AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 giugno 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nella seguente misura: abitazione civile e non 4,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; aree fabbricabili 5 per mille. (Omissis). 02A06661 Il comune di ACCUMOLI (provincia di Rieti) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06662 Il comune di ADRANO (provincia di Catania) ha adottato il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 1. l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e relativa pertinenza nella misura del 4 per mille; 2. la detrazione per l'abitazione principale in Euro 154,94 (L. 300.000) ed elevata a Euro 258,23 (L. 500.000) per i soggetti nel cui nucleo familiare e' presente una persona portatrice di handicap; 3. l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02A06663 Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di rideterminare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. in: a) 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; b) 7 per mille per le seconde case e fabbricati in genere; di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000 annue. (Omissis). 02A06664 Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate: aliquota base 5 per mille; aliquota ridotta 3 per mille esclusivamente per gli immobili oggetto di intervento di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico od architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997; detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. Di attivare, dall'anno d'imposta 2002, la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili mediante c.c.p. n. 30788103 intestato a "Comune di Ala di Stura - Servizio di tesoreria". (Omissis). 02A06665 Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille. 2. di determinare con decorrenza 1 gennaio 2002 in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 02A06666 Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote nella misura differenziata: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta 5,5 per mille: per l'abitazione principale; per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 02A06667 Il comune di ALBARETTO DELLA TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001. (Omissis). 02A06668 Il comune di ALFONSINE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti: a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) e c) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata e inoltre ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti d) e e) per i quali e' stabilita un'aliquota ridotta: b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per: immobili adibiti ad abitazione dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze; aree fabbricabili; c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze; d) aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti compreso le relative pertinenze; e) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per: alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, comma 3 - 4, della legge n. 431/98, nonche' in base a quanto previsto dal capo V - art. 13 della legge n. 431/98, relativamente alla nullita' delle pattuizioni contrarie alla legge; l'aliquota ridotta va applicata in relazione al periodo di locazione dell'alloggio nell'anno 2002 ed a condizione che venga esibita, al servizio tributi del comune di Alfonsine, entro il termine del pagamento del saldo I.C.I., copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti gia' in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta, comportera' la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota ridotta. (Omissis). 1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nelle misure seguenti e con i seguenti criteri: a) detrazione di Euro 113,62 (L. 220.000) dall'imposta dovuta per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera b); b) detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000) dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati: Famiglie di pensionati. Nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre sessantacinque anni alla data 1 gennaio 2002 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) per il primo componente, aumentato di Euro 7.746,853 (L. 15.000.000) per gli altri ulteriori componenti. Famiglie assistite. Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2002. Famiglie con portatori di handicap. Nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) pro-capite. Famiglie di giovani coppie. Nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2002; reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) pro-capite. Famiglie a basso reddito. Nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 7.746,853 (L. 15.000.000) pro-capite. I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione ecc.). I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000), devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2002. Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 2001. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F. 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002. Il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000). La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata al Servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002. I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' pubblicato presso il Servizio tributi del comune di Alfonsine. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02A06669 Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in Euro 104,00 la detrazione applicabile per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06670 Il comune di ALIMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per imposta comunale sugli immobili l'aliquota unica del 4 per mille, gia' in vigore nell'anno 2001; 2. di dare atto che le esenzioni, le riduzioni e e detrazioni sono quelle espresssamente previste dal decreto legsIativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 02A06671 Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura unica deI 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (lCI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. (Omissis). 02A06672 Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'anno 2002, l'aliquota ICI, fermo restando i precedenti deliberati in materia di esenzione e detrazioni, viene fissata: nella misura del 6 per mille per tutti i terreni agricoli, i fabbricati e le aree edificabili ricadenti nel "centro urbano"º cosi' definito: "zone A, B, C1 e C3 a monte del centro abitato cosi' come definite nel P.R.G. approvato con atto della commissione straordinaria n. 285 del 20 novembre 1998."; nella misura del 7 per mille per i fabbricati e le aree edificabili ricadenti nel territorio comunale al di fuori del "centro urbano" cosi' come sopra definito. (Omissis). 02A06673 Il comune di ALVIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per come segue: 4 per mille per l'abitazione principale e per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale; 4,5 per mille per tuffi gli altri immobili. Confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02A06674 Il comune di ANDEZENO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 11, in data 14 marzo 2002, divenuta esecutiva a norma di legge, ha approvato la determinazione delle aliquote dell'I.C.I., per l'anno 2002, diversificando le stesse nel seguente modo: abitazione principale (comprese pertinenze: garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ubicati nella stessa edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale): 5,5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; altri fabbricati; 6 per mille; terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Andezeno, delimitati ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1997 n. 984, sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7 lettera h) del decreto legislativo n. 504/1992 (circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 18 giugno 1993; detrazione per prima abitazione: fissata nell'ammontare di lire 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06675 Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Angolo Terme; unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali: C/a (negozi e botteghe), C/3 (laboratori e locali di deposito), gruppo D; b) aliquota del 6 per mille per le seguenti categorie di immobili: altre unita' immobiliari diverse da quelle indicate al punto a); aree edificabili. 2. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,29 (L. 200.000), la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06676 Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A06677 Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le pertinenze della stessa, e fissare nella misura del 4 per mille di applicare sulla base imponibile; b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 6 per mille da applicare sulla base imponibile; c) fissare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di Euro 258,00. (Omissis). 02A06678 Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, nelle misure sottoindicate, le aliquote e le detrazioni per il tributo ICI per l'anno 2002, e cio' per le motivazioni riportare nella parte narrativa del presente provvedimento: aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille; prima unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa risulti locata 5 per mille: Detrazione per abitazione principale: Euro 104,00. (Omissis). 