Il DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera c) del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 -
registrato  alla  Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n.
1,  foglio  n.  280,  con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre   2002,   l'accesso   al   trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende
gia'  beneficiari  del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21,
della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Viste  la  deliberazione  del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n.
62,  con  le  quali  sono  stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Vista   l'istanza   presentata   dalla  S.p.a.  C.M.C.  -  Cantieri
meridionali   Castellamare,  con  la  quale  e'  stata  richiesta  la
concessione  del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
con  decorrenza  non  successiva  al  31 ottobre 1996, ai sensi della
citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e
gestiti  dalle  aziende  in  questione  o  posti in essere in base al
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma
46,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' del citato decreto
interministeriale   n.   30874  del  27 marzo  2002,  in  favore  dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'art. 52, comma 46, della
legge  28 dicembre  2001,  n. 448, e del decreto interministeriale n.
30874  del  27 marzo  2002,  registrato dalla Corte dei conti in data
26 aprile  2002,  registro  n.  1,  foglio  n.  280,  e' prorogata la
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con  decreto  direttoriale  del  10 maggio  1996, con
effetto  dal  1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare,
con  sede  in Castellamare di Stabia (Napoli), unita' di Castellamare
di  Stabia  (Napoli), per un massimo di otto unita' lavorative per il
periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.