
    l'aliquota del 7 per mille:
      per  i  fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non
locati da un periodo inferiore a due anni;
      per  i  restanti  fabbricati non locali indipendentemente dalla
durata della mancata locazione;
    l'aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
    l'aliquota  dello  0,5  per  mille  per  le  abitazioni  date  in
locazione  a  titolo  di abitazione principale a canone concordato ai
sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4;
2.  di  riconoscere  ai  contribuenti che si trovano nelle condizioni
sotto  specificate una ulteriore detrazione di Euro 61,98 pari a lire
120.000  da  aggiungere  alla  detrazione  di Euro 103,30 pari a lire
200.000   prevista   dalla   normativa   vigente  per  le  abitazioni
principali:
    a) Nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:
      1.   possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;
    b) Famiglie con minorenni in affido:
      1.   possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2. avere nel nucleo famigliare uno o piu' minorenni in affido.
    c) Famiglie con 3 o piu' figli:
      1.   possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli.
    d) Giovani coppie:
      1.   possesso   dei  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2.  avere  costituito  un  nucleo  familiare  coppia  sposata o
convivente)  da non piu' di 5 anni e dimostrare di avere contratto un
mutuo  di  prima  casa  presso  un  Istituto  di  credito  o di avere
usufrutto della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che
nessuno  dei  due  componenti  la coppia abbia superato il trentesimo
anno di eta'.
    e) Famiglie con redditi bassi:
      1.   possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione, Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2.  essere  componente  di una famiglia il cui reddito riferito
all'anno  2001  non  sia  superiore  a  Euro  7.488,62  pari  a  lire
14.500.000  annui  lordi  per  ogni componente il nucleo familiare se
lavoratori  dipendenti  o pensionati e non superiore ad .... 5.939,25
pari  a lire 11.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori
autonomi;
    f)  Famiglie con almeno 3 componenti e al cui interno e' presente
un anziano:
      1.   possesso   del  solo  appartamento  abitato  su  tutto  il
territorio  nazionale  ed  eventuali  pertinenze, annesse alle quali,
comunque,  non  puo'  essere applicata alcuna detrazione, Nel caso in
cui  l'appartamento  sia  abitato  a titolo del diritto di usufrutto,
uso,  abitazione,  il  contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
      2. avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un
anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni.
Il  riconoscimento  del  beneficio  dell'ulteriore detrazione di Euro
61,98  pari  a  lire  120.000  e' subordinato alla condizione che gli
altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta'
immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
    Il  contribuente  deve  presentare  ogni anno, con riferimento al
singolo  periodo  d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella
quale  deve  dichiarare  il proprio nome, cognome, indirizzo, data di
nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti   per   il   riconoscimento   del  diritto  alla  ulteriore
detrazione.
    La  richiesta  - autocertificazione dovra' essere inviata tramite
raccomandata  entro  i  termini  previsti  per il pagamento del saldo
dell'imposta  all'Ufficio  tributi  del  comune  di Castenaso - P.zza
Bassi  1  -  40055  Castenaso,  oppure  consegnata a mano al medesimo
indirizzo.
    I  contribuenti  che avranno inviato la richiesta entro i termini
suddetti  potranno  al  momento  del pagamento gia' tener conto della
ulteriore detrazione richiesta.
       L'Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  documentazione
integrativa che comprovi quanto dichiarato.
    Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste   dal   decreto   legislativo   n.   504/1992.   La  mancata
presentazione   ogni   anno,   con  riferimento  al  singolo  periodo
d'imposta,    dell'autocertificazione    comportera'    il   recupero
dell'imposta  non  versata con applicazione di sanzioni ed interessi,
nell'espletamento    dell'attivita'    di   liquidazione/accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  posta in essere dall'Ufficio
tributi nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.
    3. di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di
Euro  61,98 pari a lire 120.000 da aggiungere alle detrazioni di Euro
103,30   pari  a  L.  290.000  agli  alloggi  regolarmente  assegnati
dall'istituto Autonomo per le Case Popolari.
    (Omissis).
di  modificare  la  lettera  e)  disciplinante  i  requisiti  per  il
riconoscimento  dell'ulteriore detrazione di Euro 61,98 da aggiungere
alla  detrazione  di Euro 103,30 prevista dalla normativa vigente per
le abitazioni principali, cosi' come deliberata dalla giunta comunale
con  atto  n.  298  del 19 dicembre 2001 che cosi' recita: "essere in
possesso  del  requisito  a cui al punto a)1. ed essere componente di
una  famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore
a  Euro 7.488,62 pari a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente
il  nucleo  familiare  se  lavoratori  dipendenti  o pensionati e non
superiore ad Euro 5.939,25, pari a L. 11.500.000 annui lordi per ogni
componente se lavoratori autonomi nel seguente modo:
    famiglie con redditi bassi:
      1.   l'appartamento  abitato  deve  essere  l'unica  proprieta'
immobiliare sul suolo nazionale del contribuente. A tale appartamento
possono  essere  associate  eventuali pertinenze, alle quali comunque
non  puo'  essere  applicata  alcuna  detrazione.  Nel  caso  in  qui
l'appartamento  fosse abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
      2. essere in possesso del requisito a cui al punto 1. ed essere
componente  di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non
sia  superiore  a  Euro 7.993,18  annui  lordi per ogni componente il
nucleo   familiare  se  lavoratori  dipendenti  o  pensionati  e  non
superiore   ad   Euro 6.399,42  per  ogni  componente  se  lavoratori
autonomi.
    (Omissis).
02A06785