02A06679 Il comune di ARCO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per le motivazioni indicate nella parte premessuale, le aliquote ai fini I.C.I per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,4 per mille; b) aliquota ridotta: 4 per mille. Si applica alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti: persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Arco; anziani o disabili, quali proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. c) aliquota diversificata: C1: 7 per mille. Si applica alle unita' immobiliari e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino non locate e che appartengano alle seguenti categorie catastali, con esclusione delle unita' immobiliari e relative pertinenze situate nelle localita' montane dei tre comuni catastali (c.c. Arco, c.c Romarzollo e c.c. Oltresarca) e sprovviste di adeguati servizi pubblici: categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare), A/5 (abitazione ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli ed edifici monumentali), A/11 (abitazioni tipiche); categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, posti auto coperti e scoperti) e categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte), che risultino pertinenza dell'unita' immobiliare destinata ad abitazione; C2: 5 per mille. Si applica alle unita' immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali di cui al precedente paragrafo, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino locate, con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune di Arco. L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e' subordinata alla presentazione entro il termine prescritto, di una comunicazione che individui l'unita' abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti e durata) e gli estremi di registrazione del contratto stesso. Si applica altresi' agli immobili individuati dalle categorie catastali A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (negozi), C/2 (magazzini e depositi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati come beni strumentali di un' attivita' economica da parte del titolare del diritto reale di proprieta'. L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e' subordinata alla presentazione entro il termine prescritto, di una apposita comunicazione che individui l'immobile nonche' l'attivita' cui immobile stesso risulta strumentale. 2. determinare, per l'anno 2002, la detrazione ordinaria per l'abitazione principale ed assimilate, in Euro 259,00. (Omissis). 02A06680 Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella seguente misura: aliquota da applicare per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: 5 per mille; aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06681 Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio e il 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. che l'I.C.I. per l'anno 2002 viene stabilita': 5,5 per mille per la prima abitazione; 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A06682 Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2002 e il 16 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, anche per l'anno 2002, l'aliquota unica al 6 per mille. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, elevare, per l'anno 2002, a Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02A06683 Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato, il 16 e 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota diversificata: 6 per mille per unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati e per unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attivita', rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2001, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello in distribuzione presso l'ufficio stesso; c) aliquota ridotta: 4,5 per mille soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; (Omissis). integrata con la seguente successiva deliberazione del 27 marzo 2002: (Omissis). d) aliquota maggiorata: 9 per mille soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da almeno due anni dall'inizio del possesso. (Omissis). detrazioni I.C.I. agevolate, rispetto a quella minima ordinaria di Euro 103,29 prevista dalla legge, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, relativo all'anno 2001, ai sensi e con le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni: Euro 232,41 (L. 450.000) per appartenenza alla condizione reddituale massima complessiva pari a Euro 8.191,01 (L. 15.860.000) annue; Euro 206,58 (L. 400.000) per appartenenza alla condizione reddituale annua massima complessiva pari a Euro 9.829,21 (L. 19.032.000); Euro 180,76 (L. 350.000) per appartenenza alla terza fascia reddituale annua massima complessiva pari a Euro 10.648,31 (L. 20.618.000); e a condizione che il contribuente stesso: a) sia dimorante e titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare, sita nel comune di Ascoli Piceno, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/1 abitazioni signorili; A/7 abitazioni in villini; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico; b) non abbia la titolarita' del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze cosi' come intese dall'art. 7 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; c) abbia compiuto il sessantesimo anno di eta', entro il 31 dicembre 2001; d) sia pensionato e non percepisca redditi di lavoro autonomo; e) abbia presentato all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, specifica dichiarazione attestante la situazione economica e patrimoniale richiesta. La detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze. (Omissis). 02A06684 Il comune di ATENA LUCANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare per l'anno 2002, con decorrenza dal 1o gennaio 2002, l'aliquota indifferenziata del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili a conferma dell'aliquota gia' adottata ed in vigore per il periodo di imposta 2001; 2. riconoscere una detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo pari a Euro 103,291 (L. 200.000). (Omissis). 02A06685 Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, viene come di seguito determinata: 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 30, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: a) la riduzione d'imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni; b) la detrazione di Euro 113,62 sull'abitazione principale; c) la detrazione di Euro 113,62 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale, utilizzati ad uso abitativo dal familiari in linea retta. (Omissis). 02A06686 Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: a) l'aliquota del 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di Euro 129,11; b) l'aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario; c) l'aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari. (Omissis). 02A06687 Il comune di BACENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le pertinenze cosi' come individuate al comma 2 dell'art. 6 del regolamento comunale I.C.I., e comprese le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado di parentela, cosi' come previsto dal comma 3 del citato regolamento comunale I.C.I.); l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita'; l'aliquota del 5 per mille, ossia pari a quella stabilita per le abitazioni principali, per le abitazioni non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari; l'aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; confermare le detrazioni stabilite con le deliberazioni consiliari n. 5 del 27 febbraio 1998 e n. 17 del 9 marzo 1998, vale dire: Euro 129,11 in via ordinaria per l'abitazione principale (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado di parentela, cosi' come previsto dal comma 3 del citato regolamento comunale I.C.I.); Euro 154,94 limitatamente a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, da individuarsi da parte della G.M. ai sensi del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi..." approvato con delibera C.C. n. 82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 02A06688 Il comune di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare temporaneamente, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale; 2. confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille da applicare alle abitazioni non locate o tenute a disposizione dal proprietario; 3. confermare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota al 4 per mille, quale aliquota piu' favorevole per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. confermare inoltre per l'anno 2002 la detrazione d'imposta in L. 300.000 spettante per l'abitazione principale; 5. adottare anche per l'anno 2002 la riduzione dell'I.C.I. nella misura del 50% per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo invalido civile, del lavoro o di guerra che presenta un grado di invalidita' superiore al 50% e che possegga i seguenti requisiti: a) risulti proprietario, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) non eserciti alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere; c) non risulti proprietario di terreni a vocazione edificatoria; d) sia titolare di solo reddito derivante da pensione oltre a quello dell'immobile posseduto di cui al punto a) e che non sia titolare di altri redditi fondiari; e) sia titolare di un reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno 2001 non superiore a L. 24.000.000 al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06689 Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri immobili. 