L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 15 maggio 2002;
  Premesso che:
    ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) promuove la concorrenza
nel   settore  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  del  gas,  e  in
particolare  con  riferimento  all'offerta di gas naturale attraverso
l'ingresso di nuovi operatori nel mercato nazionale;
    l'art.  24,  comma  1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000  di  adozione  della  direttiva  n.  98/30/CE, recante norme
comuni  per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della  legge  17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo
n.  164/2000)  impone  alle  imprese  di  gas  naturale di permettere
l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta;
    all'approvvigionamento  nazionale  di  gas  naturale  si  fa oggi
fronte in maniera prevalente per mezzo di gasdotti di importazione;
    un'alternativa  ai  gasdotti  di importazione e' costituita dalle
importazioni  di  gas  naturale liquefatto (di seguito: Gnl) e quindi
dai  terminali  di rigassificazione del Gnl (di seguito: terminali di
Gnl);  e  che  il  solo  terminale di Gnl attualmente in esercizio in
Italia e' quello di Panigaglia;
    alcune   imprese  operanti  nel  settore  del  gas,  per  ovviare
all'impedimento  attualmente costituito dalla carenza di capacita' di
rigassificazione,   hanno   segnalato   all'Autorita'  l'interesse  a
realizzare  nuovi  terminali  di  Gnl,  anche  come  parte di diversi
sistemi  di approvvigionamento che comprendono impianti di produzioni
del gas naturale, impianti di liquefazione e navi per il trasporto di
Gnl;
    la   realizzazione   di   nuovi   terminali  di  Gnl  e  il  loro
potenziamento  consentono  di accrescere il grado di concorrenza e la
diversificazione   anche  tipologica  e  geografica  delle  fonti  di
approvvigionamento;
    il  documento  di  programmazione  economico-finanziaria relativo
alla  manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, al capitolo
III.2.7,  definisce  "di  importanza  strategica  nuove  strutture di
approvvigionamento  del  gas naturale, in particolare nuovi terminali
di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquido";
    l'art.   24,   comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000
attribuisce  all'Autorita'  il  potere  di  fissare "i criteri atti a
garantire  a  tutti  gli  utenti  la liberta' di accesso a parita' di
condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e
del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni
di  normale  esercizio  e  gli  obblighi dei soggetti che svolgono le
attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  del  gas e che detengono
terminali di Gnl";
  Visti:
    la  direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale;
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
    la  delibera  dell'Autorita'  3 agosto  2000,  n. 146/00, recante
avvio  di  procedimento  per  la  formazione  di provvedimenti di cui
all'art.  8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del
decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164, in tema di accesso e
utilizzo   delle  attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  e  dei
terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi, e di definizione
di criteri per la predisposizione del codice di rete;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  30 maggio  2001,  n.  120/01,
recante  criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto
e  il  dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali
di Gnl, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 dicembre  2001,  n. 311/01,
recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i
soggetti  che  operano  nel  settore  del  gas e relativi obblighi di
pubblicazione  e  comunicazione, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002
(di seguito: deliberazione n. 311/01);
  Vista  la  "Proposta  di delibera per la disciplina dell'accesso di
cui  all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000,  nel  caso  di  realizzazione  di  nuovi  terminali  di gas
naturale liquefatto e di loro potenziamento" (PROT.AU/02/134);
  Considerate  le  osservazioni formulate dai soggetti interessati in
seguito  alla  diffusione  del  documento per la consultazione per il
conferimento  di  nuova capacita' di rigassificazione di terminali di
Gnl,  approvato  dall'Autorita'  il  17 gennaio 2002 e, tra le altre,
considerato che:
