IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n.  390, art. 16, comma 4, che
istituisce  il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996, n. 662, art. 1, com-ma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della predetta legge n. 390/1991;
  Viste  le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, emanato ai sensi del richiamato
art.  16, comma 4, della legge n. 390/1991 ed, in particolare, l'art.
16  nel  quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per il
triennio 2001/2003;
  Visto  lo  stanziamento  del  capitolo  1297  "Fondo  di intervento
integrativo  da  ripartire  tra  le  regioni  per  la concessione dei
prestiti  d'onore  e  l'erogazione di borse di studio" dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, pari a 250 miliardi;
  Udito  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del
6 dicembre 2001;
  Visti    i    dati   elaborati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Sulla  proposta  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      La destinazione del Fondo
  1.  Nelle  more  dell'attuazione  del  disposto  dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul
Fondo  di  intervento  integrativo  per  la  concessione dei prestiti
d'onore  e  delle  borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono
destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di
borse  di  studio  di  cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n.
390,  sino  all'esaurimento  delle  graduatorie  degli idonei al loro
conseguimento   secondo   le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per
l'uniformita'  di  trattamento sul diritto agli studi universitari, a
norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Nell'utilizzo
del  Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie
a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore
degli  studenti  di  prima  immatricolazione, al fine di garantire il
completo soddisfacimento delle richieste.
  2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome  utilizzano  prioritariamente  le  risorse  proprie e quelle
derivanti  dal  gettito  della  tassa  regionale  per il diritto allo
studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
  3.  Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate  dalle  regioni  e dalle
province autonome a:
    a) concessione   di  prestiti  d'onore  ai  sensi  delle  vigenti
normative regionali;
    b) concessione   di   borse   di   studio   nell'anno  accademico
successivo.