2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A06690 Il comune di BAJARDO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio finanziario 2002; di determinare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06691 Il comune di BALDICHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille sia l'aliquota I.C.I. ridotta di cui all'art. 9, comma 2 del regolamento comunale per la disciplina delle dichiarazioni e delle riscossioni in materia di tributi comunali, nonche' per l'annullamento degli atti in via di autotutela, sia l'aliquota I.C.I. agevolata di cui all'art. 9, comma 3, lettere a, b, c, del citato regolamento; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille; 3. di confermare in Euro 103,29 annui (pari a L. 200.000) l'entita' della detrazione per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. (Omissis). 02A06692 Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene parimenti confermata un'aliquota diversificata del 6 per mille, da applicarsi anche alle relative pertinenze. 2. confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge 662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a euro 103,29. 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 4. dare atto che: ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta e' da considerarsi abitazione principale: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; c) l'unita' immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata; d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; f) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente. tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione. (Omissis). 02A06693 Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota unica del 6 per mille da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti nell'ambito del territorio del comune di Salvano. 2. di stabilire in L. 300.000, corrispondente ad euro 154,94, la misura della detrazione spettante per le abitazioni utilizzate come abitazione principale. (Omissis). 02A06694 Il comune di Bargagli (provincia di Genova) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,8 per mille; aliquota ridotta per le unita' immobiliari concesse con comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al secondo grado ed affini di primo grado (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni e' applicata, oltre l'aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse; aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato; aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale; aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), delIart. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000, rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica. (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A06695 Il comune di BATTUDA (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. di confermare espressamente per l'anno 2002, come stabilito nella deliberazione giunta comunale n. 166/2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02A06696 Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto 1o gennaio 2002; di stabilire l'aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unita' immobiliare concessa in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale; di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze la detrazione prevista dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96 nella misura di lire 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di applicare l'aliquota ridotta agli immobili qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto sempreche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione. (Omissis). 02A06697 Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli Immobili in misura del 6 per mille; l'aliquota nelle misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione non locate (categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6); l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 154,94 a favore dei seguenti soggetti: pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 15.493,71, piu' Euro 1.032,91 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini; coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2002; l'aliquota in misura del 2 per mille in favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato o a soggetti iscritti nelle graduatorie per l'assegnazione di case popolari; coloro che ritengano di avere diritto alla presente detrazione dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro tre mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformita' al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto; l'aliquota in misura del 2 per mille in favore degli immobili concessi in locazione a cooperative sociali; gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda all'ufficio tributi entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. (Omissis). 02A06698 Il comune di Besano (provincia di Varese) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. Di dare atto che e' confermata per l'anno 2002 nella misura del 5,75 per mille l'aliquota I.C.I.; (Omissis). Tariffa anno 2002 Imposta comunale sugli immobili: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, aliquota 5,75 per mille; unita' immobiliare diverse dalle precedenti, aliquota 5,75 per mille; detrazione abitazione principale, Euro 103,291. (Omissis). 02A06699 Il comune di BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille. (Omissis). 02A06700 Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote fiscali relative all'I.C.I. come di seguito riportate: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), nella misura del 6,3 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado; c) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione; d) la detrazione d'imposta I.C.I. per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2002, e' fissata nella misura di legge. (Omissis). 02A06701 Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa all'abitazione principale, cosi' come indicato in premessa. (Omissis). 02A06702 Il comune di BISENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, confermando quella dell'anno 2001 (Delibera di giunta comunale n. 46 del 16 marzo 2001) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A06703 Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I.C.I.: detrazione prima casa: da L. 230.000 (Euro 118,79) a Euro 135,00; detrazione prima casa per immobili situati nel centro storico: da L. 280.000 (Euro 144,61) a Euro 155,00; limite pensionati: Euro 7.750,00. (Omissis). 02A06704 Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili. 2. determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06705 Il comune di BOCENAGO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2002 come segue: abitazione principale: 4 per mille; immobili non destinati ad abitazione principale: 6 per mille; aree edificabili: 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, in Euro 258,00 (pari a circa L. 500.000) la detrazione prevista dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06706 Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita all'abitazione principale del soggetto passivo in Euro 154,94. (Omissis). 02A06707 Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nella misura specificata in premessa, ovvero nella misura unica del 6,2 per mille. (Omissis). 02A06708 Il comune di BONIFATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare, per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille sui fabbricati e sui terreni fabbricabili. (Omissis). 02A06709 Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.l. per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2002, in Euro 130,00 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di confermare, per l'anno 2002, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02A06710 Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote e detrazioni: aliquote: 5,75 per mille A) aliquota per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; 7 per mille B) aliquota per alloggi non locati; 4 per mille C) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo di tre anni; 7 per mille D) aliquota ordinaria per altri immobili. Detrazioni di imposta: Euro 103,29: 1) unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; 2) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 4) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5) unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. (Omissis). 02A06711 Il comune di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale, compresi i fabbricati complementari all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto) 5 per mille; altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 5,5 per mille; recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppore all'utilizzo di sottotetti; aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori 4 per mille. (Omissis). 