    a) gli interventi finalizzati all'allestimento e all'esercizio di
nuova  capacita'  di rigassificazione richiedono ingenti investimenti
contrassegnati da elevati rischi di impresa;
    b) gli   investimenti  in  nuova  capacita'  di  rigassificazione
richiedono   che   sia   assicurata  ai  soggetti  utilizzatori,  che
sostengono il costo delle opere necessarie per rendere disponibile la
nuova   capacita'  di  rigassificazione,  una  garanzia  pluriennale,
possibilmente  costante  nel  tempo, del flusso dei ricavi risultanti
dalla  nuova  capacita'  di  rigassificazione,  che viene allestita e
mantenuta in esercizio;
  Considerato che:
    l'art.  25,  comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede
che  "l'accesso  non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il
costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o
di  connessione";  e  che da cio' consegue un accesso prioritario per
detto  cliente,  in  quanto  soggetto  utilizzatore  delle opere, nel
rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;
    la  disciplina dell'accesso prioritario costituisce una deroga ai
criteri generali fissati dall'Autorita' in materia di conferimento di
capacita'  di  trasporto  e  di  capacita' di rigassificazione di cui
all'art.  14  della  deliberazione n. 120/01, contenente disposizioni
urgenti su tale materia;
    l'accertamento dell'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma
1,  del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso dell'allestimento e
dell'esercizio di nuova capacita' di rigassificazione per mezzo della
realizzazione  di  terminali  di Gnl e del potenziamento di terminali
esistenti:
      a) deve   intendersi   applicato   entro  i  limiti  di  quanto
necessario  al  recupero  dei  costi  sostenuti per la costruzione di
dette opere;
      b) garantisce   nell'attuale  situazione  la  promozione  della
sicurezza   del   sistema  del  gas  attraverso  la  diversificazione
tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;
      c) favorisce   lo   sviluppo   della   concorrenza   attraverso
l'ingresso  di  nuovi  operatori,  che  sarebbero altrimenti impediti
dalla  insufficienza  delle  strutture  di approvvigionamento del gas
naturale rispetto alla domanda;
  Ritenuto che:
    tra  le opere la cui realizzazione costituisce presupposto per il
riconoscimento  di  un  accesso  prioritario,  ai sensi dell'art. 25,
comma  1,  del  decreto  legislativo n. 164/2000, vi siano quelle che
consentono  il raggiungimento di una soglia minima di nuova capacita'
di rigassificazione;
    il   regime   generale   prefigurato  dall'art.  25  del  decreto
legislativo   n.   164/2000,   debba   essere  ricondotto,  nel  caso
dell'allestimento    e   dell'esercizio   di   nuova   capacita'   di
rigassificazione,  entro  un  quadro di regole certe e prevedibili al
fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo
sviluppo del sistema nazionale del gas;
    le  regole  di  cui al precedente alinea debbano avere ad oggetto
l'estensione  temporale  e  quantitativa dell'accesso prioritario che
viene  riconosciuto  al  soggetto utilizzatore, che sostenga il costo
per  la  costruzione  delle  opere necessarie finalizzate a rimuovere
l'impedimento  all'accesso,  secondo una quantificazione coerente con
l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;
    l'accertamento  di  un  accesso  prioritario  ai terminali di gas
naturale  liquefatto  ai soggetti che sostengono il costo delle opere
necessarie ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n.
164/2000:
      a) comporti  la  necessita'  per  il  soggetto  che  detiene il
terminale    di   Gnl,   in   quanto   esercente   il   servizio   di
rigassificazione,  di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso
prioritario  le  condizioni  economiche di erogazione del servizio di
rigassificazione   di   Gnl,  purche'  dette  condizioni  siano  rese
pubbliche;
      b) renda  necessario  integrare  la  deliberazione n. 311/01 al
fine  di  garantire  separata  evidenza  all'esercizio  del  servizio
negoziato  di  rigassificazione  di  cui  alla precedente lettera a),
rispetto   all'esercizio   del  servizio  a  cui  sono  applicate  le
condizioni   tecniche   ed  economiche  adottate  dall'Autorita',  in
particolare con la deliberazione n. 120/01;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000),
nonche'  le  definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001
(di seguito: deliberazione n. 120/01).