IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  8,  commi 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
  Visto  il  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  ed  in
particolare  l'art. 4, commi 6 e 21, quinto periodo e l'art. 9, comma
25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale
sono  stati  ripartiti  gli  stanziamenti previsti dal citato art. 9,
comma 25, punto b);
  Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale
sono  stati  definiti  i  criteri di priorita' per la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  b),  della legge n. 488 del
23 dicembre 1999;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
  Visto  il  decreto  interministeriale  n.  30874 del 27 marzo 2002,
registrato  alla  Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n.
1,  foglio  n.  280,  con il quale, sulla base di quanto disposto dal
predetto  art.  52,  comma  46,  della  legge  n.  448/2001, e' stato
prorogato  l'accesso  al  trattamento  straordinario  di integrazione
salariale  e  di  mobilita' per l'anno 2002, in favore dei lavoratori
gia'  beneficiari dei predetti trattamenti, sino al 31 dicembre 2001,
ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive
modificazioni   ed   integrazioni   e   dell'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge n. 393/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che  la S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, ha cessato
l'attivita'   presso   l'unita'  produttiva  di  Villafranca  Tirrena
(Messina);
  Considerato  che  la citata S.p.a. con nota del 2 luglio 1992 aveva
comunicato  l'apertura  della  procedura  di  mobilita',  di cui agli
articoli  4  e  24  della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i
propri dipendenti occupati nel richiamato stabilimento di Villafranca
Tirrena (Messina);
  Preso  atto  degli  accordi  intervenuti  tra  i responsabili delle
societa'   di   cui   trattasi  ed  i  rappresentanti  sindacali  dei
lavoratori,  che  hanno  portato  alla  stipula  del verbale d'intesa
datato  5 dicembre  1992,  nel quale e' stata prevista la sospensione
degli  effetti  dei  provvedimenti  di  collocazione in mobilita' dei
lavoratori   interessati,  con  contestuale  ricorso  al  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale a decorrere dal 7 dicembre
1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti,
con  il  quale  e'  stato  concesso  il  trattamento straordinario di
integrazione  salariale  a  decorrere  dal  7 dicembre 1992 e sino al
31 dicembre 2001;
  Visto   il   progetto  dei  lavori  socialmente  utili  predisposto
dall'Agenzia  regionale per l'impiego della Regione siciliana o posto
in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  Ritenuta  la  necessita' di corrispondere, in favore dei lavoratori
dipendenti  della  predetta  societa',  la  proroga  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma
21,   quinto  periodo,  e  dell'art.  9,  comma  25,  punto  b),  del
decreto-legge  1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni
ed  integrazioni,  nonche' dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448
del  28 dicembre 2001 e del citato decreto interministeriale n. 30874
del  27 marzo  2002,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2002  e  sino al
31 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  21, quinto periodo, e dell'art. 9,
comma  25,  punto  b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, nonche' dell'art. 52,
comma  46,  della  legge  n.  448  del 28 dicembre 2001 e del decreto
interministeriale  n.  30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte
dei  conti  in  data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, e'
concessa  in  favore  di  un  massimo  di  105 lavoratori interessati
dipendenti  della  S.p.a.  Societa'  Pneumatici  Pirelli,  unita'  di
Villafranca    Tirrena   (Messina)   la   proroga   del   trattamento
straordinario  di integrazione salariale per il periodo dal 1 gennaio
2002 al 31 dicembre 2002.