02A06712 Il comune di BORGORATTO MORMOROLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A06713 Il comune di BORNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nella misura di Euro 103,29, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. (Omissis). 02A06714 Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per tutte le ragioni indicate in narrativa. (Omissis). 02A06715 Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 4 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale quali cantine, garage e simili; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06716 Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002 e il 28 febbraio 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria, 4,8 per mille; b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996), 4 per mille; c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste, 3,8 per mille; c1) lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dovra' esere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unita' immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.); &ic2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1), copia del rilascio della concessione o autorizzazione; c3) l'aliquota agevolata e' applicata per tre anni dall'inizio dei lavori; d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale Euro 104,00 la determinazione di tale detrazione viene demandata al consiglio comunale. (Omissis). 02A06717 Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e cioe' in L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A06718 Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2002 da 6 per mille a 6,8 per mille; 2. di aumentare per l'anno 2002 nella misura da 5 per mille a 5,5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' dimoranti nel comune, come specificato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: (Omissis). 2. di applicare l'aliquota agevolata del 5,5 per mille anche alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categone catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se accatastate separatamente); 3. di confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 ad Euro 129,00 pari L. 249.779, precisando che, come stabilito nel regolamento comunale ner l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e' detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze agevolate. (Omissis). 02A06719 Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata nell'anno 2002 in questo comune nel modo seguente: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori 4,5 per mille; aliquota per gli altri fabbricati 5 per mille; aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5 per mille; aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille; aliquota per terreni agricoli 5 per mille; 2. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 18 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno"º; 5. di precisare che per "prima casaº" si intende l'abitazione principale, vale a dire "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino localeº". Art. 8, comma 3 - Regolamento comunale l.C.l.); 6. di precisare che per "seconda casaº" intendesi: "tutti i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locali, cioe' tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi. (Omissis). 02A06720 Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A06721 Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare in Euro 120,00 (L. 232.352) la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contatto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. Di prendere atto delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) valevoli per l'anno 2002 cosi' determinate dalla giunta comunale con atto n. 21 del 21 febbraio 2002: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in Iinea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabii che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Aree fabbricabili: 7 per mille; Alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle, abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis). 02A06722 Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 le aliquote, le riduzioni e le detrazioni previste per l'anno 2001, qui di seguito espresse in Euro: riduzione aliquota I.C.I. abitazione principale 5 per mille; riduzione aliquota I.C.I. abitazione secondarie, terreni edificabili e tutti gli altri immobili 7 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02A06723 Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., e' stabilita al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed al 5,5 per mille per le altre tipologie di immobili. stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02A06724 Il comune di BRUGNATO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6,3 per mille; aliquota ridotta in favore: a) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale; b) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (vedi art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., sopra richiamato) le cantine, i box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i locali di sgombero che costituiscano pertinenze di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario, fermo restando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo e fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; c) ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata; d) ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli): 5,5 per mille; aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille. 2. detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06725 Il comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. confermare nella misura del 5 per mille aliquota d'imposta I.C.I. anno 2002 per le unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale; 3. confermare nell'importo di Euro 103,29 la detrazione per la prima abitazione; 4. fissare nella misura del 6 per mille aliquota d'imposta I.C.I. anno 2002 per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. (Omissis). 02A06726 Il comune di BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili: aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota fabbricati industriali: 7 per mille; aliquota altri fabbricati: 6 per mille. di stabilire in Euro 103,30 la detrazione d'imposta per il fabbricato adibito ad abitazione principale. (Omissis). 02A06727 Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,2 per mille per le abitazioni principali; 5,9 per mille per le altre tipologie di immobili; 3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse, escluso i sottotetti. 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di elevare a Euro 154,94 la detrazione per abitazione principale, per i possessori di un solo immobile utilizzato come abitazione principale, il cui reddito imponibile dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001, non ha superato la somma complessiva di L. 28.000.000. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i familiari conviventi. (Omissis). 02A06728 Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: immobili ad uso abitativo (categorie A/1, A/2, A/3, A/4. A/5, A/6. A/7, A/8, A/9, A/11: 4,3 per mille per l'abitazione principale e le pertinenze della medesima abitazione, secondo le condizioni stabilite dal regolamento; 6 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nel caso di immobili concessi in locazione, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del suddetto art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, nonche' risulti regolarmente registrato; altri immobili (categorie A/10, B, C, D, terreni): 4,5 per mille; 2. di approvare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure: Euro 181,00 (L. 350.464,87), in caso di reddito del nucleo familiare fino a Euro 12.912,00 (L. 25.001.118,24); Euro 145,00 (L. 280.759,15) in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra Euro 12.912,01 (L. 25.001.137,60) ed Euro 18.076,00 (L. 35.000.016,52); Euro 103,291 (L. 200.000), previste per legge, in caso del reddito del nucleo familiare superiore a Euro 18.076,00. (Omissis). 02A06729 Il comune di CAINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: 6 per mille (l'aliquota ordinaria); 5,5 per mille, applicabile all'abitazione principale e alle altre unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale a norma dell'art. 2, 3, 4 del vigente regolamento I.C.I.; 2. di confermare per il 2002 in Euro 103,29 annue la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati ai sensi ed agli effetti degli artt. 2, 3, 4 del vigente regolamento I.C.I. (Omissis). 02A06730 Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili, nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di Euro 103,30. (Omissis). 02A06731 Il comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di unificare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A06732 Il comune di CALDES (provincia di Trento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in Euro 155,00; 3. di ricordare che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 6 per mille e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale alle quali e' attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 4. di riconoscere che, ai sensi del primo comma dell'art. 7 del regolamento I.C.I., le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti sia in linea retta che collaterale entro il secondo grado, sono equiparate all'abitazione principale se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e pertanto a queste abitazioni sono applicabili l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06733 Il comune di CALVI DELL'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: a) aree fabbricabili: 6 per mille; b) abitazioni principali: 5 per mille; c) altri fabbricati aliquota: 6,5 per mille. (Omissis). 