L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 15 maggio 2002; Premesso che: ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuove la concorrenza nel settore dei servizi di pubblica utilita' del gas, e in particolare con riferimento all'offerta di gas naturale attraverso l'ingresso di nuovi operatori nel mercato nazionale; l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 di adozione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) impone alle imprese di gas naturale di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta; all'approvvigionamento nazionale di gas naturale si fa oggi fronte in maniera prevalente per mezzo di gasdotti di importazione; un'alternativa ai gasdotti di importazione e' costituita dalle importazioni di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) e quindi dai terminali di rigassificazione del Gnl (di seguito: terminali di Gnl); e che il solo terminale di Gnl attualmente in esercizio in Italia e' quello di Panigaglia; alcune imprese operanti nel settore del gas, per ovviare all'impedimento attualmente costituito dalla carenza di capacita' di rigassificazione, hanno segnalato all'Autorita' l'interesse a realizzare nuovi terminali di Gnl, anche come parte di diversi sistemi di approvvigionamento che comprendono impianti di produzioni del gas naturale, impianti di liquefazione e navi per il trasporto di Gnl; la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e il loro potenziamento consentono di accrescere il grado di concorrenza e la diversificazione anche tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento; il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, al capitolo III.2.7, definisce "di importanza strategica nuove strutture di approvvigionamento del gas naturale, in particolare nuovi terminali di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquido"; l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 attribuisce all'Autorita' il potere di fissare "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl"; Visti: la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi, e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete; la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01, recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01); Vista la "Proposta di delibera per la disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento" (PROT.AU/02/134); Considerate le osservazioni formulate dai soggetti interessati in seguito alla diffusione del documento per la consultazione per il conferimento di nuova capacita' di rigassificazione di terminali di Gnl, approvato dall'Autorita' il 17 gennaio 2002 e, tra le altre, considerato che: a) gli interventi finalizzati all'allestimento e all'esercizio di nuova capacita' di rigassificazione richiedono ingenti investimenti contrassegnati da elevati rischi di impresa; b) gli investimenti in nuova capacita' di rigassificazione richiedono che sia assicurata ai soggetti utilizzatori, che sostengono il costo delle opere necessarie per rendere disponibile la nuova capacita' di rigassificazione, una garanzia pluriennale, possibilmente costante nel tempo, del flusso dei ricavi risultanti dalla nuova capacita' di rigassificazione, che viene allestita e mantenuta in esercizio; Considerato che: l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che "l'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione"; e che da cio' consegue un accesso prioritario per detto cliente, in quanto soggetto utilizzatore delle opere, nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema; la disciplina dell'accesso prioritario costituisce una deroga ai criteri generali fissati dall'Autorita' in materia di conferimento di capacita' di trasporto e di capacita' di rigassificazione di cui all'art. 14 della deliberazione n. 120/01, contenente disposizioni urgenti su tale materia; l'accertamento dell'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacita' di rigassificazione per mezzo della realizzazione di terminali di Gnl e del potenziamento di terminali esistenti: a) deve intendersi applicato entro i limiti di quanto necessario al recupero dei costi sostenuti per la costruzione di dette opere; b) garantisce nell'attuale situazione la promozione della sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento; c) favorisce lo sviluppo della concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori, che sarebbero altrimenti impediti dalla insufficienza delle strutture di approvvigionamento del gas naturale rispetto alla domanda; Ritenuto che: tra le opere la cui realizzazione costituisce presupposto per il riconoscimento di un accesso prioritario, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, vi siano quelle che consentono il raggiungimento di una soglia minima di nuova capacita' di rigassificazione; il regime generale prefigurato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 164/2000, debba essere ricondotto, nel caso dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacita' di rigassificazione, entro un quadro di regole certe e prevedibili al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas; le regole di cui al precedente alinea debbano avere ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa dell'accesso prioritario che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore, che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, secondo una quantificazione coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto; l'accertamento di un accesso prioritario ai terminali di gas naturale liquefatto ai soggetti che sostengono il costo delle opere necessarie ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000: a) comporti la necessita' per il soggetto che detiene il terminale di Gnl, in quanto esercente il servizio di rigassificazione, di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl, purche' dette condizioni siano rese pubbliche; b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio negoziato di rigassificazione di cui alla precedente lettera a), rispetto all'esercizio del servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorita', in particolare con la deliberazione n. 120/01; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), nonche' le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).