IL DIRIGENTE
        DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE
    - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE
       DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

   Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  l'articolo  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178,  come  sostituito  dall'articolo  1,  lettera  h),  comma 2, del
decreto  legislativo  18  febbraio  1997,  n.  44  e  come modificato
dall'articolo  29,  commi  12  e 13, della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  61  del  14  marzo  2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
   Viste  le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
   Considerato  di dover sospendere, ai sensi dell'articolo 19, comma
1,  del  decreto  legislativo  29  maggio  1991,  n. 178 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  le  specialita'  non  immesse  in
commercio  alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della
prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;
   Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati
dalle  aziende  farmaceutiche  in  ottemperanza  al  suddetto decreto
dirigenziale  8  marzo  2000,  e' derivato l'allegato A, citato nella
parte  dispositiva  del  presente  decreto, contenente l'elenco delle
specialita'  da  sospendere  perche' non risultanti in commercio alla
data   dell'autocertificazione  ed  aventi  un  ritardo  della  prima
commercializzazione eccedente i dodici mesi;
   Preso  atto,  come  disposto  dall'articolo  19,  comma 2 bis, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  di  non  sospendere  i  prodotti  per  i  quali e'
documentata dalle imprese l'esportazione verso altri paesi;

                              Decreta:

   sono  sospese,  ai  sensi  dell'articolo  19, comma 1, del decreto
legislativo  29  maggio  1991,  n.  178 e successive modificazioni ed
integrazioni, le specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle
confezioni a margine indicate.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   Italiana   e  notificato  in  stralcio,  in  via
amministrativa, alle ditte interessate.
   Roma, 17 maggio 2002
                                                Il dirigente: GUARINO