02A06734 Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002; (Omissis). Abitazione principale + pertin. abit. princ., aliquota del 5,5 per mille; Altre pertinenze, aliquota del 6,75 per mille; Aree fabbricabili, aliquota del 6,75 per mille; Altri fabbricati, aliquota del 6,75 per mille; Terreni, aliquota del 6,75 per mille. Di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06735 Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: aliquota ordinaria 6,9 per mille; aliquota ridotta 4,3 per mille operante per le seguenti fattispecie: 1. per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I.; 2. per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 o della legge 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 comma 2o o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 1, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I., purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18o e 19o della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 3. per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I.; 4. per le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I.; aliquota ridotta 2, per mille operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi dell'art. 2, comma 3o, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I., purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18o e 19o della legge 27 dicembre 1997 n. 449; LA DETRAZIONE PER L`ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione per l'abitazione principale e' quella fissata ex art. 8, punto 2 comma primo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pari ad Euro 103,291. Tale detrazione e' elevata: da Euro 103,291 a Euro 465,00 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: proprietari di non piu' di una unita' immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale con reddito familiare complessivo anno 2001, derivante per almeno il 70% da pensione, non superiore ad Euro 7.747,00 annui. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/92. Compete la stessa detrazione ai genitori soli con figli a carico e reddito familiare, compresi gli assegni di mantenimento, di Euro 8.780,00, aumentato di Euro 2.065,00 per ogni altro figlio a carico oltre il primo. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Cama iore, entro il 30 giugno 2002 autocertificazione su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati; da Euro 103,291 a Euro 258,00 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: proprietari di non piu' di una unita' immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale con reddito familiare complessivo anno 2001, derivante prevalentemente da pensione, non superiore ad Euro 14.460,00 annui. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non informa imprenditoriale (art. 2135 codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92. Compete la stessa detrazione ai genitori soli con figli a carico e reddito familiare, compresi gli assegni di mantenimento, di Euro 14.460,00, aumentato di Euro 2.065,00 per ogni altro figlio a carico oltre il primo. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2002 autocertificazione su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. (Omissis). 02A06736 Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure seguenti: abitazione principale 5,5 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati 6 per mille; (Omissis); di fissare, per l'anno d'imposta 2002, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 114; (Omissis); di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 26 febbraio 1999, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 26 novembre 1999, come segue: viene aggiunto l'art. 5-bis: assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, lettera e); 1. vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota agevolata, quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea reta di primo grado (genitori o figli). Per tali immobili non trova applicazione la detrazione per abitazione principale. 2. I contribuenti interessati devono partecipare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini I.C.I. (Omissis). 02A06737 Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A06738 Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di prendere atto che a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' stata istituita l'imposta I.C.I. vedi G.M. n. 31 del 17 febbraio 1993; di confermare per l'anno 22 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, per come specificato in premessa; di stabilire nella misura di Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione relativa alla prima abitazione. (Omissis). 02A06739 Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'Imposta comunale sugli immobili come segue: a) Tipologia aliquota aliquota ordinaria .... 6 per mille abitazione principale e relative pertinenze .... 5 per mille abitazioni locate utilizzate come abitazione princi- pale .... 5 per mille abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2o grado .... 5 per mille abitazioni non locate .... 6 per mille immobili diversi dalle abitazioni .... 6 per mille b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000 pari a Euro 103,29.; e) la detrazione e' aumentata a L. 300.000, pari a Euro 154,94 nei seguenti casi: contribuenti che siano assistiti dal comune in via continuativa; contribuenti il cui reddito familiare complessivo non superi i seguenti limiti: nucleo familiare di 1 persona: reddito non superiore ad una pensione minima erogata dall'INPS; nucleo familiare di 2 o piu' persone: reddito non superiore a due pensioni minime erogata dall'INPS; a condizione, in entrambi i casi che l'unita' immobiliare (comprese le pertinenze dell'abitazione principale) deve costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione, escluso l'eventuale possesso di terreni agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati; vengono escluse da tale beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8; i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio, entro il 30 maggio 2002, corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 41/68 n. 15, attestante la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale nonche' copia del modello per la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2001; d) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. (Omissis). 02A06740 Il comune di CAMPODIPIETRA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 1 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I.C.I.: aliquota dell'Imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 5,3 per mille. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A06741 Il comune di CANALE d'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire in Euro 130,00 la misura della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.: alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; all'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata; all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima. aliquota agevolata, pari al 3 per mille a favore di proprietari che eseguano: interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; interventi volti all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore degli enti senza scopo di lucro. Aliquota agevolata, pari al 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Aliquota ordinaria: 7 per mille per: gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione; gli immobili posseduti da non residenti; per tutti i casi per i quali non e' prevista una aliquota agevolata. (Omissis). 02A06742 Il comune di CANCELLARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ha determinato l'imposta I.C.I. nel modo che segue: 4,5 per mille: prima casa; 5,5 per mille: seconda casa; Euro 103,29: detrazione prima casa. (Omissis). 02A06743 Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille nonche' la detrazione per abitazione nella misura di Euro 103,29; (Omissis). di applicare, (omissis), un'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico o architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o di posti auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/97. (Omissis). 02A06744 Il comune di CANTU' (provincia di Como) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 1) l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 4,95 per mille. L'aliquota e' ridotta al 4,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) la detrazione per l'abitazione principale, stabilita in Euro 104 (pari a L. 201.372), fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' aumentata a Euro 207 (pari a L. 400.808) per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente con reddito imponibile familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 14.203,00 (pari a L. 27.501.000); b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a Euro 28.406,00 (pari a L. 55.002.000); 3) la maggiore detrazione di cui al punto 2) e' concessa solo se l'unita' immobiliare abitata e' l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente e di terreni agricoli. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cosi' come sono esclusi dal beneficio dell'ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili; 4) i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contenente, anche in forma di autocertificazione: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale; l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente; il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3); La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all'ufficio tributi del comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. (Omissis). 02A06745 Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. diversificandole nel seguente modo: 1) per l'abitazione principale e relative pertinenze: 4,8 per mille; 2) aliquota 4,8 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3) per tutti gli altri immobili: 5,6 per mille; 4) di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze; 5) detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06746 Il comune di CAPACI (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 e per gli anni successivi l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, con esclusione della prima casa che viene confermata al cinque per mille con detrazione di Euro 118,79. (Omissis). 02A06747 Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota ridotta del 5 per mille per le fattispecie e con le modalita' di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29 febbraio 2000; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati; 3. di mantenere per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi la detrazione pari a Euro 103,30 (L. 200.000); 4. di stabilire in attuazione dell'art. 7, comma 3, lettera B) sul regolamento I.C.I. per l'anno 2002 una maggiore detrazione pari a Euro 130,00 a favore delle famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dalle competenti autorita' sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/92, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private. (Omissis). 02A06748 Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del 6 per mille; di dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni della imposta trova applicazione la normativa vigente in materia. (Omissis). 02A06749 Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 220.000 Euro 113,62; aliquota per tutti gli altri immobili 6,5 per mille; dare atto che come da precedente delibera consiliare n. 6 del 28 febbraio 2000 anche per il corrente anno 2002 sono applicate le seguenti norme: 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti, alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). VIII - di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A06750 Il comune di CARAVINO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3, e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 02A06751 Il comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; Altri immobili: aliquota 6 per mille; 2) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 - Euro 103,29, fissate per legge e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione; 3) Di confermare che la detrazione per l'anno 2002, venga aumentata a L. 300.000 - Euro 154,94, a favore delle famiglie con reddito non superiore a L. 10.000.000 - Euro 5.164,57, rapportate al periodo dell'anno durante il quale tale destinazione. (Omissis). 02A06752 Il comune di CARBONATE (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili: Detrazione: detrazione per la prima abitazione, (*)elevabile a lire 300.000 (Euro 154,94) se il reddito dell'intero nucleo familiare riferito all'anno precedente non supera lire 22 milioni), lire 200.000 (*), Euro 103,29 (*); Aliquote: a) abitazione principale e sue pertinenze (box, ecc.), anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento comunale per l'applicazione I.C.I., 4 per mille; b) abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione I.C.I., 4 per mille; c) immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni, compresi terreni ed aree fabbricabili, 5 per mille. 1. di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione deIl'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 10 gennaio 2002: Oggetto dell'imposta |Detrazioni --------------------------------------------------------------------- A) Abitazione principale e sue pertinenze (box ecc.) | anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come | previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento | comunale.... |Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- B) Abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse | in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11 | del vigente regolamento comunale.... |nessuna --------------------------------------------------------------------- C) Immobili che non rientrano nelle precedenti | classificazioni, compresi terreni ed aree | fabbricabili.... |nessuna La detrazione e' aumentata fino a Euro 154,94 nel caso di abitazione principale posseduta da persone fisiche, con reddito dell'anno precedente del relativo nucleo familiare non superiore a Euro 11.362,05. 2. di dare atto che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive integrazioni e modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; le detrazioni per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, dandosi atto che per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente che la possieda a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996); i contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 154,94 di cui sopra, dovranno produrre entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'imposta, una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, allegando la documentazione attestante la situazione reddituale. (Omissis). 02A06753 Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, cosi' come da delibera C.C. n. 26 del 29 febbraio 2000, e deliberazione di G.C. n. 265 del 22 dicembre 2000, cosi' come di seguito indicato: 1) 6,3 per mille - sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge; 2) 6,8 per mille - sugli altri immobili non rientranti nella fattispecie precedenti; di applicare le seguenti detrazioni I.C.I.: 1) Euro 114 sugli immobili destinati all'abitazione principale nonche' su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado; 2) Euro 181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nell'anno in corso, i 65 anni di eta', che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo I.N.P.S., se singoli, o non superiore al trattamento minimo I.N.P.S. piu' pensione sociale se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone; 3) Euro 181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nell'anno in corso e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria; 4) Euro 181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidita' totale permanente che non dispongano di altre abitazionii oltre la propria. Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4, e' necessario presentare apposita richiesta entro la scadenza della prima rata. (Omissis). 02A06754 Il comune di CARINOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare anche per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. con abbattimento per abitazione principale in Euro 134,28. (Omissis). 02A06755 Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 02A06756 Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Tipologia |Aliquota --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari adibite a prima| casa dal proprietario o dal | titolare del diritto di usufrutto | od abitazione comprensive di due | pertinenze, ancorche' | distintamente iscritte a catasto |5 per mille --------------------------------------------------------------------- detrazione per ogni unita' | immobiliare adibita prima casa, | comprensiva delle pertinenze |Euro 110,00 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari e relative | pertinenze concesse in uso | gratuito a parenti fino al secondo| grado e da questi adibiti a prima | casa, a condizione che ne venga | data ogni anno comunicazione | all'ufficio nessuna detrazione | I.C.I. entro la data di scadenza | del versamento in acconto |5 per mille nessuna detrazione --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari locate come | prima casa ai sensi del comma 4, | primo periodo dell'art. 2 della | legge 09/12/1998 n. 431 |2 per mille nessuna detrazione --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari adibite a | civile abitazione non locate e per| le quali non risultano registrati | contratti di locazione da almeno | due anni |8 per mille --------------------------------------------------------------------- altri immobili |6 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari possedute da | anziani o disabili permanentemente| ricoverati in istituti, purche' | non locate, a condizione che ne | venga data ogni anno comunicazione| equiparate alla prima casa anche all'ufficio I.C.I. entro la data |senza mantenere la residenza, di scadenza del versamento in |usufruendo della detrazione di acconto |Euro 110,00 (Omissis). 02A06757 Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002; 3. che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, per effetto dell'arrotondamento, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A06758 Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, nonche' per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille; b) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni e fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nella misura del 6,5 per mille; c) di stabilire in fine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unita' immobiliari di cui al punto a) del dispositivo della presente deliberazione, e' fissato nell'ammontare di Euro 103,29 annue, elevabile a Euro 129 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, un malato psichico, un trapiantato d'organo o un dializzato, la cui invalidita' sia riconosciuta al 100% ed il cui reddito lordo complessivo familiare (comprese eventuali indennita' sociali) sia inferiore a Euro 10.330,00, elevabile di Euro 1.000,00 per ogni altro componente successivo al primo; d) di dare atto che l'aliquota di cui al punto a) e la detrazione di cui al punto c), si applicano anche alle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi del regolamento dell'I.C.I. approvato con deliberazione del c.c. n. 12 del 6 aprile 1999, esecutiva; e) di confermare quanto stabilito con deliberazione della G.M. n. 40 del 21 marzo 2000, in materia di valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. (Omissis). 02A06759 Il comune di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, come gia' stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 13/2001; 2. di confermare in Euro 103,29, per l'anno 2002, la detrazione unica per abitazione principale. (Omissis). 02A06760 Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per abitazione principale come di seguito riportato: alquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5 per mille rapportata al valore degli immobili; aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille rapportata al valore degli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principali; limitatamente ad abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un "Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativoº" (rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 - Prefettura di Vicenza) l'aliquota nella misura del 4,5 per mille come previsto all'art. 5 lettera g) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,30 nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R. (Omissis). 02A06761 Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 1) l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 5,5 per mille; 2) la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Euro 130,00 (pari a L. 251.715), fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) la detrazione per abitazione principale e' aumentata a Euro 155,00 (pari a L. 300.122) fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni: a) proprieta' di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette a l.C.l.; b) reddito del nucleo familiare fino a Euro 28.406,00 (pari a L. 55.002.000) annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla prefettura; c) percentuale di invalidita' attribuita dalla Commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%; d) il diritto alla detrazione e' applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili nello stesso nucleo familiare. 4) I soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune apposita comunicazione contente, anche in forma di autocertificazione: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale; l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente; il possesso dei requisiti di cui al punto 3); La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. (Omissis). 02A06762 Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 02A06763 Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno di imposta 2002, le aliqute I.C.I. come segue: 1) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille; 2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per il 2002 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2002), per periodi di imposta comunale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo, qualora l'immobile risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura ordinaria. Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 110 in data 5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni: per l'anno 2002 e' fissata in Euro 130,00 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; di stabilire che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; di stabilire che possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua e fino alla concorrenza di Euro 130,00, in diminuzione dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box, autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione, con le modalita' sopraprecisate, spetta per una sola pertinenza purche' sia contigua all'abitazione principale; di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 02A06764 Il comune di CASATISMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103. (Omissis). 02A06765 Il comune di CASERTA ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come disciplinate dal comma 3, dell'art. 2 del regolamento I.C.I. per l'anno 2001, nonche' per l'unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea diretta sempre regolamentata dal succitato articolo comma 1; aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locala; aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione per l'abitazione principale e assimilate L. 200.000. (Omissis). 02A06766 Il comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote differenziate I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nel modo e nelle misure di seguito riportate: 4,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per l'unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta, qualora: e' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisice la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti localta; l'abitazione viene concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unita' immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2; 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di confermare per l'anno 2002, in Euro 103,29 (L. 199.997), la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 02A06767 Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 e 25 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cassine nella misura del 5,5 per mille; (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti: a) euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti; b) euro 123,95 ai contribuenti per i quali ricorrano tutti i seguenti requisiti: 1) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente; 2) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensionato; 3) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad euro 6.197,48. Si considerano facenti parte del nucleo familiare del contribuente, i soggetti con i quali questi convive nonche' quelli considerati a suo carico ai fini dell'I.R.PE.F.; 2. di dare atto che i contribuenti che intendono beneficiare della predetta agevolazione dovranno presentare istanza, corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata dell'I.C.I.. La mancata presentazione dell'istanza entro il predetto termine comportera' la decadenza del beneficio. Le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica. (Omissis). 02A06768 Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquta I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (Euro 103,29); (Omissis). 02A06769 Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille, vigente nell'anno 2001, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze; 2. di confermare altresi', per l'anno 2002, l'aliquota del 6,5 per mille, vigente nell'anno 2001, per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare, inoltre, per l'anno 2002, in Euro 118,79 (pari a L. 230.000) la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, gia' vigente nell'anno 2001. (Omissis). 02A06770 Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per quanto detto in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2001 anche per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille; b) fabbricati categoria D (attivita' produttive): aliquota 5,9 per mille; c) altri fabbricati: aliquota del 6,5 per mille; d) aree fabbricati: aliquota 5,9 per mille; e) terreni agricoli: esenti come legge. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); confermare, per l'anno 2002, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale ad Euro 129,11 = (L. 250.000) per i soggetti persone che abbiano un reddito imponibile IRPEF inferiore ad Euro 7.746,85, (L. 15.000.000) annui per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante il diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06771 Il comune di CASTEL RITALDI (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nelle misure che seguono: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) abitazione principale (prima casa): aliquota 5,5 per mille; c) abitazione a disposizione: aliquota 7 per mille; 2. sulla base di quanto esposto nel precedente punto 1, di confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per quanto attiene alle aree edificabili. (Omissis). 02A06772 Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, con effetto dal 1 gennaio 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 5 per mille per la prima abitazione; 7 per mille per tutti i restanti immobili; 2. di stabilire per l'anno 2002 in Euro 103,29, la detrazione per le abitazioni possedute da persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali. (Omissis). 02A06773 Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote delle imposte comunali sugli immobili (I.C.I:) che saranno applicate in questo comune in due misure del 5,5 per mille come aliquota ordinaria con la detrazione per la prima casa in Euro 103,29 (L. 199.997) e del 7 per mille per le case sfitte; (Omissis). 02A06774 Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A06775 Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota (I.C.I.) nel seguente modo: abitazione principale: 5,5 per mille; tutti gli altri casi 6 per mille; confermare la deduzione per l'abitazione principale in Euro 103,30. (Omissis). 02A06776 Il comune di CASTELGIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto a l'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2002, quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero in misura di Euro 154,94 per i percettori di reddito di sola pensione non superiore a Euro 6.197,48, e proprietari di una sola casa di abitazione. (Omissis). 02A06777 Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota 6 per mille; aliquota prima casa 4,5 per mille; aliquota prima casa anziani, ricovero in struttura socio assistenziale, purche' non occupata da familiari, parenti o altri e se unico immobile in proprieta': 4,5 per mille, inteso per anziano che ha compiuto sessantacinque anni di eta'; aliquota pertinenza abitazione principale 4,5 per mille, alle seguenti condizioni: cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale; superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultati dal certificato catastale; distanza della pertinenza dall'abitazione principale: 100 ml; l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza. Detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale). (Omissis). 02A06778 Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 a valere per le abitazioni principali e per altri basi imponibili ad eccezione delle seconde case e case sfitte; 2. di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 per le seconde case o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale e non affittate; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06779 Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille (unica). 2. elevare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 (art. decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3 legge n. 562/1996). 3. stabilire l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valore limitamente alle predette unita' immobiliare e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. (Omissis). 02A06780 Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 6 marzo 2000: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,3 per mille; 2. di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 02A06781 Il comune di CASTELNUOVO BOZZENTE (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: 1) l'aliquota ordinaria e' fissata al 6 per mille; 2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 103,29., fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se la medesima unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 02A06782 Il comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui ai prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) abitazione principale: aliquota al 6 per mille; 2) altre tipologia di immobili: aliquota al 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: 1) abitazione principale: detrazione d'imposta Euro 103,29. (Omissis). 02A06783 Il comune di CASTELSARDO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002: fabbricati adibiti ad abitazione principale ed assimilati: 4 per mille; fabbricati inagibili e/o inabitabili oggetto di interventi di recupero: 2 per mille; fabbricati siti nel centro storico dichiarati di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggetto di interventi di recupero: residenti: 2 per mille; non residenti: 4 per mille. fabbricati classificati nella categoria D2 (albeghi e pensioni): 5,5 per mille; tutte le altre fattispecie di legge: 6,5 per mille. Dare atto che gli immobili inagibili e/o inabitabili o siti nel centro storico oggetto di interventi di recupero, potranno usufruire delle aliquote agevolati suddetti per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; di fissare in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A06784 Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2001 e il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: l'aliquota del 5,4 per mille: per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche; dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; degli anziani o dei disabili possessori di unita' immobiliare, a titolo di proprieta' o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili; per le pertinenze dell'abitazione principale cosi' come regolamentato dalle norme soprarichiamate; l'aliquota del 9 per mille per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locali (non occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando cosi' uno strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni; l'aliquota del 7 per mille: per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati da un periodo inferiore a due anni; per i restanti fabbricati non locali indipendentemente dalla durata della mancata locazione; l'aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; l'aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4; 2. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di Euro 61,98 pari a lire 120.000 da aggiungere alla detrazione di Euro 103,30 pari a lire 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali: a) Nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap; b) Famiglie con minorenni in affido: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo famigliare uno o piu' minorenni in affido. c) Famiglie con 3 o piu' figli: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli. d) Giovani coppie: 1. possesso dei solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere costituito un nucleo familiare coppia sposata o convivente) da non piu' di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufrutto della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di eta'. e) Famiglie con redditi bassi: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione, Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore a Euro 7.488,62 pari a lire 14.500.000 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad .... 5.939,25 pari a lire 11.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi; f) Famiglie con almeno 3 componenti e al cui interno e' presente un anziano: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione, Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di Euro 61,98 pari a lire 120.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi: Il contribuente deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione. La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta all'Ufficio tributi del comune di Castenaso - P.zza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento gia' tener conto della ulteriore detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, dell'autocertificazione comportera' il recupero dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell'espletamento dell'attivita' di liquidazione/accertamento dell'imposta comunale sugli immobili posta in essere dall'Ufficio tributi nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992. 3. di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di Euro 61,98 pari a lire 120.000 da aggiungere alle detrazioni di Euro 103,30 pari a L. 290.000 agli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto Autonomo per le Case Popolari. (Omissis). di modificare la lettera e) disciplinante i requisiti per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione di Euro 61,98 da aggiungere alla detrazione di Euro 103,30 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali, cosi' come deliberata dalla giunta comunale con atto n. 298 del 19 dicembre 2001 che cosi' recita: "essere in possesso del requisito a cui al punto a)1. ed essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore a Euro 7.488,62 pari a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad Euro 5.939,25, pari a L. 11.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi nel seguente modo: famiglie con redditi bassi: 1. l'appartamento abitato deve essere l'unica proprieta' immobiliare sul suolo nazionale del contribuente. A tale appartamento possono essere associate eventuali pertinenze, alle quali comunque non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in qui l'appartamento fosse abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere in possesso del requisito a cui al punto 1. ed essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore a Euro 7.993,18 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad Euro 6.399,42 per ogni componente se lavoratori autonomi. (Omissis). 02A06785